dossier 27 maggio 2024
Studi - Affari regionali La legge elettorale della Regione Piemonte
I giorni 8 e 9 giugno 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della regione Piemonte.
La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, è stata esercitata dalla regione Piemonte, limitatamente ai principi, attraverso lo statuto adottato con legge regionale statutaria n. 1 del 2005, mentre solo di recente la regione ha adottato la legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 (modificata dalla L.R. n. 36 del 19 dicembre 2023), che disciplina il sistema di elezione e detta norma norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità. Fino a tale legge, le elezioni regionali piemontesi si sono quindi svolte a norma della legge n. 108 del 1968 e della legge n. 43 del 1995 (c.d. Tatarellum). 
Lo statuto della regione ha stabilito la composizione degli organi regionali, la contestuale elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale a suffragio universale e diretto (artt. 17 e 50), la disciplina dei rapporti tra i due organi (sfiducia al Presidente e scioglimento del Consiglio regionale, artt. 52 e 53), nonché la maggioranza qualificata dei tre quinti dei consiglieri per l'approvazione della legge elettorale (art. 17, comma 4).
La normativa elettorale adottata dalla regione, analogamente a quanto avvenuto nelle altre regioni, non si discosta in maniera sostanziale dalla normativa statale, applicata, come si è detto, in tutte le precedenti elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Giunta, fino alle ultime del 2019.
Il sistema è basato, infatti, sulla presentazione di liste concorrenti nelle circoscrizioni (coincidenti con il territorio delle province), collegate, singolarmente o in coalizione, con una lista regionale, espressione del candidato alla carica di Presidente.
I seggi da assegnare alle liste circoscrizionali con metodo proporzionale sono 40 e sono attribuiti, alle liste che superano le soglie di sbarramento,  direttamente nelle circoscrizioni con i quozienti interi e recupero nel collegio unico regionale dei seggi residui. Il 20 per cento dei seggi del consiglio, pari a 10 seggi, costituisce invece il premio di maggioranza attribuito in tutto o in parte, in relazione alla percentuale di voti ottenuti, alla lista o coalizione collegata al Presidente eletto.
Elementi di novità rispetto alla normativa applicata precedentemente sono:
  • le norme per favorire la parità di genere, indicate come contenuto necessario dalla legge n. 165 del 2004 (art. 4, lett. c-bis) che reca i principi cui deve attenersi la legislazione elettorale regionale;
  • la previsione dell'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e assessore, per cui il consigliere nominato assessore è sospeso dalle funzioni e sostituito da un consigliere supplente e, a decorrere dalla XII legislatura regionale, che si aprirà dopo le elezioni dell'8 e del 9 giugno 2024, del divieto di terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta; entrambe le norme sono anch'esse indicate come principi dalla legge n. 165 del 2004 (rispettivamente art. 3, lett. c) e art. 2, lett. f))  lett. f));
  • le norme a garanzia delle minoranze, che prevedono un numero minimo di seggi che devono essere garantiti alle liste non collegate con il Presidente eletto;
La normativa nazionale continua ad applicarsi per tutto quanto non espressamente previsto dalla legge regionale (art. 34, comma 2, L.R. n. 12 del 2023).
 
Le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima del giorno delle elezioni. Le elezioni hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio della legislatura e, comunque, non oltre la quarta domenica successiva (art. 15, L.R. n. 12 del 2023). La legge regionale stabilisce inoltre che, ove possibile, le elezioni si svolgono nel rispetto del principio dell'election day, di cui all'art. 7 del decreto legge n. 98 del 2011.
In materia è successivamente intervenuto il decreto legge n. 7 del 2024 (convertito con modificazioni con la legge n. 38 del 2024) con il quale è stato deciso (art. 1, comma 2) il prolungamento delle operazioni di voto per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e delle eventuali contestuali elezioni regionali e amministrative, stabilendo che esse si svolgano nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23 e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 2024 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 14 del 9 aprile 2024, sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni per i giorni 8 e 9 giugno 2024 per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Piemonte.
Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni del sono disponibili nel sito della regione dedicato Elezioni regionali 2024.
Composizione del Consiglio regionale
L'articolo 17 dello statuto regionale (ripreso dall'art. 2 della L.R. n. 12 del 2023) stabilisce che il consiglio regionale è composto di 50 membri e dal Presidente della Giunta regionale eletto.
Un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal Presidente eletto.
Circoscrizioni
Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle 7 province piemontesi e della Città metropolitana di Torino.  Nelle circoscrizioni, come accennato, sono attribuiti solamente 40 dei 50 seggi del consiglio. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono determinati in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica che da conto dei risultati dell'ultimo censimento.
La determinazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è effettuata con un decreto del Presidente della Giunta regionale da emanare insieme al decreto di indizione dei comizi; il decreto deve inoltre contenere anche il numero minimo e massimo di candidati di ciascuna lista circoscrizionale (art. 12, L.R. n. 12 del 2023).
Con il  decreto del Presidente della Giunta regionale n. 12 del 2024  pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 14 del 9 aprile 2024, è stato determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale, riportato nella tabella a seguire; come prescritto dalla legge regionale, la popolazione considerata è quella determinata con d.P.R. 20 gennaio 2023, in base al censimento 2021. Il decreto determina, altresì, il numero minimo e il numero massimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale (vedi infra).

