tema 19 aprile 2022
Studi - Cultura La diffusione della cultura

Tra i più recenti interventi riguardanti la diffusione della cultura vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.

Le principali, ulteriori, novità della legislatura in corso hanno riguardato: la conferma fino al 2021 della c.d. Card cultura per i giovani che ogni anno compiono 18 anni e l'istituzione di un Fondo Carta giovani nazionale; la concessione di contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore;  l'approvazione di una nuova legge per la promozione del libro e della lettura; lo stanziamento di risorse per lo svolgimento di varie celebrazioni; la stabilizzazione del Fondo per la rievocazione storica.

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 La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 576 e 611), nel testo come modificato dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 65, co. 9), ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici. La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 357-358) ha successivamente stabilizzato, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della misura entro il limite massimo di spesa di € 230 mln annui

La Card sarà pertanto sempre utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera per i diciottenni.

Al riguardo, si ricorda, che l'art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo individuale da assegnare, sempre pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

Ancora in seguito, la L. di bilancio 2018 (L. 205/2017) aveva rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso. In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.
A tale rilievo aveva dato seguito il D.L. 91/2018 (L. 108/2018: art. 7), che aveva inserito nell'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018.
I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che compivano 18 anni nel 2018 erano stati, dunque, disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che aveva ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.
Successivamente, la L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 604) aveva definito la disciplina sostanziale per l'assegnazione della Carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ad € 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel prosieguo, il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 50, co. 2, lett. h)) aveva ridotto di € 100 mln le risorse destinate alla Card – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l'art. 3, co. 4- bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli acquistabili.
Gli importi nominali da assegnare, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 erano stati definiti con D.I. 24 dicembre 2019, n. 177, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus era il 28 febbraio 2021
Nel prosieguo, la L. 160/2019 (art. 1, co.357-358) ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l'assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11- ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) e a € 220 mln dalla L. di assestamento 2020 (L. 128/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.
 La disciplina applicativa è stata definita con D.I. 22 dicembre 2020, n. 192 che, modificando il D.I. 177/2019, ha disposto, in particolare, che per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2022.

Con comunicato del 28 marzo 2021, il MIC aveva reso noto che "dalla prima edizione ad oggi si sono registrati circa 1,6 milioni di ragazzi che hanno speso in cultura oltre 730 milioni di euro. Di questa cifra l'83% è stato speso per acquisto di libri, il 14% per concerti e musica mentre il restante 3% per le altre varie spese culturali previste".
Da ultimo, con comunicato del 21 maggio 2021, il MIC ha reso noto che "Ad oggi sono 314.000 i ragazzi nati nel 2003 che si sono registrati sul sito www.18app.it e hanno giù speso 32,5 milioni di euro. Quella in corso è la quinta edizione di questa misura che dall'inizio ha visto partecipare quasi due milioni di ragazzi che hanno speso circa 800 milioni in cultura.

 A sua volta, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 413-414) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo Carta giovani nazionale (CGN), con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022, finalizzata a promuovere l'accesso a beni e servizi per i giovani tra 18 e 35 anni di età, che siano cittadini italiani ed europei residenti in Italia.

In particolare, il decreto, nell'istituire la Carta, ha disposto che la stessa è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità volte a favorire la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative.
A tal fine sono individuati operatori pubblici e privati a livello nazionale ed europeo che, attraverso la firma di convenzioni/accordi/contratti anche a titolo oneroso, consentono ai beneficiari l'accesso e la fruizione di agevolazioni in vari ambiti, quali, ad esempio, formazione, cultura, sport, salute/benessere, trasporti, turismo, editoria.
A ciascun soggetto beneficiario registrato attraverso la APP IO, la Carta consente, tra l'altro: acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento; acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook; accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera); eventuale coupon o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, visite guidate, tour culturali, ecc.) gratuitamente o a prezzi agevolati.
L'elenco delle agevolazioni fruibili e dei soggetti convenzionati è consultabile, tramite la Carta, per tipologia di beni e servizi offerti, denominazione o localizzazioni.

Anche in ambito scolastico, negli anni più recenti sono state assunte iniziative per l'avvicinamento dei giovani alla cultura. In particolare, il d.lgs. 60/2017 ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito artistico, musicale, teatrale, coreutico, cinematografico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetnoantropologico, artigianale.

