tema 23 settembre 2022
Studi - Agricoltura Fiscalità agricola, misure per i giovani e previdenza

La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi, sia nella scorsa legislatura sia nella corrente, in particolare con la legge di bilancio 2019 e la legge di bilancio 2020.

Nello specifico, si è intervenuti su:

  • la tassazione immobiliare in agricoltura,
  • redditi dominicali e agrari;
  • il regime di tassazione di talune attività, quali quelle di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
  • l'introduzione di crediti di imposta per il sostegno al commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti;
  • la previsione di sgravi contributivi per le assunzioni in agricoltura.
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La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto, da parte del legislatore fiscale, un trattamento di favore: ciò in base al presupposto che l'agricoltura è attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili e svolge un'azione di presidio del territorio.

In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

  • alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l'allevamento di animali);
  • alle attività agrarie connesse, quali

1) la manipolazione

2) la conservazione

3) la trasformazione

4) la commercializzazione

5) la valorizzazione

ancorché non svolte sul terreno,

di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati dal D.M. 13 febbraio 2015.

Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.

Sono escluse le altre attività connesse alla fornitura di beni o servizi, comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.

L'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, infatti, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, il reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse all'attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione d'uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore primario.

 

Quanto alle misure introdotte, da ultimo, in merito alla fiscalità agricola, si ricorda che:

- il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014) ha messo a regime l'entità della rivalutazione dei redditi dominicale e agrario, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (art. 7, comma 4);

- è stata prevista l'esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 (successivamente estesa al 2021) per i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge n. 232 del 2016);

- è stata prevista l'esenzione IRAP, a decorrere dal 2016,  per i soggetti che esercitano un'attività agricola, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 1, comma 70, della legge n. 208 del 2015).

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto l'esenzione IRPEF, anche per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare che, con riferimento all'anno d'imposta 2021 (oltre che ai precedenti anni dal 2017 al 2020), non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 38).

Il decreto-legge Proroga termini (D.L.228/2021) ha previsto la proroga dei termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

Il decreto-legge Provvedimenti economici e umanitari crisi ucraina (D.L. 21/2022)  ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (art. 18).

Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del dell'articolo 34 del DPR n. 633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia, è previsto un regime speciale per i produttori agricoli,  salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.

In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23 dicembre 2005).

Numerosi interventi di natura fiscale sono stati inseriti nelle leggi di bilancio che sono state approvate nel corso della Legislatura. 
In particolare:
  • sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina;
  • è stata aumentata la percentuale di compensazione del legno e della legna da ardere ai fini IVA, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (in attuazione di tale disposizione, è stato emanato, da ultimo, il decreto ministeriale 19 dicembre 2021);
  • è stata estesa l'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane;
  • è stata prevista un'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;
  • è stata ridotta l'accisa sulla birra;
  • è stata riformata la disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee;
  • è stato equiparato il l trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell'impresa agricola;
  • è stata prevista una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura, introducendo la possibilità di calcolare il reddito applicando un coefficiente di redditività del cinque per cento e alle spese per colture arboree, con l'incremento del venti per cento della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies).

Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha disposto che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano - fino al 31 dicembre 2021 - assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime Iva per l'agricoltura (art. 18-bis).

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda, in estrema sintesi, che chi esercita attività agricola si può avvalere di un regime speciale Iva, disciplinato dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente di detrarre l'Iva sugli acquisti dei prodotti agricoli non in maniera analitica - cioè sulla base dell'Iva pagata ai fornitori - bensì su base forfettaria, mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite ex lege sull'ammontare delle cessioni. Si tratta del regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I del citato D.P.R, salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva ordinaria. L'agevolazione si applica in presenza - tra l'altro - di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R n. 633 del 1972, e a condizione che i contribuenti siano in possesso di specifici requisiti soggettivi (tra cui rientrano i cd. produttori agricoli) e che l'acquisto di tali prodotti sia stato assoggettato ad Iva.
Le misure con profili fiscali, di interesse agricolo, presenti nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono le seguenti:
  • l'estensione all'anno 2022 dell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 25);
  • la proroga al 2024 della detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di impianti di irrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetto "bonus verde") (art. 1, comma 38);
  • l'estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5% (art. 1, comma 527);
  • la previsione di disposizioni in materia di qualifica di imprenditore agricolo. Si prevede, nello specifico, il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.(art. 1, comma 988).

Da ultimo, l'articolo 7 del D.L. 115/2022  proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l'acquisto del carburante effettuato ai fini dell'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

Con la  legge di stabilità per il 2016 sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (imposta municipale sui terreni) i terreni agricoli:

  • ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993);
  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
  • con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando l'IMU e la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e stabilendo che l'aliquota di base per i terreni agricoli non inclusi nell'esenzione sia fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1, comma, comma 752).

