dossier 24 gennaio 2023
Studi - Giustizia Disposizioni in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

L' A.C. 103 riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui iter si è interrotto al Senato (A.S. 2635). La proposta intende ridurre ulteriormente la possibilità che bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di madri recluse. A tal fine il provvedimento:

  • introduce alcune modifiche alla disciplina delle misure cautelari, volte ad escludere l'applicazione della custodia cautelare in carcere per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni prevedendo al contempo che, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice possa disporre la custodia cautelare solo negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM);
  • equipara alla condizione dell'ultrasettantenne - per il quale la custodia cautelare in carcere è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - quella dell'imputato unico genitore di una persona con disabilità grave;
  • prevede che nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere o ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o pericolosi per l'altrui integrità fisica il giudice disponga la custodia cautelare in carcere senza prole;
  • interviene sull'istituto del rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso a tale beneficio, che viene esteso anche al padre di un bambino che abbia meno di un anno (quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) e alla madre (o al padre) di un figlio con disabilità grave che abbia meno di 3 anni;
  • interviene sull'ordinamento penitenziario per coordinare gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale con la previsione, in presenza del concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, del ricorso alla custodia in ICAM;
  • prevede, a carico della persona custodita o reclusa negli ICAM che sia evasa o abbia tentato di evadere o abbia posto in essere condotte pericolose, il trasferimento in istuto ordinario senza prole, nonché, a carico della persona detenuta negli ICAM nei cui confronti sia stato adottato il regime di detenzione speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), il trasferimento senza prole negli istituti o sezioni specializzate di cui all'articolo medesimo; 
  • incide sulla disciplina delle case famiglia protette di cui alla legge n. 62 del 2011 prevedendo l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee. I comuni dovranno utilizzare come case famiglia protette prioritariamente immobili di loro proprietà e dovranno adottare i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva;

Gli ICAM - Istituti a custodia attenuata per detenute madri (o detenuti padri, quando la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a dare assistenza ai figli) hanno caratteristiche strutturali diverse rispetto alle carceri tradizionali, sebbene restino strutture detentive; richiamano un modello organizzativo di tipo comunitario, da realizzarsi, all'esterno dei tradizionali istituti penitenziari, in strutture dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili da parte dei bambini al seguito delle madri e prive dei tipici riferimenti all'edilizia carceraria (si pensi, ad esempio, alle sbarre). All'interno dell'istituto, operano gli agenti di polizia penitenziaria senza divise, nonché operatori specializzati in grado di sostenere le detenute nella cura dei figli e di assicurare regolari uscite dei bambini all'esterno. 
Gli ICAM sono attualmente solo 5, con una distribuzione territoriale disomogenea (Milano San Vittore, Venezia Giudecca, Cagliari Uta, Lauro in provincia di Avellino e Torino "Lorusso-Cutugno"). In base alle più recenti statistiche del Ministero della giustizia, al 31 dicembre 2022 erano presenti negli ICAM 15 madri e 16 bambini e, più in generale, nel complesso delle strutture detentive italiane 16 detenute madri con 17 bambini al seguito, come risulta dalla tabella seguente.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
  • atto camera 103 SERRACCHIANI ed altri: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" (103)
    iter vedi su camera.it
    • 13 10 2022 Da assegnare
    • 09 11 2022 Assegnato
    • 25 01 2023 In corso di esame in Commissione
    • 23 03 2023 Ritirato
 
altri dossier