tema 29 settembre 2022
Studi - Attività produttive Studi - Finanze Transizione 4.0

Nel corso dell'attuale legislatura, sono state rifinanziate, prorogate, e riformate una serie di misure già ascrivibili al cd. Piano Nazionale Industria 4.0, programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale italiano, adottato nella precedente legislatura. Tra le misure rifinanziate e potenziate, la cd. "Nuova Sabatini" ed il "Fondo di garanzia PMI". Sono state poi riformate dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) le tipologie di incentivi fiscali "Industria 4.0", in ragione delle risultanze del loro "tiraggio", nonché della necessità, alla luce del Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final), di dare maggiore attenzione all'innovazione sostenibile e alla transizione ecologica, di supportare in modo più mirato la ricerca nelle attività di punta del made in Italy, quali il design e ideazione estetica, fondamentali nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica.

L'articolo 6 del decreto legge 146 del 2021 sostituisce e semplifica la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresaPer accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio.

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067) si è mossa per un più ampio rafforzamento e per una proroga degli incentivi fiscali "Transizione 4.0", nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, che destina agli stessi apposite risorse.

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Nella scorsa legislatura, il 21 settembre 2016, pochi mesi dopo la conclusione in sede parlamentare dell'Indagine conoscitiva "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali", il Governo pro-tempore ha presentato il Piano Nazionale Industria 4.0, un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e da una bassa crescita della produttività.

Si era partiti in sostanza dalla considerazione, più volte rimarcata dalla Commissione europea in sede di valutazione degli squilibri macroeconomici dell'Italia (cd. Country Report e, da ultimo, Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia), per cui, per avere un impatto sul fiacco andamento della produttività, fosse necessaria un'ampia promozione degli interventi e delle competenze nel processo di trasformazione digitale e tecnologica del Paese. Gli investimenti nelle tecnologie dovevano essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze in materia, poste anche le caratteristiche del tessuto produttivo italiano, la cui frammentazione in piccole imprese determina un rallentamento del processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato.

Il Piano, il cui orizzonte temporale di sviluppo era il periodo 2017-2020, ha così delineato alcune direttrici strategiche di intervento, le quali sono state poi dettagliate nella Nota di aggiornamento al DEF 2016 e avviate, in misura prevalente, con la manovra di bilancio per il 2017 (D.l. n. 193/2016 e legge n. 232/2016).

Posto dunque che non esiste una definizione normativa di Industria 4.0, né un elenco legislativamente predeterminato delle misure di sostegno ad essa riconducibili, sono stati ascritti dal Goveno nel 2017 al Piano industria 4.0 i seguenti principali interventi legislativi:

  • super-ammortamento sui beni di Industria 4.0;
  • iper-ammortamento;
  • credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione
  • Patent box
  • Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle start up e PMI innovative
  • rifinanziamanto e potenziamento della "Nuova Sabatini"
  • rifinanziamento e potenziamento del Fondo di garanzia PMI
  • potenziamento dell'ACE (aiuto alla crescita economica)
  • riduzione di IRES
  • tassazione agevolata per premi salariali di produttività

Nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, con la legge di bilancio 2017, è stato altresì previsto il finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione (cd. Competence Center), quali partenariati pubblico-privati il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0.

Nel 2017-2018, il Piano nazionale industria 4.0 è stato modificato in Piano nazionale Impresa 4.0, con l'introduzione, nella legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017), di ulteriori interventi rivolti in particolare alle piccole e medie imprese e a supportare il processo di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo italiano: si richiama il credito d'imposta Formazione 4.0, il rifinanziamento e l'implementazione dei Contratti di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione.

Nell'attuale legislatura, taluni interventi normativi previsti dal Piano sono stati riformati, implementati e prorogati.

la riforma delle misure fiscali "Industria 4.0": Transizione 4.0

Le tipologie di incentivi fiscali "Industria/Impresa 4.0" sono state riformate ad opera della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), in ragione delle risultanze del loro "tiraggio", nonchè della necessità, alla luce del Green Deal Europeo" (COM(2019) 640 final), di dare maggiore attenzione all'innovazione sostenibile e di supportare in modo più mirato la ricerca nelle attività di punta del made in Italy, quali il design e ideazione estetica, fondamentali nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e ceramica.

