tema 28 settembre 2022
Studi - Attività produttive Ricerca, sviluppo e innovazione

L'Italia è un innovatore moderato, secondo il quadro europeo di valutazione dell'innovazione. La spesa a favore della ricerca e dell'innovazione è inferiore alla media UE, in particolare per le imprese, mentre i legami tra imprese e settore scientifico rimangono limitati. Anche la qualità del sistema della ricerca e dell'innovazione, stimata in base al numero di brevetti, è su livelli inferiori alla media UE (Country Report 2022, Commissione UE).

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza cerca di affrontare queste criticità e prevede un ampio bilancio per la ricerca, attraverso il rafforzamento delle misure indicate nel Programma nazionale per la ricerca 2021-2027; lo sviluppo delle competenze e l'ampliamento del numero e delle opportunità di carriera dei laureati in possesso di un dottorato, la riforma del percorso professionale dei ricercatori e un piano di semplificazione dei finanziamenti per la ricerca, con progetti di ricerca collaborativa - partenariati - tra università, centri di ricerca e mondo imprenditoriale, e, nell'ambito del programma Horizon 2020, con le controparti comunitarie. n questo contesto si colloca anche il sostegno alla partecipazione italiana ai progetti IPCEI (Important Project of Common European Interest), le cui risorse PNRR si aggiungono ai finanziamenti legislativamente disposti. Si prevede altresì il potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico (cd. competence center) e del Fondo nazionale innovazione, istituito nel corso dell'attuale legislatura. Sul piano delle riforme del PNRR avviate, la riforma del sistema della proprietà industriale, con la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge, il 25 maggio 2022, il cui esame non si è concluso.

Il programma Transizione 4.0 - finanziato nel corso della XVIII legislatura, anche attraverso risorse del PNRR - ha dato poi ulteriore impulso alla ricerca e all'innovazione delle imprese attraverso crediti d'imposta per investimenti in beni tecnologicamente avanzati, ricerca e sviluppo e formazione. Si rinvia sul punto all'apposito tema dell'attività parlamentare.

Si segnala infine l'istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico, a sostegno dei processi di innovazione e il potenziamento della ricerca e sviluppo nel settore biomedicale, le modifiche al procedimento di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), da destinare alle finalità del Fondo crescita sostenibile e del PNRR; nonchè il Piano "Green and Innovation Deal" di cui alla legge di bilancio 2020.

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Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'articolo 23 del D.L. n. 83/2012. A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Tra le principali finalità del Fondo rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione - secondo quanto specificato con il D.L. n. 4/2022 - dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale (articolo 23, comma 2, lett. a) del D.L. n. 83/2012, modificata dal D.L.n. 4/2022 (L. n. 25/2022), art. 18, co. 3).

 

Il Fondo prevede, come forma di aiuto principe, quella del finanziamento agevolato. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento europeo o regionale. Il Fondo, rifinanziato più volte ed esteso nelle finalità, ha carattere rotativo, alimentandosi con i "rientri" dei finanziamenti agevolati concessi a valere su di esso e con le revoche degli stessi benefici. La sua gestione avviene attraverso contabilità speciali, fuori bilancio, intestate al MISE. 

Ai sensi della normativa vigente, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. dalla legge finanziaria 2005. Queste risorse non utilizzate sono destinate alle finalità di R&S del Fondo crescita nel limite massimo del 70 per cento (D.L. n. 83/2012, articolo 30, comma 2) . Tale limite massimo è stato ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 152/2021(L. n. 233/2021, art. 3, comma 9-bis).

La procedura di ricognizione delle risorse del FRI non utilizzate da parte di Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A)   è stata modificata dal D.L. n. 34/2019, con la precisazione che, a partire dal 2019, essa possa essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo dettagliati criteri. Inoltre, la ricognizione comunicata da CDP alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito al Fondo crescita sostenibile, si rinvia alla Corte dei Conti, Relazione concernente il Fondo per gli anni 2013-2016, trasmessa al Parlamento il 17 novembre 2017 e al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Nella pagina web del MISE dedicata al Fondo crescita sostenibile sono indicati gli interventi per la ricerca e sviluppo attivati a valere sul Fondo.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

La legge di bilancio 2020 ha costituito presso il Minstero dello sviluppo economico un Fondo da ripartire a supporto di progetti economicamente sostenibili, che abbiano come obiettivo:

  • la decarbonizzazione dell'economia,
  • l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile,
  • la riduzione dell'uso della plastica a favore di materiali alternativi,
  • la rigenerazione urbana,
  • il turismo sostenibile,
  • l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale,
  • programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale, in coerenza con il Green Deal europeo (COM(2019) 640).

Per il sostegno a tali progetti - definiti come "Green and Innovation Deal italiano" - il Ministero dell'economia e finanze è stato autorizzato ad intervenire anche attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, oltre che con la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso. Il Fondo è stato dotato di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articolo 1, commi da 85 a 89).

L'articolo 64 del D.L. n. 76/2020 ha disciplinato il rilascio delle garanzie da parte della SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal.

 

Contestualmente, per il perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal Italiano, la legge di bilancio ha previsto che gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile già ammessi al finanziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRIpossano essere (ulteriormente) agevolati. Per essi, è stata ammessa la possibilità di godere di un contributo a fondo perduto, sino al 15 per cento dell'investimento. A tale fine, la legge di bilancio ha stanziato 10 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articolo 1, comma 90, lett. a) e b)).

In attuazione di queste previsioni, è stato adottato il D.M. 1 dicembre 2021, il quale ha appostato sia risorse provenienti dal FRI che le sopra indicate risorse nazionali. Con successivo decreto direttoriale 23 agosto 2022 sono state definite le ulteriori condizioni di finanziamento e procedure attuative per la prima applicazione della misura (dal 17 novembre 2022).

Si segnala, infine, che, smpre per il perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal Italiano, la medesima legge di bilancio ha previsto una estensione del l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), consentendo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano diconcedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso a valere sul Fondo (legge 27 dicembre 2019, n. 160 , articolo 1, comma 90, lett. c).

ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022

La Legge di bilancio 2019, con il fine di rilanciare l'intervento pubblico a sostegno del mercato italiano del venture capital, ha operato una razionalizzazione dei diversi interventi nazionali esistenti in materia, che sono stati accorpati in un unico grande strumento, il Fondo nazionale innovazione  (L. n. 145/2018, articolo1, commi 206-209,116-117 e121).

ll Fondo Nazionale Innovazione è la denominazione data al programma di intervento nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita delle imprese italiane innovative. Il programma ha un bacino finanziario alimentato da risorse pubbliche per investire, direttamente e indirettamente, nel capitale di imprese ad alto potenziale innovativo. Viene rifinanziato anche dal PNRR (M4C2 I- 3.2). 

Per investimento "diretto" si intende la sottoscrizione di quote in fondi di venture capital gestiti da CDP Venture Capital Sgr SpA attraverso i veicoli capitalizzati dal MISE. Per investimento "indiretto" la sottoscrizione da parte di tali veicoli di quote in fondi di venture capital gestiti da Sgr di terzi.

 

Alla data di settembre 2022, i veicoli capitalizzati dal MISE sono due: il Fondo di coinvestimento MISE (che investe in modalità indiretta) e il Fondo Rilancio (che investe in modalità diretta). La gestione degli strumenti è affidata a CDP Venture Capital Sgr SpA. Il Fondo di coinvestimento  è capitalizzato con 310 milioni stanziati con l'articolo 1, comma 219, della L. n. 145/2018. Il Fondo rilancio è capitalizzato con 200 milioni stanziati con l'articolo 38, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020.

 

Il D.L. n. 121/2021 ha stanziato ulteriori 2 miliardi per alimentare il programma. Tali risorse verranno impiegate attraverso la costituzione in un prossimo futuro di un terzo veicolo (Fondo) capitalizzato dal MISE (articolo 10, commi 7-sexies).

Le risorse del programma FNI sono investite nel capitale sociale di startup, scaleup e PMI innovative con elevato potenziale di sviluppo, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di seed financing, di start-up financing, di avvio dell'attività o di scale up financing (imprese target).

Gli investimenti vengono effettuati a condizioni di mercato secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 27 giugno 2019, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 22 luglio 2022. I veicoli MISE posso sottoscrivere strumenti di equity, quasi-equity, debito e quasi-debito emessi dalle imprese target.

ultimo aggiornamento: 28 settembre 2022

Il D.L. n. 34/2020 ha istituito il Fondo per il trasferimento tecnologico nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per le finalità per esso previste, ha autorizzato ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova fondazione.

Il successivo D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021),ha esteso l'ambito di operatività del Fondo, prevedendo che ad esso potessero essere assegnate dal MISE ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro, destinate alla promozione della ricerca e alla riconversione industriale del settore biomedicale.

La Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha poi assegnato al Fondo l'importo complessivo di 1.050 milioni di euro per le annualità dal 2022 al 2035, ripartite nella misura di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, 70 milioni di euro per l'annualità 2024 e 80 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2035.

 

Il Fondo sostiene i processi di innovazione e crescita del sistema produttivo nazionale, rafforzando le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, compresi il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.

In attuazione della convenzione stipulata con il Ministero, ENEA ha provveduto alla costituzione della «Fondazione Enea Tech», poi divenuta «Fondazione Enea Tech e Biomedical».

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022
 
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