Candidature e liste
Le liste concorrenti per l'elezione di 40 consiglieri, sono presentate nelle circoscrizioni. Ciascuna lista circoscrizionale è contrassegnata da un proprio simbolo e deve collegarsi, singolarmente o in coalizione con altre liste, a un candidato Presidente della Giunta regionale ed alla corrispondente lista regionale, costituita da 10 candidati.

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed alla relativa lista regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno metà delle circoscrizioni (vale a dire in quattro). Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste. L'insieme dei gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente ed alla relativa lista regionale, costituisce una coalizione.
Come già ricordato, con il decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale sono determinati i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (vedi supra), sono anche determinati il numero minimo e massimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, secondo quanto stabilito dalla legge regionale:
  • se il numero di seggi assegnati alla circoscrizione è inferiore o pari a 2, la lista circoscrizionale deve comprendere 2 candidati; è il caso delle circoscrizioni Asti, Biella e Vercelli che eleggono 2 consiglieri e della circoscrizione Verbano-Cusio-Ossola che elegge un solo consigliere.
  • in tutti gli altri casi la lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento al numero pari superiore; il numero di candidati, quindi, per la circoscrizione Novara è compreso tra 2 e 3, per le circoscrizioni Alessandria e Cuneo è compreso  tra 4 e rispettivamente 4 e 5, per la circoscrizione Torino è compreso tra 14 e 21. 
Per quanto riguarda ciascun candidato, inoltre, è consentito presentare la propria candidatura, con lo stesso simbolo, in un massimo di due circoscrizioni (articolo 17, L.R. n. 12 del 2023). La disciplina della sottoscrizione delle liste circoscrizionali, nonché modalità e tempi di presentazione, è contenuta nell'articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2023.

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste è proporzionale  alla grandezza della circoscrizione in termine di popolazione: 750 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione fino a 100.000 abitanti; 1.000 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti (sono le circoscrizioni di Vercelli, Novara, Asti, Alessandria, Biella e Verbano-Cusio-Ossola); 1.750 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti (solo Cuneo) ed infine 2.000 sottoscrizioni per le circoscrizioni con popolazione superiore a un milione di abitanti (solo Torino). La legge regionale inoltre elenca i casi di esonero dall'obbligo di sottoscrizione:
  • le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
  • le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte (costituiti alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni);
  • le liste dei candidati che hanno ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, o con un consigliere assegnato al gruppo misto da almeno due anni alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.
 

Candidatura alla carica di Presidente e lista regionale

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata insieme alla lista regionale. Deve contenere la dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste circoscrizionali e, in caso di coalizione, con tutti i gruppi di liste circoscrizionali che fanno parte della medesima coalizione. La lista regionale è composta di 10 candidati che devono essere alternati per genere. La lista è bloccata: non è possibile esprimere preferenze e l'elezione avviene secondo l'ordine di presentazione dei candidati, nella misura conseguente la disciplina dell'attribuzione del premio di maggioranza (articoli 18 e 20, L.R. n. 12 del 2023).
Per la presentazione sono richieste un numero di sottoscrizioni da un minimo di 3.500 ad un massimo di 5.000. Valgono le medesime esenzioni previste per le liste circoscrizionali.
La legge elettorale, articolo 5, comma 2, contiene il divieto al terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale; tuttavia ai sensi dell'articolo 34, comma 1 della medesima legge elettorale, la disposizione trova applicazione a partire dalla XII legislatura, vale a dire dalla consiliatura che inizierà a seguito delle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, in cui verrà eletto, appunto, il XII consiglio regionale.
 