Nella sostanza, la valutazione attuariale delle misure ha indotto ad adottare taluni correttivi per permetterne una maggiore fruibilità ed un orizzonte superiore al periodo inizialmente considerato. I dati disponibili - relativi all'anno 2017 - delle principali misure agevolative fiscali 4.0: iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo, avevano infatti evidenziato come il Piano Industria 4.0 avesse premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. Inoltre, dopo un 2017 record negli ordinativi interni di macchine utensili, si era registrato, a partire dal 2018, un progressivo calo degli ordini, andatosi ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).

La riforma - annunciata dal Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso dell'audizione presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019 - è stata preceduta nel novembre 2019 da alcuni Tavoli di confronto presso il MISE, presieduti dallo stesso Ministro, ai quali hanno partecipato le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

La riforma è consistita in un riassetto delle misure fiscali del Piano su una base di programmazione pluriennale, attraverso la trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente, potenzialmente in grado di incrementare significativamente il numero delle PMI che accedono al beneficio. La legge di bilancio 2020, anziché prorogare al 2020 superammortamento e iperammortamento, ha dunque introdotto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che opera ad aliquota differenziata in base alla tipologia di beni oggetto dell'investimento, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, commi 184-197 della legge di bilancio 2020, cfr. infra, apposito paragrafo). 

Nello stesso provvedimento di legge è stato poi introdotto, per l'anno 2020, un nuovo credito d'imposta in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, sostituivo del precedente credito di imposta in ricerca e sviluppo introdotto dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2015. La nuova misura è stata introdotta anche a sostegno di attività, quali quelle innovative di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy (articolo 1, commi 198-209).

Contestualmente, è stato prorogato al 2020 il credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

 

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067) si è mossa per un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0ed in particolare:

Il rafforzamento degli incentivi fiscali Transizione 4.0 va contestualizzato nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza.

Si rammenta infatti come, durante le comunicazioni sugli esiti del Consiglio Ecofin del 6 ottobre e del 4 novembre, rese il 19 novembre dinanzi alle Commissioni riunite 6a e 14a del Senato, il Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore Gualtieri avesse precisato l'opportunità, in attesa che le risorse del programma Next Generation EU (NGEU) fossero rese disponibili, di favorire da subito l'avvio di alcuni progetti destinati ad essere inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, al tempo in fase di predisposizione, quali appunto il potenziamento e l'estensione temporale delle misure fiscali di Transizione 4.0 - stanziando, nel bilancio dello Stato 2021, apposite somme. 

E' stato dunque costituito un "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU-Italia", dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare dopo l'approvazione del PNRR, intervenuta il 13 luglio 2021. Le risorse stanziate a titolo di anticipazione dalla legge di bilancio sono state poi modificate dal successivo D.L. n. 59/2021. Tale decreto legge ha rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR (cfr. relativo dossier sui profili finanziari).

Quanto alla più dettagliata analisi del programma di investimentoTransizione 4.0 nel PNRR si rinvia al paragrafo successivo.

Relativamente alle ulteriori misure ascrivibili convenzionalmente a Transizione 4.0 si rammenta anche il Voucher per l'Innovation Manager, introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018).

 Con recenti e ingenti interventi, anche motivati dall'emergenza epidemiologica in atto e dalla necessità di sostenere il tessuto produttivo italiano fortemente colpito dalla crisi,  si è poi proceduto, come si descriverà nei successivi paragrafi, al rifinanziamento della "Nuova Sabatini", dei Contratti di sviluppo per il sostegno all'innovazione dell'organizzazione, dei processi e della tutela ambientale, del Fondo di garanzia PMI, dei Competence Center, nonché alla costituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico. Taluni di tali interventi, come il Fondo di garanzia PMI, prevedono anche una mobilitazione di risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (cfr. infra paragrafi successivi).

Si rammenta infine come l'ACE (aiuto alla crescita economica) sia stato dapprima abrogato, dalla legge di bilancio 2019, per essere sostituito con diverse misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili, e poi, l'anno successivo, ripristinato dalla legge di bilancio 2020 e infine potenziato temporaneamente con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis).

ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2021

Il PNRR dell'Italia - definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea - prevede, nella componente M1C2, uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli incentivi fiscali Transizione 4.0, cui sono destinate 13,38 miliardi di risorse NGEU (sovvenzioni). A tali risorse, si aggiungono ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo nazionale investimenti complementari (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021.

L'obiettivo dell'investimento è  quello di sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura, finanziata nell'ambito del PNRR fa parte del più ampio Piano Transizione 4.0 che comprende anche altri interventi di sostegno finanziati a livello nazionale per promuovere la trasformazione tecnologica delle imprese.

Con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), si è optato per favorire da subito l'avvio dell'investimento in oggetto stanziando apposite somme a titolo di anticipazione dei contributi di provenienza europea. La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067), in particolare, ha disposto:

  • l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili
  • l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese
  • la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0.

La stessa legge ha costituito un "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU-Italia", dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare dopo l'approvazione del PNRR, intervenuta il 13 luglio 2021. Le risorse stanziate a titolo di anticipazione dalla legge di bilancio sono state poi modificate dal successivo D.L. n. 59/2021. Tale decreto legge ha dunque rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR.

 

Con tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del:

-         credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il decreto è disponibile qui;

-         del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, il decreto è disponibile qui;

credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, il decreto è disponibile qui.

L'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021 ha definito i Codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Transizione 4.0".

Si prevede  altresì l'istituzione, entro dicembre 2021, di un comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia per valutare l'impatto economico del regime.

Per un'analisi nel dettaglio dell'investimento, si rinvia al dossier del Servizio studi sul PNRR (pag. 119 e ss., dalla qule è tratta la Tabella sopra riportata). Sul PNRR, si rinvia altresì all'apposita sezione del Portale della documentazione della Camera dei deputati e al sito del Governo dedicato, nonchè al tema dell'attività parlamentare.

ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2021

Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d'imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, l'ammontare dell'investimento e l'annualità, coprendo gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. 

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge n. 178 del 2020), nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo. Il decreto-legge Proroga termini (articolo 3-quater del decreto-legge n. 228 del 2021) ha poi esteso i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Successivamente la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44 della legge 234 del 2021) ha ulteriormente prorogato e rimodulato la disciplina di tale credito d'imposta occupandosi del triennio 2023-2025 e il decreto-legge n. 4 del 2022 ne ha perfezionato l'operatività rispetto agli obiettivi del PNRR.

 

Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientra in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo (articolo 9, comma 2, alla cui scheda di lettura si rinvia).

I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Credito di imposta in beni strumentali nuovi (diversi da quelli contenuti negli allegati A e B della legge di bilancio 2017)

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Esso spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione):

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

La misura del credito d'imposta scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il regime per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato A LDB 2017)

 Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, (ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Per i medesimi investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

  • nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Per i medesimi investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:

  • nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 e del cd. decreto Sostegni-ter, articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2022).

 

Investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (Allegato B LDB 2017)

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2023.

L'agevolazione scende al 15 per cento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, fermo restando il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro e al 10 per cento nel 2025.

 

Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate e quella del MISE.

 

 Si ricorda che il decreto-legge "crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) aveva reintrodotto dal 1° aprile 2019 il cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il provvedimento aveva fissato un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. L'articolo 50 del decreto-legge n. 34 del 2020 tuttavia ha prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di efficacia del cd. superammortamento 2019, "in considerazione della situazione emergenziale COVID-19". In precedenza, erano agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha prorogato al medesimo anno 2019 il cd. iperammortamento, in particolare dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; il beneficio è stato graduato in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti. Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "Il Fisco nella legge di Bilancio 2019".

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Con la legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019, commi 198-206), è stata introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, in sostituzione di quella  previgente di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (in luogo di essere operativo fino al  2020).  

 L'intervento della legge di bilancio 2020 ha operato nell'ambito della revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0", alla luce del monitoraggio sull'efficacia delle misure fiscali precedentemente approntate (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'iposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e alla luce della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Il Piano ha così assunto la denominazione "transizione 4.0".

Il credito d'imposta è stato prorogato e modificato, nell'ambito applicativo, dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 45).

