dossier 8 aprile 2024
Studi - Affari regionali La legge elettorale della Regione Basilicata
I giorni 21 e 22 aprile 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Basilicata.
La riforma costituzionale del 1999, com'è noto, ha conferito alle regioni a statuto ordinario la potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità; successivamente la legge 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) ha stabilito principi e limiti cui è sottoposta la potestà legislativa regionale in materia.
Con lo statuto, adottato con legge regionale statutaria n. 1 del 2016, la regione Basilicata ha stabilito il numero di componenti degli organi regionali, la contestuale elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale, i principi cui deve ispirarsi la legge elettorale, nonché l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di cui è espressione il candidato eletto Presidente.
La legge regionale n. 20 del 2018 ha disciplinato il sistema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali: come indicato dallo statuto, si tratta di un sistema proporzionale su base circoscrizionale, che genera un esito maggioritario grazie all'attribuzione di un premio di maggioranza. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità la legge regionale rinvia alla normativa nazionale (art. 24).

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei 5 anni di legislatura, durata prevista dalla legge n. 165 del 2004, e non oltre il termine previsto dalla medesima legge n. 165 del 2004, pari a sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere emanato almeno 60 giorni prima della data stabilita per le elezioni e notificato ai Sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia ai cittadini con apposito manifesto quarantacinque giorni prima della data delle elezioni (art. 5, L.R. n. 20 del 2018).
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 19 febbraio 2024, pubblicato nel BUR n. 8 del 19 febbraio 2024, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Basilicata per i giorni 21 e 22 aprile 2024.
Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni sono disponibili nel sito della regione dedicato Elezioni regionali 2024.
Composizione del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata comprende 20 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto. 
Un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal Presidente eletto (art. 25 statuto e art. 2 L.R. n. 20 del 2018).
Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle due province di Matera e di Potenza. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 4, L.R. n. 18 del 2020).

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 19 febbraio 2024, pubblicato nel BUR n. 8 del 19 febbraio 2024, ha provveduto a ripartire i 20 seggi tra le due circoscrizioni, sulla base della popolazione residente risultante dal censimento 2021, di cui al D.P.R. 20 gennaio 2023.

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata, singolarmente o in coalizione con altre liste, ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le norme sulla presentazione delle liste e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta, sono contenute nella legge regionale 20 del 2018 agli articoli 6 e 7 e da 10 a 13.

 

Candidatura alla carica di Presidente

La candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è presentata contestualmente alla presentazione delle liste ad esso collegate; deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una o più liste e deve essere sottoscritta da un minimo di mille e da un massimo di millecinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi; è consentito un terzo mandato consecutivo solo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie (art. 6).

 

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Più liste circoscrizionali possono indicare il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta e in tal caso le dichiarazioni devono essere convergenti.

Le liste devono essere sottoscritte da un minimo di trecento e da un massimo di seicento elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; sono esentate dall'obbligo di sottoscrizione le liste espressione di partiti o gruppi politici che con il medesimo contrassegno (anche se parte di contrassegno composito) hanno ottenuto almeno un seggio nel consiglio regionale o in Parlamento (art. 7).

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore (art. 10, comma 4): dunque, i candidati dovranno essere in numero compreso tra 5 e 13 per la circoscrizione Potenza e tra 3 e 7 per la circoscrizione Matera. 

 

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati (con arrotondamento all'unità più vicina); in caso di inosservanza, i candidati eccedenti sono esclusi dalla lista (art. 3, comma 3). È inoltre prevista la doppia preferenza di genere.

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate; può esprimere un voto a favore di un candidato Presidente e un voto a favore di una lista circoscrizionale; ha inoltre facoltà di esprimere fino a due voti di preferenza; il secondo voto di preferenza deve essere per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della preferenza stessa.

L'elettore può esprimere il suo voto:

  • solo per una lista; in questo caso il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato;
  • solo per un candidato Presidente, il voto è attribuito al solo candidato Presidente;
  • per un candidato Presidente e per una lista collegata; nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente; il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo, non essendo ammesso il voto disgiunto (artt. 14 e 17, L.R. n. 20 del 2018).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

La legge elettorale, all'articolo 19, stabilisce le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, calcolate sempre come percentuale sul totale dei voti espressi nell'intera regione, che sono così articolate:

  •   3 per cento per le liste non collegate in coalizione;
  •   per le liste collegate in coalizione: nessuna soglia se la coalizione supera la soglia dell'8 per cento, in caso contrario la lista deve ottenere almeno il 4 per cento;
  •   8 per cento per le coalizioni.

