tema 25 settembre 2022
Studi - Ambiente Gestione e tutela delle acque
apri tutti i paragrafi

Nel rapporto dell'ISPRA n. 323/2020, intitolato "Le risorse idriche nel contesto geologico del territorio italiano. Disponibilità, grandi dighe, rischi geologici, opportunità", viene sottolineato che "il settore agricolo utilizza il 60% dell'intera richiesta di acqua, il settore energetico e industriale il 25% e gli usi civili il 15%. Il consumo d'acqua pro-capite vede l'Italia al primo posto in Europa ed al terzo mondo su scala globale dopo Stati Uniti e Canada, tuttavia con valori estremamente variabili sul territorio nazionale che spaziano da 150 a 400 litri al giorno. Ma il dato preoccupante riguarda le perdite delle reti di distribuzione, che purtroppo fa rilevare un tasso di circa il 40 per cento, sia per l'uso potabile che per quello irriguo". 

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Le proposte di legge sulla gestione pubblica delle acque

Nella XVIII legislatura sono state ripresentate alcune proposte di legge che ripropongono quelle in materia di gestione pubblica delle acque esaminate nel corso della legislatura precedente. Si tratta delle proposte di legge:

- n. 52, che ripropone in buona parte le norme del testo iniziale della proposta n. 2212 della XVII legislatura, e che reca "Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque";

- n. 773, recante "Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque",  le cui disposizioni sono pressoché identiche (salvo qualche differenza per lo più dovuta alla necessità di dover tener conto di modifiche legislative incidenti sulle tematiche trattate dalla proposta di legge) a quelle del testo approvato, nella XVII legislatura, dalla Camera e poi trasmesso al Senato (vale a dire all'Atto Senato n. 2343 della XVII legislatura).

L'esame abbinato delle proposte di legge in questione è stato avviato, dall'VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 25 ottobre 2018.

Nell'ambito dell'esame, la Commissione ha svolto una serie di audizioni informali. Nella seduta del 30 gennaio 2019 la Commissione ha adottato come testo base quello dell'A.C. 52.
Per una analisi comparativa delle principali disposizioni dettate dalle proposte di legge citate si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi.

Si fa notare che, nella seduta del 17 gennaio 2019, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento recante "Osservazioni sui progetti di legge C 52 e C 773 di riforma del servizio idrico integrato", nelle cui conclusioni si legge che "le Regioni e le Province autonome ribadiscono l'unanime contrarietà alla proposta di legge C. 52". 

Le iniziative del Senato in relazione al problema dell'inquinamento delle acque

Nella seduta dell'11 ottobre 2018 la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha iniziato l'esame dell'affare assegnato n. 93 al fine di far luce sull'applicazione della normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione determinatasi in Campania in seguito all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 che rischia di avere un impatto negativo su un settore fondamentale dell'economia campana, quello della produzione della mozzarella di bufala. A partire dalla seduta del 31 ottobre 2018, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali.

Pochi giorni dopo, con comunicazione del 9 novembre 2018, la Commissione europea ha reso noto l'avvio di una procedura d'infrazione (n. 2018/2249) nei confronti dell'Italia per non corretta attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con la contestazione di una serie di violazioni che riguardano buona parte delle regioni italiane.
Nella relazione al Parlamento su tale nuova procedura di infrazione, il Governo ha evidenziato che, in ragione della complessità della situazione, "si è ritenuto necessario chiedere una proroga alla Commissione del termine assegnato, per fornire un più esaustivo riscontro in merito a quanto contestato".

A conclusione dell'esame del succitato affare assegnato, le Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, nella seduta del 6 agosto 2019, hanno approvato la risoluzione 7-00031

E' attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n. 2392 recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano ".

La legge "salvamare"

L'Assemblea della Camera, nella seduta del 24 ottobre 2019, ha approvato il disegno di legge del Governo A.C. 1939-A e abb., recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, c.d. «legge salvamare».

Tale disegno di legge si propone contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

Nel corso dell'esame in sede referente, caratterizzato dallo svolgimento da parte della Commissione VIII (Ambiente) di un ciclo di audizioni informali, l'ambito di applicazione del disegno di legge è stato inoltre esteso al recupero di rifiuti anche nei fiumi, nei laghi e nelle lagune.

Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva dal Senato (Atto Senato n. 1571-B) nella seduta dell'11 maggio 2022 e pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2022 (legge 17 maggio 2022, n. 60).

Sindacato ispettivo e ulteriori lavori parlamentari

Degna di nota l'interrogazione 5/05994, svolta nella seduta del 23 giugno 2021, in risposta alla quale è stato evidenziato che "nel mese di maggio del 2020, attraverso interlocuzioni con le regioni e gli enti di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO), sono stati censiti nel territorio nazionale 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74), mentre sono 4 i comuni che presentano contestualmente anche le caratteristiche di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali. Infine, dall'attività di ricognizione risulta che vi sono ancora numerose istruttorie in corso per la concessione della salvaguardia della gestione del servizio idrico a diversi Comuni, ed in particolare 35 relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per quanto riguarda Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento".
Di ulteriori atti di sindacato ispettivo rilevanti si dà conto nei paragrafi seguenti.

Si ricorda inoltre che nell'ambito dell'affare assegnato concernente le problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti (n. 886), la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato ha svolto una serie di audizioni. Tale affare si è concluso con l'approvazione, nella seduta del 26 aprile 2022 dell'Assemblea del Senato, di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 64) e due ordini del giorno G1 e G2 (testo 2).

Si ricorda, infine, che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nella seduta del 7 settembre 2002, la relazione finale sulla depurazione delle acque reflue urbane nella regione Sicilia (Doc. XXIII, n. 25).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Il Piano nazionale di interventi nel settore idrico
La disciplina approvata nella XVII legislatura

commi 516-525 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno previsto - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l'adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, aggiornato di norma ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti". Nelle more della definizione del Piano nazionale è stata prevista l'adozione (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali) di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 250 milioni di euro (50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022).

Le modifiche apportate con la legge di bilancio 2019

II comma 153 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha apportato una serie di modifiche ai succitati commi 516-525, finalizzate ad accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

Le modifiche riguardano:
- i criteri di aggiornamento del piano (in particolare precisando che deve essere data preferenza agli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità distrettuali di bacino previste dal D.Lgs. 152/2006);
- le finalità cui deve tendere il piano stesso (aggiungendo l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche);
- le informazioni necessarie per l'attuazione del piano (aggiungendo una disposizione che impone agli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, di trasmettere all'ARERA, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse);
- l'aggiunta di un nuovo comma (523-bis), in base al quale i soggetti realizzatori possono avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi che, in base al comma 516, devono essere perseguiti dal Piano nazionale citato;
- le procedure da seguire nei casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili (stabilendo, tra l'altro, che l'eventuale Commissario straordinario di governo sia individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto di riferimento).  

Il successivo comma 154, per la medesima finalità di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, ha previsto una serie di disposizioni principalmente finalizzate a disciplinare la realizzazione degli interventi di competenza dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, soppresso dall'art. 21 del D.L. 201/2011) previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi indicati, nonché per la realizzazione di ulteriori interventi. A tal fine, viene stabilito, in particolare, che l'avvio della realizzazione dei citati interventi è affidato al Segretario generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo.

Il comma 155 ha autorizzato la spesa di 1 miliardo di euro (100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028) per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano.

Lo stesso comma specifica che una quota della spesa autorizzata, pari a 60 milioni annui (quindi complessivamente 600 milioni di euro), è per la sezione "invasi".

Le disposizioni di attuazione

Con comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 dicembre 2018, è stato reso noto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, ha firmato il decreto di adozione del "piano straordinario invasi" (D.M. n. 526/2018) che prevede un finanziamento di 249,9 milioni di euro per i 30 interventi individuati. 

Con il successivo D.P.C.M. 17 aprile 2019 si è provveduto all'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi», composto da 30 interventi di cui all'allegato 1 e da 27 interventi e progetti di cui all'allegato 2, per un importo complessivo di 260 milioni di euro.

