Il testo all'esame dell'Assemblea reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistista", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. A tal fine il testo individua altresì i requisiti e la forma della richiesta, nonchè le modalità con le quali deve avvenire la morte volontaria medicalmente assistita. Si prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita cui si sia dato corso nel rispetto delle disposizioni di legge. Specifiche disposizioni concernono inoltre l'obiezione di coscienza del personale sanitario e l'istituzione dei Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali.
Il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile, è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale che ha dapprima formulato un monito "a tempo" al Parlamento affinchè lo stesso intervenisse su una tematica in cui è presente "l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere" (ordinanza n. 207 del 2018), e poi ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente (sentenza n. 242 del 2019). Dichiarando l'incostituzionalità, la Corte ha contestualmente ribadito «con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati».