tema 20 aprile 2020
Studi - Istituzioni Il riordino dei ruoli e le risorse per le Forze di polizia
  • atto del governo 35 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (35)
    • 09 07 2018 annunciato all'Assemblea
    • 06 07 2018 assegnato alla Commissione Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV(Difesa) . Favorevole con osservazioni
    • 06 07 2018 assegnato alla Commissione V Bilancio . Favorevole con condizioni

Nel corso degli ultimi anni sono state al centro dell'attività parlamentare le misure per il riordino normativo dei ruoli delle Forze di Polizia.

Da ultimo, nel mese di gennaio 2020, è stata data attuazione alla delega recata dall'articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, che ha disposto interventi correttivi e integrativi della precedente disciplina, destinando a tal fine le risorse stanziate nel fondo per il riordino dei ruoli (articolo 35). Tale intervento di riordino ha fatto seguito a quanto definito con il decreto legislativo n. 95 del 2017, adottato nella precedente legislatura, in materia di riordino dei ruoli, a sua volta modificato e integrato dal decreto legislativo  5 ottobre 2018, n. 126. 

Le ultime leggi di bilancio e i provvedimenti di urgenza adottati in questi anni hanno inoltre incrementato le capacità assunzionali per le Forze di Polizia e previsto specifiche risorse per il lavoro straordinario e per i trattamenti accessori e altri istituti normativi.

Misure per la tutela del personale delle Forze di polizia a fronte dell'emergenza COVID-19 sono state inoltre previste da specifiche disposizioni approvate dal Parlamento. 

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Il decreto-legge 113/2018, recante misure urgenti in materia di sicurezza e immigrazione, istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (articolo 35). Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti normativi che verranno emanati in attuazione di una disposizione di delega che riapre i termini per l'adozione di disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli (articolo 1 della legge di conversione del decreto-legge).

Inoltre, sono stanziate ulteriori risorse per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato a del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale (articolo 22), per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie (articolo 22-bis), per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia (articolo 33).

Altre risorse sono destinate alla retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco: 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 (articolo 34).

Infine, viene disciplinato l'utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia (articolo 35-sexies).

ultimo aggiornamento: 29 novembre 2018

La disposizione di delega

La legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015) ha previsto, nell'ambito di una delega generale per la riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato  (art. 8), diversi principi e criteri direttivi volti all'adozione di provvedimenti per un complessivo riordino della strutture della Forze di polizia volti tra l'altro:

  • alla razionalizazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche con l'obiettivo di realizzare una migliore cooperazione sul territorio;
  • all'istituzione del numero unico europeo 112;
  • alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso in altre Forze di polizia;
  • alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progresione di carriera del personale delle Forze di Polizia;

Razionalizzazione delle Forze di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato dapprima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (poi integrato dal D.Lgs. 228/2017) che è volto a dare attuazione alla delega nella parte in cui detta principi e criteri direttivi relativi al complessivo riordino delle Forze di polizia, alla razionalizzazione, al potenziamento dell'efficacia delle richiamate funzioni e al transito del personale del Corpo forestale dello Stato in altre Forze di polizia che assorbe il medesimo Corpo.

 Nello specifico  sono stati definiti i comparti di specialità assegnati alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, tenendo conto delle competenze nel tempo sviluppate.

Sono state poste le basi per la razionalizzazione dei presidi di polizia, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma nel restante territorio. Si afferma la competenza della Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti di sicurezza a mare con contestuale trasferimento al Corpo dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma. Si dettano le disposizioni per la gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia e per la realizzazione sul territorio nazionale del servizio numero unico di emergenza europea 112.

Con un secondo gruppo di disposizioni è stato disciplinato l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La legge di delegazione aveva infatti stabilito che il transito del personale "nelle altre Forze di polizia" ovvero "in altre amministrazioni pubbliche" potesse  avvenire solo "in un contingente limitato", coerentemente con il principio che l'assorbimento del Corpo non deve compromettere l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso si qui assolte.  Il riordino non ha interessato i sei corpi forestali delle regioni e delle province autonome che, previsti dai relativi statuti approvati con norme di rango costituzionale, già attualmente non fanno parte del Corpo forestale dello Stato.

Revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia

L'attuazione dei principi di delega è proseguita con l'adozione decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.

L'intervento è correlato al  riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato contestualmente dallo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, adottato in attuazione della legge 244/2012.

Il decreto legislativo 95/2017 ha portato alla revisione dei ruoli del personale delle quattro Forze di polizia:

  • Polizia di Stato;
  • Arma dei carabinieri;
  • Corpo della Guardia di finanza;
  • Corpo di polizia penitenziaria.


Complessivamente la riforma si è fondata sulle seguenti finalità:

  • l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;
  • la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici; 
  • l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;
  • l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; 
  • l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;
  • l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
  • l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni organiche, sono state così rideterminate:

  • Polizia di Stato: da 117.291 a 106.242 unità (forza effettiva 101.980);
  • Arma dei carabinieri: da 117.930 a 117.800 (di cui 7.178 provenienti dl Corpo forestale dello Stato);
  • Corpo della Guardia di finanza: da 68.130 a 62.791 unità;
  • Corpo di polizia penitenziaria: da 45.262 a 41.274 unità (forze effettiva 38.744).

Successivamente, i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni sono stati destinati all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Ulteriori risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - sono destinate alle medesima finalità, nonché all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza e ad assunzioni straordinarie per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria (DL 148/2017, art. 7).

Nella legislatura in corso è intervenuto il decreto legislativo 126/2018 che reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 95/2017. Anche il decreto 126 è stato adottato in attuazione  della legge delega (L. 124/2015) che prevedeva la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative entro 12 mesi dalla pubblicazione dei decreti delegati.

Nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica dello schema di decreto trasmesso alle Camere per il prescritto parere si evidenzia che il provvedimento è correlato, in particolare, all'esigenza di introdurre "le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria".

Viene altresì ricordato nella relazione tecnica che, considerato che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l , comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il decreto "contiene disposizioni in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativa di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle predette risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia".

Successivamente, il decreto-legge 113/2018 (art. 1 della legge di conversione) ha previsto una nuova delega per l'adozione di ulteriori disposizioni correttive ai decreti legislativi di riordino dei ruoli e ha istituito a tal fine ulteriori risorse. 

In attuazione di tale previsione, nel mese di gennaio 2020, è stato emanato il decreto legislativo integrativo e correttivo della materia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Tale provvedimento è volto ad apportare modificazioni ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Le autorizzazioni di spesa si basano sulle risorse recate dal Fondo istituito dall'art. 35 del citato decreto-legge n. 113/2018 in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui sono stati aggiunti ulteriori stanziamenti.

Da segnalare l'emanazione del nuovo regolamento  per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza adottato con il DPR 5 dicembre 2019, n. 171.

ultimo aggiornamento: 31 gennaio 2020

E' stato avviato al Senato l'esame della proposta di legge A.S. 791 che  interviene sulla disciplina del congiungimento familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sulla disciplina del trasferimento nelle Forze armate, introducendo:

  • il riconoscimento del diritto al congiungimento, su domanda, per il personale coniugato ovvero unito civilmente con altro dipendente appartenente alla medesima amministrazione o ad un'altra delle predette amministrazioni (articolo 1);
  • l'obbligo, per le amministrazioni militari, di pubblicare (due volte l'anno) un avviso recante l'elenco delle posizioni disponibili (fino al grado di tenente colonnello), articolate per sedi (articolo 2);
  • il divieto di trasferire d'autorità i militari, fino al grado di tenente colonnello, prima che siano trascorsi 5 anni dalla data della prima assegnazione ovvero dell'ultimo trasferimento, o dal termine dell'aspettativa per i militari eletti a cariche politiche (articolo 2).
ultimo aggiornamento: 27 novembre 2018

Con la finalità di dotare il settore della sicurezza delle risorse necessarie per svolgere al meglio le relative funzioni sono stati approvati, nel corso degli ultimi anni sono state adottate misure in materia di personale e di mezzi per le Forze di polizia, anche al fine di incrementarne le capacità assunzionali, in primo luogo nell'ambito delle manovre finanziarie annuali.