Ai fini della definizione di un primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale, nell'aprile 2018 l'ARERA ha predisposto una relazione (n. 268/2018/I/idr) finalizzata a fornire un primo elenco degli interventi individuati dai soggetti territorialmente competenti.

Con il successivo D.P.C.M. 1 agosto 2019 si è provveduto all'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti», composto da 26 interventi (indicati nell'allegato 1 al decreto), per un importo complessivo di 80 milioni di euro.

La relativa copertura è assicurata mediante le risorse previste per le prime due annualità dal comma 155 della L. 145/2018 e non destinate alla sezione "invasi", vale a dire 40 milioni annui per il 2019 e il 2020.

Nel comunicato web del 2 agosto del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottolinea che, con tale ultimo decreto, "ad oggi sono ormai pari a 590 milioni le risorse già impegnate sui complessivi 1,577 miliardi di euro che il Governo ha messo a disposizione a favore del settore idrico tra Piano nazionale – sezione «invasi» e sezione «acquedotti» - e Fondo infrastrutture (il riferimento sembra essere al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, n.d.r.). Le risorse complessive diventano pari a ben 2,048 miliardi di euro, se si sommano i fondi FSC 2014-2020 destinati all'incremento della sicurezza delle dighe" e che, inoltre, con il decreto dell'agosto 2019 (il riferimento sembra essere al D.M. 345/2019, v. infra) "con il quale sono stati individuati gli indicatori di valutazione degli interventi e i criteri di riparto delle risorse tra le sette Autorità di distretto, si potrà procedere all'utilizzo dei restanti 540 milioni di euro della sezione «invasi»".

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. del 21 ottobre 2019 è stato reso noto che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 345 del 1º agosto 2019, sono stati adottati gli indicatori di valutazione degli interventi ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico.

Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico

In attuazione degli impegni assunti con il PNRR, il quadro programmatorio illustrato nei paragrafi precedenti è stato oggetto di riforma con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

In particolare i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del D.L. 121/2021 prevedono l'istituzione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, che sostituisce e unifica in un unico strumento programmatorio e di pianificazione le sezioni "Invasi" e "Acquedotti" del previgente Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

Nel dettaglio, il comma 4-bis apporta una serie di modifiche alla disciplina inerente alla predisposizione e all'attuazione del "Piano nazionale di interventi nel settore idrico", qui rinominato in "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico".
Tralasciando le disposizioni di coordinamento si ricorda che:
- oltre alla ridenominazione, la lettera a) del comma 4-bis inserisce tra le finalità del piano l'incremento della resilienza dei sistemi dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione le dispersioni di risorse idriche. Quanto alla struttura del Piano, la disposizione in esame espunge il riferimento alla sua articolazione in due sezioni, denominate «acquedotti» e «invasi». L'adozione del nuovo Piano dovrà avvenire, secondo la novella in esame, entro il 30 giugno 2022 (in luogo del termine, scaduto, di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017). Riguardo all'aggiornamento del Piano, la disposizione in esame specifica che esso avvenga, con le medesime modalità previste per l'adozione, ogni tre anni (il testo previgente prevedeva un aggiornamento, "di norma", ogni due anni). Inoltre, la novella in esame stabilisce che il Piano possa essere attuato per stralci.
- la lettera b) inserisce i nuovi commi 516-bis e 516-ter nell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Il comma 516-bis demanda la definizione delle modalità e dei criteri di redazione ed aggiornamento del Piano, nonché della sua attuazione per stralci, ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i citati Ministri interessati, sentita l'ARERA, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata. A tale adempimento si dovrà provvedere entro il 28 febbraio 2022. Le disposizioni attuative del Piano, prosegue la disposizione come novellata, dovranno tener conto dei Piani di gestione delle acque dei bacini idrografici. Il comma 516-ter prevede la confluenza nel nuovo Piano degli interventi già previsti in virtù dell'adozione del primo stralcio «invasi» e del primo stralcio «acquedotti», rispettivamente con il D.P.C.M. 17 aprile 2019 e con il D.P.C.M. 1° agosto 2019. I medesimi interventi sono monitorati ed attuati con le modalità previste da tali decreti. Nelle more dell'adozione del Piano, le risorse economiche già disponibili all'entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per gli interventi in oggetto, al fine di programmare ulteriori stralci attuativi, secondo le procedure dettate dal comma 516 come modificato dal comma in esame, tenendo conto dei procedimenti già avviati dal MIMS e dall'ARERA. La finalità dichiarata della presente disposizione è quella di assicurare il rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR.
- la lettera c) abroga i commi 517 e 518, i quali disciplinano, rispettivamente, la definizione della sezione «acquedotti» e della sezione «invasi», soppresse dalle disposizioni in esame;
- la lettera e) modifica il comma 520 inerente al monitoraggio. La novella in esame attribuisce al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il compito di monitorare (in luogo dell'ARERA) l'andamento dell'attuazione degli interventi. Al medesimo Ministero è affidato il compito di sostenere gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi. Si specifica che i compiti in oggetto debbano essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali compiti, inoltre, sono attribuiti al MIMS anche ai fini di quanto stabilito, in materia di governance del PNRR, dagli articoli 9, 10 e 12 del D.L. 77/2021.

Le risorse a disposizione

Oltre alle risorse citate nei paragrafi precedenti, con la sezione II della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stato operato un rifinanziamento delle risorse destinate al piano, nella misura di 440 milioni di euro (40 milioni per il 2022 e 400 milioni per gli anni successivi).

Informazioni aggiornate sulle risorse destinate al Piano sono state fornite nella risposta all'interrogazione 5/08019, nonché nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022. In particolare, in tale allegato viene evidenziato che - considerando anche le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, della legge 232/2016, e successivi rifinanziamenti), che nella tabella II.14.1 dell'allegato infrastrutture sono quantificate in 327,2 milioni di euro - il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico risulta alimentato da una disponibilità totale di 2.017,2 milioni di euro programmati dal 2018 fino al 2033.

Nel medesimo allegato viene altresì sottolineato che "il MIMS, ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Per le inadempienze nell'attuazione della Direttiva europea 91/271/CEE (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006), che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, l'Italia ha subito due condanne da parte della Corte di giustizia dell'UE, la C565-10 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e la C85-13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) ed è stata aperta una ulteriore procedura di infrazione (n. 2014/2059).

Con la successiva sentenza del 31 maggio 2018, causa C-251/17, la stessa Corte ha condannato l'Italia, per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata.

Dopo tale sentenza, la Commissione europea ha avviato un'ulteriore procedura di infrazione (n. 2017/2181) per violazione della direttiva in questione, in particolare per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui. Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore condanna di cui alla sentenza 6 ottobre 2021, causa C-668/19.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, emanato ai sensi dell'art. 2 del  D.L. 243/2016, è stato nominato il prof. Enrico Rolle a Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

Al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso in atto con l'UE, l'articolo 4-septies del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri) ha attribuito (al comma 1) al succitato Commissario unico compiti di coordinamento e realizzazione di interventi funzionali volti a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alla normativa dell'UE e quindi superare tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche.

Lo stesso articolo ha previsto (al comma 2) la cessazione delle funzioni dei precedenti commissari (previsti dall'art. 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e il subentro del Commissario unico in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dagli stessi.

E' inoltre previsto (dal comma 3) che le Regioni trasmettano al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in corso, precisando la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti e che, sulla base di tale dati, il Commissario unico provveda a una ricognizione dei progetti esistenti, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi stessi. Dovrà inoltre effettuare una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e darne comunicazione al Ministro dell'ambiente.

Il comma 4 prevede, tra l'altro, l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con cui sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assumerà il compito di soggetto attuatore. Il medesimo decreto dovrà individuare le risorse finanziarie disponibili necessarie, con riferimento anche agli interventi volti a garantire l'adeguamento alle succitate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE.