La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione previgente. In particolare:

  • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento della relativa base di calcolo e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, e nel limite di 5 milioni di euro.
  • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

 

La tabella seguente espone l'articolazione della proroga del credito di imposta, con le relative percentuali differenziate a seconda dell'attività, disposta dall'articolo 1, comma 45. Come sopra indicato,  la legge di bilancio mantiene, per l'anno 2022, la stessa misura e lo stesso limite massimo di fruizione disposto dalla legislazione vigente.

 

Credito d'imposta R&S&I&D
 
Legislazione previgente
Legge di bilancio 2022
 
2022
2023
2024
2025
Fino al 2031
Attività
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
%
limite massimo
Ricerca e sviluppo
20
4 mln
10
5 mln
10
5 mln
10
5 mln
10
5 mln
Innovazione tecnologica
10
2 mln
10
2 mln
5
2 mln
5
2 mln
-
-
Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0
15
2 mln
10
4 mln
5
4 mln
5
4 mln
-
-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software
10
2 mln
10
2 mln
5
2 mln
5
2 mln
-
-

 

Per approfondimenti, si rinvia all'apposita pagina web del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha istituito e disciplinato il credito di imposta formazione 4.0, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Esso spetta in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Il comma 48 della legge di bilancio 2018 prevede inoltre che tali attività fossero svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione. Inoltre il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato.

Con D.M. 4 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0., con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 79 della legge n. 145 del 2018) ha rimodulato il beneficio secondo la dimensione delle imprese.

Il beneficio è stato poi prorogato al 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 210 della legge n. 160 del 2019) che ha effettuato alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del credito, da applicarsi secondo la dimensione delle imprese. La medesima legge di bilancio 2020 ha aumentato la misura dell'agevolazione per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017. Sono state chiarite le modalità di applicazione del credito d'imposta per il caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa ed è stato eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha prorogato al 2022 (più precisamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022) il beneficio del credito d'imposta formazione 4.0. Ha poi chiarito che, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta originariamente dalla legge di bilancio 2018 (dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) sono ammissibili all'agevolazione i seguenti costi, previsti dall'articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE.

Si tratta in particolare di:

a)    spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b)   costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c)    i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d)   le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Una complessiva rimodulazione del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese è stata effettuata dal decreto-legge Aiuti (articolo 22 del decreto-legge n. 50 del 2022).

In particolare, la misura dell'agevolazione è stata elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina web sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45), il cd. patent box  è regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali.

In particolare, le imprese possono optare per un regime fiscale di favore consistente nell' esclusione dal reddito di parte dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il relativo corrispettivo è reinvestito.

La disciplina del patent box è stata più volte modificata nel tempo. In particolare, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge.

Fino al 2019, per accedere all'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era tenuto alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il fisco costituiva una mera facoltà del contribuente (c.d. ruling facoltativo). 

Sull'istituto è poi intervenuto il decreto Crescita (articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4), prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio, dunque la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante. In attuazione della novella, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (Prot. n. 658445/2019) ha chiarito che l'esercizio dell'opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l'agevolazione. Si veda la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al patent box per i provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa, nonché per i documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria.

 

Una complessiva riforma dell'istituto è stata nuovamente operata dal decreto fiscale 2021 (articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021) che ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Come per il precedente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Si tratta di un regime opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile. L'opzione è rinnovabile.

L'agevolazione consiste nella maggiorazione (in origine del 90 per cento e poi elevata al 110 per cento dalla legge di bilancio 2022), ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a specifici beni immateriali (software protetto da copyright; brevetti industriali; disegni e modelli; processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).

Condizione per usufruire dell'agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa. Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di esercizio dell'opzione. L'agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo - i cui costi sono agevolabili ai sensi dei commi precedenti - finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca, stipulati con:

  • società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate.