Inoltre, per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché per l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e per l'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado, la L. 220/2016 ( art. 27, co. 1, lett. i) e la L. 175/2017 (art. 2, co. 4, lett. i) hanno previsto la destinazione, ogni anno, di almeno il 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e di almeno il 3% della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.

A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 10) ha previsto un potenziamento della Carta "IoStudio-La Carta dello studente", alla quale sono associate funzionalità volte anche ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale.

Inoltre,  la Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della cultura attiva, annualmente, iniziative volte a favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio e promuovere lo sviluppo della cultura.

  Qui l'offerta formativa nazionale 2020/2021.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto che, al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (art. 1, comma 771).

ultimo aggiornamento: 5 aprile 2022

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 389-392) ha disposto che dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa.

Sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

A decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

I contributi sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della L. 198/2016 (art. 1, co. 6).

In attuazione, è intervenuto il DPCM 4 maggio 2020.

  Per il 2020, con il DPCM del 17 novembre 2020, lo stanziamento di € 20 mln è stato ripartito assegnando:

  • € 10 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, statali e paritarie, per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore (art. 1, co. 389, L. 160/2019).
    Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande. Qui l'elenco dei beneficiari;
  • € 4 mln ai contributi destinati alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell'ambito di programmi per la promozione della lettura (art. 1, co. 390, L. 160/2019).
    Qui il bando per l'assegnazione delle risorse. Qui la proroga del termine per la presentazione delle domande. Qui l'elenco dei beneficiari;
  •  € 6 mln per il finanziamento del bonus destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici (art. 1, co. 391, L. 160/2019).

 

Per il 2021, è stata confermata la medesima ripartizione delle risorse prevista per il 2020.

Qui il bando ex art. 1, co. 389, L. 160/2019. Qui il bando ex art. 1, co. 390, L. 160/2019.

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 (art. 1, co. 373), ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020, di € 3 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di € 1 mln per il 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte del 2023, nella quale l'Italia è l'ospite d'onore.

Qui l'accordo di ospitalità n. 6 del 5 febbraio 2018.

Successivamente, è stata approvata la L. 15/2020, volta alla promozione e al sostegno della lettura, modificata poi, per alcuni aspetti, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

In particolare, essa ha previsto:

  • un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, che doveva essere adottato con decreto interministeriale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l'altro, a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali; promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato "Ad alta voce".
    Per l'attuazione del Piano, nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 4.350.000 annui a decorrere dal 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto interministeriale. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da trasmettere alle Camere (art. 2).
In fase di prima attuazione è intervenuto il D.I. 21 del 7 gennaio 2021, che ha indicato le modalità di gestione del Fondo relative al 2020, nonché, nelle more dell'adozione del Piano nazionale d'azione, le linee d'azione relative al 2020, fra le quali sono state ripartite le risorse

Al contempo, è stata prevista l'abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, istituito dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 318), a decorrere dal 2018, con dotazione annua pari a € 4 mln (di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) (art. 11);

  • a livello locale, la stipula, da parte di regioni e comuni, di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. Per l'attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti (art. 3);
  • il conferimento annuale, dal 2020, ad una città italiana, del titolo di Capitale italiana del libro, all'esito di una selezione svolta secondo modalità da definire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di € 500.000 annui (art. 4). Al riguardo, tuttavia, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 8-ter) ha previsto che per il 2020 il titolo doveva essere conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza l'apposita selezione.
La procedura per l'assegnazione del titolo è stata definita con DM 398 del 10 agosto 2020, mentre con delibera del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 il titolo per il 2020 è stato assegnato alla città di Chiari (BS).
Per il 2021, il titolo è stato attribuito alla città di Vibo Valentia con delibera del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2021;
  • l'individuazione, attraverso appositi bandi, da parte degli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, L. 107/2015), di una scuola che opera quale "Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado". In particolare, ciascuna scuola Polo promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per la formazione del personale scolastico è stata autorizzata la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 5);
  • l'istituzione, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, di una "Carta della cultura", dell'importo nominale pari ad € 100, destinata, in particolare, all'acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 1 mln annui dal 2020, integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese (art. 6). Le risorse sono poi state incrementate di € 15 mln  per il 2020 dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 10-bis) e di € 1 mln per il 2021 dal D.L. 41/2021 (L: 69/2021: art. 36, co. 4-quater).
  La disciplina attuativa è stata definita con D.I. 73 del 10 febbraio 2021;
  • l'istituzione, presso l'allora MIBACT (ora, MIC), dell'Albo delle librerie di qualità. All'Albo possono iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio (art. 9).

