dossier 20 febbraio 2024
Studi - Affari regionali La legge elettorale della Regione autonoma della Sardegna

Il giorno 25 febbraio 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione nella Regione autonoma della Sardegna.

La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità è attribuita a ciascuna autonomia speciale dallo statuto, modificato in tal senso dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 2 del 2001.

Le norme fondamentali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contenute nella legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, come modificata dalla legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1, in relazione alla composizione delle liste circoscrizionali ed alla parità di genere. Gli aspetti procedurali sono disciplinati dalla legge regionale 26 luglio 2013 n. 16 (e successive modifiche), per quanto concerne principalmente la presentazione delle liste e delle candidature, le operazioni degli uffici elettorali e la votazione e dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (e successive modifiche) in relazione alla costituzione ed agli adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali, alla disciplina di presentazione delle liste e delle candidature, nonché all'organizzazione dei seggi elettorali.

Lo statuto della regione (L.cost. 3 del 1948) oltre a stabilire quali sono gli organi della regione e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale (art. 15), stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 18).

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La normativa elettorale regionale, adottata ai sensi dell'articolo 15 dello statuto stabilisce la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è proporzionale con esito maggioritario, i seggi sono attribuiti a liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali collegate, singolarmente o in coalizione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione; sono previste soglie di sbarramento e l'attribuzione di un premio di maggioranza.

Con il Decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato nel BURAS n. 3 del 11 gennaio 2024, sono state indette le elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale per domenica 25 febbraio.

 Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni del 25 febbraio 2024 sono disponibili nel sito della regione dedicato Sardegna Elezioni Regionali 2024.

Composizione del Consiglio regionale

Il numero di componenti del Consiglio è stabilito dall'art. 16 dello statuto (L.cost. 3 del 1948) in 60 consiglieri (il numero è stato così ridotto, da 80, dalla legge costituzionale 3/2013).

Fanno parte del Consiglio regionale (compresi nei 60) il Presidente della Regione e il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto (art. 1, comma 5).

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali sono 8: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari; esse corrispondono a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, costituite dal territorio delle province allora vigenti.

Le circoscrizioni corrispondono al territorio delle 8 province sarde in vigore fino al 2015; la legge elettorale fa riferimento alle circoscrizioni elettorali, in quanto la regione aveva avviato (L.R. 11/2012 e 15/2013) un riordino territoriale che prevedeva, tra l'altro, la soppressione delle 4 province istituite nel 2005, a seguito della legge regionale 9 del 2001 (Olbia-Tempio, Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia-Iglesias), i cui organi elettivi sono stati commissariati nel 2013. Successivamente con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, si conclude il riordino territoriale con la istituzione dei seguenti enti di area vasta: la città metropolitana di Cagliari e le quattro province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna (si tratta in sostanza delle province antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 del 2001, con qualche modifica specie in relazione alla città metropolitana di Cagliari e alla provincia Sud Sardegna).

Il numero di consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione è determinato in proporzione alla popolazione residente nella Regione, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione considerata è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali (art. 3).

Con il Decreto del Presidente della Regione n. 64 del 30 novembre 2023, pubblicato nel BURAS n. 66 del 7 dicembre 2023, è stato determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale, come indicato nella tabella a seguire. Come prescritto dalla legge regionale, la popolazione considerata è quella residente al 31 dicembre 2022, pari complessivamente a 1.575.028 abitanti, in ulteriore calo rispetto ai dati del censimento 2021 (D.P.R. 20/1/2023, G.U. n. 53 del 3/3/2023) secondo i quali la popolazione residente nella regione Sardegna era pari a 1.587.413 abitanti.

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione. Oltre agli articoli 4 e 7 della L.R. statutaria n. 1 del 2013, la disciplina per la presentazione delle liste e delle candidature è contenuta nella L.R. n. 16 del 2013, CAPO III, Presentazione delle liste e delle candidature.

Liste provinciali

Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l'insieme di tali liste è definito gruppo di liste. Un gruppo di liste deve essere presente in almeno tre quarti delle circoscrizioni, vale a dire in 6 circoscrizioni. Più gruppi di liste possono collegarsi al ad un medesimo candidato Presidente e formano una coalizione di liste.

Le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali sono state modificate dalla legge regionale statutaria n. 1 del 2018. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, arrotondato alla unità superiore. Il limite superiore è fissato solo per le circoscrizioni cui sono assegnati un numero di seggi uguale o superiore a 3, in questo caso il numero di candidati non può essere superiore al numero di seggi assegnato alla circoscrizione, nel caso sia un numero dispari, aumentato di una unità. 

Ciascun candidato, inoltre, può candidarsi in una sola circoscrizione, pena la nullità delle sue candidature.

Candidatura alla carica di Presidente

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste e se è accompagnata dal programma politico. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. La normativa della regione Sardegna non prevede alcun limite di mandati per il Presidente della Regione.