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità più vicina; nella lista regionale i candidati sono alternati per sesso.
Inoltre, per le liste circoscrizionali (ma non per le liste regionali) l'elettore può esprimere anche una seconda preferenza purché riguardi un candidato di sesso opposto rispetto alla prima, pena l'annullamento della doppia preferenza di genere (articolo 14, L.R. n. 12 del 2023) (vedi infra).
Scheda elettorale e modalità di votazione
L'elettore dispone di un'unica scheda che reca, entro un rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale con accanto due linee riservate all'eventuale indicazione delle preferenze; alla destra sono riportati il nome e cognome del candidato Presidente collegato e il contrassegno della relativa lista regionale. In caso di collegamento con più liste circoscrizionali, il candidato Presidente e la lista regionale sono posti al centro del rettangolo che comprende tutti i contrassegni delle liste circoscrizionali collegati.
Il voto può essere espresso per la sola lista circoscrizionale o per il solo candidato Presidente e la sua lista regionale o per entrambi, è anche ammesso il cosiddetto voto disgiunto. Nello specifico l'elettore può votare:
  • per una lista circoscrizionale tracciando un segno sul contrassegno o esprimendo il voto di preferenza per uno o due candidati della stessa lista; in questo caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato e della sua lista regionale;
  • per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome o sul contrassegno della lista regionale e per una lista circoscrizionale a lui collegata;
  • per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale; in questo caso il voto non si intende espresso anche a favore della lista o delle liste circoscrizionali collegate;
  • per un candidato Presidente e per la sua lista regionale e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (voto disgiunto).
Come già accennato, per le liste circoscrizionali (ma non per le leggi regionali) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 25, L.R. n. 12 del 2023).
 
Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza
Le operazioni per l'attribuzione dei seggi alle liste e del premio di maggioranza sono disciplinate dall'articolo 27 della legge regionale n. 12 del 2023.
L'Ufficio centrale regionale, dopo aver determinato la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, ciascuna coalizione e ciascun candidato Presidente, proclama eletto il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti ed esclude dalle successive operazioni i gruppi di liste e le coalizioni che non superano le soglie di sbarramento fissate dall'articolo 13 della legge elettorale.
Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le coalizioni che ottengono almeno il 5 per cento dei voti validi a livello regionale e tutti i gruppi di liste che ne fanno parte, senza alcun limite. Sono altresì ammessi i singoli gruppi di liste non coalizzati ovvero uniti in una coalizione sotto soglia, che ottengono almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
 
I 40 seggi sono attribuiti alle liste in ciascuna circoscrizione sulla base del quoziente circoscrizionale corretto, calcolato come rapporto tra il totale dei voti delle liste ammesse al riparto e il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità. I seggi sono assegnati a ciascuna lista in corrispondenza della parte intera del risultato della divisione tra la cifra elettorale circoscrizionale e il suddetto quoziente circoscrizionale. Per ciascuna lista, sono proclamati eletti, in numero pari ai seggi assegnati, i candidati secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenute (commi 4 e 5).
I seggi che rimangono da attribuire , perciò definiti residui, sono assegnati tra i gruppi di liste nel collegio unico regionale, con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti, sulla base dei voti residuali, cioè quelli non utilizzati ai fini dell'assegnazione dei seggi con i quozienti interi (comma 7).
Per ciascuna lista si calcolano i voti residuali, dati dalla differenza tra i voti ottenuti nella circoscrizione e il prodotto tra i seggi assegnati a quoziente intero e il quoziente circoscrizionale; la somma dei voti residuali di tutte le circoscrizioni costituisce la cifra elettorale residuale di ciascuna gruppo di liste. Si calcola quindi il quoziente elettorale regionale dato dal rapporto tra la somma delle cifre residuali di tutti i gruppi di liste ammesse e il totale dei seggi residui da attribuire nel collegio unico regionale. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste prima in corrispondenza dei quozienti interi (parte intera del rapporto tra voti residuali e quoziente regionale) e, a seguire, secondo la graduatoria decrescente dei resti, calcolati come differenza tra i voti residuali del gruppo di liste e il prodotto tra i seggi ottenuti a quoziente intero e il quoziente regionale (comma 6, lett. b) e c) e comma 7).
I seggi così assegnati sono ripartiti nelle circoscrizioni sulla base di un'unica graduatoria regionale composta dalle cifre elettorali residuali di ciascuna lista, calcolate in percentuale rispetto al quoziente circoscrizionale. I seggi sono attribuiti alle liste secondo l'ordine decrescente della suddetta graduatoria (comma 14).  

