tema 22 marzo 2021
Studi - Bilancio Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 per investire in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati inizialmente oltre 47 miliardi di euro, dal 2017 al 2032, già ripartiti tra le diverse finalità. La legge di bilancio per il 2018 ha rifinanziato il Fondo per oltre 36 miliardi dal 2018 al 2033.

Successivamente sono stati istituiti due diversi Fondi finalizzati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese: il primo ha una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, di cui 900 milioni di euro sono destinati al prolungamento della linea metropolitana da Milano a Monza (legge di bilancio per il 2019); il secondo ha una dotazione di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 (legge di bilancio 2020).

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La legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana.

A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Più in dettaglio, la dotazione iniziale è di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

I settori di spesa previsti dalla legge di bilancio per il 2017 sono:

a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

c) ricerca;

d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;

f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

h) prevenzione del rischio sismico;

i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

l) eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.

A seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018, il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all'articolo 13, comma 01, ha integrato la procedura per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo prevedendo - nel caso in cui essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ciò in ottemperanza a quanto emerso nella suddetta Sentenza della Corte n. 74/2018, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il comma 140 della legge n. 232/2016, istitutivo del Fondo, " nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale".
La sentenza, originata da un ricorso della regione Veneto, riafferma il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale è giustificata la previsione con legge statale di fondi settoriali in materie regionali in applicazione del meccanismo della " chiamata in sussidiarietà", a condizione che " la stessa legge preveda contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell'adozione dell'atto che regola l'utilizzo del fondo".

 

Poiché la citata sentenza è intervenuta successivamente all'adozione dei D.P.C.M. di ripartizione dei finanziamenti autorizzati dal comma 140 medesimo (D.P.C.M 29 maggio 2017 e D.P.C.M. 21 luglio 2017), la modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 permette il raggiungimento dell'intesa anche successivamente all'adozione dei suddetti decreti di riparto, adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, nel caso in cui essi individuino interventi rientranti nelle citate materie di competenza regionale.

 

Sul monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, il comma 142 della legge di bilancio 2017 dispone che gli interventi di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter (su tali commi aggiuntivi, introdotti dall'articolo 25 del D.L. n. 50/2017, si veda il paragrafo seguente) e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. Il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto dal legislatore nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il comma 1075 della legge n. 205 del 2017 (il cui comma 1072 ha rifinanziato il Fondo in esame, si veda il prossimo paragrafo) ha disposto che, ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita Relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere. Le norme istitutive dei successivi Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato (comma 105 della legge n. 145 del 2018 e comma 25 della legge n. 160 del 2019) hanno previsto che il relativo monitoraggio avvenga in una apposita sezione della relazione di cui all'art. 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205Le Relazioni dei Ministeri inviate al Parlamento sono raccolte nei documenti parlamentari ai Doc. CCXL e CCXL-bis.

ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2018

Il riparto delle risorse autorizzate dal comma 140 della legge n. 232/2016 è stato effettuato mediante i seguenti provvedimenti:

a)   D.P.C.M 29 maggio 2017 che ha destinato una prima tranche di risorse del Fondo, 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, di cui 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019;

b)   D.P.C.M. 21 luglio 2017, che ha ripartito la gran parte delle risorse del Fondo, per complessivi 46.044 milioni di euro.

c)   una quota parte delle risorse del Fondo è stata destinata direttamente a specifiche finalità sulla base di diretti interventi normativi.

a) Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie: D.P.C.M 29 maggio 2017.

La prima ripartizione del Fondo è avvenuta con un il D.P.C.M 29 maggio 2017, che ha destinato alla finalità di cui alla lettera i) del comma 140, relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 con una dotazione iniziale di 500 milioni per il 2016.

Ciò in ottemperanza a quanto previsto dal successivo comma 141 della legge n. 232/2016 il quale, con riferimento specifico al Programma di riqualificazione delle periferie, disponeva che a tale Programma fossero destinati ulteriori finanziamenti, da reperirsi in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 nonché con delibera del CIPE a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Si ricorda che sul relativo  schema di D.P.C.M. ( A.G. 409) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole in data 9 maggio 2017.

Gli 800 milioni assegnati a valere sulle risorse del Fondo investimenti si sono pertanto sommati ai 500 milioni già stanziati per il 2016 dalla norma istitutiva del Programma e agli ulteriori 761,32 milioni assegnati con deliberazioni CIPE 3 marzo 2017, n. 2 e 7 agosto 2017, n. 72 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, al fine di garantire al Programma periferie uno stanziamento complessivo di risorse pari a 2.061,3 milioni, necessario a garantire la realizzazione di tutti i 120 progetti rientranti nella graduatoria, approvata con D.P.C.M. 6 dicembre 2016.

