Domenica 22 ottobre 2023 si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La potestà legislativa in materia di sistema di elezione degli organi provinciali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità è attribuita a ciascuna autonomia speciale dallo statuto, modificato in tal senso dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 2 del 2001.
Secondo gli articoli 47 e 48 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR n. 670 del 1972) ciascuna Provincia autonoma, in armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dallo statuto, disciplina la forma di governo, il sistema di elezione del consiglio, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche. La legislazione provinciale, inoltre, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, è tenuta a promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
La suddetta normativa deve essere adottata con una legge approvata dalla maggioranza dei consiglieri, che può essere sottoposta a referendum popolare con specifiche procedure.
Lo statuto inoltre, nelle stesse materie, detta principi, limiti e norme specifiche. In tema di forma di governo, lo statuto specifica che le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso, invece il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Per la Provincia autonoma di Bolzano, inoltre, in considerazione delle specificità etniche della popolazione, è stato inserito il vincolo statutario dell'elezione del consiglio provinciale con sistema proporzionale (art. 47, comma 3, DPR n. 670 del 1972).
Le norme statutarie determinano il numero di componenti del Consiglio e fissano in 5 anni la durata del mandato per gli organi elettivi. Sono inoltre stabilite le norme di principio per garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in entrambi i consigli provinciali.
Le elezioni sono indette dal presidente della Provincia ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.
Fermo restando la potestà legislativa in materia, lo statuto stabilisce, infine, alcuni casi di ineleggibilità e incompatibilità tra le cariche elettive e altre cariche istituzionali.
Riguardo il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige si ricorda che lo statuto stabilisce che esso è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e che il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta (art. 25, comma 1 e art. 36, comma 2, DPR n. 670 del 1972).