tema 23 settembre 2022
Studi - Attività produttive Procedure conservative delle imprese in crisi

Nel corso della XVIII legislatura, è stato adottato, con il D.lgs. n. 14/2019, un intervento organico sulle procedure concorsuali. La riforma ha avuto finalità conservative, essendo volta a valorizzare la continuità aziendale e il suo risanamento (per esso, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare). L'intervento di riforma non ha riguardato la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la quale, purtuttavia, è stata oggetto di modifiche ed integrazioni di carattere puntuale. Parallelamente, è stato introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, in virtù del quale, l' imprenditore la cui impresa è in squilibrio patrimoniale o economico finanziario tale da rendere probabile la crisi, è facoltizzato a cercare un accordo con i suoi creditori mediante l'assistenza di un esperto individuato dalla Camera di Commercio competente. L'istituto in questione,  introdotto con il D.L. n. 118/2021 (L. n. 147/2021) è stato poi coordinato e trasfuso nel Codice della crisi d'impresa dal D.Lgs. n. 83/2022

Infine, si segnala come talune misure abbiano avuto carattere speciale, essendo rivolte alla gestione commissariale straordinaria di specifiche società, quali il gruppo Alitalia S.p.A., per cui si rinvia al paragrafo "La nuova società pubblica di trasorto aereo ITA S.p.A" del tema dell'attività parlamentare Sistema aeroportuale e trasporto aereo.

apri tutti i paragrafi

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali, per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, la legge istitutiva, nel corso degli anni, è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, superate nel 1999 con il D.Lgs. n. 270 del 1999 (c.d. legge Prodi-bis), finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-bis si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "Legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003 convertito con modificazioni in Legge n. 39/2004). Tale disciplina, emanata per far fronte al crack Parmalat, è stata ripetutamente modificata per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA S.p.A.

Nel corso della XVIII legislatura, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (L. n. 147/2021), al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese - sia sottoposte alla procedura ordinaria, sia sottoposte alla procedura straordinaria - ha demandato al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di nominare, con proprio decreto, come commissario, la società Fintecna nel caso in cui:

  • sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e le imprese si trovino nella fase di liquidazione;
  • ovvero, non siano stati completati i programmi di cessione dei complessi aziendali o di risanamento, di cui all'art. 27, comma 2, della Legge Marzano.

La nomina a commissario della Fintecna S.p.a. comporta la decadenza dei precedenti commissari e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico.

Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società Fintecna, i precedenti commissari sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società Fintecna stessa, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti. I mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari sono revocati, qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società (commi 3-bis e 3-quater all'art. 19)

 

I criteri per la nomina di Fintecna nelle procedure di amministrazione straordinaria sono stati fissati nel D.M. 25 maggio 2022.

ultimo aggiornamento: 6 luglio 2020

L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa  è stato introdotto dapprima introdotto dal D.L. n. 118/2021 (L. n. 147/2021) e poi coordinato e trasfuso nel Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. n. 14/2019) dal D.lgs. n. 83/2022.

I nuovi articoli 12 e 13 del Codice riproducono ora, nella sostanza, la normativa già contenuta nel D.L. n. 118/2021 (articoli 2 e 3, commi da 1 a 9).

 

L'istituto mira al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza, le quali hanno però le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa. 

L'istituto deve essere attivato dall'imprenditore commerciale o agricolo mediante richiesta rivolta al segretario generale della camera di commercio ove si trova la sede legale dell'impresa.

La camera di commercio, se riterrà ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, provvederà alla nomina di un esperto indipendente (art. 13), il cui compito è agevolare le trattative tra l'imprenditore, i suoi creditori, e gli altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio e operare il risanamento dell'impresa. L'esperto non deve sostituire l'imprenditore, come avverrebbe con la nomina di un commissario, ma deve assisterlo nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate, come figura terza e indipendente.

Va precisato, per rimarcare la differenza con gli istituti concorsuali, che l'istanza di nomina dell'esperto non apre il concorso dei creditori e non determina alcuno spossessamento del patrimonio dell'imprenditore, il quale prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa e può eseguire pagamenti spontanei, pur restando obbligato a garantire una gestione non pregiudizievole per i creditori.

L'articolo 12 del Codice precisa che alla composizione negoziata della crisi non si applica l'articolo 38 del Codice, che impone al pubblico ministero di presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza (questo è l'unico elemento di novità contenuto nell'art. 12 che, per i primi due commi ricalca il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge n. 118/2021).

Il nuovo articolo 13 del Codice (che riproduce il contenuto dell'art. 3 del D.L.  n. 118/2021) provvede all'istituzione della piattaforma telematica nazionale ed a disciplinare la nomina dell'esperto. La piattaforma - gestita dal sistema delle camere di commercio attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico - deve essere accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera.

L'articolo 13 detta la disciplina il "test online" per l'accesso alla composizione negoziata: la piattaforma dovrà mettere a disposizione degli imprenditori e dei professionisti da lui incaricati, una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, con indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Agli imprenditori dovrebbe essere così permesso di valutare, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri, nonché la eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario esistente. La disciplina della struttura della piattaforma è rimessa a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

L'articolo disciplina anche l'elenco di esperti che possono intervenire nella procedura. L'elenco ha dimensione regionale, essendo tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso, da parte dei soggetti abilitati all'iscrizione, di specifica formazione, che dovrà essere prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

Nel corso della XVIII legislatura, sono state adottate misure di sostegno finanziario alla continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale.

In particolare, con il Decreto legge n. 103/2021 (L. n. 125/2021), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, è stata autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro (articolo 3, comma 4-bis).

Con il D.L. n. 115/2022  INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro per l'anno 2022 (art. 30, co. 1 L. n. 142/2022).

Si rammenta, in proposito, che AM InvestCo, società controllata da ArcelorMittal, ha sottoscritto un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA. L'11 dicembre 2020 è stato firmato tra la Società e INVITALIA, un accordo vincolante ("Accordo di Investimento") formando una partnership pubblico-privata tra le parti. L'Accordo di Investimento ha comportato la ricapitalizzazione di AM InvestCo.

Il 14 aprile 2021, INVITALIA, su incarico del Governo italiano, ha sottoscritto, con i contributi in conto capitale assegnati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azioni ordinarie per un importo di 400 milioni di euro e, a seguito dell'adesione all'aumento di capitale, ha acquisito il 50% dei diritti di voto di AM InvestCo Italy che ha assunto la denominazione "Acciaierie d'Italia Holding S.p.A.".

Il closing dell'acquisto da parte di AM InvestCo dei rami d'azienda Ilva, inizialmente previsto entro il 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024. A quel punto, la partecipazione di Invitalia in AM InvestCo dovrà raggiungere il 60 percento. 

Infine, il D.L. n. 21/2021 (L. n. 51/2022) ha introdotto ulteriori sostegni, in considerazione della crisi dei prezzi dell'energia in atto. Sace S.p.a. è stata autorizzata a rilasciare garanzie su finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (articolo 10, comma 1). Il DPCM 12 luglio 2022, in sede di prima applicazione, ha individuato come destinatari della misura, gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del decreto, da Acciaierie d'Italia.

Lo stesso D.L. n. 21/2021  ha disposto che le risorse derivanti dai fondi confiscati alla famiglia Riva e acquisite dalla gestione commissariale Ilva S.p.A. - a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario - siano destinate, nel limite massimo di 150 milioni di euro, sentito il Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. I progetti sono proposti anche dal gestore dello stabilimento ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche