tema 22 giugno 2020
Studi - Affari esteri Gli interventi per le comunità italiane all'estero

L'attenzione per le tematiche degli italiani all'estero ha avuto esito sia in importanti interventi sul piano legislativo, sia nei numerosi momenti di interlocuzione dei competenti organismi parlamentari con l'esecutivo. Tra gli interventi legislativi va rammentato, innanzitutto, il cd decreto Brexit (decreto legge 22/2019) che, nell'ambito delle misure volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza un accordo, contiene disposizioni miranti al rafforzamento dei servizi consolari nel territorio del Regno Unito. Si tratta di un intervento che intende fornire alla vastissima comunità dei connazionali, residenti o comunque stanziatisi nel Regno Unito, servizi efficienti, a partire anche da un orientamento sui diritti connessi al nuovo status di residenti in un Paese extra UE.  Le strutture amministrative incaricate di supportare i connazionali all'estero, come pure quelle cui è affidata la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sono state oggetto del sostegno disposto anche da ulteriori provvedimenti. 

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Tra i principali interventi, sul piano legislativo, a favore delle comunità italiane all'estero, va segnalato quanto disposto nell'ambito del così detto decreto Brexit (decreto legge 22/2019 Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2019. Qui il link al tema). L'articolo 16, che contiene misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani, al fine di potenziare i servizi consolari, dispone lo stanziamento di somme destinate all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili adibiti a tali servizi, al miglioramento dei servizi medesimi in termini di tempestività ed efficacia e all'assunzione di personale. In particolare, il comma 1 ha autorizzato la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sede di uffici consolari nel Regno Unito; la spesa di 750.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorre dal 2020 per assegni ed indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero; la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per migliorare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.  Il comma 2 ha elevato di 50 unità - rideterminandolo, attraverso la modifica dell'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (vedi infra) in 2.920 unità - il contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale. 

Il potenziamento dei servizi consolari, già necessario per fare fronte alle esigenze poste dalla « nuova emigrazione » generatasi nell'ultimo decennio e concentratasi in particolare in Inghilterra, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea si è reso ancor più urgente, anche e soprattutto al fine di offrire ai connazionali servizi consolari più efficaci, a partire da un orientamento sui diritti connessi al nuovo status di residenti in un Paese extra-UE.
La relazione governativa che accompagna il decreto legge 22/2019 emanato il 25 marzo (A.S. 1165), indica in oltre 330.000 i connazionali registrati nei due consolati generali di Londra ed Edimburgo e segnala che in tale stock non rientrano quelli presenti, anche da anni, ma che non si sono mai registrati, i numerosi turisti e le imprese operanti sul territorio. Il consolato generale di Londra - riporta sempre la relazione - è al primo posto in tutta la rete diplomatico-consolare per numero di iscrizioni all'AIRE, numero di passaporti emessi, numero di ETD (documenti d'emergenza di viaggio) rilasciati, senza contare i visti d'ingresso nel nostro Paese, le cittadinanze e tutti i restanti servizi normalmente forniti che ai cittadini italiani all'estero. Nelle due sedi consolari del Regno Unito, il rapporto tra addetti e connazionali residenti è di 1 a 6.000, ritenuto non adeguato a soddisfare le reali esigenze di efficace supporto e assistenza. 

Quanto all'attività non legislativa su tali temi,  si segnala che la questione della necessità di  potenziare gli uffici consolari, in particolare nel Regno Unito, era stata posta il 24 luglio 2018, in Assemblea, con l'interrogazione n. 3-00100 (qui il link al resoconto della seduta). Sulle iniziative per tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese italiani in relazione alla possibilità di una Brexit senza accordo è stata presentata in Assemblea ( 23 gennaio 2019) l'interrogazione a risposta immediata n. 3-00457; sullo stesso tema anche l'interpellanza urgente 2-00287 presentata il 1 marzo 2019 . Il 21 febbraio 2019 , presso la Commissione esteri, è stata presentata l'interrogazione 5-01532 vertente anch'essa sulle iniziative da assumere in caso di recesso del Regno Unito dall'Ue senza accordo. Ancora in Assemblea, il 25 settembre 2019, si è svolta l'interpellanza urgente n. 2-00287 dedicata alle iniziative volte a tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese italiani, nonché dei cittadini britannici in Italia, in relazione alle prospettive relative alla Brexit - n. 2-00287.