Il comma 5 prevede invece che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, mentre il comma 7 apporta una serie di modifiche all'art. 2 del D.L. 243/2016 al fine, tra l'altro, di disporre il trasferimento degli impianti alle Regioni, in mancanza degli enti di governo dell'ambito.

Ulteriori disposizioni sono state successivamente dettate dall'art. 5 del D.L. 111/2019 che (al comma 6), al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione in questione, prevede la nomina di un nuovo Commissario unico, in sostituzione di quello nominato con il D.P.C.M. 26 aprile 2017, che cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo Commissario. Lo stesso articolo prevede (al comma 7) la possibilità, per il nuovo Commissario unico, di avvalersi al massimo di due sub-commissari, in relazione alla portata e al numero degli interventi, che dovranno essere nominati con apposito D.P.C.M., con oneri a carico del quadro economico degli interventi.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 11 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. del 10 giugno 2020), con cui si è provveduto alla nomina del prof. Maurizio Giugni a commissario unico e del dott. Stefano Vaccari e prof. Riccardo Costanza a sub-commissari, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione, di cui all'art. 2 del D.L. 243/2016.

Un resoconto delle attività del precedente commissario, che dà conto degli agglomerati oggetto di condanna inizialmente affidati al Commissario, è contenuto nella relazione presentata dal Commissario nel corso della sua audizione del 12 settembre 2018 presso la Commissione VIII (Ambiente) della Camera. Informazioni più aggiornate sono state fornite nel corso delle successive audizioni del Commissario presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, svolte nelle sedute dell' 8 maggio 2019 e del 19 novembre 2019. Nel corso di tale ultima audizione il commissario ha sottolineato che, se inizialmente la sua competenza era limitata ai 104 agglomerati oggetto delle due condanne, con il decreto «sblocca cantieri» si è deciso di portare nella competenza del Commissario anche le altre due procedure di infrazione attualmente in corso.
Nell'audizione del 28 luglio 2020 presso la Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correla ti , il Commissario ha evidenziato che l'oggetto della sua attività riguarda "quattro procedure di infrazione che raggruppano complessivamente oltre 900 agglomerati e all'incirca 30 mi lioni di abitanti equivalenti". Ulteriori elementi sono stati forniti dal Commissario nel corso della sua audizione informale del 29 settembre 2020 presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) della Camera e 13a (Ambiente) del Senato.
Si fa inoltre notare che nella Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi ammessi a beneficiare delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e all'articolo 1, commi 1072 e seguenti, della legge n. 205 del 2017, e delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (Doc. CCXL, n. 8) si legge che una quota del citato fondo è destinata alla bonifica e depurazione del lago di garda (100 milioni di euro) e al Commissario per l'adeguamento dei sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue (356,8 milioni di euro).
Il tema è stato oggetto anche di due recenti atti di sindacato ispettivo (2/01377 e 5/06837), in risposta ai quali è stato ricordato che le "violazioni riguardano oltre 900 agglomerati, con un carico generato di oltre 29 milioni di abitanti equivalenti").
Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021:
- l'art. 18, comma 1- bis, integra la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che - ai sensi dell'art. 7- bis, comma 8- bis, del D.Lgs. 152/2006 - in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione VIA, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;
- l'art. 18- bis, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Si ricorda infine che l'art. 17-octies del D.L. 80/2021 (che riproduce quanto contenuto all'art. 4 del D.L. 92/2021) prevede, ai commi 7 e 8, l'istituzione del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di collettamento e depurazione nel Lago di Garda.

Informazioni in merito sono contenute nella risposta all'interpellanza 2/01342, nonchè nelle audizioni svolte dalla Commissione Ambiente della Camera nella seduta del 7 ottobre 2021.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Le norme riguardanti l'ARERA emanate nella XVIII legislatura

In virtù dell'ampliamento delle funzioni disposto alla fine della XVII legislatura (con i commi 527-530 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 - legge di bilancio 2018) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha assunto la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

  Con il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 sono state dettate disposizioni urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità nelle more della nomina dei nuovi componenti (successivamente avvenuta con il D.P.R. 9 agosto 2018).