Successivamente, l'art. 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo. In particolare, si prevede l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. L'agevolazione è estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Inoltre, l'art. 9 del decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori, ha abolito il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nell'Allegato 1 del provvedimento (si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi). L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Tale disposizione si aggiunge all'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) che, a tale scopo, viene espressamente fatta salva.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, poi, sono state ripristinate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina: pertanto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa, ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (si veda art. 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del 2009). Tali agevolazioni sono state, poi, estese, con la legge di stabilità 2016, a favore di proprietari di masi chiusi siti nella provincia autonoma di Bolzano e al coniuge o ai parenti in linea retta - purchè già proprietari di terreni agricoli e conviventi - di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (art. 1, commi 906 e 907 della legge n. 208 del 2015) e, dal 2017, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (art. 1, comma 47, della legge n. 232 del 2016). 

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha, inoltre, previsto le seguenti misure:

  • l'estensione alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, da individuare con decreto, della facoltà - già prevista per quelle ubicate nei comuni montani - di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale;
  • la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (art. 1, commi 1053 e 1054).

Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto che, per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 41).

Da ultimo, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima (art. 14, comma 4-bis). La facoltà di rivalutare fiscalmente tali beni è stata, da ultimo, prorogata al 1° gennaio 2021 dall'art. 1, commi 1122 e 1123 della legge n. 178 del 2020.

ultimo aggiornamento: 25 luglio 2021

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha riconosciuto, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957). 

Successivamente, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una disciplina relativa alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527).

Inoltre, il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto "Proroga termini" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020), ha disposto, all'articolo 40-ter, la proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione derivi per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20 per cento, da loro colture di secondo raccolto.

L'art. 12, comma 9-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini (convertito, con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021), ha ulteriormente prorogato all'anno 2021 i predetti incentivi.

Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto "Cura Italia" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) ha previsto l'autorizzazione alle Regioni e alle Province autonome ad agevolare utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter). Ha previsto, inoltre, la fissazione del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies).

Inoltre, il decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto "Sostegni" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021) ha previsto che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0" (di cui al  decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al 31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile (art. 39-bis).

Il medesimo provvedimento consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021, che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente nazionale meccanizzazione agricola). Si prevede, in particolare, che rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col deceto ministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) (art.39-ter).

Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto "Sostegni-bis" (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021) ha incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici (art. 68-bis).

Inoltre, il decreto-legge n. 77 del 2021 di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021) ha introdotto un'ulteriore eccezione al generale divieto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. Si prevede, infatti, che il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 - previsto dal comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, cui vengono aggiunti i commi 1-quater-1-sexies  - non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio verticale dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi per i predetti impianti è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle suddette condizioni, cessano i benefìci fruiti (art. 31, comma 5).

Successivamente, è stato adottato il decreto legislativo n. 199 del 2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", dove, in particolare, agli articoli 2, 11, 14, 24, 37, 39, 40, 42 e 46, sono presenti disposizioni per l'incentivazione del biogas e del biometano.

Inoltre, il decreto-legge Proroga termini (D.L. 228/2021) ha previsto  un'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. La finalità è quella di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo (art. 11, comma 5-septies).

Da ultimo, il decreto-legge aiuti (D.L. 50/2022) al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Quanto sopra è disposto in applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01. Ai sensi del comma 2, quanto sopra si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 3 subordina l'efficacia dell'articolo in esame alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE (articolo 8 comma 1).

ultimo aggiornamento: 3 agosto 2022

Si ricorda che il capo III del Titolo I del decreto-legislativo n. 185 del 2000 (artt. 9-10-quater), reca misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale. In particolare, l'art. 10 (modificato, da ultimo, dall'art. 43-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020) prevede, per le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, mutui agevolati per gli investimenti (a un tasso pari a zero) e contributi a fondo perduto.

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della predetta disposizione (art. 1, commi 654-656).

La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha inoltre previsto le seguenti misure:

  • l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma 503);
Precedentemente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (art.1, commi 117-118). l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il testo rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura (art. 1, commi 654-656 ). La legge di bilancio 2017 ( legge n. 232 del 2016) aveva altresì previsto, all'articolo 1, comma 344, l' esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.
  • la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi  504-506) rifinanziata di ulteriori  5 milioni di euro con la legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1 co. 524).
Con il D.M. 9 luglio 2020 sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di predetti mutui a tasso zero;
  • una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEAal fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura (art. 1, comma 510).

Inoltre, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha disposto le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

  • si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Dall'ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 22);
  • si riconosce una indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: tale indennità non concorre alla formazione del reddito (art. 28);
  • si riconosce, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate lavorative, una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito (art. 30);
  • si proroga il termine per la presentazione delle domande della disoccupazione agricola - da presentarsi nel 2020 - dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, con riferimento alla disoccupazione agricola verificatasi nel 2019 (art. 32);
  • si prevede, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E' reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies-2-decies);
  • si proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e septies);
  • si estende (dal quarto) al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale - con  riguardo  alle  attività  agricole - le  prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non  integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105, comma 1). Si prevede inoltre l'estensione, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell'applicazione della disciplina che esclude - a determinate condizioni - la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane (art. 105, comma 1-quinquies);
  • viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena di effettuare lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (art. 105, comma 1-bis). Si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata loro mancata cura. A tal fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano (art. 105, comma 1-ter). In base all'art. 105, comma 1-quater, l'attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un comune all'altro sull'intero territorio nazionale.