La disciplina attuativa è stata definita con DM 115 dell'11 marzo 2021 che, in particolare, ha disposto che l'iscrizione all'Albo ha validità di tre anni ed è rinnovabile a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti. Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIC pubblica un avviso sul proprio sito internet riguardante la presentazione delle domande, che deve avvenire entro il 15 settembre. In sede di prima applicazione, l'avviso doveva essere pubblicato entro 30 giorni dalla data di registrazione del decreto da parte degli organi di controllo e la domanda doveva essere presentata nei 60 giorni successivi.
Qui l'avviso 2021;

  • l'incremento di € 3,25 mln annui, a decorrere dal 2020, del limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (art. 10), misura rinnovata dalla L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 351) che ha incrementato di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore di tali esercenti.

Si tratta del credito di imposta istituito dalla L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017 : art. 1, co. 319-321) a decorrere dal 2018, nel limite di spesa di € 4 mln per il 2018 e di € 5 mln annui a decorrere dal 2019  
Le disposizioni applicative sono state adottate con DI 23 aprile 2018, successivamente rettificato.
Per il 2018, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1039 del 9 novembre 2018. In particolare, la nuova relazione tecnica trasmessa dal MEF sull'A.S. 1421 evidenziava che, su 1.196 esercenti richiedenti il credito di imposta, erano stati ammessi al beneficio 778 esercenti, corrispondenti al 65% delle istanze ricevute.
Per il 2019, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. n. 1008 del 31 ottobre 2019. In particolare, la nuova relazione tecnica citata evidenziava che, su 905 esercenti richiedenti il credito di imposta, erano stati ammessi al beneficio 713 esercenti, corrispondenti al 78% delle istanze ricevute.
Per il 2020, l'elenco dei beneficiari del credito di imposta è stato pubblicato con D.D.G. 802 del 26 novembre 2020. Al riguardo, è utile ricordare che, a seguito del D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 2, che ha istituito nello stato di previsione dell'allora Mibact, a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con DM 268 del 4 giugno 2020 sono stati destinati al credito di imposta in questione € 10 mln. Il comunicato stampa del Mibact del 1° dicembre 2020 evidenziava che erano state ammessi al beneficio tutte le 1.124 domande presentate dagli esercenti, per un totale di 1.621 punti vendita, comprese le librerie con fatturato maggiore (di cui 6 gruppi editoriali);

  • la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011 . In particolare, è stata prevista la riduzione della percentuale massima di sconto sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al 5%, elevata al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. Inoltre, è stato previsto che le case editrici, per un solo mese all'anno, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al 20%, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Anche i punti vendita possono, una sola volta l'anno, in uno dei mesi individuati nel decreto del Ministro, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15%. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stata prevista una relazione governativa al Parlamento sugli effetti dell'applicazione delle nuove previsioni (art. 8).
In attuazione, è intervenuto il DM 235 del 20 maggio 2020 che, in particolare, ha fatto riferimento ai mesi da gennaio a novembre di ogni anno;
  • l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (art. 7).

Precedentemente, il D.L. 50/2017 (L. 96/2017: art. 22, co. 7-quater), al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2018, di un Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei medesimi sistemi bibliotecari. Il Fondo ha una dotazione annua di € 1 mln e deve essere ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con decreto interministeriale (MIC-MEF).

In attuazione, è intervenuto il D.I. 162 del 23 marzo 2018 che, in particolare, ha disposto che le risorse del Fondo sono destinate per il 70% al sostegno dei sistemi bibliotecari provinciali e comunali e, per il 30%, al sostegno delle biblioteche scolastiche.

Un ulteriore intervento di promozione della lettura è derivato dalla L. di stabilità 2015 (L. 190/2014: art. 1, co. 667) che, come modificata dalla L. di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, co. 637), ha previsto un regime IVA agevolato per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice ISBN o ISSN e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. In particolare, la tassazione è passata dal 22% (aliquota ordinaria) al 4% (aliquota super-ridotta).