Con l'art. 1, commi 346-347, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), l'ARERA è stata autorizzata, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un esame-colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

Ulteriori disposizioni riguardanti l'ARERA sono contenute nell'art. 57-bis del D.L. 124/2019.

Il comma 5 di tale articolo reca disposizioni volte a consentire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Lo stesso comma prevede che l'ARERA, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'ARERA definisce, altresì, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. Il successivo comma 6 prevede che l'ARERA stipuli un'apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i citati bonus sociali e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

Si fa notare che le citate disposizioni accolgono le osservazioni formulate dall'ARERA nella  segnalazione 25 giugno 2019, n. 280/2019/I/COM.

Relazioni sui servizi idrici presentate dall'ARERA nella XVIII legislatura

Nella XVIII legislatura l'ARERA ha trasmesso al Parlamento le seguenti relazioni, in adempimento di obblighi di legge:

 - le relazioni sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (Doc. CXLVI).

Tale relazione è prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.L. 133/2014. Tale disposizione impone all'ARERA di presentare alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in particolare: a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. Nelle premesse dell'ultima relazione presentata al Parlamento (la n. 9, presentata nel luglio 2022) si legge che, con essa, l'ARERA "intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO); ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi; iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito; iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico d'ambito".

- la relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'ARERA, che fornisce informazioni approfondite sull'attività regolatoria svolta dall'Autorità (anche) nel settore dei servizi idrici e sullo stato dei servizi medesimi (Doc. CXLI).

Tale relazione è prevista nell'ambito delle disposizioni istitutive dell'Autorità (art. 2, comma 12, lettera i), della L. 481/1995, e art. 1, comma 12, della L. 239/2004).
Tutte le relazioni annuali dell'ARERA sono disponibili nel sito web dell'Autorità.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Norme per l'emergenza da PFAS

Con la delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova. Tale stato di emergenza è stato poi prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019.

Informazioni sulla problematica in questione sono state fornite dal Ministro dell'ambiente nel corso della sua audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, svolta nella seduta del 12 settembre 2019.
Con un comunicato del 13 febbraio 2020, il Ministero dell'ambiente ha reso noto di aver destinato ulteriori 23,2 milioni di euro al fine di consentire la prosecuzione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza relativa alla contaminazione da PFAS. Nello stesso comunicato si legge che tali risorse (mobilitate mediante l' ordinanza di protezione civile 6 febbraio 2020, n. 632) si sommano ai 56,8 milioni di euro già trasferiti in precedenza dal Ministero dell'ambiente per la realizzazione di un sistema di condotte adduttrici che prelevano acqua da fonti di approvvigionamento non contaminate, per un totale di 80 milioni di euro negli ultimi due anni.

Con l'ordinanza di protezione civile n. 711 dell'11 novembre 2020 sono state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in questione. Successivamente è stata emanata l'ordinanza n. 744, recante ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità.

Nella Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi ammessi a beneficiare delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e all'articolo 1, commi 1072 e seguenti, della legge n. 205 del 2017, e delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (Doc. CCXL, n. 8) si legge che una quota del citato fondo è destinata all'emergenza contaminazione da PFAS per un importo di 80 milioni di euro.
Utili elementi di informazione sui PFAS sono contenuti nella relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (Doc. XXIII, n. 18) approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 19 gennaio 2022.
Si ricorda inoltre che è all'esame del Senato il disegno di legge n. 2392 recante "Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano ". Nel corso dell'esame di tale ddl sono state svolte audizioni informali (si segnalano in particolare il documento depositato dal  relatore speciale dell'ONU sulle sostanze tossiche e i diritti umani, Marcos Orellana, e la relazione di Federchimica.
Altre disposizioni

Con il D.P.C.M. 30 maggio 2019 si è provveduto all'individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche.

