dossier 16 ottobre 2024
Studi - Istituzioni La legge elettorale della Regione Liguria

Nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria e l'elezione del Presidente della Giunta della regione Liguria.

La potestà legislativa in materia di sistema elettorale degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità, attribuita alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 122 della Costituzione a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, è stata esercitata dalla Regione Liguria con l'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 e successive modifiche e integrazioni per quel che concerne le disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali e con la legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 recante disposizioni in materia di elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Tale nuova disposizione è stata applicata per la prima volta in occasione delle elezioni regionali del 2020. Ad ogni modo, la normativa regionale non è intervenuta integralmente sulla disciplina elettorale da applicare alle elezioni regionali lasciando spazi ad una pluralità di fonti normative. In particolare, si tratta della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), che espressamente integrano, per quanto da essa non disciplinato, la L.R. 18/2020 in virtù del rinvio operato dall'articolo 9, comma 1, della medesima. Trovano, altresì, applicazione la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) e  d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, secondo il limite di popolazione introdotto dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Lo Statuto regionale (Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1) disciplina la composizione degli organi regionali e stabilisce l'elezione contestuale a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali (artt. 14-15), regola altresì il rapporto tra i due organi ovvero mozione di sfiducia, questione di fiducia e conseguente scioglimento dell'Assemblea legislativa (artt. 43-44) e fissa a due terzi la maggioranza necessaria per approvare o modificare la legge elettorale regionale (art. 14, comma 3). 

La normativa regionale in materia elettorale, regolata dalla sopracitata legge n. 18 del 2020, conserva sostanzialmente l'impianto delle disposizioni nazionali contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni, pur introducendo significative modifiche. Si tratta, in particolare:

  • della soppressione del listino bloccato (art. 4), ovvero dell'abolizione delle liste regionali con cui, nel rispetto della normativa nazionale vigente fino all'entrata in vigore della suddetta legge regionale, veniva eletto un quinto dei consiglieri regionali;
  • dell'introduzione della c.d. doppia preferenza di genere (artt. 6, comma 2, e 7, comma 5, della L.R. n. 18 del 2020) (vedi infra);
  • delle differenze relative all'assegnazione del premio di maggioranza (art. 8, comma 3, della L.R. n. 18 del 2020) (vedi infra).

Il sistema è, dunque, basato sulla presentazione di liste provinciali concorrenti e di candidati per la carica di Presidente della Giunta regionale ciascuno collegato ad uno o più gruppi di liste provinciali, ovvero tutte quelle liste provinciali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate al medesimo candidato Presidente (art. 2). A tal riguardo, si anticipa che le circoscrizioni corrispondono al territorio delle province liguri (per maggiori dettagli v. infra). 

La legge regionale non interviene in materia di soglie di accesso e sono, infatti, ammesse alla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano superato la soglia del 3% dei voti validi nel territorio dell'intera regione salvo che non sia una lista collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi, come reca l'art. 7 della legge 43 del 1995. 

Per quel che concerne la ripartizione dei seggi, la legge regionale prevede, all'art. 3, che quattro quinti dei 30 seggi di cui si compone l'Assemblea legislativa, corrispondenti quindi a 24, sono ripartiti tra le circoscrizioni sulla base della popolazione (determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale) con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti e assegnati con metodo proporzionale secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 e successive modifiche e integrazioni. Il restante quinto, pari a 6 seggi, costituisce invece il premio di maggioranza da attribuire del tutto o in parte alla lista o al gruppo di liste collegato al candidato Presidente eletto sulla base del numero dei seggi da essi ottenuti.

Ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 18 del 2020, le elezioni del Presidente della Giunta della Regione Liguria e  del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, ex  articolo 37, comma 1, lettera h)  dello Stauto della Regione Liguria, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione.
Poiché il 7 maggio 2024 il Presidente della Giunta Regionale è stato sospeso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'articolo 1, comma 63 della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Vice Presidente della Giunta regionale ha assunto le funzioni ad interim, come disposto dall'articolo 41, comma 2, dello Statuto regionale. A seguito delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale, trasmesse il 26 luglio 2024, il Vice Presidente della regione, facente funzioni di Presidente, ha indetto le elezioni e convocato i comizi elettorali con il decreto n. 5126 del 31 luglio 2024 pubblicato sul BURL 7 agosto 2024, n. 32, parte II. Poiché la legge regionale n. 18 del 2020 nulla dispone in caso di dimissioni volontarie del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della stessa, continuano ad applicarsi per quanto non espressamente previsto nella medesima legge ed in quanto compatibili le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia. In particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera b), della L. cost. n. 1 del 1999 prevede che, nel caso specifico dello scioglimento del Consiglio regionale si proceda entro tre mesi all'indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale, e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte dello stesso. 
Le elezioni si svolgeranno nella regione Liguria nella giornata di domenica 27 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 28 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15. L'estensione del periodo di voto alla giornata di lunedì è stata decisa nel rispetto del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale) a norma del quale l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e delle eventuali elezioni regionali e amministrative da celebrarsi nel 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, devono svolgersi nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. 
Infine, con successivo decreto n. 5127 del 31 luglio 2024, pubblicato sul BURL 7 agosto 2024, n. 32, parte II, è stato determinato il numero di seggi del Consiglio spettanti alle singole circoscrizioni elettorali (corrispondenti al territorio provinciale e della città metropolitana di Genova).

Tutte le notizie, informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono reperibili nel sito della regione, nell'area dedica alle Elezioni regionali 2024.