La proposta di legge all'esame delle Commissioni riunite II e XII interviene in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, al fine di ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e di abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito medico, così riconducendo la relativa responsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590.c.p.), come previsto prima della legge n. 24 del 2017 (art. 6). La proposta modifica inoltre la disciplina applicabile alla consulenza tecnica, sia nella fase preventiva di composizione della lite, che nel corso di un giudizio già avviato.
Nell'intento di predisporre una riforma organica della materia che sia immediatamente applicabile, la proposta apporta modifiche a diverse disposizioni, contenute in diversi testi normativi:
- legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), intervenendo in materia di responsabilità civile dei medici e sanitari (art. 7), tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8), azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa (art. 9), obbligo di assicurazione (art. 10), azione diretta del soggetto danneggiato (art. 12), procedura del risarcimento (art. 15 della legge, come novellato);
- codice penale, attraverso l'abrogazione della fattispecie di reato relativa alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria per omicidio colposo o lesioni personali colpose in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.);
- codice di procedura civile, in relazione alla nomina, astensione e ricusazione, giuramento, processo verbale e relazione del consulente tecnico (artt. 191, 192, 193, 195), nonché in relazione alla consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.);
- disposizioni attuative del codice di procedura civile relative all'iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici (artt. 13, 14, 16, 18 disp. att. c.p.c.);
- disposizioni attuative del codice di procedura penale, in materia di iscrizione, formazione e revisione dell'albo dei periti presso il tribunale (artt. 67, 68, 69 disp. att. c.p.p.).