tema 22 settembre 2022
Studi - Cultura Interventi per il cinema e l'audiovisivo

I più recenti interventi a sostegno del settore del cinema e dell'audiovisivo hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; l'innalzamento delle aliquote massime di alcuni crediti di imposta destinati alle imprese del settore e, al contempo, la stabilizzazione di alcune disposizioni introdotte per il 2020, in risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzate a garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai medesimi crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime (per gli ulteriori interventi adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si veda l'apposito tema).

Ulteriori novità hanno riguardato, tra l'altro: la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà in società per azioni; la disciplina dei contributi selettivi per opere cinematografiche e audiovisive e dei contributi per iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva; la disciplina relativa alla composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche; la disciplina in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

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Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016 (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 583, lett. a)), ha stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non può essere inferiore a € 640 mln annui.

La norma istitutiva aveva stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non poteva essere inferiore a € 400 mln annui.
Successivamente, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021 : art. 1, co. 348) ha stabilito un incremento di tali risorse a € 750 mln annui dal 2022.
Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIC. Al riguardo, tuttavia, si ricorda che la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del MEF gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):
- art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765);
- art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari ad € 26,4 mln per il 2017, € 26,0 mln per il 2018 ed € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872).

 

Con riferimento ai requisiti per accedere ai benefici, è rimasta ferma la necessità - fatta eccezione per gli incentivi fiscali finalizzati ad attrarre in Italia investimenti nel settore - del riconoscimento della nazionalità italiana, che non può essere accordato, fra le altre, a opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, giochi, spettacoli di varietà, quiz e talk show, programmi televisivi.

Inoltre, è necessario che l'impresa di produzione, ultimata l'opera, ne depositi una copia, anche digitale, presso la Cineteca nazionale.

I requisiti e le modalità di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive sono stati dettagliati, sulla base dei parametri definiti già dalla L. 220/2016, con DPCM 11 luglio 2017 , poi modificato – anche a seguito di indicazioni pervenute dalla Commissione europea, volte ad evitare possibili distorsioni della concorrenza nel mercato interno all'Unione europea - con DPCM 11 agosto 2020 .

 

Con DM 344 del 31 luglio 2017 sono state individuate le caratteristiche previste per l'opera audiovisiva ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale, nonché le modalità di costituzione della rete nazionale delle Cineteche pubbliche

 Con riferimento alle tipologie di intervento finanziate con le risorse del Fondo, la prima è costituita dagli incentivi fiscali.

  Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 220/2016 ha ridisegnato (artt. 15-22) la disciplina del credito di imposta, di cui possono beneficiare le imprese di produzione, distribuzione, post-produzione, esercizio cinematografico, le industrie tecniche, le imprese italiane che lavorano per produzioni straniere, le imprese esterne al settore che investono nel cinema italiano. In linea generale, le aliquote sono state rese modulabili e, in alcuni casi, ne è stato elevato l'ammontare rispetto al quadro previgente.

In attuazione, sono intervenuti:

- il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all' art. 15 della L. 220/2016, poi abrogato dal D.I. 70 del 4 febbraio 2021, che ha dettato una nuova disciplina;  
- il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della L. 220/2016;
- il D.I. 71 del 3 febbraio 2021 relativo al credito di imposta per le industrie tecniche e di post-produzione di cui all' art. 17, co. 2, della L. 220/2016;
- il D.I. 187 del 12 maggio 2021 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all'art. 15 della L. 220/2016. 

 Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 7), al fine di tenere conto delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, ha introdotto, per il 2020, la possibilità di prevedere una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

In prima attuazione, è intervenuto, per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, il D.I. 312 dell'8 luglio 2020, successivamente modificato con D.I. 545 del 27 novembre 2020, che ha anche introdotto disposizioni relative alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico.

 Le previsioni recate dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 7) sono poi state stabilizzate dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020 : art. 1, co. 583, lett. e)).

 

Da ultimo, peraltro, il D.L. 183/2020 (art. 7, co. 4) ha prorogato (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle misure recate dal D.I. 312 dell'8 luglio 2020.

 

La stessa la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 583 e 584) ha anche innalzato le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione.

In particolare, per le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva (art. 15,L. 220/2016) ha elevato (dal 30%) al 40%:

  • l'aliquota massima del credito di imposta;
  •  l'aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
  • l'aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive. In tale contesto, ha anche stabilito che rientrano in tale categoria le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

Relativamente alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva (art. 16 L. 220/2016), ha elevato in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta. Conseguentemente, ha soppresso la previsione di riconoscimento dell'aliquota del 40% in casi particolari.

