Nei giorni 25 e 26 giugno 2023 si terranno in Molise le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Regione.
Il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.
Il sistema elettorale delineato dalla legge regionale n. 20 del 2017 è analogo a quello in vigore nelle altre regioni e prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all'elezione del Consiglio regionale; i consiglieri sono eletti con sistema proporzionale, su base di liste e coalizioni collegate ad un candidato Presidente e con attribuzione di un premio di maggioranza.
La normativa nazionale continua ad applicarsi per tutto quanto la legge regionale non disciplina (art. 1, comma 2, e art. 19, L.R. n. 20 del 2017). Sono principalmente le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 che disciplinano l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e la legge n. 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale.
Tutte le informazioni, le notizie e i documenti relativi alle elezioni del 25 e 26 giugno 2023 sono disponibili nel sito della regione dedicato Elezioni Regionali 2023.
Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto (adottato con legge regionale n. 10 del 2014) il Consiglio regionale del Molise è costituito da 20 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale eletto (art. 1, comma 3).
Un seggio è attribuito di diritto al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato eletto Presidente e che sia collegato ad una lista o coalizione che abbia ottenuto almeno un seggio (art. 2, comma 3).
Il territorio della regione costituisce un'unica circoscrizione elettorale (art. 3).
Il sistema si basa sulla presentazione di liste regionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Più liste collegate al medesimo candidato Presidente costituiscono una coalizione (art. 2, comma 6).
La legge regionale disciplina la presentazione delle liste (art. 5) e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta (art. 6) nell'unica circoscrizione regionale; per entrambe è richiesta la sottoscrizione da un minimo di 300 ad un massimo di 600 elettori della regione. La legge regionale disciplina le modalità di presentazione, i documenti necessari e i casi di esenzione dall'obbligo di sottoscrizione per le liste regionali. Queste devono essere composte da un numero di candidati non superiore a 20 (numero di consiglieri da eleggere) e non inferiore a 15 (allo stesso numero di consiglieri da eleggere diminuito di un quarto).
Rappresentanza di genere
In ogni lista regionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero di candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In sede di ammissibilità, nella lista che non rispetta tale percentuale, sono cancellati i nominativi in eccedenza, quindi verificato di nuovo il limite minimo di candidati richiesti e se non conforme alla prescrizione, la lista è dichiarata inammissibile.
I soggetti politici devono garantire la partecipazione di entrambi i generi alla campagna elettorale (art. 7). E' inoltre prevista la doppia preferenza di genere (art. 10).
L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste collegate. L'elettore può votare solo per un candidato Presidente, o per un candidato Presidente e per una lista collegata, o solo per una lista; qualora esprima solo un voto a favore di una lista, tale voto si trasferisce al candidato Presidente collegato. Non è ammesso il voto disgiunto.
Nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente. Il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo.
È proclamato eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale (art. 12, comma 5).
L'Ufficio elettorale procede quindi ad una prima ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste singole e le coalizioni ammesse.
Accedono alla ripartizione dei seggi le liste singole e le coalizioni collegate ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi regionali.
Nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'8 per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi.
Dopo questa prima assegnazione, l'Ufficio elettorale verifica quanti seggi ha ottenuto la lista singola o coalizione collegata con il candidato eletto Presidente, ai fini dell'attribuzione o meno del premio di maggioranza, per il quale non è prevista alcuna soglia minima di seggi o di voti.
Alla lista o coalizione vincente:
Conseguentemente l'Ufficio ripartisce i restanti 6, 7 o 8 seggi tra le liste singole e coalizioni collegate con i candidati Presidenti non eletti.
I seggi assegnati ad una coalizione – sia di maggioranza che di minoranza – sono ripartiti tra le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Tutte le ripartizioni che richiedono le diverse fasi dell'assegnazione dei seggi, sono effettuate con lo stesso metodo proporzionale sulla base del quoziente naturale corretto calcolato come rapporto tra il totale dei voti validi delle liste ammesse e il numero di seggi da attribuire aumentato di una unita. I seggi sono assegnati prima sulla base dei quozienti interi, quindi attribuiti in corrispondenza dei più alti numeri di voti residuali.