Nel comunicato web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22 luglio 2019 viene evidenziato che "il decreto crea uno specifico fondo di garanzia istituito presso ARERA ... che supporterà, oltre agli investimenti per le infrastrutture del servizio idrico integrato, come le reti acquedottistiche o gli impianti fognari e di depurazione, anche quelli riguardanti le dighe, con priorità per quelle destinate all'uso potabile e plurimo. Sono contemplati pure gli interventi previsti dal Piano nazionale nel settore idrico".

L'articolo 4-ter del D.L. 32/2019 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di cui sono disciplinati i compiti, il compenso, la durata (fino al 31 dicembre 2021). E' inoltre prevista la costituzione di una struttura di supporto al Commissario, nonché l'eventuale nomina di due sub-commissari e l'istituzione di una cabina di coordinamento. Per il funzionamento della struttura commissariale e per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 123,5 milioni nel triennio 2019-2021. Sono inoltre dettate, tra l'altro, disposizioni specifiche per la captazione delle acque.

L'articolo 30-sexies del D.L. 41/2021 ha prorogato il suddetto Commissario dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2023 a seguito della necessità di garantire la continuità operativa anche in relazione alle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La medesima norma inoltre, incrementa di 500.000 euro, per l'anno 2022, la contabilità speciale intestata al Commissario.

Si segnala che negli ultimi mesi del 2020 la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto alcune audizioni informali, in videoconferenza, in relazione alla situazione del sistema idrico del Gran Sasso.

L'articolo 24 del D.L. 34/2019 reca (al comma 1) disposizioni volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. Viene altresì disposta (dal comma 1-bis) la proroga al 31 dicembre 2023 dell'affidamento del servizio idrico integrato all'Acquedotto pugliese S.p.A. (termine ulteriormente prorogato dal D.L. 152/2021, v. infra).

Informazioni sulla gestione dell'Acquedotto pugliese S.p.A. sono rinvenibili nella relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio 2019, trasmessa al Parlamento nel dicembre 2021 ( Doc. XV, n. 505). 

Ulteriori disposizioni sono recate dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019.

Il comma 3 di tale articolo consente di estendere ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d. bonus sociale idrico (o "bonus acqua"), oltre ai già previsti bonus elettrico e gas. Il successivo comma 4 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il citato bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 sono invece volte a consentire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus idrico a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Si tratta di una disposizione che accoglie le osservazioni formulate dall'ARERA nella segnalazione 25 giugno 2019, n. 280/2019/I/COM.
Informazioni sui provvedimenti di attuazione del "bonus acqua" sono state fornite dal Ministro dell'ambiente, nella seduta del 9 marzo 2022, in risposta all' interrogazione 5-07667

Si ricordano inoltre le disposizioni relative all'approvvigionamento idrico delle isole minori.

Il comma 753 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse è stato effettuato con il D.M. 14 aprile 2021.

In precedenza, l'art. 32-quinquies del D.L. 137/2020, in considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso rispetto alla media nazionale, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali, ha disposto la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono state ripartite con il D.M. Interno 14 aprile 2021.


La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) reca diverse disposizioni in materia di acque. Si ricordano:

- i commi 61-65, che istituiscono il "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate (in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 27 settembre 2021; utili  informazioni sono state fornite in risposta all'interrogazione 5/07042);

- il comma 748, che autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero;

- il comma 751, che incrementa, a decorrere dall'anno 2021,di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema nazionale a rete con riferimento alla protezione delle acque marine;

- il comma 752, che prevede l'istituzione del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- il comma 753, che istituisce un fondo per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori (di cui si è dato conto in precedenza);

