tema 5 gennaio 2021
Studi - Istituzioni Servizio civile universale
  • atto camera 1812 "Deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione" (1812)
    iter vedi su camera.it
    • 30 04 2019 Da assegnare
    • 31 05 2019 Assegnato
    • 18 09 2019 In corso di esame in Commissione

La Camera dei deputati ha esaminato, nel corso della XVIII legislatura,  un disegno di legge governativo recante deleghe al Governo in materia di semplificazione e codificazione in diversi settori, tra cui anche quello del Servizio civile. In tale ambito la delega integra quella contenuta nella legge n. 106 del 2016 (recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

In attuazione della delega del 2016 è stato emanato il decreto legislativo n. 40 del 2017, modificato dal decreto legislativo correttivo n. 43 del 2018. Con il decreto correttivo è stato, in particolare, rafforzato il coinvolgimento delle regioni in sede di programmazione e ridefinita la modalità di elezione e rinnovo della Rappresentanza degli operatori volontari nonché la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale.

I progetti di servizio civile, sospesi in marzo a causa della epidemia Covid-19, sono stati riattivati il 4 aprile 2020. Il decreto-legge 34/2020 (c.d. Rilancio) e il decreto-legge 104/2020 hanno incrementato rispettivamente di 21 e 20 milioni la dotazione per il 2020 del Fondo per il servizio civile univernale.

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Il disegno di legge A.C. 1812 reca, tra le altre, una norma di delega al Governo per la predisposizione di un Testo Unico in materia di servizio civile, finalizzato:

  • al riordino del complesso delle disposizioni vigenti;
  • alla razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo;
  • allo snellimento delle procedure amministrative.

L'articolo 7 del d.d.l. reca alcuni principi e criteri direttivi, che muovono lungo le seguenti direttrici:

  • chiarezza e coerenza della disciplina normativa;
  • trasparenza e centralità della programmazione nei procedimenti, tra cui la presentazione dei programmi di intervento da parte degli enti e l'emanazione dei bandi per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti;
  • snellimento dei procedimenti, con particolare riguardo all'iscrizione degli enti nell'Albo di servizio civile universale;
  • valorizzazione del ruolo dell'operatore volontario, "al fine di un successivo riconoscimento delle competenze acquisite" nel corso del servizio civile universale;
  • disciplina del monitoraggio e controllo telematico dei tempi di conclusione dei procedimenti, con verifica dell'efficacia delle soluzioni organizzative adottate;
  • qualità del coordinamento - nel rispetto del principio di leale collaborazione - con le funzioni delle regioni e delle province autonome in materia di servizio civile.

La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame del provvedimento il 18 settembre 2019 senza giungere alla sua conclusione.

ultimo aggiornamento: 24 aprile 2020

Nel mese di aprile 2018 è stato adottato il decreto legislativo n. 43 del 2018 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Le modifiche al decreto legislativo n. 40 del 2017 attengono, in particolare, ai seguenti profili:

  •  la specificazione ed ampliamento dei settori di intervento del servizio civile universale, sì da ricomprendervi l'educazione e promozione "paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale" ;
  • un rafforzato coinvolgimento delle Regioni in sede di programmazione, tale da esprimersi mediante con l'intesa (non già il parere, come invece previsto nel decreto legislativo n. 40 del 2017) della Conferenza permanente;
  • le reti che gli enti di servizio civile universale possono costituire con altri soggetti pubblici e privati;
  • modalità di elezione e rinnovo della Rappresentanza degli operatori volontari;
  • programmazione finanziaria delle risorse necessarie per le elezioni ed assemblee della Rappresentanza;
  • la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile universale;
  • modalità di pubblicità della selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale;
  • l'articolazione dell'impegno settimanale di cui consta il rapporto di servizio civile universale;
  • la parametrazione del trattamento economico del personale volontario impiegato nella cooperazione allo sviluppo sul trattamento dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale.

Nella relazione illustrativa si evidenziano le ragioni dell'intervento, identificate in particolare nelle criticità emerse dall'attuazione del decreto legislativo n. 40 del 2017 che hanno reso necessario un intervento normativo integrativo e correttivo. Sono richiamati in particolare i seguenti profili critici emersi in sede di prima attuazione:
  • il ruolo attribuito alle Regioni nell'ambito del sistema, che ha determinato da parte di alcune (Lombardia e Veneto) l'instaurazione di giudizi di legittimità costituzionale avverso le correlative disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2017;
  • la mancata previsione di alcuni settori di intervento, che pur sono andati sviluppandosi nel tempo;
  • la difficoltà di attuazione dell'istituzione della Rappresentanza degli operatori volontari;
  • una ridotta partecipazione dei soggetti in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile universale;
  • una non adeguata pubblicità della procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale da parte degli enti iscritti all'Albo.