Ancora in chiave di rafforzamento delle strutture a supporto degli italiani all'estero va segnalato l'intervento dedicato all'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura dell'intera rete diplomatica italiana all'estero effettuato con il decreto legge 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020 (Proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica). L'articolo 14, commi 4-quinquies e 4-sexies ha incrementato l'autorizzazione di spesa, originariamente disposta a tale adeguamento dalla legge di bilancio per il 2018, elevandola da 1.000.000 a 1.200.000 euro per il 2020 ed a 1.400.000 a decorrere dal 2021. Tali somme sono destinate ad adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all'art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ai parametri di riferimento contenuti nell'art. 157 del medesimo D.P.R.

L'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.920 unità (rideterminazione del contingente operata col già ricordato decreto legge 22/2019, art. 16, comma 2, vedi supra). Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporne la conferma o la risoluzione. Il successivo articolo 157 dispone che la retribuzione annua base sia fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione debba comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

Il decreto legge 162/2019 contiene ulteriori misure riguardanti i cittadini italiani all'estero, ossia il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE e il rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.
In particolare, con l'articolo 14, comma 3, si dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES e del CGIE il cui mandato quinquennale scade il 20 aprile 2020 e si stabilisce che le elezioni si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

COMITES, istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985 attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione) sono organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.
Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 (modificata da ultimo dal DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all'estero. Esso deriva la sua legittimità rappresentativa dall'elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l'organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l'Italia e le sue istituzioni. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e 20 di nomina governativa.
Si ricorda che le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell'aprile 2015 come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che aveva provveduto a rinviare le elezioni già indette per il 19 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal D.L. n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012), all'art. 1, comma 1. Precedenti rinvii, di durata biennale, erano stati via via disposti: dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009; e successivamente dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 63 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2010. Tali provvedimenti disponevano altresì, che gli attuali componenti dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - una parte dei cui componenti è eletta localmente da assemblee nelle quali hanno un peso prevalente i componenti dei COMITES - restassero in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal D.L. 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all'articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 109/2014 recante proroga di missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - nelle more dell'emanazione del regolamento per il voto informatico - ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67/2012 (aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 1) tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003. Sono ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell'elenco elettorale presso l'ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione. In passato la soluzione di rinviare le elezioni dei COMITES è stata suggerita dagli elevati costi del voto per corrispondenza. Si ricorda altresì che i COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). Anche attraverso studi e ricerche, i COMITES contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Con riferimento all'attività non legislativa incentrata sugli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, si segnalano, in particolare, le comunicazioni svolte nella seduta del 12 luglio 2018 dalla Presidente della Commissione esteri sugli esiti dell'Assemblea Plenaria 2018 del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero; l'interrogazione 5-03147 sulle elezioni per il rinnovo dei Comites (12 dicembre 2019).
Si rammenta che ai sensi della legge 368/1989, istitutiva del CGIE, il Consiglio è tenuto ad elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo (art. 2, comma 1, lett. d). Il 13 agosto 2018 è stata trasmessa la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferita all'anno 2016, con proiezione per il triennio 2017-2019 (Doc. CXLIX, n. 1) e il 27 dicembre 2019 quella riferita agli anni 2017 e 2018, con proiezione per il triennio 2019-2021  (Doc. CXLIX, n. 2). 

 

L'articolo 14, comma 4-ter e 4-quater del decreto legge 162/2019 ha rifinanziato il Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, istituito dalla legge di bilancio per il 2017. Il comma 4-ter dispone un'integrazione di 200 mila euro, per l'anno in corso, e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse del Fondo per il sostegno della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero istituito dall'art. 1, comma 587 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (come stabilito dal successivo art. 1, comma 588).

