dossier 12 novembre 2024
Studi - Istituzioni La legge elettorale della Regione Umbria

Nelle giornate del 17 e 18 novembre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, denominato Assemblea Legislativa, e per l'elezione del Presidente della Giunta della regione Umbria. 

Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è attribuita alle regioni a statuto ordinario la potestà in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Nel rispetto di tale disposizione e di quanto previsto dall'articolo 42 dello Statuto della regione Umbria (Legge statutaria 16 aprile 2005, n. 21, v. infra), il sistema per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è contenuto nella legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, così come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 2015, n. 4. Per quanto non espressamente previsto, e in quanto compatibili, la stessa legge regionale dispone, all'articolo 1, comma 2, che sia la materia elettorale che i casi di ineleggibilità e incompatibilità siano, altresì, disciplinati dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni. 

Tale impianto normativo prevede l'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (art. 3 dello Statuto). In particolare, mantenendo sostanzialmente la struttura del sistema impostato dalle fonti statali, la legge elettorale dell'Umbria prevede la ripartizione dei 20 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa con metodo proporzionale (quoziente intero corretto e maggiori resti) nell'unica circoscrizione regionale, tra coalizioni di liste o liste singole collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il sistema proporzionale è corretto dall'assegnazione di un premio di maggioranza e uno di minoranza. In particolare, la legge regionale prevede che vengano assegnati alla coalizione o lista maggioritaria, ovvero collegata al candidato Presidente eletto, in ogni caso un numero di seggi non inferiore a 12. Alle coalizioni o liste minoritarie, ovvero collegate ai candidati Presidenti non eletti, vengono invece attribuiti in ogni caso un numero non inferiore a 7 seggi, escluso quello del primo non eletto tra i candidati alla carica di Presidente. E' prevista una soglia di sbarramento fissata al 2,5 per cento per l'accesso alla ripartizione dei seggi delle liste che compongono una coalizione.

Per quanto concerne la disciplina dell'eleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale si applica la normativa nazionale dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale (omissis)" e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (omissis)".

Si segnala che, con la sopracitata L.R. n. 4 del 2015, il legislatore regionale ha scelto effettuare un intervento manipolativo piuttosto che abrogativo della L.R. n. 2 del 2010 introducendo alcuni significativi elementi innovativi alle disposizioni statali in materia, tra cui figurano:
  • la soppressione del c.d. listino bloccato;
  • il divieto del c.d. voto disgiunto;
  • l'impostazione della soglia 
  • l'introduzione delle preferenze, nella forma specifica della doppia preferenza di genere;
  • la rimodulazione del premio di maggioranza;
  • le norme a garanzia delle minoranze che prevedono l'attribuzione di un numero minimo di seggi alle liste non collegate con il Presidente eletto.
 
A norma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968, così come modificato in ultimo dalla L.R. n.4 del 2015, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale che viene comunicato ai sindaci della Regione, ai prefetti delle province della Regione, al presidente del tribunale capoluogo di regione, al presidente della corte d'appello e ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione. I sindaci ne danno notizia agli elettori tramite apposito manifesto affisso quarantacinque giorni prima la data stabilita dal decreto di cui sopra. 
Le elezioni hanno luogo a partire dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio della legislatura, che decorre dalla data di elezione del Consiglio regionale.
Con il  DPGR n. 40 del 21 settembre 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 48 del 23 settembre 2024, sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo dell'Assemblea legislativa nei giorni del 17 e del 18 novembre 2024. 
Nel decreto si recepisce, pertanto, quanto disposto dal D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito nella legge 25 marzo 2024, n. 38 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), il quale all'articolo 1, comma 1, stabilisce che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali relative all'anno 2024 si svolgono - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione Umbria, nell'area dedicata alle  elezioni regionali 2024.