Il servizio civile universale 

Nell'ambito della legge per la riforma del Terzo settore, è stato istituito il servizio civile "universale", finalizzato alla "difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica". Il servizio civile è rivolto ai giovani e investe ambiti quali: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Il testo di riforma (decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40)  dispone dunque, in primo luogo l'istituzione del servizio civile "universale" (nella precedente normativa il riferimento era al servizio civile "nazionale") finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e intesa della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti i quali indicano: le azioni; il numero e la distribuzione degli operatori volontari nelle sedi di attuazione il personale dell'ente coinvolto.

La Presidenza del Consiglio cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato nonché da altre fonti pubbliche e private, comprese quelle comunitarie. A tal fine elabora ogni anno - previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni - un documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile.

Quanto alle modalità di presentazione dei programmi di intervento, a seguito di avviso pubblico questi sono presentati da soggetti iscritti all'Albo, e sono approvati dalla Presidenza del Consiglio (alla quale sono trasmessi esclusivamente per via telematica), sentite le regioni interessate. Il decreto con l'elencazione dei programmi è pubblicato sul sito istituzionale.

E' consentito alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati all'Albo, previa approvazione della Presidenza del Consiglio.

E' dunque individuata nella Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato, che riguardano la programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli enti e le attività di controllo.

Le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome sono individuate nella partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizi civile, nonché, sulla base di specifici accordi con lo Stato, nella formazione del personale e nelle attività di controllo.

Il testo definisce i compiti degli enti di servizio civile nazionale ed è prevista la possibilità che gli stessi costituiscano reti con altri soggetti pubblici e privati.

Viene quindi  istituito l'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio e sono disciplinati i livelli minimi di capacità organizzativa per la relativa iscrizione.
Sono altresì disciplinati il ruolo ed i compiti assegnati agli operatori volontari del servizio civile nazionale, che sono i giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione e che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. Viene al contempo istituita la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari al fine di assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori.

Il servizio civile universale può essere svolto in Italia o all'estero. In ogni caso, anche i soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, possono effettuare un periodo di servizio all'estero entro certi limiti. Sia per i programmi di intervento in Italia sia per quelli all'estero è prevista l'erogazione di contributi finanziari agli enti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, destinati alla parziale copertura delle spese sostenute per le finalità indicate dal testo.

Quanto ai requisiti di partecipazione al servizio civile universale, rimane fermo il requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 28 anni) e, oltre ai cittadini italiani, sono ammessi i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea nonché – in aderenza con la giurisprudenza costituzionale sul punto – gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Il testo definisce quindi lo status di operatore volontario e ne disciplina diritti e doveri, precisando la natura del servizio civile universale. In particolare, la durata è pari a minimo 8 e massimo 12 mesi; è riconosciuto, in capo agli operatori volontari, il diritto-dovere della formazione.

Quanto al monte orario previsto, questo è complessivamente di 25 ore se settimanali; se annuo, corrisponde ad un massimo di 1145 ore, qualora sia calibrato su dodici mesi; ad un massimo di 765 ore, qualora sia su otto mesi.
E' disciplinato il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari prevedendo, in particolare, la corresponsione di un assegno, da erogare nel rispetto di specifici criteri, la cui quantificazione è demandata al documento di programmazione finanziaria.

A seguito dell'attività svolta viene rilasciato un attestato; sono infatti riconosciuti una serie di benefici nel campo dell'istruzione e dell'inserimento lavorativo per gli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile, quali crediti formativi universitari, collocamento nel mercato del lavoro, possibili titoli di preferenza nei concorsi pubblici se previsto dai bandi. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta, salvo documentati motivi di salute o forza maggiore, la decadenza da tali benefici.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico piano annuale (pubblicato sul sito internet), compete un controllo sulla gestione delle attività degli enti. La Presidenza del consiglio svolge altresì una valutazione concernente l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate; i relativi risultati affluiscono in un rapporto annuale, da pubblicare sul sito istituzionale. Ad essa è inoltre affidato il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti anche per il tramite delle regioni e delle province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri per gli interventi all'estero.

 

ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2019

Il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dalla legge n. 230 del 1998 (art. 19), ha come finalità lo sviluppo complessivo del servizio civile universale, nonché la continuità del contingente di operatori volontari.

Il Fondo è quantificato annualmente dalla legge di bilancio dello Stato. Quella per il 2019 ha previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per il  Fondo mentre quella per il 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 267) ha previsto un incremento dello stanziamento di 10 milioni per il medesimo anno. 

Il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) ha disposto un ulteriore incremento del suddetto Fondo di 21 milioni di euro per il 2020 al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Successivamente, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha incrementato il fondo di altri 20 milioni per il 2020.

Attualmente, la dotazione del Fondo nel bilancio 2021 (capitolo 2185 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: "Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale") risulta pari, per il 2021, a 299.286.531 di euro.

ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2021
 
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temi di Costituzione, diritti e libertà