Si segnala che il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini, articolo 13, comma 02) ha differito all'anno 2020 l'efficacia delle convenzioni già concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del D.P.C.M. 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 e n. 72 del 2017, adottate ai sensi della legge n. 232 del 2016 (ossia le convenzioni stipulate con i 96 enti successivi ai primi 24 beneficiari). A seguito delle rimostranze dell'ANCI e dell'UPI per il congelamento delle risorse derivante dal D.L. n. 91/2018, soprattutto in relazione agli impegni di spesa già assunti da numerose amministrazioni, si è avviato un confronto con il Governo che ha portato al raggiungimento di un accordo in Conferenza unificata il 18 ottobre 2018, ora recepito dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi 913-916), con il quale si è previsto che le convenzioni in essere con i 96 enti beneficiari, producano effetti finanziari dal 2019. Tali effetti sono limitati unicamente al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

b) Il riparto del Fondo con D.P.C.M. 21 luglio 2017

Il riparto della gran parte delle risorse del Fondo (circa 46.044 milioni di euro) è avvenuto con il D.P.C.M. 21 luglio 2017.

Il decreto contiene la tabella che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da a) ad l) del comma 140 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Il relativo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ( A.G. 421) è stato presentato alle Camere per il prescritto parere. Le Commissioni bilancio delle Camere si sono espresse con parere favorevole su provvedimento, approvato rispettivamente nella seduta del 5 luglio 2017 presso la V^ Commissione del Senato, e nella seduta dell' 11 luglio 2017 dalla Commissione bilancio della Camera.  La proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti.
Il Ministro Padoan, audito in data 27 giugno 2017 (vedi resoconto) sul citato A.G. 421, ha depositato una tabella di maggior dettaglio in relazione ai progetti che i ministeri intendono realizzare con le quote loro destinate del Fondo, oltre ad una relazione.
A valere sulle risorse assegnate, si segnala che:
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 6 agosto 2018, n 360 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato al completamento degli interventi per il trasporto rapido di massa) ha ripartito le risorse stanziate sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del MIT denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», a valere sulle risorse del Fondo investimenti, per un importo di 1.397 milioni di euro tra gli interventi indicati nell'allegato 1 al decreto medesimo, con le modalità indicate dal D.M. 22 dicembre 2017;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 6 agosto 2018, n. 361 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato a interventi per l'attrezzaggio tecnologico delle linee ferrovie regionali non interconnesse alla rete nazionale) ha ripartito le risorse stanziate sul capitolo 7431 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale denominato "Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse" per complessivi 338 milioni di euro, secondo le modalità indicate dal D.M. 1 febbraio 2018, n. 30;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 27 febbraio 2018 (Riparto del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) ha ripartito tra le Regioni la somma pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020 per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 28 febbraio 2018 ha definito la programmazione delle risorse stanziate sul capitolo 7258 (PG2) del MIT, denominato "Fondo per le infrastrutture portuali", a valere sulle risorse del Fondo, relativamente alle annualità dal 2017 al 2021, globalmente pari a 108,5 milioni di euro, nel limite di 103,5 milioni di euro;
  • il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2019 (Riparto delle risorse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, riguardante il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) ha ripartito le risorse stanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, lettera «c) ricerca», attribuite al MIUR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, pari a 1.270 milioni di euro.
c) Le ulteriori destinazioni disposte per legge

L'articolo 25 del D.L. n. 50/2017 è intervenuto sulla normativa prevista dalla legge di bilancio 2017 introducendo due nuovi commi, ed operando le seguenti destinazioni di risorse del Fondo:

  • il comma 140-bis attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota pari a 400 milioni per il 2017, ripartiti secondo la tabella seguente allegata al decreto-legge, per investimenti nuovi ed aggiuntivi per le medesime finalità cui il fondo è destinato;

  • il comma 140-ter attribuisce al MIUR una quota pari a 360 milioni di euro (di cui 64 milioni per il 2017, 118 milioni per il 2018, 80 milioni per il 2019 e 44,1 milioni per il 2020) per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica;
  • Il D.L. n. 13/2017, all'articolo 19, comma 3, ha previsto per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, pari a 13 milioni di euro complessivi, l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti;
  • il D.L. n. 148/2017 (art. 15-quater) ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po, a valere sulla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il D.P.C.M. 21 luglio 2017 (per l'attuazione si veda il D.M. 1° febbraio 2018);
  • il D.L. n. 113/2018 (art. 35-quinquies, comma 2) ha autorizzato la riduzione di 90 milioni di euro (per gli anni 2019-2022) nell'ambito dello stanziamento a favore del Ministero dell'interno per potenziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni; le autorizzazioni di spesa possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti;
  • la legge n. 145/2018 (art. 1, comma 115) ha ridotto il Fondo di 30 milioni di euro per il 2019 relativamente al settore di spesa delle «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2018

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato  il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.

In particolare, il rifinanziamento disposto dal comma 1072 è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. 