Con riguardo al credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere (art. 19, L. 220/2016), ha elevato (dal 30%) al 40% l'aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.  

Una seconda tipologia di intervento finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (artt. 23-25,L. 220/2016) è costituita dagli incentivi automatici. In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari.

Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 342 del 31 luglio 2017.

La terza tipologia di intervento  finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 27, L. 220/2016, come modificato dall'art. 1, co. 818, della L. 145/2018 e dall'art. 3, co. 4, del D.L. 59/2019 -L. 81/2019) è costituita è costituita contributi selettivi attribuiti, sulla base della valutazione di 15 esperti, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti.

Con DM 523 del 12 novembre 2019 sono stati nominati i 15 esperti. Modifiche allo stesso DM sono poi state apportate con DM 584 del 16 dicembre 2019.

La quarta tipologia di intervento è costituita – sempre in base alla L. 220/2016 (art. 27) - come modificata dalla L. 145/2018 (art. 1, co. 818) e dal D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, co. 4) - dai contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In questo ambito, un importo pari ad almeno il 3% del Fondo deve essere destinato al potenziamento nelle scuole dell'offerta formativa relativa a cinema, tecniche e media di produzione, diffusione delle immagini e dei suoni, alfabetizzazione all'arte.

Sempre nell'ambito della promozione, il MIC eroga anche risorse a Istituto Luce-Cinecittà, anche per il funzionamento del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, Biennale di Venezia, Centro sperimentale di cinematografia, Museo nazionale del cinema di Torino, Cineteca di Bologna, Fondazione Cineteca Italiana di Milano e Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.

In particolare, a seguito del D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, co. 4):

  • i contributi per il finanziamento di attività e iniziative di promozione cinematografica sono attribuiti dai medesimi esperti che si occupano dei contributi selettivi, sulla base di valutazione relativa alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto;
  • è stata abbassata la quota del Fondo da destinare ai contributi selettivi e a quelli per la promozione, fissandola fra il 10% e il 15% (a fronte di 15%-18% precedentemente previsto).
Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 341 del 31 luglio 2017, poi modificato con DM 148 del 15 marzo 2018, DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019 e DM 399 del 10 agosto 2020

Nell'ambito del Fondo, la L. 220/2016 ha poi previsto due sezioni destinate a finanziare due Piani straordinari.

Il primo riguarda il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche (art. 28). La dotazione annua, di € 30 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, € 20 mln per il 2020 ed € 10 mln per il 2021, è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono state previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. E' stata disposta, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

Le disposizioni applicative sono state adottate con DPCM 4 agosto 2017, , poi modificato con DPCM 5 marzo 2018 e con DPCM 21 ottobre 2020, che, in particolare, per gli anni dal 2018 al 2021, ha destinato una quota pari al 10% dell'ammontare delle risorse annue alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale cinematografiche presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto, l'accesso alle quali è a titolo gratuito. Inoltre, ha ribadito che tra i destinatari dei contributi rientrano anche i comuni e le altre amministrazioni pubbliche, nonché, limitatamente alle specifiche finalità sopra indicate, enti del terzo settore, fondazioni o altri soggetti pubblici.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DPCM 21 ottobre 2020 (GU 21 dicembre 2020), il 22 febbraio 2021 è stato pubblicato un avviso contenente le informazioni relative alla modulistica online per la compilazione delle nuove domande di contributo relative alle annualità 2018 e 2019. Il termine per la presentazione delle domande è poi stato prorogato con avviso del 30 aprile 2021. 

 

Un'altra sezione del Fondo era destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (art. 29). La sezione aveva avuto una dotazione annua pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Le disposizioni applicative erano state definite con DPCM 24 ottobre 2017

Ulteriori € 5 mln provenienti dal Fondo erano stati destinati, per il 2017, alla costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici (art. 30). Eventuali, ulteriori, versamenti devono essere determinati annualmente con decreto del Ministro della cultura. E' stato previsto, inoltre, che le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite convenzioni stipulate con investitori pubblici e privati.

La sezione speciale è stata istituita con D.I. 23 marzo 2018. Al riguardo, rispondendo, il 24 ottobre 2018, nella VII Commissione della Camera, all'interrogazione a risposta immediata 5-00798, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che il Fondo di garanzia avrebbe pubblicato sul sito web una circolare quando la misura sarebbe stata attiva. Qui la pagina dedicata sul sito del MISE.

Le modalità di gestione del Fondo sono state definite con DPCM 20 maggio 2017, mentre il riparto dello stesso fra le diverse tipologie di contributi è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con  DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020, DM 405 del 12 agosto 2020, DM 574 del 9 dicembre 2020 e DM 615 del 30 dicembre 2020;

- per il 2021, con DM 65 del 3 febbraio 2021 e e DM 154 del 9 aprile 2021.

