dossier 12 novembre 2024
Studi - Affari regionali La legge elettorale della Regione Emilia-Romagna

Nei giorni 17 e 18 novembre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna.

Come per le altre regioni a statuto ordinario, il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità. Successivamente la legge 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.

La legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014 prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contemporaneamente all'elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza variabile, in relazione ai seggi ottenuti dalla coalizione vincente nelle circoscrizioni. Le circoscrizioni corrispondono alle province.

La normativa nazionale (leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995) continua ad applicarsi per tutto quanto non previsto dalla legge regionale, che contiene peraltro, all'articolo 15, un riferimento esplicito agli articoli delle due citate leggi che trovano applicazione, in particolar modo in relazione ai tempi e alle modalità di presentazione delle candidature.

Anche per quanto concerne la disciplina dell'eleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale si applica la normativa nazionale, dettata principalmente dalla legge n. 154 del 1981, "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale (omissis)", e dagli articoli da 11 a 14 del decreto legislativo n. 39 del 2013, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (omissis)".

Successive modifiche sono intervenute nella legislazione elettorale regionale in materia di presentazione delle candidature (art. 13 della L.R. n. 23 del 2019) e di indizione delle elezioni (art. 2 della L.R. n. 6 del 2022 e art. 38 della L.R. n. 7 del 2024). A seguito delle ultime modifiche apportate, l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 21 del 2014, stabilisce che in caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni (comma 1) sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il rinnovo ordinario degli organi elettivi ha luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Il 12 luglio 2024 il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini ha rassegnato le dimissioni in quanto eletto al Parlamento europeo e, come previsto dall'art. 32 dello statuto regionale (legge statutaria n. 13 del 2005), la Vice Presidente Irene Priolo ha assunto le funzioni ad interim di Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.
La data delle elezioni è stata quindi fissata nei giorni 17 e 18 novembre, in accordo con la Corte di Appello di Bologna. Inoltre, secondo quanto stabilito dalla legge regionale e dal decreto legge n. 7 del 2024 (articolo 1, comma 1), le elezioni si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Cosi stabilisce, infine, iI decreto della Presidente della Giunta regionale F.F. n. 133 del 26 settembre 2024, con il quale sono indette le elezioni (pubblicato nel BURERT n. 309 del 2-10-2024). 

Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 2 e 3 aprile 2023 sono disponibili nel sito della regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024.