Si è trattato di interventi che hanno anticipato orientamenti poi maturati nell'ambito dell'Unione europea.

Il 6 novembre 2018, infatti, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la direttiva 2018/1713 , che ha modificato la direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di estendere alle pubblicazioni elettroniche le aliquote IVA ridotte, super ridotte o pari a zero, già previste per le pubblicazioni su supporti fisici (libri, giornali, riviste).

Fra le altre iniziative, si ricordano, in particolare, le seguenti:

  • il D.L. 78/2015 (L. 125/2015: art. 16, comma 1-sexies) ha abrogato il co. 2 dell'art. 5 del d.lgs. 42/2004, in base al quale le funzioni di tutela aventi ad oggetto beni librari non statali erano esercitate dalle regioni.
    Conseguentemente, il DM 23 gennaio 2016 ha attribuito le funzioni di tutela dei beni librari non statali (fatto salvo quanto previsto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dai rispettivi statuti) alle Soprintendenze archivistiche, disponendo che le stesse (tranne che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) assumevano la denominazione di Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
  • la L. 124/2017 (art. 1, comma 171), modificando l'art. 108 del d.lgs. 42/2004, ha esteso la riproduzione libera (ossia, quella per la quale non è necessaria un'autorizzazione) ai beni bibliografici e ai beni archivistici (fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità per il loro contenuto sensibile) e ha inserito tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di studio.

Da ultimo, si segnala l'emanazione del decreto ministeriale 1° ottobre 2021, n. 241, recante "Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".

ultimo aggiornamento: 19 aprile 2022

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 581) ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.

Con DM 293 del 5 agosto 2021 è stato costituito un Comitato nazionale, con durata quadriennale, incaricato di elaborare un piano di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale finalizzate alle celebrazioni – al quale annualmente è destinato il 30% delle risorse - e un piano di interventi infrastrutturali di recupero e valorizzazione dei territori interessati dalle stesse celebrazioni, al quale annualmente è destinato il 70% delle risorse. I piani devono essere sottoposti all'approvazione del MIC entro il 28 febbraio 2022

  Il D.L. 183/2020 (art. 7, co. 3 e 5) ha prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2021.

Una prima proroga per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore era stata prevista dalla L. di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 815-817), che aveva anche autorizzato l'impegno nel 2019 delle somme (relative al 2017 e al 2018) non impegnate entro il 2018, stanziate dalla L. 226/2017 - che ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, " anno ovidiano" - per progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla sua figura.
L'intervento era stato necessitato dalla circostanza che il Comitato promotore delle celebrazioni era stato istituito, con l'integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018.
Successivamente, per l'attuazione della L. 226/2017, era stato emanato il DPR 67/2019.
Una ulteriore proroga era stata disposta dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 10- decies e 10- undecies), che aveva anche autorizzato una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2020.

Inoltre lo stesso D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 9 e 10) ha stabilizzato il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 (L. 232/2016: art. 1, co. 627) –, autorizzando la spesa di €  2 mln annui dal 2020 e modificando anche le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo. In particolare, ha disposto che la disciplina applicativa doveva essere determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 24 giugno 2020.
Con D.D. 1908 del 3 novembre 2020 è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2020.
Con D.D. 1096 del 2 luglio 2021 è stata disposta l'assegnazione dei contributi per il 2021.

La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 377) ha istituito il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale, con uno stanziamento di € 500.000 per il 2020, al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia.

In attuazione, è intervenuto il DM 489 del 30 ottobre 2020.

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020 (art. 1, co. 405-406) ha previsto l'assegnazione alla (allora) Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per gli anni 2020 e 2021, di risorse (non quantificate) provenienti dal bilancio della Presidenza del Consiglio, per la promozione di iniziative culturali e celebrative per il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano.

  In attuazione, è intervenuto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 17 novembre 2020 che, in particolare, ha destinato alle iniziative € 200.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 1114) ha autorizzato la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anniversario della morte e del centesimo anniversario della nascita.