Per completezza, si ricorda che per il 2020 e il 2021 al medesimo Fondo sono state destinate anche risorse provenienti dal Fondo emergenze in conto capitale di cui all'art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

In particolare, con DM 273 del 5 giugno 2020 si è provveduto ad assegnare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 100 mln per il 2020, destinati agli interventi di cui al Capo III della L. 220/2016 (incentivi fiscali, contributi automatici, contributi selettivi, contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).
Ulteriori € 25 mln per il 2020 sono stati attribuiti con DM 463 del 14 ottobre 2020, che ha anche destinato € 25 mln per il 2020, sempre provenienti dal Fondo in conto capitale, a Istituto Luce Cinecittà Srl.

Da ultimo, è intervenuto il DM 223 del 21 giugno 2021, che ha destinato al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo € 120 mln per il 2021.  
ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2022

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 585-588) ha previsto la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF.

Alla s.p.a. è assegnato un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020.

In base allo statuto dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di € 20 mln.

Al contempo, il MEF è stato autorizzato ad incrementare tale capitale di € 10 mln nel 2021.

 

A sua volta, il D.L. 183/2020 (art. 7, co. 4, secondo periodo), al fine di attrarre investimenti e di supportare la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, ha consentito alle società direttamente o indirettamente controllate dal MEF di acquisire partecipazioni nel medesimo Istituto, anche mediante aumenti di capitale.

Inoltre, ha disposto che l'Istituto può acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

Da ultimo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha destinato € 300 mln, attribuiti a titolo di prestito (di cui: 2021: 34; 2022: 54; 2023: 44; 2024: 48; 2025: 50; 2026: 70), all, investimento "Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)" (M1C3-I 3.1,20).

Gli investimenti comprendono:

Componente A1. Costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali (€ 159.300.000);

Componente A2. Costruzione di 6 nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati, servizi e relativi sistemi e strade su un'area di 473.000 mq (€ 99.850.000);

Componente B. Miglioramento delle attività di produzione e formazione del CSC e potenziamento dell'archivio cinematografico nazionale (€ 32.250.000);

Componente C. Sviluppo e attuazione della strategia nazionale per la formazione audiovisiva (€ 8.600.000).

L'Amministrazione responsabile è il MIC. L'attuazione esecutiva è affidata, a seconda delle componenti del progetto, a organismi intermedi: A1 e A2: Istituto Luce Cinecittà e Cassa Depositi e Prestiti; B: Centro sperimentale per la cinematografia e Cineteca nazionale; C. Centro sperimentale per la cinematografia e Istituto Luce Cinecittà.

I traguardi sono i seguenti: 2-2023: Firma del contratto tra l'Istituto Luce Studios e le società in relazione a 9 studi; T2-2026: Ultimazione (con certificato di regolare esecuzione) di 17 interventi riguardanti: la costruzione di 13 studi nuovi e il rinnovo di 4 teatri esistenti.
ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2021

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, co. 3) ha ridisciplinato la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, prevista dal d.lgs. 203/2017 nell'ambito della riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, ma, fino ad allora, non costituita.

Al riguardo, si ricorda che la L. 220/2016 (art. 33) aveva previsto una delega al Governo riguardante la tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive. Essa era finalizzata a superare il sistema previgente, che prevedeva un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all'esportazione, introducendo un meccanismo basato sulla responsabilità degli operatori del settore cinematografico e audiovisivo in ordine alla classificazione dei film prodotti e sulla vigilanza successiva da parte delle istituzioni.
E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 203/2017, in base al quale la classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
In particolare, il nuovo sistema di classificazione prevede 4 categorie: opere per tutti, opere non adatte ai minori di anni 6, opere vietate ai minori di anni 14, opere vietate ai minori di anni 18.
Per i film vietati ai minori di anni 14 o 18, può essere consentito l'accesso in sala di un minore che abbia compiuto, rispettivamente, almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui egli sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Alla classificazione provvedono i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo, i quali inviano l'opera, almeno 20 giorni prima della data della prima proiezione, alla Direzione generale cinema del MIC, per la verifica da parte della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. .
La Commissione si esprime entro 20 giorni dalla ricezione dell'opera. Decorso inutilmente tale termine, l'opera può essere proiettata nelle sale cinematografiche.
Avverso il parere della Commissione è possibile proporre istanza di riesame.
La classificazione assegnata ad un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari che nelle sale cinematografiche. Inoltre, l'informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, fra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio.
I provvedimenti di applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi (sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, anche la sanzione accessoria della chiusura della sala cinematografica per un periodo non superiore a 60 giorni) sono pubblicati per estratto nel sito internet della Direzione generale cinema.
E' stata, infine, prevista l'adozione di un regolamento dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per la disciplina della classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, nel rispetto, fra l'altro, del principio del giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, nonché degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore.
Il regolamento è stato adottato dall'AGCOM con delibera 74/2019/CONS.
  Lo stesso d.lgs. 203/2017 ha previsto che, In via transitoria, fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla L. 161/1962.