Successivamente, l'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha previsto l'esonero dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - a carico dei datori di lavoro - per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 15 settembre 2020.

In seguito, l'art. 43-quater del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto Semplificazioni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020), ha modificato le condizioni previste a legislazione vigente per la concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la possibilità di richiedere, a tal fine, oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a fondo perduto, fino ad allora previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno. In attuazione di questo articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 20 aprile 2021, recante "Misure in favore dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura".

Inoltre, l'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020), integrando il suddetto art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha specificato che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole - ai fini del predetto esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 - è relativo anche alle imprese associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 10 dicembre 2020.

In seguito, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020) ha disposto le seguenti misure:

  • la previsione dell'esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni - dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (art. 16);
  • la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).

Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del decreto-legge Ristori, è intervenuto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori e gli altri soggetti beneficiari  del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. In applicazione delle predette disposizioni, l'INPS, da ultimo, ha emanato il messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021.

Successivamente, l'art. 19 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021) ha esteso al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura già previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, rispettivamente, per i mesi di novembre e dicembre 2020.

Il medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, all'art. 8, comma 8, prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha, poi, previsto l'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 33).

Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha previsto - tra l'altro - le seguenti misure:

- estende alle donne imprenditrici – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (art. 68, comma 9);

 - prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (art. 68, commi 10-12);

 - estende fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 68, comma 15-septies);

 - riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 69, commi 1-5); 

 - riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca (art. 69, commi 6 e 7);

 - riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70).

In seguito, il decreto-legge n. 77 del 2021, di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021) ha introdotto alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.

La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I beni strumentali in questione sono quelli cha danno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono: i dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari (lettera a).

La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) (lettera b) (art. 56-ter).

Successivamente, l'art. 3-ter del decreto-legge n. 103 del 2021  (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021) ha introdotto norme interpretative dell'art. 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.

In seguito, l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2021) ha previsto che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni (pubbliche) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (ossia incendi che interessano luoghi dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente), di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico, un rappresentante delle Regioni.

Si ricorda, relativamente ai vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, in relazione - in particolare - ai contratti a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).

L'art. 7-ter del medesimo decreto-legge n. 120 del 2021 ha poi autorizzato le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. Si consente alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

Successivamente, il decreto-legge n. 121 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021), che reca disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti, ha introdotto alcune modifiche al codice della strada di interesse per il settore agricolo.

Nel dettaglio, si modifica l'art. 60 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai mezzi d'epoca e di interesse storico e collezionistico, apportando modifiche volte – in particolare - a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. Relativamente a queste ultime, l'anzianità del mezzo viene fissata - dall'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto-legge n. 121 del 2021 - in quarant'anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dall'art. 215 del D.P.R. n. 495 del 1992, che reca il regolamento di attuazione del predetto codice).

Si modifica poi  l'art. 105 del medesimo codice, prevedendosi che la lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passi da 16 metri e mezzo a 18 metri e 75 centimetri.

Si modifica, infine, l'art. 110 del codice, introducendo – tra l'altro - un nuovo comma 2-bis che consente, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, l'immatricolazione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 110, a nome della rete di imprese. La disposizione prevede che la rete sia identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. La finalità è quella di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese.

Successivamente, nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono state introdotte le seguenti misure di interesse agricolo e della pesca relative alla previdenza e sostegno al reddito:

  • l'erogazione, anche per il 2022, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio: a tal fine, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 milioni di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 123 e 124);
  • l'estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e ulteriori disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (art. 1, commi 217-218);
  • la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (art. 1, comma 520);
  • l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Si autorizza, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa altresì di 5 milioni di euro per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea (art. 1, commi 521-526).

Successivamente, il decreto legge 21/2022 prevede disposizioni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura, in particolare escludendo il diritto di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA (articolo 19-bis).

Da ultimo, il decreto-legge aiuti (D.L. 50/2022)  interviene sulla procedura relativa all'assegnazione dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, qualora alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni. A tal riguardo, si introduce, rispetto alla legislazione vigente, una clausola di salvezza relativamente alla previsione legislativa (l'articolo 4-bis della L. n. 203/1982 - Norme sui contratti agrari), la quale attribuisce al conduttore, a determinate condizioni, il diritto di prelazione per il nuovo affitto del fondo da lui già precedente mente condotto in locazione (articolo 20, comma 2-bis).

ultimo aggiornamento: 3 agosto 2022
 
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