I seggi sono ripartiti in sede regionale a seguito della proclamazione del Presidente della Giunta e dell'attribuzione del premio di maggioranza: la disciplina è dettata dall'articolo 20 della legge elettorale. Per tutte le operazioni di ripartizione di seggi, viene utilizzato il metodo dei divisori d'Hondt: i voti di ciascuna lista o coalizione sono divisi per 1, 2, 3, e così via, fino al numero di seggi da assegnare; i quozienti così ottenuti si dispongono in un'unica graduatoria e si assegnano i seggi alle liste in corrispondenza delle cifre maggiori. 

È proclamato eletto il candidato alla carica di Presidente che ottiene il maggior numero di voti. Alla lista o coalizione ad esso collegata è attribuito un premio di maggioranza variabile, dal 60 al 50 per cento dei 20 seggi del Consiglio, in relazione alla cifra elettorale ottenuta dalla lista o coalizione collegata:

  • se ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi regionali, sono attribuiti 12 seggi;
  • se ha ottenuto una percentuale di voti validi regionali compresa tra il 30 e il 40 per cento, sono attribuiti 11 seggi;
  • se ha ottenuto meno del 30 per cento dei voti validi regionali, sono attribuiti 10 seggi.

I restanti seggi sono distribuiti tra le altre coalizioni e liste non collegate al Presidente eletto. Alla lista o coalizione collegata al Presidente eletto, non possono comunque essere attribuiti più di 14 seggi (che corrisponde al 70 per cento dei seggi del consiglio); nel caso in cui i seggi attibuiti proporzionalmente alla coalizione collegata al Presidente eletto siano più di 14, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista o coalizione maggioritaria e distribuiti tra le altre liste ammesse alla ripartizione dei seggi.

I seggi spettanti ad una coalizione sono ripartiti proporzionalmente tra le liste che ne fanno parte, sempre con il metodo dei divisori d'Hondt.

 

I seggi assegnati a ciascuna lista a livello regionale (con le operazioni illustrate sopra), sono successivamente attribuiti nelle circoscrizioni in modo tale che venga rispettata la rappresentanza territoriale (art. 20, commi 4-6).

Una prima operazione attribuisce i seggi alle liste nelle circoscrizioni in corrispondenza dei soli quozienti interi. In ciascuna circoscrizione si calcola il quoziente circoscrizionale corretto, come rapporto tra i voti ottenuti dalle liste assegnatarie di seggi e il numero di seggi spettanti alla circoscrizione stessa aumentato di una unità. Per ciascuna delle suddette liste si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente circoscrizionale corretto e si assegna a ciascuna lista il numero di seggi corrispondenti alla parte intera del quoziente. Al termine di questa fase si verifica che alle liste non siano stati attribuiti più seggi di quelli spettanti dal riparto regionale. Qualora ciò avvenga, i seggi in eccesso vengono sottratti e saranno attribuiti nella fase successiva assieme ai seggi residui.

A seguito della assegnazione dei seggi con i quozienti interi, i seggi non attribuiti in questa fase, definiti perciò residui (che comprendono gli eventuali seggi attribuiti in eccesso e dunque sottratti), sono attribuiti alle liste sulla base di un'unica graduatoria regionale dei voti residuali percentuali, ottenuti moltiplicando per cento i voti residuali – non utilizzati nella fase precedente - e dividendo per il totale dei voti validi espressi per tutte le liste nella circoscrizione.

I seggi residui sono attribuiti in corrispondenza delle cifre maggiori ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (come determinati ai sensi dell'articolo 4 con decreto del presidente della Regione) fino a raggiungere il numero di seggi spettanti a ciascuna lista dal riparto regionale.

Al termine di queste operazioni, al candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, viene assegnato l'ultimo seggio residuo assegnato alle liste ad esso collegate, in base alla graduatoria regionale. Qualora tutti i seggi siano stati assegnati alle liste collegate con i quozienti interi, al candidato Presidente non eletto viene assegnato il seggio attribuito alla lista collegata con la minore cifra elettorale regionale.

Determinato in tal modo il numero definitivo di seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni, sono proclamati eletti i candidati della lista secondo l'ordine dei voti di preferenza ricevuti.