Nelle giornate del 17 e 18 novembre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, denominato Assemblea Legislativa, e per l'elezione del Presidente della Giunta della regione Umbria.
Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è attribuita alle regioni a statuto ordinario la potestà in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Nel rispetto di tale disposizione e di quanto previsto dall'articolo 42 dello Statuto della regione Umbria (Legge statutaria 16 aprile 2005, n. 21, v. infra), il sistema per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta è contenuto nella legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2, così come modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 2015, n. 4. Per quanto non espressamente previsto, e in quanto compatibili, la stessa legge regionale dispone, all'articolo 1, comma 2, che sia la materia elettorale che i casi di ineleggibilità e incompatibilità siano, altresì, disciplinati dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale impianto normativo prevede l'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (art. 3 dello Statuto). In particolare, mantenendo sostanzialmente la struttura del sistema impostato dalle fonti statali, la legge elettorale dell'Umbria prevede la ripartizione dei 20 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa con metodo proporzionale (quoziente intero corretto e maggiori resti) nell'unica circoscrizione regionale, tra coalizioni di liste o liste singole collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Il sistema proporzionale è corretto dall'assegnazione di un premio di maggioranza e uno di minoranza. In particolare, la legge regionale prevede che vengano assegnati alla coalizione o lista maggioritaria, ovvero collegata al candidato Presidente eletto, in ogni caso un numero di seggi non inferiore a 12. Alle coalizioni o liste minoritarie, ovvero collegate ai candidati Presidenti non eletti, vengono invece attribuiti in ogni caso un numero non inferiore a 7 seggi, escluso quello del primo non eletto tra i candidati alla carica di Presidente. E' prevista una soglia di sbarramento fissata al 2,5 per cento per l'accesso alla ripartizione dei seggi delle liste che compongono una coalizione.
Per quanto concerne la disciplina dell'eleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale si applica la normativa nazionale dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale (omissis)" e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (omissis)".