Il giorno 25 febbraio 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione nella Regione autonoma della Sardegna.
La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità è attribuita a ciascuna autonomia speciale dallo statuto, modificato in tal senso dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 2 del 2001.
Le norme fondamentali per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale sono contenute nella legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1, come modificata dalla legge regionale statutaria 20 marzo 2018, n. 1, in relazione alla composizione delle liste circoscrizionali ed alla parità di genere. Gli aspetti procedurali sono disciplinati dalla legge regionale 26 luglio 2013 n. 16 (e successive modifiche), per quanto concerne principalmente la presentazione delle liste e delle candidature, le operazioni degli uffici elettorali e la votazione e dalla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (e successive modifiche) in relazione alla costituzione ed agli adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali, alla disciplina di presentazione delle liste e delle candidature, nonché all'organizzazione dei seggi elettorali.
Lo statuto della regione (L.cost. 3 del 1948) oltre a stabilire quali sono gli organi della regione e ad attribuire alla stessa la potestà legislativa in materia elettorale (art. 15), stabilisce il numero dei componenti il Consiglio, la durata della legislatura, fissata in 5 anni come per tutte le altre regioni, nonché le modalità di convocazione dei comizi (art. 18).
Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento dei 5 anni di legislatura. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La normativa elettorale regionale, adottata ai sensi dell'articolo 15 dello statuto stabilisce la contestuale elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il sistema elettorale è proporzionale con esito maggioritario, i seggi sono attribuiti a liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali collegate, singolarmente o in coalizione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione; sono previste soglie di sbarramento e l'attribuzione di un premio di maggioranza.
Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni del 25 febbraio 2024 sono disponibili nel sito della regione dedicato Sardegna Elezioni Regionali 2024.
Il numero di componenti del Consiglio è stabilito dall'art. 16 dello statuto (L.cost. 3 del 1948) in 60 consiglieri (il numero è stato così ridotto, da 80, dalla legge costituzionale 3/2013).
Fanno parte del Consiglio regionale (compresi nei 60) il Presidente della Regione e il candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto (art. 1, comma 5).
Le circoscrizioni elettorali per la elezione dei consiglieri regionali sono 8: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari; esse corrispondono a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009, costituite dal territorio delle province allora vigenti.
Il numero di consiglieri da eleggere in ogni circoscrizione è determinato in proporzione alla popolazione residente nella Regione, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione considerata è quella risultante dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali (art. 3).
Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata – anche insieme ad altre liste - ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Regione. Oltre agli articoli 4 e 7 della L.R. statutaria n. 1 del 2013, la disciplina per la presentazione delle liste e delle candidature è contenuta nella L.R. n. 16 del 2013, CAPO III, Presentazione delle liste e delle candidature.
Le liste circoscrizionali contrassegnate da un medesimo simbolo sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale; l'insieme di tali liste è definito gruppo di liste. Un gruppo di liste deve essere presente in almeno tre quarti delle circoscrizioni, vale a dire in 6 circoscrizioni. Più gruppi di liste possono collegarsi al ad un medesimo candidato Presidente e formano una coalizione di liste.
Le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali sono state modificate dalla legge regionale statutaria n. 1 del 2018. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, arrotondato alla unità superiore. Il limite superiore è fissato solo per le circoscrizioni cui sono assegnati un numero di seggi uguale o superiore a 3, in questo caso il numero di candidati non può essere superiore al numero di seggi assegnato alla circoscrizione, nel caso sia un numero dispari, aumentato di una unità.
Ciascun candidato, inoltre, può candidarsi in una sola circoscrizione, pena la nullità delle sue candidature.
Ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste e se è accompagnata dal programma politico. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. La normativa della regione Sardegna non prevede alcun limite di mandati per il Presidente della Regione.
Con la legge statutaria n. 1 del 2018, in relazione alla parità di genere, sono state modificate le norme sulla composizione delle liste circoscrizionali e sono state introdotte norme sia per la doppia preferenza di genere, sia per favorire la presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica.