 

Il premio di maggioranza, disciplinato dall'articolo 11, è assegnato alle liste collegate al Presidente eletto (liste di maggioranza) senza la previsione di una soglia minima di voti necessari e in misura variabile (28, 30 o 32 seggi), in relazione alla percentuale di voti da esso ottenuta (inferiore al 45%, tra il 45 e il 60% o superiore al 60%). Sono utilizzati a tal fine i seggi della lista regionale, in numero utile a raggiungere la quota di seggi complessivi stabilita dalla legge. A garanzia delle minoranze, inoltre, alle liste non collegate con il Presidente eletto (liste di minoranza), sono comunque garantiti un numero minimo di seggi, anch'essi in misura variabile (20 o 18 seggi) in relazione alla percentuale di voti ottenuta dal Presidente eletto (tra il 45 e il 60% o superiore al 60%). 
Nel dettaglio, come integrato dai commi 9-13 dell'articolo 27, alle liste di maggioranza devono essere complessivamente attribuiti:
  • almeno 28 seggi, pari al 55 per cento dei seggi del Consiglio, qualora abbiano ottenuto una percentuale di voti inferiori al 45 per cento del totale regionale; 
  • 30 seggi, pari al 60 per cento dei seggi del Consiglio, qualora abbiano ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 45 per cento ed inferiore o uguale al 60 per cento; in questo caso le liste di minoranza devono ottenere almeno 20 seggi (pari al 40 % del Consiglio); 
  • 32 seggi, pari al 64 per cento dei seggi del Consiglio, qualora abbiano ottenuto una percentuale di voti superiore al 60 per cento; in questo caso le liste di minoranza devono ottenere almeno 18 seggi (pari al 36 % del Consiglio).
Nel primo caso sono proclamati eletti tutti e 10 i candidati della lista regionale; negli altri due casi, al fine di garantire il conseguimento delle previste soglie di seggi a tutela delle minoranze, è possibile che una parte, fino ad un massimo di 5, dei seggi spettanti alla lista regionale collegata al Presidente eletto le venga sottratta e sia quindi redistribuita tra le liste e coalizioni di minoranza (con le modalità di cui al comma 11, lettere a) e b), vedi infra).
Nel caso le liste di maggioranza, nonostante l'attribuzione di tutti i 10 seggi della lista regionale, non raggiungano il numero di seggi indicati si procede nel modo seguente:
  • alle liste di maggioranza sono assegnati gli ulteriori seggi necessari a raggiungere la quota di 28, 30 o 32 seggi; i seggi aggiuntivi sono ripartiti tra i gruppi di liste maggioritarie con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti sulla base del quoziente regionale (rapporto tra il totale dei voti regionali dei gruppi di liste e il numero di seggi da ripartire); i seggi sono quindi assegnati nelle circoscrizioni sulla base di un'unica graduatoria regionale composta dalle cifre elettorali di ciascuna lista, calcolate in percentuale rispetto al quoziente circoscrizionale;
  • i seggi in numero uguale a quelli aggiuntivi sono sottratti alle liste di minoranza iniziando dai seggi conseguiti nel collegio unico regionale con il minor numero di voti residuali e, qualora tutti i seggi siano stati ottenuti a quoziente intero nelle circoscrizioni, si sottraggono i seggi alle liste con la minore cifra elettorale (comma 9, lett. b) e c)).  .
Analogamente, qualora le liste di minoranza non raggiungano la quota di seggi stabilita dalla legge (20 o 18 seggi a seconda dei casi), ad esse sono assegnati fino a un massimo di 5 seggi aggiuntivi, che sono corrispondentemente sottratti al numero di seggi della lista regionale da assegnare, come premio, alla maggioranza. I seggi aggiuntivi spettanti alle liste di minoranza sono ripartiti tra di esse a livello regionale sula base del quoziente elettorale regionale, con il sistema dei quozienti interi e maggiori resti, ed assegnati nelle circoscrizioni sulla base di un'unica graduatoria regionale  composta dalle cifre elettorali di ciascuna lista, calcolate in percentuale rispetto al quoziente circoscrizionale (comma 11, lett. a) e b)).  
 
La legge regionale stabilisce che, qualora un seggio sia assegnato ad una lista in una circoscrizione in cui la lista abbia esaurito i candidati, il seggio è assegnato alla medesima lista in altra circoscrizione seguendo la medesima graduatoria (comma 15).
Assegnati tutti i seggi alle liste nelle circoscrizioni, deve essere proclamato eletto il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal candidato eletto Presidente. A tal fine viene riservato l'ultimo seggio attribuito alle liste di minoranza; che, in relazione ai diversi casi, può essere quello attribuito con il resto minore o con i minori voti residuali nel collegio unico regionale (comma 16).
Ultimate le suddette operazioni, nei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni sono proclamati eletti candidati secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza (esclusi ovviamente i candidati già proclamati). Nei seggi assegnati alla lista regionale sono proclamati i candidati secondo l'ordine di presentazione.
La normativa regionale, infine, disciplina nel dettaglio le modalità di opzione, in caso di proclamazioni in più di una circoscrizione o in una circoscrizione e nella lista regionale, le mancate opzioni, nonché l'istituto della surrogazione (articoli 28 e 30, L.R. n. 12 del 2023).