Come anticipato, con le modifiche della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 10 e 11 della legge n. 234 del 2021) è stata elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, è stato ristretto il novero dei beni agevolabili. Con riferimento alla decorrenza, la nuova disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

Il meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica – ACE è stato istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011 e la relativa disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi. Esso consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese. Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

 

L'agevolazione era stata abrogata dall'articolo 2, commi dall'1 all'8, del decreto legge n. 34 del 2019 e dall'articolo 1, comma 1080, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); la soppressione della disciplina dell'ACE avrebbe dovuto essere sostituito con altre misure di incentivo per le imprese che reinvestono i propri utili, in particolare con l'applicazione di un'aliquota ridotta al 15 per cento per l'imposta sui redditi di impresa, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni, cd. Mini-IRES; l'articolo 2 del decreto legge n. 34 del 2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15 per cento in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili, ma anche tale regime agevolativo è stato tuttavia abrogato dalla disposizione che prevede il ripristino dell'ACE.

 

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 297 della legge n. 160 del 2019) ha ripristinato l'ACE e, come accennato, ha fissato l'aliquota di calcolo di rendimento nozionale all'1,3 per cento. Il decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2020) ha temporaneamente potenziato la disciplina dell'ACE, prevedendo per i soli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, e fino a 5 milioni di euro, una valutazione del rendimento nozionale mediante l'applicazione di un coefficiente più elevato (15 per cento) rispetto a quello ordinario (1,3 per cento). Ha poi consentito di fruire dell'agevolazione in via anticipata sotto forma di credito d'imposta, che può essere richiesto in compensazione con F24, senza limiti d'importo, oppure richiesto a rimborso o ceduto a terzi.

ultimo aggiornamento: 27 settembre 2022

La "Nuova Sabatini " è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). Nel corso della XVIII legislatura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Essa costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La nuova Sabatini sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

  • l'accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche mediante operazioni di leasing finanziario.
    Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI.
    Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento.
    Il finanziamento deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • tra 20.000 euro e i 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
  • l'accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali,compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.

Nella legislatura, la misura è stata rifinanziata dalla:

  • legge di bilancio 2019, per 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni  per il 2024. Le risorse non utilizzate sono state fatte rientrare nelle disponibilità della misura (articolo 1, comma 200, Legge n. 145/2018).
  • legge di bilancio 2020, per 105 milioni per il 2020, per 97 milioni  per ciascuno degli anni 2021- 2024 e 47 milioni di euro per il 2025. Le risorse non utilizzate sono state fatte rientrare nelle disponibilità della misura (articolo 1, commi 226-229 l. n.160/2019);
  • legge di bilancio 2021 per 370 milioni per il medesimo anno (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 95).
    Lo stanziamento è stato autorizzato in connessione con la contestuale previsione della corresponzione del contributo statale in un'unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Previsione poi estesa retroattivamente, anche alle domande di agevolazione presentate prima del 1° gennaio 2021, dal D.L. n. 73/2021, il quale, ha stanziato, a tal fine, ulteriori 425 milioni di euro per medesimo anno.
    Da ultimo, la legge di bilancio 2022 ha in sostanza ripristinato la situazione "quo ante", prevedendo che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione; 
  • la legge di assestamento 2021 (Legge n. 143/2021) ha assegnato alla misura ulteriori 300 milioni di euro per l'anno;
  • legge di bilancio 2022, per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per il 2027.

I dati attuativi della misura sono  costantemente aggiornati dal Ministero dello sviluppo economico, sul suo sito istituzionale, cui si rinvia.

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

Nel corso della legislatura, tra gli interventi di maggior rilievo di supporto al credito alle piccole e medie imprese, si segnala il potenziamento ed il consistente rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a grantire la liquidità delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. 

Il Fondo di garanzia PMi, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune, rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una disciplina speciale, straordinaria e temporanea approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi.

Per una esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, si rinvia al tema dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al paragrafo sulle "misure di sostegno alle imprese".

ultimo aggiornamento: 22 settembre 2022

Lo strumento dei contratti di Sviluppo - finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale - registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione economica, essendo, i contratti di sviluppo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord).

Il contratto di sviluppo è anche uno degli strumenti privilegiati per l'attuazione degli investimenti del PNRR, e, per tale motivo, la relativa disciplina attuativa, è stata rivista nell'ultimo anno della XVIII legislatura (cfr. infra).  

 La misura è stata introdotta dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa ed è divenuta operativa dal 2011.