In ciascuna lista circoscrizionale ogni genere è rappresentato in misura eguale, anche nel caso in cui la lista sia composta da due soli candidati (la norma precedente prescriveva che ciascuna lista non potesse contenere più dei due terzi di candidati dello stesso genere). Qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo prescritto, il numero dei componenti della lista deve essere pari.
L'art. 9-bis introdotto dalla L.R.stat.1 del 2018 stabilisce inoltre che i soggetti politici debbono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e nei messaggi autogestiti, devono garantire che siano messi in risalto, con pari evidenza, la i candidati di entrambi i generi nelle liste presentate.
L'elettore può esprimere due voti, in un'unica scheda: uno per la lista circoscrizionale e un voto per il candidato Presidente. È consentito il voto disgiunto, vale a dire esprime il voto per un candidato Presidente e per una lista non collegata ad esso.
Come già ricordato l'elettore può esprimere fino a due preferenze, nel caso di espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (L.R.stat. n. 1 del 2013, art. 9).
È eletto Presidente il candidato che ha ottenuto nella Regione il maggior numero di voti validi.
La legge stabilisce due soglie di accesso, entrambe a livello regionale, una per le coalizioni e una per le liste non coalizzate. Accedono alla ripartizione dei seggi:
Al gruppo di liste o coalizione collegata con il Presidente vincente viene attribuito un premio di maggioranza con soglia minima di accesso e di consistenza variabile, in relazione alla percentuale di voti ottenuti sul totale dei voti espressi per tutti i candidati presidenti (L.R.stat. n. 1 del 2013, artt. 13-15). Al gruppo di liste o coalizione sono attribuiti:
Nel caso in cui il Presidente sia collegato con una coalizione di liste, i seggi attribuiti (detratto il seggio del Presidente) sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti.
I restanti seggi (24 o 27) sono ripartiti tra le altre liste [gruppi di liste] non collegate con il candidato Presidente vincente, con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi sono ripartiti direttamente tra i gruppi di liste, non vengono prese in considerazione le coalizioni.
Non è attribuito alcun premio e i seggi sono ripartiti proporzionalmente, nei seguenti casi:
In questi casi i 58 seggi (sono detratti il seggio del Presidente e quello del candidato arrivato secondo, già proclamati) sono ripartiti proporzionalmente tra tutti i gruppi di liste ammesse, sempre con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti (come prescritto dall'art. 16).
Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto degli stessi nelle circoscrizioni (L.R.stat. n. 1 del 2013, articoli 17 e 18).
In una prima fase procede ad attribuire i seggi in ciascuna circoscrizione, assegnando i seggi alle liste sulla base del quoziente intero corretto. Il quoziente è calcolato come la parte intera della divisione tra il totale dei voti validi delle liste che hanno diritto a seggi nella circoscrizione, per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione aumentato di una unità.
Nel caso in cui il totale dei seggi assegnati ad un gruppo di liste eccede il numero di seggi spettanti, l'Ufficio procede a sottrarre i seggi eccedenti nelle circoscrizioni in cui la lista li ha ottenuti con la cifra elettorale percentuale residuale più bassa.
L'Ufficio procede quindi alla attribuzione dei seggi residuali, sulla base della graduatoria regionale decrescente delle cifre elettorali residuali percentuali (calcolate come voti residuali moltiplicati per 100, diviso il quoziente circoscrizionale).
Il metodo di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni non garantisce che ciascuna circoscrizione abbia assegnati i seggi spettanti sulla base della popolazione. Al fine di garantire la rappresentanza territoriale, la disciplina elettorale contiene norme specifiche per far sì che tutte le circoscrizioni abbiamo assegnato almeno un seggio. Qualora non si verifichi tale circostanza, nella circoscrizione in cui non è stato assegnato il seggio, si attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra elettorale tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente è detratto l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.