Il Fondo, istituito dalla disposizione richiamata nello stato di previsione del (MAECI), è stato originariamente dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
La ripartizione delle risorse, secondo quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 588, è intervenuta con il DPCM 6 luglio 2017. In particolare l'art. 4, comma 1, del decreto ha disposto con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020, che lo stanziamento del Fondo, pari a euro 50 milioni annui, sia ripartito come segue: a) euro 36.250.000 annui al MAECI; b) euro 6.750.000 annui al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR); c) euro 7.000.000 annui al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).


Più nel dettaglio la quota di risorse spettante al MAECI è ripartita dal medesimo art. 4, comma 2, tra le seguenti iniziative:
- euro 2.600.000 annui, ad integrazione del contributo versato alla Società "Dante Alighieri", per il potenziamento delle attività di promozione della cultura e della lingua italiane all'estero svolte dalla medesima società;
- euro 14.150.000 annui, per l'organizzazione d'iniziative e di eventi a sostegno delle industrie creative, - nonché per la promozione integrata dei territori e del turismo culturale, nonché per attività di presentazione agli attori del Sistema Paese delle opportunità di scambi con Paesi terzi;
- euro 3.700.000 annui, per attività di promozione del patrimonio culturale ed artistico italiano all'estero e per il sostegno alle missioni archeologiche italiane all'estero;
- euro 6.100.000 annui, per l'iniziativa "Italiano Lingua Viva", di cui 2.160.000 a sostegno delle attività degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiane;
- euro 3.800.000 annui, per la promozione di iniziative e progetti in materia di scienza, tecnologia e innovazione;
- euro 5.900.000 annui per iniziative e progetti a sostegno della promozione del sistema italiano della formazione superiore, incluse le attività e le iniziative di cooperazione interuniversitaria, borse di studio, progetti speciali di alta formazione.

Contributi per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero sono stati da ultimo disposti anche dalla legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) con l'articolo 1, comma 307, che ha autorizzato i seguenti interventi di spesa:
a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

Quanto all'attività non legislativa si segnala che nella seduta del 27 febbraio 2019 il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese, istituito in seno alla Commission esteri, ha avviato l'esame istruttorio (ai sensi dell'art. 24, comma 2 del Regolamento della Camera) della Relazione sull'attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2017 (Doc. LXXX, n. 1). L'esame del documento non ha avuto seguito. La relazione relativa al 2018 (Doc. LXXX, n. 2) è stata trasmessa alla Camera il 19 dicembre 2019. Si rammenta che l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, che disciplina la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, dispone che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenti al Parlamento, con cadenza annuale, una relazione che illustri le attività poste in essere nel corso dell'anno di riferimento in materia di diffusione all'estero della lingua e della cultura italiana dalla rete della promozione culturale di cui sono parte gli istituti italiani di cultura, le scuole italiane all'estero, i lettorati, gli addetti scientifici, i corsi di lingua e cultura italiana realizzati dagli Enti gestori ai sensi della legge n. 153 del 1971 e del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Un'ulteriore relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, viene presentata ogni anno alle Camere (Doc. LXXX-bis). L'art. 2 ora richiamato stabilisce che in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Si segnala, infine, che nella seduta del 23 luglio 2019 il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema Paese ha concluso l'esame (avviato il 6 giugno) della Relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2018 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità. La Società Dante Alighieri trasmette ogni anno tale relazione alle Camere, ai sensi della legge 411/1985, Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri, art. 3, comma 2.

Si segnala, infine, che con l'obiettivo di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2019/2020 nel sistema della formazione italiana nel mondo, ridelineato dal decreto legislativo 64/2017 (Testo unico in materia di istruzione) e nelle more  della piena applicazione delle procedure innovative in esso contemplate, il decreto legge 91/2018 ha disposto (art. 6, comma 3) l'utilizzo delle graduatorie già in vigore per il precedente anno scolastico sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte ad esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero.

Si rammenta che le procedure di selezione del personale da destinare all'estero e la formazione delle relative graduatorie sono dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo 64/2017 mentre l'articolo 20 riguarda la effettiva destinazione all'estero, che avviene con procedure concertate tra il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ultimo aggiornamento: 7 aprile 2020
 
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