In particolare, le ultime leggi di bilancio e il decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga termini e pubblica amministrazione, hanno incrementato le capacità assunzionali per le Forze di Polizia e previsto specifiche risorse per il lavoro straordinario e per i trattamenti accessori e altri istituti normativi.

In precedenza, con la legge di stabilità 2016, il c.d. "pacchetto sicurezza"  ha previsto - per fare fronte, in particolare, alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo internazionale, anche tenendo conto dello svolgimento del Giubileo straordinario - una serie di misure, volte, in particolare, all'incremento delle risorse destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale.

Sono stati, al contempo, adottati provvedimenti di urgenza per intervenire, a fronte delle nuove minacce per la sicurezza - con misure di immediata applicazione – nella lotta al terrorismo e dei c.d. foreign fighters; per definire misure per la sicurezza nelle città e contro la violenza negli stadi.

Nelle relazioni annuali trasmesse al Parlamento si è dato periodicamente conto dell'attività delle forze di polizia, dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Da ultimo, con il DL 162 del 2019, recante proroga di termini e altre disposizioni, una serie di misure riguardano il personale delle forze di polizia.
In particolare, all'articolo 1, è oggetto di proroga (al 31 dicembre 2020) il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
È altresì prorogato (al 31 dicembre 2020) il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
L'articolo 19 autorizza a sua volta l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei rispettivi ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo della polizia penitenziaria).
L'articolo 19-ter, interviene sulla previsione dell'art. 50-bis del c.d. decreto-legge fiscale (n. 124 del 2019) relativa al pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per le Forze di polizia e il Corpo dei Vigili del fuoco.  La nuova disposizione – specificando che il pagamento dei compensi riguarda le prestazioni di lavoro straordinario riferite ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidate - è finalizzata a ricomprendere anche il pagamento di una parte delle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nell'anno 2019. Viene inoltre specificato che tali compensi sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni.
 L'articolo 20 reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati ad integrare le risorse (per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2020

La legge 12 gennaio 2015, n. 2 ha sostituito il requisito dell'altezza per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate e di Polizia e del Corpo dei vigili del fuoco con un diverso parametro che tenga in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio. A tal fine, la legge:

1) novella il Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) disponendo che ai fini del reclutamento nelle Forze armate occorre rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento, eliminando, quindi, l'attuale previsione relativa ad un limite minimo di altezza;  

2) rinviano ad un apposito regolamento di esecuzione il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo;

3) affidano al medesimo regolamento di cui al precedente punto 2 il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2018

Le proposte di legge A.C. 1057 Benedetti e altri e A.C. 1610 Luca De Carlo e altri sono volte, pur con una diversa tecnica legislativa, alla sostanziale ricostituzione del Corpo forestale dello Stato. La proposta di legge A.C. 1670 Maurizio Cattoi ed altri è finalizzata all'istituzione di un ufficio di Polizia forestale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, cui confluisca il personale dell'ex Corpo forestale.

Il Corpo forestale dello Stato è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e le relative funzioni e risorse - sia umane che materiali – sono state, per la gran parte, trasferite all'Arma dei carabinieri e, per la restante parte, ad altre amministrazioni dello Stato (Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e allo stesso – allora - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Per un approfondimento su tale riforma, si rinvia alla lettura del dossier dei Servizi studi di Camera e Senato sul relativo schema di decreto (atto del Governo n. 306 della XVII legislatura).

ultimo aggiornamento: 24 giugno 2020
 
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