Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 per investire in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati inizialmente oltre 47 miliardi di euro, dal 2017 al 2032, già ripartiti tra le diverse finalità. La legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033.
Successivamente sono stati istituiti due diversi Fondi finalizzati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese: il primo ha una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, di cui 900 milioni di euro sono destinati al prolungamento della linea metropolitana da Milano a Monza (legge di bilancio per il 2019); il secondo ha una dotazione di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 (legge di bilancio 2020).
La legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.
A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Più in dettaglio, la dotazione iniziale è di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono:
a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
c) ricerca;
d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
h) prevenzione del rischio sismico;
i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
l) eliminazione delle barriere architettoniche.
Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.
La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.
A seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018, il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all'articolo 13, comma 01, ha integrato la procedura per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo prevedendo - nel caso in cui essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Poiché la citata sentenza è intervenuta successivamente all'adozione dei D.P.C.M. di ripartizione dei finanziamenti autorizzati dal comma 140 medesimo (D.P.C.M 29 maggio 2017 e D.P.C.M. 21 luglio 2017), la modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 permette il raggiungimento dell'intesa anche successivamente all'adozione dei suddetti decreti di riparto, adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, nel caso in cui essi individuino interventi rientranti nelle citate materie di competenza regionale.
Sul monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter (su tali commi aggiuntivi, introdotti dall'articolo 25 del D.L. n. 50/2017, si veda il paragrafo seguente) e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto dal legislatore nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il comma 1075 della legge n. 205 del 2017 (il cui comma 1072 ha rifinanziato il Fondo in esame, si veda il prossimo paragrafo) ha disposto che, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita Relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Le norme istitutive dei successivi Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 105 della legge n. 145 del 2018 e comma 25 della legge n. 160 del 2019) hanno previsto che il relativo monitoraggio avvenga in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le Relazioni dei Ministeri inviate al Parlamento sono raccolte nei documenti parlamentari ai Doc. CCXL e CCXL-bis.
Il riparto delle risorse autorizzate dal comma 140 della legge n. 232/2016 è stato effettuato mediante i seguenti provvedimenti:
a) D.P.C.M 29 maggio 2017 che ha destinato una prima tranche di risorse del Fondo, 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, di cui 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019;
b) D.P.C.M. 21 luglio 2017, che ha ripartito la gran parte delle risorse del Fondo, per complessivi 46.044 milioni di euro.
c) una quota parte delle risorse del Fondo è stata destinata direttamente a specifiche finalità sulla base di diretti interventi normativi.
La prima ripartizione del Fondo è avvenuta con un il D.P.C.M 29 maggio 2017, che ha destinato alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 con una dotazione iniziale di 500 milioni per il 2016.
Ciò in ottemperanza a quanto previsto dal successivo comma 141 della legge n. 232/2016 il quale, con riferimento specifico al Programma di riqualificazione delle periferie, disponeva che a tale Programma fossero destinati ulteriori finanziamenti, da reperirsi in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 nonché con delibera del CIPE a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
Gli 800 milioni assegnati a valere sulle risorse del Fondo investimenti si sono pertanto sommati ai 500 milioni già stanziati per il 2016 dalla norma istitutiva del Programma e agli ulteriori 761,32 milioni assegnati con deliberazioni CIPE 3 marzo 2017, n. 2 e 7 agosto 2017, n. 72 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, al fine di garantire al Programma periferie uno stanziamento complessivo di risorse pari a 2.061,3 milioni, necessario a garantire la realizzazione di tutti i 120 progetti rientranti nella graduatoria, approvata con D.P.C.M. 6 dicembre 2016.
Il riparto della gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro) è avvenuto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.
Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.
L'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo:
La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.
In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.
Si prevede inoltre (comma 1075), per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Vengono elencati specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:
a) trasporti e viabilità;
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, il comma 1072 tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva (il citato comma 140, dell'articolo 1, legge di bilancio per il 2017) in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri , al parere parlamentare e al contenuto dei decreti. A seguito della modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini, articolo 13, comma 01 e comma 1, lettera a)) - conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74 - nel caso in cui i decreti di riparto prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, si richiede la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge di bilancio per il 2018 aveva posto il termine di 60 giorni per l'emanazione del decreto di riparto; successivamente tale termine è stato prorogato al 31 ottobre 2018 dal D.L. n. 91/2018 (Proroga termini, articolo 13, comma 1, lettera b))
Si segnala, infine, che i commi 1073 e 1074 destinano una quota annua pari a 70 milioni di euro delle risorse del Fondo al finanziamento degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane, e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma stipulato.
Inoltre, il comma 1079, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali (con una dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche) prevede una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo investimenti relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.
Reperimento di risorse per interventi previsti dal D.L. n. 109/2018 a valere sul Fondo
Va segnalato che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 sono state utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 (Genova), complessivi 585 milioni di euro nel periodo 2018-2029, e in particolare:
Sul relativo schema di D.P.C.M. (A.G. 51) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole il 28 novembre 2018. Si ricorda che il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all'articolo 13, ha prorogato i termini di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto al 31 ottobre 2018. Per quanto riguarda la procedura di ripartizione, si segnala che, a seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018, l'articolo 13, comma 01, del citato D.L. n. 91/2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, prevedendo - nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.