Tra i più recenti interventi riguardanti l'editoria vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito tema.
Inoltre, nella legislatura in corso è stata prevista una progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, i cui termini, però, sono stati poi più volte differiti.
E' stata, altresì, prevista, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - al quale affluiscono, ormai in forma stabile, risorse provenienti dalle entrate versate a titolo di canone RAI - la concessione di contributi a favore delle scuole e di alcune categorie di studenti, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, nonché di incentivi a sostegno delle imprese editrici di nuova costituzione, al fine di favorire la realizzazione di progetti innovativi.
Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla L. 198/2016 (art. 1).
Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.
La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.
Con riguardo alle destinazioni delle risorse del Fondo, si ricorda, in particolare, che:
I relativi finanziamenti sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione tra gli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ancora dopo, tuttavia, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19, il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98, co. 1) ha previsto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 186) e il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 1) hanno progressivamente rafforzato il regime straordinario introdotto per il 2020.
Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 608) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro il limite massimo di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Al riguardo, con comunicato del 1 marzo 2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel rendere noto che dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2021, ha chiarito che il credito di imposta è riconosciuto "relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.
Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento dell'anno precedente". Inoltre, ha reso noto che "Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo".1) Le più recenti novità in materia di disciplina dei contributi diretti
Tra le novità più recenti in materia vi sono quelle introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020), dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020) e dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (L. 176/2020), per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19) nel settore. In particolare, gli interventi sono stati volti a semplificare l'accesso ai contributi da parte delle imprese editoriali con riguardo alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Più nel dettaglio, si veda l'apposito tema.
Inoltre, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 7, co. 4-ter) ha differito di ulteriori 24 mesi (rispetto al differimento di 24 mesi già previsto a seguito della L. 160/2019 - art. 1, co. 394 - e del D.L. 162/2019 - L. 8/2020: art. 1, co. 10-quaterdecies), la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché l'abolizione dei contributi diretti alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, previste dalla L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 810, lett. b) e c)).
Allo stato, dunque, è prevista, a decorrere dall'annualità di contributo 2023, la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dall'annualità 2026, dei contributi concessi, ai sensi del d.lgs. 70/2017 (art. 2, co. 1), alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:
In particolare, in deroga a quanto stabilito dal medesimo d.lgs. 70/2017 (art. 8) – che ha fissato i criteri di calcolo dell'ammontare dei contributi da concedere a ciascuna categoria –, è previsto che l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto:
A decorrere dall'annualità 2026, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.
Rimane invece fermo che termina con l'annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Infatti, il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016.
Inoltre, sempre a seguito del differimento previsto dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021) è prevista, a decorrere dal 31 gennaio 2024, l'abolizione dei contributi concessi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (ai sensi della L. 230/1990 e dell'art. 1, co. 1247, L. 296/2006).
2) La disciplina dei contributi diretti recata dal d.lgs. 70/2017
Al netto delle novità in materia introdotte dalla L. di bilancio 2019, come differite, da ultimo, dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020), e delle deroghe alla normativa generale introdotte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da COVID-19, a decorrere dall'annualità 2018, la disciplina per l'erogazione dei contributi alle categorie di imprese editrici di quotidiani e di periodici è dettata dal d.lgs. 70/2017, emanato sulla base della delega conferita dalla L. 198/2016.
Con riguardo alla platea dei beneficiari, la L. 198/2016 ha stabilito, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale e la costituzione come:
Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per:
A sua volta, il d.lgs. 70/2017 ha specificato che, ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, gli altri soggetti possono richiedere i contributi per una sola testata.
La L. 198/2016 ha, invece, escluso esplicitamente dai contributi:
Qui la pagina del sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata ai contributi erogati.
2.1) Cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro
Con riguardo ai requisiti, la L. 198/2016 ha previsto, in particolare, la riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata. Ulteriori requisiti hanno riguardato il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, l'edizione della testata in formato digitale (eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo), l'obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti e di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.
Al riguardo, il d.lgs. 70/2017 ha previsto requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, con particolare riferimento alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e, per tutte le categorie indicate, ha confermato la necessità di edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, in esclusiva o in parallelo con l'edizione in formato cartaceo.
