L'A.C. 893 si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. Il provvedimento originariamente all'esame della Commissione Giustizia riproduceva il testo dell'A.S. 2864, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura. Ciò ha consentito l'applicazione dell'art. 107 del Regolamento della Camera, in base al quale se nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura è presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, dichiarandone l'urgenza, può fissare un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire, iscrivendo poi il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea. Si ricorda che nella scorsa legislatura, contestualmente all'approvazione da parte della Camera del disegno di legge del Governo che introduceva nel codice penale i delitti contro il patrimonio culturale, il Consiglio d'Europa adottava una Convenzione volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. Convenzione di Nicosia). La Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali. L'Italia ha firmato la Convenzione (insieme ad altri 8 Stati membri del Consiglio d'Europa), che non è ancora entrata in vigore in quanto è stata ratificata da un solo Stato (Cipro). A seguito delle modifiche approvate dalla commissione di merito, la proposta di legge A.C. 893 si compone di 7 articoli attraverso i quali: colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.