Rappresentanza di genere

Con la legge statutaria n. 1 del 2018, in relazione alla parità di genere, sono state modificate le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali e sono state introdotte norme sia per la doppia preferenza di genere, sia per favorire la presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica.

In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere è rappresentato in misura eguale, anche nel caso in cui la lista sia composta da due soli candidati (la norma precedente prescriveva che ciascuna lista non potesse contenere più dei due terzi di candidati dello stesso genere). Qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo prescritto, il numero dei componenti della lista deve essere pari.

L'art. 9-bis introdotto dalla L.R.stat.1 del 2018 stabilisce inoltre che i soggetti politici debbono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti, devono garantire che siano messi in risalto, con pari evidenza, la i candidati di entrambi i generi nelle liste presentate.

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore può esprimere due voti, in un'unica scheda: uno per la lista circoscrizionale e un voto per il candidato Presidente. È consentito il voto disgiunto, vale a dire esprime il voto per un candidato Presidente e per una lista non collegata ad esso.

Come già ricordato l'elettore può esprimere fino a due preferenze, nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (L.R.stat. n. 1 del 2013, art. 9).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto nella Regione il maggior numero di voti validi.

La legge stabilisce due soglie di accesso, entrambe a livello regionale, una per le coalizioni e una per le liste non coalizzate. Accedono alla ripartizione dei seggi:

  • le coalizioni che hanno ottenuto un numero di voti validi (voti ai gruppi di liste che ne fanno parte) pari almeno al 10 per cento del totale regionale; nell'ambito della coalizione, non è prevista una soglia di accesso per i singoli gruppi di liste che ne fanno parte;
  • le liste non coalizzate che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale regionale; la medesima soglia del 5 per cento è valida anche per ogni lista coalizzata nel caso in cui la coalizione non abbia raggiunto la prescritta soglia del 10 per cento (L.R.stat. n. 1 del 2013, art. 1 e art. 12).

 

Al gruppo di liste o coalizione collegata con il Presidente vincente viene attribuito un premio di maggioranza con soglia minima di accesso e di consistenza variabile, in relazione alla percentuale di voti ottenuti sul totale dei voti espressi per tutti i candidati presidenti (L.R.stat. n. 1 del 2013, artt. 13-15). Al gruppo di liste o coalizione sono attribuiti:

  • il 60 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 36) se il Presidente ha ottenuto oltre il 40 per cento dei voti;
  • il 55 per cento dei seggi del Consiglio (pari a 33) se il Presidente ha ottenuto una percentuale di voti tra il 25 e il 40 per cento del totale regionale.

Nel caso in cui il Presidente sia collegato con una coalizione di liste, i seggi attribuiti (detratto il seggio del Presidente) sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.

I restanti seggi (24 o 27) sono ripartiti tra le altre liste [gruppi di liste] non collegate con il candidato Presidente vincente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi sono ripartiti direttamente tra i gruppi di liste, non vengono prese in considerazione le coalizioni.

 

Non è attribuito alcun premio e i seggi sono ripartiti proporzionalmente, nei seguenti casi:

  • il candidato Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti pari o superiore al 60 per cento dei voti e le liste o coalizioni ad esso collegate hanno ottenuto il 60 per cento del totale dei voti espressi a favore delle liste ammesse al riparto;
  • il candidato Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti inferiore al 25 per cento.

In questi casi i 58 seggi (sono detratti il seggio del Presidente e quello del candidato arrivato secondo, già proclamati) sono ripartiti proporzionalmente tra tutti i gruppi di liste ammesse, sempre con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (come prescritto dall'art. 16).

 

Ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni

Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto degli stessi nelle circoscrizioni (L.R.stat. n. 1 del 2013, articoli 17 e 18).

In una prima fase procede ad attribuire i seggi in ciascuna circoscrizione, assegnando i seggi alle liste sulla base del quoziente intero corretto. Il quoziente è calcolato come la parte intera della divisione tra il totale dei voti validi delle liste che hanno diritto a seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità.

Nel caso in cui il totale dei seggi assegnati ad un gruppo di liste eccede il numero di seggi spettanti, l'Ufficio procede a sottrarre i seggi eccedenti nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.

L'Ufficio procede quindi alla attribuzione dei seggi residuali, sulla base della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali (calcolate come voti residuali moltiplicati per 100, diviso il quoziente circoscrizionale).

Il metodo di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni non garantisce che ciascuna circoscrizione abbia assegnati i seggi spettanti sulla base della popolazione. Al fine di garantire la rappresentanza territoriale, la disciplina elettorale contiene norme specifiche per far sì che tutte le circoscrizioni abbiamo assegnato almeno un seggio. Qualora non si verifichi tale circostanza, nella circoscrizione in cui non è stato assegnato il seggio, si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra elettorale tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

Qualora la lista con la maggiore cifra elettorale fa parte di un gruppo che non ha avuto assegnato più di un seggio per circoscrizione, si attribuisce il seggio alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.