tema 25 settembre 2022
Studi - Ambiente Valutazioni ambientali (VIA e VAS)
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«L'esigenza, sempre più forte, da parte degli ordinamenti nazionali e sovranazionali, di tutelare l'ambiente è alla base della predisposizione di alcune procedure ambientali dirette ad analizzare la rilevanza che la realizzazione di determinati progetti e/o l'esercizio di attività industriali possa produrre sulle risorse ambientali in termini di impatto. L'attività amministrativa deve, infatti, essere orientata al rispetto di taluni principi ambientali (quali quello di precauzione, dello sviluppo sostenibile, del 'chi inquina paga', di prevenzione) ed è tenuta a verificare l'impatto sull'ambiente di alcune attività e la compatibilità ambientale di progetti e attività produttive. Le procedure di preventiva valutazione delineate nell'attuale ordinamento sono: VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Sebbene differenti tra di loro, esse appaiono accomunate in quanto dirette a prefigurare gli impatti ambientali di piani e programmi (VAS) e di alcune tipologie di opere (VIA), nonché le condizioni cui determinati impianti industriali possono funzionare (AIA)» (Relazione sullo stato dell'ambiente, 2020).

Le discipline in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS), entrambe di derivazione europea, sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente).

Gli articoli da 4 a 10 (che compongono il titolo I della parte seconda) recano principi generali per le procedure di valutazione ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Gli articoli da 11 a 18 disciplinano invece nello specifico la procedura di VAS (titolo II), mentre la disciplina di VIA è contenuta negli articoli da 19 a 29 (titolo III). Completano la parte seconda il titolo III-bis (che contiene la normativa relativa all'AIA), il titolo IV (che disciplina le valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere) e il titolo V (che reca le disposizioni transitorie e finali).

A differenza della disciplina europea sulla VAS, che risulta sostanzialmente stabile (tale disciplina è infatti stata emanata con la direttiva 2001/42/CE, che non ha subito mutamenti fino ad oggi), la normativa sulla VIA è stata più volte modificata dall'UE, da ultimo con la direttiva  2014/52/UE. Il recepimento di tale direttiva è avvenuto, verso la fine della XVII legislatura, con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che ha operato un ampio intervento di riforma delle disposizioni in materia di VIA contenute nel Codice dell'ambiente.

Sul quadro normativo nazionale testé illustrato si innestano le numerose disposizioni approvate nella XVIII legislatura, di cui si dà sinteticamente conto nei paragrafi seguenti.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Il "semplificazioni 1" (D.L. 76/2020)

L'articolo 50 del D.L. 76/2020 ha apportato una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del d.lgs. 152/2006 (Codice ambientale) volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti (in particolare nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio del provvedimento unico ambientale; co. 1, lett. f), n) e o)) e la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (co. 1, lett. c), d) e m)). Diverse modifiche sono inoltre finalizzate ad allineare la disciplina nazionale a quella europea al fine di superare la procedura di infrazione n. 2019/2308 (lett. c), e), l), q) e r)).

Ulteriori modifiche riguardano: la definizione dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale (co. 1, lett. a), g) e h)); il coordinamento tra le procedure di VIA e VAS (co. 1, lett. b)); la fase di avvio del procedimento di VIA (co. 1, lett. i)); la disciplina degli Osservatori ambientali per le verifiche di ottemperanza al provvedimento di VIA (co. 1, lett. p), e co. 2); la trasmissione all'autorità competente e la successiva pubblicazione della documentazione riguardante il collaudo delle opere o della certificazione di regolare esecuzione delle stesse (co. 1, lett. p-bis)); la disciplina degli scarichi di acque termali (co. 1, lett. p-ter)); il supporto e la formazione del personale del Ministero dell'ambiente competente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali (co. 4).

É inoltre prevista l'emanazione di decreti del Ministero dell'ambiente finalizzati al recepimento delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (co. 3-bis).

Il "semplificazioni 2" (D.L. 77/2021)

Le disposizioni recate dagli articoli 17-28 del D.L. 77/2021 si innestano sulle modifiche operate dal D.L. 76/2020 perseguendo principalmente due obiettivi:

integrare la disciplina prevista per la valutazione ambientale dei progetti del PNIEC al fine di ricomprendervi anche la valutazione dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare;

-  operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente.

Entrando nel merito, l'art. 17 amplia l'ambito di attività della Commissione Tecnica PNIEC anche alla valutazione ambientale di competenza statale dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, assumendo così la nuova denominazione di "Commissione Tecnica PNRR-PNIEC".

In risposta all' interrogazione 5/07632 è stato ricordato che la  Commissione Tecnica PNRR-PNIEC "è stata nominata con decreto ministeriale n. 457 del 10 novembre 2021 e si è insediata il 18 gennaio 2022".

L'art. 18 prevede che gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato I-bis del D.lgs. 152/2006, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'art. 18-bis prevede che, per le opere del citato Allegato I-bis, nei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), le regioni sono tenute ad esprimere l'intesa entro 30 giorni dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

L'art. 19 modifica e integra i termini relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva, precisando inoltre che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

L'art. 20 interviene sulla disciplina per l'emanazione del provvedimento di VIA di competenza statale recata dai commi 2 e 2-bis dell'art. 25 del Codice (concernenti, rispettivamente, i progetti non inclusi nel PNRR-PNIEC e quelli invece inclusi). Le modifiche riguardano, in estrema sintesi: il concerto del Ministero della cultura; l'accelerazione della procedura attraverso la riduzione dei termini previsti, finalizzata soprattutto alla creazione di una c.d. VIA fast-track per i progetti PNRR-PNIEC; l'unificazione delle procedure previste nei casi di inutile decorso dei termini e per l'attivazione dei conseguenti poteri sostitutivi finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA; l'introduzione dell'automatico rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art. 21 reca disposizioni finalizzate a modificare i termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa e a precisare che tali termini sono perentori. Sono inoltre dimezzati i termini della fase di consultazione del pubblico limitatamente ai soli procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC.

L'art. 22 modifica la disciplina relativa al rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) - previsto nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale - al fine di delimitarne l'ambito e di modificare il termine per la pubblicazione dell'avviso al pubblico e la collocazione temporale della conferenza di servizi decisoria finalizzata all'emissione del PUA medesimo.

L'art. 23 inserisce nel testo del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) un nuovo articolo 26-bis che contiene la disciplina della fase preliminare – mediante una conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale).

L'art. 24 reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del PAUR. Le modifiche sono principalmente finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche.

L'art. 25 reca disposizioni integrative del Codice dell'ambiente finalizzate all'individuazione dell'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, nonché di prevedere il rilascio della VIA nell'ambito del procedimento autorizzatorio per i progetti che devono essere autorizzati dal MiTE.

L'art. 26 modifica la disciplina relativa agli osservatori ambientali che il MiTE può istituire a supporto dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali recate dal provvedimento di VIA.

L'art. 27 introduce, nel testo del Codice dell'ambiente, il nuovo articolo 3-septies che disciplina l'interpello in materia ambientale, vale a dire la presentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale.

L'art. 28 modifica in più punti la disciplina del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) contenuta negli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente.

Modifiche e integrazioni operate con successivi decreti-legge

L'articolo 17-undecies del D.L. 80/2021, ha previsto il differimento dell'efficacia delle nuove norme relative alla Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC (introdotte dal D.L. 77/2021), stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. La stessa decorrenza viene prevista per la devoluzione (anch'essa operata dal D.L. 77/2021) alla competenza statale delle istanze di VIA relative a progetti di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Lo stesso articolo ha introdotto alcune precisazioni in relazione alla nomina dei membri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e al caso in cui gli stessi siano collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Viene altresì stabilito che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale volto a stabilire i compensi dei membri della Commissione PNRR-PNIEC, per i componenti di quest'ultima si applicano i compensi già previsti per i membri della Commissione VIA-VAS.

L'art. 10, comma 7-octies, del D.L. 121/2021, ha integrato la normativa che disciplina il caso in cui al presidente della Commissione VIA-VAS sia attribuita anche la presidenza della Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al fine di chiarire che la finalità della norma è anche quella di evitare qualsiasi effetto decadenziale.

In materia di VAS, l'art. 18 del D.L. 152/2021 prevede una serie di ulteriori modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.

L'articolo 17 del D.L. 4/2022 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. E' inoltre previsto l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché il differimento al 30 giugno 2022 del termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

L'articolo 36 del D.L. 17/2022 interviene sulla disciplina del procedimento di VIA al fine di stabilire che l'avvio dell'istruttoria sull'istanza di VIA deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima (comma 1). Sono inoltre apportate (dal comma 01) modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall'art. 8 del Codice dell'ambiente. Lo stesso articolo (al comma 1-bis) attribuisce, nell'ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e (al comma 1-ter) provvede a riscrivere il comma 6-bis dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l'ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali). Ulteriori disposizioni, in materia di VIA degli impianti a fonti rinnovabili, sono previste dagli articoli 9, comma 1-bis, e 12.