Si prevede inoltre (comma 1075), per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Vengono elencati specifici settori di spesa tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

a)  trasporti e viabilità;

b)  mobilità sostenibile e sicurezza stradale;

c)  infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;

d)  ricerca;

e)  difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;

f)   edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;

g)  attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

h)  digitalizzazione delle amministrazioni statali;

i)   prevenzione del rischio sismico;

l)   investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;

m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;

n)  eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, il comma 1072 tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva (il citato comma 140, dell'articolo 1, legge di bilancio per il 2017) in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri , al parere parlamentare e al contenuto dei decreti. A seguito della modifica introdotta con il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini, articolo 13, comma 01 e comma 1, lettera a)) - conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74 - nel caso in cui i decreti di riparto prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, si richiede la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La legge di bilancio per il 2018 aveva posto il termine di 60 giorni per l'emanazione del decreto di riparto; successivamente tale termine è stato prorogato al 31 ottobre 2018 dal D.L. n. 91/2018 (Proroga termini, articolo 13, comma 1, lettera b))

Si segnala, infine, che i commi 1073 e 1074 destinano una quota annua pari a 70 milioni di euro delle risorse del Fondo al finanziamento degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane, e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, che sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, sulla base di un accordo di programma stipulato.

Inoltre, il comma 1079, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali (con una dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche) prevede una riduzione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo investimenti relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.

Reperimento di risorse per interventi previsti dal D.L. n. 109/2018 a valere sul Fondo

Va segnalato che le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 sono state utilizzate a copertura da diversi articoli del D.L. n. 109/2018 (Genova), complessivi 585 milioni di euro nel periodo 2018-2029, e in particolare:

  • 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, cui si aggiunge la ulteriore riduzione di 40 milioni per l'anno 2018 e 120 milioni per l'anno 2019 ai fini della compensazione, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quale stanziamento di garanzia in caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario dell'importo necessario al ripristino del sistema viario (articolo 1, comma 6; il comma prevede peraltro il reintegro delle risorse del Fondo all'atto del versamento delle risorse da parte del Concessionario);
  • 20 milioni di euro per il 2019 e per il 2020 per il trasporto pubblico locale; (articolo 5, comma 2 e articolo 33, comma 3, del D.L. n. 162 del 2019);
  • 8 milioni per il 2018, 15 milioni per il 2019 e 7 milioni per il 2020 per l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova (articolo 6, comma 1);
  • 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione del sistema di monitoraggio dinamico per la resilienza delle infrastrutture (articolo 14, comma 5 ).

La legge di bilancio 2021 ha incrementato il Fondo di 5 milioni di euro per il 2021 al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 445).
ultimo aggiornamento: 22 marzo 2021
Con il  D.P.C.M. 28 novembre 2018 il Governo ha ripartito il Fondo tra le amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai settori di spesa indicati nella tabella dell' allegato 1 al decreto, per complessivi 35,53 miliardi di euro. Si tratta delle  residue risorse previste dal comma 1072 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, al netto, cioè, delle assegnazioni effettuate con il  decreto-legge n. 109/2018 , che ha utilizzato 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 per interventi urgenti per la città di Genova.

Sul relativo schema di D.P.C.M. (A.G. 51) la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole il 28 novembre 2018. Si ricorda che il D.L. n. 91/2018 (Proroga termini), all'articolo 13, ha prorogato i termini di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto al 31 ottobre 2018. Per quanto riguarda la procedura di ripartizione, si segnala che, a seguito della Sentenza della Corte n. 74/2018, l'articolo 13, comma 01, del citato D.L. n. 91/2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, prevedendo - nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome - la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In merito all'utilizzo delle risorse assegnate alle singole Amministrazioni, si segnala che:
  • con D.M. 4 giugno 2019 il MIUR ha ripartito le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, lettera d) ricerca, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • con D.M. 23 dicembre 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, ha ripartito le risorse del Fondo investimenti destinate al progetto «Fascicolo sanitario elettronico»-FSE, per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
  • con D.M. 7 agosto 2019 il Ministero della salute ha disposto la ripartizione del Rifinanziamento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese relativamente al settore di spesa «f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria», agli enti indicati nell'Allegato A al decreto.
La legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160/2019) prevede:
  • l'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti infrastrutturali del Paese, di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017, pari a complessivi 40 milioni di euro, già assegnati con il D.P.C.M. 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 (commi 263-264);
  • la destinazione di 10 milioni di euro delle risorse provenienti dal medesimo Fondo, già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), e non impegnate, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023 (commi 258-260).

La legge di bilancio per il 2021 (comma 686 della legge n. 178 del 2020) prevede la ripartizione delle risorse del Fondo già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, a decorrere dal conferimento alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22.649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.
ultimo aggiornamento: 21 marzo 2019
 
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temi di Politica economica e finanza pubblica