La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi, sia nella scorsa legislatura sia nella corrente, in particolare con la legge di bilancio 2019 e la legge di bilancio 2020.
Nello specifico, si è intervenuti su:
La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto, da parte del legislatore fiscale, un trattamento di favore: ciò in base al presupposto che l'agricoltura è attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili e svolge un'azione di presidio del territorio.
In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:
1) la manipolazione
2) la conservazione
3) la trasformazione
4) la commercializzazione
5) la valorizzazione
ancorché non svolte sul terreno,
di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati dal D.M. 13 febbraio 2015.
Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.
Sono escluse le altre attività connesse alla fornitura di beni o servizi, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.
L'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, infatti, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, il reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all'attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d'uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore primario.
Quanto alle misure introdotte da ultimo in merito alla fiscalità agricola, si ricorda che:
- il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), ha messo a regime l'entità della rivalutazione dei terreni nella misura del 7 a decorrere dal periodo d'imposta 2016;
- è stata prevista l'esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 per i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- è stata prevista l'esenzione IRAP per tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica (imprenditori individuali e società, anche cooperative). Sono soggette all'IRAP le attività che hanno sempre scontato l'aliquota ordinaria - al 3,9% - di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto l'esenzione IRPEF, anche per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare che, con riferimento all'anno d'imposta 2021 (oltre che ai precedenti anni dal 2017 al 2020), non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 38).
Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del dell'articolo 34 del DPR n. 633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia, è previsto un regime speciale per i produttori agricoli, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.
Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies).
Con la legge di stabilità per il 2016 sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (imposta municipale sui terreni) i terreni agricoli:
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando l'IMU e la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e stabilendo che l'aliquota di base per i terreni agricoli non inclusi nell'esenzione sia fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1, comma, comma 752).
Successivamente, l'art. 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo. In particolare, si prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Inoltre, l'art. 9 del decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori, ha abolito il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nell'Allegato 1 del provvedimento (si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi). L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Tale disposizione si aggiunge all'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) che, a tale scopo, viene espressamente fatta salva.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, poi, sono state ripristinate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (si veda art. 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009). Tali agevolazioni sono state, poi, estese, con la legge di stabilità 2016, a favore di proprietari di masi chiusi siti nella provincia autonoma di Bolzano e al coniuge o ai parenti in linea retta - purchè già proprietari di terreni agricoli e conviventi - di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (art. 1, commi 906 e 907 della legge n. 208 del 2015) e, dal 2017, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (art. 1, comma 47, della legge n. 232 del 2016).
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha, inoltre, previsto le seguenti misure:
Da ultimo, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto che, per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 41).
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha riconosciuto, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957).
Successivamente, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una disciplina relativa alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527).
Inoltre, il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto "Proroga termini" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020), ha disposto, all'articolo 40-ter, la proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione derivi per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto.
L'art. 12, comma 9-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021), ha ulteriormente prorogato all'anno 2021 i predetti incentivi.
Da ultimo, il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha previsto l'autorizzazione alle Regioni e alle Province autonome ad agevolare utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter). Ha previsto, inoltre, la fissazione del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies).
Si ricorda che il capo III del Titolo I del decreto-legislativo n. 185 del 2000 (artt. 9-10-quater), reca misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale. In particolare, l'art. 10 (modificato, da ultimo, dall'art. 43-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020) prevede, per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, mutui agevolati per gli investimenti (a un tasso pari a zero) e contributi a fondo perduto.
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della predetta disposizione (art. 1, commi 654-656).
La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha inoltre previsto le seguenti misure:
Inoltre, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha disposto le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:
Successivamente, l'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha previsto l'esonero dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - a carico dei datori di lavoro - per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020.
Inoltre, l'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), integrando il suddetto art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha specificato che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole - ai fini del predetto esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 - è relativo anche alle imprese associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 10 dicembre 2020.
In seguito, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020) ha disposto le seguenti misure:
Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del decreto-legge Ristori, è intervenuto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori e gli altri soggetti beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. In applicazione delle predette disposizioni, l'INPS, da ultimo, ha emanato il messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021.
Da ultimo, l'art. 19 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha esteso al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura già previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, rispettivamente, per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Il medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, all'art. 8, comma 8, prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha, poi, previsto l'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 33).