Nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e l'elezione del Presidente della Giunta della regione Liguria.
La potestà legislativa in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità, attribuita alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 122 della Costituzione a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è stata esercitata dalla Regione Liguria con l'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 e successive modifiche e integrazioni per quel che concerne le disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali e con la legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 recante disposizioni in materia di elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale nuova disposizione è stata applicata per la prima volta in occasione delle elezioni regionali del 2020. Ad ogni modo, la normativa regionale non è intervenuta integralmente sulla disciplina elettorale da applicare alle elezioni regionali lasciando spazi ad una pluralità di fonti normative. In particolare, si tratta della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), che espressamente integrano, per quanto da essa non disciplinato, la L.R. 18/2020 in virtù del rinvio operato dall'articolo 9, comma 1, della medesima. Trovano, altresì, applicazione la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Lo Statuto regionale (Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1) disciplina la composizione degli organi regionali e stabilisce l'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (artt. 14-15), regola altresì il rapporto tra i due organi ovvero mozione di sfiducia, questione di fiducia e conseguente scioglimento dell'Assemblea legislativa (artt. 43-44) e fissa a due terzi la maggioranza necessaria per approvare o modificare la legge elettorale regionale (art. 14, comma 3).
La normativa regionale in materia elettorale, regolata dalla sopracitata legge n. 18 del 2020, conserva sostanzialmente l'impianto delle disposizioni nazionali contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni, pur introducendo significative modifiche. Si tratta, in particolare:
Il sistema è, dunque, basato sulla presentazione di liste provinciali concorrenti e di candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali, ovvero tutte quelle liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente (art. 2). A tal riguardo, si anticipa che le circoscrizioni corrispondono al territorio delle province liguri (per maggiori dettagli v. infra).
La legge regionale non interviene in materia di soglie di accesso e sono, infatti, ammesse alla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano superato la soglia del 3% dei voti validi nel territorio dell'intera regione salvo che non sia una lista collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi, come reca l'art. 7 della legge 43 del 1995.
Per quel che concerne la ripartizione dei seggi, la legge regionale prevede, all'art. 3, che quattro quinti dei 30 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa, corrispondenti quindi a 24, sono ripartiti tra le circoscrizioni sulla base della popolazione (determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale) con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti e assegnati con metodo proporzionale secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 e successive modifiche e integrazioni. Il restante quinto, pari a 6 seggi, costituisce invece il premio di maggioranza da attribuire del tutto o in parte alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato Presidente eletto sulla base del numero dei seggi da essi ottenuti.
Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione, nell'area dedica alle Elezioni regionali 2024.