Per la costituzione della Commissione - che, in base al testo originario, doveva essere composta da un Presidente e da 49 membri scelti fra varie categorie - , la Direzione generale cinema del Mibact aveva pubblicato un avviso per manifestazione di interesse il 23 gennaio 2018, indicando il 7 febbraio 2018 quale termine per la presentazione delle candidature. Il termine era stato poi prorogato, da ultimo, al 22 giugno 2018.

Il decreto di costituzione della Commissione non era, però, intervenuto.

In particolare, il D.L. 59/2019 ha ridotto a 49 i membri della Commissione, di cui uno con funzioni di Presidente, e ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti fra i quali individuare gli stessi. L'intervento è derivato da alcune difficoltà riscontrate nella costituzione della Commissione con riferimento alla professionalità dei sociologi.

Nel prosieguo, il 18 luglio 2019 la Direzione generale cinema aveva pubblicato un invito a presentare, entro il 30 luglio 2019, ulteriori candidature per la Commissione. In particolare, l'invito evidenziava che si ricercavano professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati, consiglieri parlamentari, nonché esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori ovvero sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza.

  Con DM 151 del 2 aprile 2021 è stata infine nominata la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. 

ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2021

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, co. 1 e 2) è intervenuto sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020.

 

Al riguardo, si ricorda che  L. 220/2016 (art. 34) aveva previsto una delega al Governo in materia di promozione delle opere italiane ed europee, in particolare introducendo procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e di programmazione da parte dei fornitori, rafforzando un sistema di mercato più funzionale a una maggiore concorrenza, prevedendo un adeguato sistema di verifica, controllo, valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.
 E', conseguentemente, intervenuto il d.lgs. 204/2017, che:
-  ha riformulato la definizione di produttore indipendente, inserendo tra i requisiti anche la titolarità dei diritti secondari sullo sfruttamento delle opere;
-  ha modificato la disciplina relativa agli obblighi di programmazione e di investimento riferiti alle opere italiane ed europee che devono essere rispettati da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari;
-  ha introdotto sia obblighi di programmazione che di investimento nelle medesime opere per i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (o, a richiesta).
La verifica sul rispetto degli obblighi è affidata all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, entro il 31 marzo di ogni anno deve presentare al Parlamento una relazione sull'assolvimento degli stessi e sulle sanzioni irrogate. La misura minima di queste ultime è stata aumentata a € 100.000 e la misura massima a € 5 mln, ovvero fino all'1% del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a € 5 mln.
Successivamente, la legge di bilancio 2019 ( L. 145/2018: art. 1, co. 1142) aveva prorogato (dal 1° gennaio 2019) al 1° luglio 2019 il termine a decorrere dal quale si sarebbe applicata la nuova disciplina.

In particolare, il D.L. 59/2019 ha previsto quanto segue:

a)      Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

 

Con riferimento agli obblighi di programmazione:

  • è stata eliminata la previsione di innalzamento progressivo, a decorrere dal 1° luglio 2019, degli obblighi di programmazione in opere europee che, dunque, continuano ad essere pari, a regime, alla maggior parte del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite;
  • è stata prorogata (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 la decorrenza dell'obbligo di riservare alle opere di espressione originale italiana – ora non più solo audiovisive ma, evidentemente, anche cinematografiche –, ovunque prodotte, una sotto quota minima (della quota prevista per la programmazione delle opere europee), pari, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ad almeno la metà e, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ad almeno un terzo. Per il 2020 tuttavia, la sotto quota prevista per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria era pari ad almeno un quinto;
  • è stato limitato alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – lasciando liberi, dunque, gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari – l'obbligo di riservare, nella fascia oraria dalle 18 alle 23, almeno il 12% del tempo di diffusione (sempre escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite) a opere cinematografiche o audiovisive di finzione, di animazione, o documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotti (espungendo, dunque,  altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali). Al contempo, è stata ridotta (da almeno la metà) ad almeno un quarto la sotto quota minima che la concessionaria deve riservare alle opere cinematografiche.