Con avviso pubblico del 22 maggio 2019, la Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale e la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva definito le modalità per la presentazione dei progetti da parte di università, fondazioni, istituti e/o associazioni di carattere culturale, storico, filosofico o politico che non avessero fini di lucro e fossero costitutivi e operanti sul territorio nazionale.

Come si leggeva nell'avviso, rispetto allo stanziamento iniziale previsto, le risorse effettivamente utilizzabili erano pari a € 192.080.

  Il 2 settembre 2020 è stato adottato il decreto di approvazione della graduatoria.

 Negli anni, infatti, in affiancamento ai decreti ministeriali emanati annualmente in base alla L. 420/1997 – che aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza –,  sono intervenute iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi.

 

In particolare, negli anni più recenti, con riferimento ad eventi ancora in corso, la L. 153/2017 ha disposto la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. A tal fine, ha autorizzato la spesa complessiva di € 3.450.000 per gli anni dal 2018 al 2021.

  I tre Comitati nazionali sono stati costituiti, rispettivamente, con DM 545 dell'11 dicembre 2017 (Leonardo da Vinci), DM 56 del 23 gennaio 2018 e DM 597 del 23 dicembre 2019 (Raffaello Sanzio), DM 114 del 21 febbraio 2018 e DM 538 del 5 dicembre 2018 (Dante Alighieri). Con DPCM 16 ottobre 2018 è stata istituita la cabina di regia prevista per il raggiungimento della finalità della legge mediante azioni condivise delle amministrazioni interessate. In particolare, alla cabina di regia partecipano tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza dell'allora MIUR e uno in rappresentanza del Mibact.
Successivamente, con Direttiva 17 gennaio 2020 è stata indetta per il 25 marzo di ogni anno la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata Dantedi'.
Da ultimo, con DM 192 del 24 maggio 2021 (Raffaello Sanzio), DM 334 del 29 settembre 2021 (Dante Alighieri), DM 338 dell'1 ottobre 2021 (Leonardo da Vinci) l'operatività dei Comitati è stata prorogata di un anno.

Ulteriori comitati nazionali per celebrazioni di eventi erano stati istituiti con altra tipologia di atto (DPCM e DM).

ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2021

Si segnala, preliminarmente, che l'art. 1, comma 11 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha esteso la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, a tal fine modificando l'art. 1, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014).

Si ricorda che, in base all'art. 28 della L. 800/1967, i teatri di tradizione hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive province. Il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore Musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di " Teatro di Tradizione" a quei teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Qui l' elenco dei teatri di tradizione riconosciuti.

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 109-113) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In particolare, ha disposto che per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Le risorse del Fondo devono essere utilizzate, fra l'altro, per promuovere lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca.

La definizione della disciplina applicativa è stata demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro (allora) per i beni e le attività culturali e per il turismo. In attuazione delle suddette disposizioni, è stato adottato il decreto interministeriale 19 novembre 2021 che disciplina le modalità di intervento del suddetto Fondo per le piccole e medie imprese creative.

In precedenza, la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, commi 57-60) ha definito "imprese culturali e creative" quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.
A favore di tale categoria di imprese, ha previsto l'istituzione di un credito di imposta per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. Per usufruire del credito di imposta, le imprese devono svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano sono soggetti passivi d'imposta in Italia. In base a tale legge, il credito di imposta doveva essere riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed essere attribuito nel limite di spesa di € 500.000 per il 2018 e di € 1 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Tuttavia, non è intervenuto il decreto interministeriale (MIBACT-MISE), previa intesa in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare, che si sarebbe dovuto adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Si ricorda poi che, in attuazione dell'art. 1, comma 185 della legge n. 296 del 2006, che dispone che le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa', indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2022, recante "Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2021, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha destinato 1,2 milioni di euro per il 2022 al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati (art. 1, comma 758). Essa, poi, ha autorizzato la spesa, nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructures) nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo. Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, commi 761 e 762). Infine, la medesima legge di bilancio 2022 ha autorizzato, complessivamente, la spesa di € 1,5 mln per il 2022, destinata a Bergamo e Brescia, designate "Capitale italiana della cultura per il 2023" (art. 1, comma 779 e comma 907, primo periodo).

Da ultimo, si segnala il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, recante "Organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura".

ultimo aggiornamento: 19 aprile 2022
 
temi di Cultura, spettacolo, sport