Da ultimo il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 6) ha previsto che il requisito per l'accesso ai contributi relativo all'anzianità minima di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo, nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare.
Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, i criteri direttivi recati dalla L. 198/2016 hanno riguardato: la previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute (comunque non inferiore al 30% delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20% per le testate nazionali: al riguardo, v. infra), la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni e per azioni di formazione, nonché per l'attivazione di percorsi (ora, a seguito della L. 145/2018: art. 1, co. 784-787) per le competenze trasversali e l'orientamento, la previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di € 240.000 annui.
Il d.lgs. 70/2017 ha confermato, anzitutto, il principio – stabilito dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012) – in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute, modificando, però, i criteri per la quantificazione del rimborso dei costi. In particolare, ha previsto tre scaglioni basati sul numero di copie vendute. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite massimo del rimborso che, per l'edizione cartacea, è crescente in relazione all'aumento del numero di copie annue vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici. Per l'edizione in formato digitale, il limite massimo del rimborso è unico, ed è pari a € 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (evidentemente, parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite massimo del rimborso complessivo fissato (per tutti gli scaglioni) in € 2.500.000.
Gli scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per quota cartacea venduta. Tale quota va da un minimo di € 0,20 a un massimo di € 0,35 per i quotidiani e da un minimo di € 0,25 a un massimo di € 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a € 3.500.000.
Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee ed è pari a € 0,40. La quota complessiva di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a € 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo complessivo di € 3.500.000.
A ciò, il d.lgs. 70/2017 ha aggiunto eventuali, ulteriori, quote "premiali" ed eventuali riduzioni del contributo.
Il contributo complessivamente erogabile non può comunque essere superiore al 50% dei ricavi dell'impresa.
Ha, poi, previsto criteri di calcolo specifici per l'edizione esclusivamente in formato digitale.
Da ultimo, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 3 e 5) e il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 5, co. 7-bis) hanno previsto, rispettivamente, che per le annualità di contributo 2020 e 2021 la percentuale minima di vendita della testata necessaria per accedere ai contributi è determinata nel 25% delle copie distribuite per le testate locali (anziché nel 30%) e nel 15% delle copie distribuite per le testate nazionali (anziché nel 20%). Hanno, altresì, previsto, per le medesime annualità, che qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale.
Con riferimento al procedimento di liquidazione dei contributi, i criteri direttivi fissati dalla L. 198/2016 hanno riguardato la definizione di regole di liquidazione quanto più possibili omogenee e la semplificazione del procedimento, per accorciare i tempi di liquidazione.
I tratti salienti della disciplina definita dal d.lgs. 70/2017 sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in due rate – delle quali, la prima, a titolo di anticipo, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, è pari al 50% del contributo erogato nell'anno precedente – e dall'anticipo del termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Da ultimo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 191) ha semplificato la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo.
Più nel dettaglio, per le deroghe alla normativa generale introdotte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza da COVID-19, si veda l'apposito tema.
2.2) Minoranze linguistiche, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, associazioni dei consumatori, editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti
Relativamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche, la principale novità recata dal d.lgs. 70/2017 è costituita dal riferimento a tutte le minoranze linguistiche riconosciute dalla L. 482/1999 (art. 2: popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo). Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione che possano beneficiare dei contributi anche le imprese che editano periodici.
Per tali imprese, nonché per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, le associazioni dei consumatori, l'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, sono stati previsti requisiti specifici di accesso e di calcolo del contributo.
Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite. Per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, si considerano prevalentemente diffusi all'estero quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili.
2.3) Le modalità per la concessione dei contributi
Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 70/2017, le modalità per la presentazione della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre sono state definite con due diversi DPCM 28 luglio 2017, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2017, e con il DPCM 15 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2017.
Le disposizioni del DPCM 28 luglio 2017 recante "Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici" si applicano a cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro, e alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche. L'altro DPCM del 28 luglio 2017 reca "Modalità per la concessione dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti". Il DPCM 15 settembre 2017 individua "Modalità per la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all'estero".