L'articolo 43 ha affidato all' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione concessa alle imprese, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione stessa.

Lo strumento è stato riformato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013). In attuazione, è stato adottato il D.M. 14 febbraio 2014 e il D.M. 9 dicembre 2014, che ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento generale di esenzione per categoria (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (General Block Exempion Regulation), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2023.

La disciplina contenuta nel D.M. 9 dicembre 2014 è modificata ed integrata dal D.M 2 novembre 2021, che ha introdotto nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo finanziati.

Negli ultimi anni, lo strumento è stato considerevolmente potenziato anche quanto a risorse finanziarie, per le quali si rinvia all'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, in cui sono riepilogate le risorse assegnate, non solo con legge.

Quanto ai rifinanziamenti statali specificamente destinati allo strumento agevolativo si richiamano, in questa legislatura, quelli disposti dai segenri interventi:

  • legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) per 1,1 milioni di euro per il 2019, per 41 milioni per il 2020 e per 70,4 milioni di euro per il 2021;
  • legge di bilancio 2020 (l.n.160/2019) ha rifinanziato i "contratti di sviluppo" per 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 231);

  • D.L. n. 18/2020 per  400 milioni di euro per il 2020 (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse;

  • D.L. n. 104/2020 per 500 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 60, comma 2);

  • D.L. n. 41/2021 per 200 milioni di euro  destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini;
  • legge di bilancio 2021 (L. n.178/2020), per 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022, destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività. La stessa legge di bilancio, in Sezione II, ha rifinanziato i contratti di sviluppo nel settore industriale per 100 milioni dal 2022 al 2035;
  • D.L. n. 41/2021 (articolo 20, commi 7-10) per 200 milioni di euro per l'anno 2021, destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini
  • Legge di bilancio 2022, per 400 milioni nel 2022, per 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per il 2024-2036 (L. n. 231/2021, Sez. II).
ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

Il Decreto direttoriale del MISE 29 gennaio 2018 ha definito le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato. Il 24 maggio 2018 è stato completato l'esame e la valutazione delle domande pervenute per la costituzione dei Competence Center su tematiche Industria 4.0. 

Gli otto centri che sono stati selezionati sono:

  1. CIM 4.0 - Competence Industry Manufacturing 4.0
  2. Made - Competence Center Industria 4.0
  3. BI-REX - Big data Innovation-Research EXcellence
  4. ARTES 4.0 – Industry 4.0 Competence Center on Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0
  5. SMACT Competence Center
  6. MedITech Competence Center I 4.0
  7. START 4.0– Sicurezza e ottimizzazione delle Infrastrutture Strategiche Industria 4.0
  8. CYBER 4.0 – Cybersecurity Competence Center

Nel PNRR è previsto uno specifico investimento destinato al potenziamento e all'estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (M4C2-I.2.3-13-15), che viene finanziato con 350 milioni di euro di risorse NGEU. La misura ha l'obiettivo di sostenere una rete di 60 centri incaricati dello sviluppo di progettualità, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e di servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico. Si prospetta un aumento del valore del servizio di trasferimento tecnologico pari al 140 per cento.

ultimo aggiornamento: 21 settembre 2022

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, commi 228-231) riconosce alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi. A tal fine, è stato ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita in 25 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.

 

L'attribuzione del contributo è stata subordinata alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un apposito elenco istituito con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, il quale ha stabilito anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del voucher .

Il  Decreto direttoriale  del MISE 29 luglio 2019 ha fissato le modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco (fino al 25 ottobre 2019). Con il successivo Decreto direttoriale del MISE 25 settembre 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione, da parte delle PMI e delle reti, delle domande di agevolazione nonché delle relative richieste di erogazione.

Con decreto direttoriale 20 dicembre 2019 è stato definito, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione delle riserve previste nell'ambito dell'intervento, l'elenco delle domande di agevolazione finanziabili.

Il D.M. 14 gennaio 2020, ha destinato alla misura risorse aggiuntive pari a 46,1 milioni di euro circa per l'anno 2020.  Il D.L. n. 104/2020 (articolo 60, comma 4) ha destinato alla misura 50 milioni di euro per l'anno 2021.

ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2021
 
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