Tutte le percentuali devono essere rispettate su base annua.

 

Con riferimento agli obblighi di investimento:

  • per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale:

-     è stato prorogato (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si avviava l'innalzamento della quota dei propri introiti netti annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando la misura dell'incremento. In particolare, la quota è stata fissata all'11,5% per il 2020 e al 12,5% a decorrere dal 2021 ed è stata interamente destinata all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Una sotto quota pari almeno al 50% di tale quota deve essere riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;

-     è stato prorogato (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale è innalzata al 3,5% dei propri introiti netti annui la sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, eliminando al contempo gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Una percentuale pari almeno al 75% di tale sotto quota deve essere riservata a opere prodotte negli ultimi cinque anni;

  • per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale:

-     è stato prorogato (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale è stato previsto l'innalzamento della quota dei propri ricavi complessivi annui da destinare all'investimento in opere europee, al contempo abbassando l'incremento al 17% e destinandolo interamente all'investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti. Al contempo, sono stati eliminati gli ulteriori incrementi previsti per gli anni successivi. Una sotto quota pari almeno al 50% di tale quota deve essere riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;

-     è stato prorogato (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale è previsto l'innalzamento della sotto quota minima (della quota prevista per l'investimento in opere europee) da riservare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, al contempo abbassando l'incremento. Nello specifico, tale sotto quota è stata fissata al 4% nel 2020 e al 4,2% a decorrere dal 2021 Almeno l'85% di tale sotto quota deve essere riservata alla coproduzione ovvero al pre-acquisto delle stesse;

-     è stata ridefinita la disciplina che individua la sotto quota (della quota riservata a investimenti in opere europee) da destinare a opere per i minori. In particolare, è stato previsto che a opere prodotte da produttori indipendenti e specificatamente destinate ai minori è riservata una sotto quota non inferiore al 7%, di cui almeno il 65% destinato ad opere di animazione.

 

b)     Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari

 

Sono stati prorogati (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 il termine a decorrere dal quale si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee previsti da apposito regolamento dell'AGCOM e il termine a decorrere dal quale i medesimi obblighi di investimento si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

Per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, sono stati ridotti gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti ed è stato eliminato il particolare riferimento alle opere recenti. In particolare, gli obblighi sono stati fissati, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento AGCOM, al 12,5% degli stessi introiti. Il medesimo regolamento, però, può innalzare la quota obbligatoria fino al 20%, ove ricorrano determinate condizioni.

Inoltre, sono state introdotte disposizioni specifiche per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi.

Ancora, è stata modificata la disciplina relativa alla sotto quota (della quota da destinare alla programmazione e all'investimento in opere audiovisive europee) da riservare alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, stabilendo che la stessa (pari almeno al 50%) si riferisce esclusivamente alle opere prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.

Almeno un quinto di tale sotto quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana, "di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni".

 

c)      Rispetto degli obblighi

 

E' stata modificata la disciplina relativa al caso in cui un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nell'anno, posticipandone al contempo (dal 2019) al 2020 la decorrenza.

In particolare, è stato previsto che le eventuali oscillazioni in difetto – rispetto agli obblighi di programmazione e di investimento, e non più solo a quelli di investimento –, nel limite massimo del 15% della quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo, in aggiunta agli obblighi previsti per lo stesso anno. In caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15%, si applicano le sanzioni già previste a legislazione previgente (art. 51, d.lgs. 177/2005).

Nel caso in cui, invece, un fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta l'anno seguente.

Da ultimo, il Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti – che disciplina quanto esposto nei paragrafi a), b) e c)-, è stato approvato dall'AGCOM con Delibera 421/19/CONS del 17 ottobre 2019

ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2021

Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 3, co. 4-ter) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2021

Di recente, il decreto-legge n. 50 del 2022 (legge n. 91 del 2022), all'art. 23, ha elevato al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. Si riconosce, inoltre, alle piccole e medie imprese un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. Si prevedono, poi, misure volte a favorire campagne promozionali e iniziative tese a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive. A tale scopo, si autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 10 milioni di euro. Il medesimo art. 23 del d.l. 50/2022, infine, reca misure tese a rilanciare il sistema musicale italiano. Nello specifico, eleva da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) (cd. "decreto valore cultura").

Da ultimo, il decreto-legge n. 115 del 2022 (legge n. 142 del 2022), cosiddetto Aiuti-bis, ha soppresso il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica. Nel dettaglio, si novella l'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, al fine di sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico (art. 20-bis).

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022
 
temi di Cultura, spettacolo, sport