I risultati finora ottenuti

Utili elementi di informazione sui risultati delle semplificazioni testé illustrate sono stati forniti dal Ministro della transizione ecologica nella risposta all'interrogazione 3-02959, resa nella seduta del 10 maggio 2022. In particolare, nella citata risposta viene sottolineato che la Commissione VIA "ha concluso nell'ultimo biennio un numero di valutazioni superiore a quello precedentemente svolto in 6 anni. Con riferimento alla commissione VIA per il PNRR-PNIEC, quella nuova, a tempo pieno, a marzo del 2022 risultano pervenuti 480 progetti, per un totale di 9 gigawatt complessivi. Pur avendo avviato l'attività il 18 gennaio scorso, questa ha processato progetti per un ammontare di 2,5 gigawatt. Il lavoro svolto in questi 4 mesi è pari all'incirca al triplo dell'anno precedente".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Le modifiche operate alla disciplina di VIA e VAS a partire dal D.L. 77/2021 si inquadrano negli obiettivi perseguiti dalla "Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione" prevista nell'ambito della componente 1 della missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In particolare le disposizioni recate dal D.L. 77/2021 fanno riferimento al traguardo M1C1-52 (da conseguire entro il secondo trimestre del 2021) che riguarda, tra l'altro, "l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale".

Nella relazione illustrativa al D.L. 152/2021 viene inoltre sottolineato che le disposizioni recate dall'art. 18 di tale decreto-legge si inscrivono nell'ambito del traguardo M1C1-60 (anch'esso riferito alla "Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione"), da conseguire entro il 2024, e che l'introduzione di tali disposizioni "è determinata dalla considerazione che, nella maggior parte dei casi, i piani e i programmi di livello nazionale e regionale definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aventi carattere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La riduzione dei tempi è quindi funzionale a promuovere un ‘contesto abilitante' per l'attuazione del PNRR, operando una accelerazione ed uno snellimento della procedura, fermo restando il rispetto" della normativa europea.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Prima delle semplificazioni operate dai decreti-legge nn. 76/2020 e 77/2021, l'art. 228 del D.L. 34/2020 ha disposto la soppressione del Comitato tecnico istruttorio previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS" posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca.

Tale soppressione si è resa necessaria poiché, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020, "a causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS - nominata con decreto del Ministro dell'ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari)".

 

Si ricorda inoltre che sono state introdotte ulteriori disposizioni volte alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di VIA relative a specifiche opere. In particolare si ricorda l'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 121/2021, che ha introdotto norme finalizzate all'accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi agli interventi di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021 (per tali interventi l'art. 44 del D.L. 77/2021 ha introdotto una serie di semplificazioni procedurali anche in considerazione del fatto che gli stessi sono stati indicati nel PNRR o inclusi nel c.d. Fondo complementare).

L'articolo 7-quater del D.L. 21/2022 stabilisce invece che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.

Ulteriori norme in materia di VIA sono recate dal D.L. 50/2022.

L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. In particolare, il comma 1 prevede che, nei procedimenti autorizzativi per impianti da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, in caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) dello Stato le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti sostituiscono il provvedimento di VIA e ad esse si applicano le norme richiamate del Codice dell'ambiente.

L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. In particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; le modalità di verifica della completezza della documentazione; la proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti; la documentazione da includere nell'istanza di VIA e il calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di VIA.

L'articolo 12, comma 1, del D.L. 68/2022 autorizza la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di consentire il corretto funzionamento delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC e disciplina la copertura degli oneri conseguenti. Il comma 1-quinquies del medesimo articolo modifica alcune disposizioni del Codice dell'ambiente al fine di precisare che i compensi dei membri delle citate Commissioni spettano non a seguito dell'adozione del provvedimento finale di VIA (come previsto dal testo vigente) ma dell'adozione del parere finale da parte delle Commissioni medesime.

L'articolo 33 del D.L. 115/2022 inserisce, all'interno della disciplina della VIA, un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) per settori di rilevanza strategica. In particolare viene individuata nella Regione l'autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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