- i commi 1087-1089 che, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, riconoscono un

credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (per la proroga di tale misura si veda il comma 713 della legge di bilancio 2021, v. infra).
Ulteriori disposizioni sono contenute nei decreti-legge nn. 121/2021 e 152/2021.
L' art. 2 del D.L. 121/2021, al comma 3, interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe. I commi 4- bis e 4- ter recano invece disposizioni concernenti il "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico" intervenendo sulla formazione e attuazione del Piano, sul monitoraggio degli interventi ivi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all'attuazione degli interventi. Il comma 4- quater modifica la disciplina relativa all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesime al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) nel caso di "grandi dighe" e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi.
Relativamente alle norme recate dal D.L. 152/2021, si ricordano:
- l'art. 16 (al comma 1) novella l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga"; si introduce poi il nuovo comma 3 -bis, al fine di prevedere che, con apposito decreto, siano definiti i criteri per incentivare l' uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche ( SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Inoltre, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 - in materia di divieti di espandere il sistema irriguo - incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui;
- l'art. 16- bis proroga di due anni (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa;
- l'art. 18, comma 1- bis, integra la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, del D.L. 243/2016, relativa alla realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. L'integrazione prevista è volta a stabilire che - ai sensi dell'art. 7- bis, comma 8- bis, del D.Lgs. 152/2006 - in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione VIA, provvede alla verifica di assoggettabilità alla VIA regionale (c.d. screening) o alla VIA regionale per i progetti di competenza del Commissario;
- l'art. 18- bis, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. In base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; in considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico, si dispone poi il carattere perentorio dei termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso e si stabilisce inoltre il dimezzamento dei termini stessi. Si prevede un meccanismo di silenzio assenso per i pareri e gli atti di assenso, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; inoltre, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, si prevede altresì il dimezzamento dei termini legislativi previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- l'art. 22, comma 1- quinquies, che introduce una disposizione volta a disciplinare le gestioni del servizio idrico in forma autonoma (nuovo comma 2- ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006). La nuova disposizione introdotta dal comma in esame prevede che: entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) non si è ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui alla lettera b) del comma 2- bis, dell'art. 147 del Codice dell'ambiente, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente; entro il 30 settembre 2022, l'EGATO provvede all'affidamento al gestore unico di tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2- bis.
Ulteriori disposizioni si rinvengono nella legge di bilancio 2022 ( L. 234/2021):
- il comma 416 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di  rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di  recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il comma 513 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi;
- il comma 821 consente ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, di avanzare richiesta all'autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici (nuovo art. 166-bis del d.lgs. 152/2006);
- i commi 844-845 recano misure volte a garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in taluni territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, disciplinando le attività conseguenti alla soppressione e messa in liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania);
-il comma 713 proroga al 2023 l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio 2021) prevedendo altresì che, per l'anno 2023, la misura spetti nel limite di 1,5 milioni di euro.
Si ricordano inoltre l'art. 21- bis del D.L. 21/2022 (che reca misure in materia di sperimentazioni sul deflusso ecologico, da parte delle autorità distrettuali di bacino, entro il 31 dicembre 2024) e l'art. 23, comma 4, del D.L. 36/2022, che reca modifiche all'art. 21 del R.D. 1775/1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Il comma 5 del medesimo  articolo 23  reca inoltre modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di  procedure di approvazione dei piani di bacino Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere.  Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società  in house  del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.
L' art. 2 del D.L. 68/2022 prevede l'adozione di un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l' esercizio delle dighe (comma 1) e dispone incentivi economici a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza (commi 2 e 3). Tali norme sono volte a ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del PNRR, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio.
Ulteriori disposizioni sono previste dagli articoli 14 e 15 del D.L. 115/2022.

L'articolo 14 reca disposizioni per il rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato. In particolare, le disposizioni in questione sono finalizzate all'adozione degli atti necessari all'affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l'eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili. L'articolo 15 modifica il comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

  

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni relative alla tutela del mare.

Con la legge 16 gennaio 2019, n. 8, si è provveduto alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (cd. accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

Con il D.M. Ambiente 15 febbraio 2019, invece, si è provveduto all'aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e alla definizione dei traguardi ambientali finalizzati al conseguimento del buon stato ambientale, a cui ha fatto seguito il D.M. Ambiente 2 febbraio 2021, recante aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

Informazioni sullo stato di attuazione degli interventi per la protezione dell'ambiente marino volti a conseguire un buono stato ambientale entro il 2020 sono contenute nella deliberazione della Corte dei conti 27 dicembre 2019, n. 20/2019/G. La stessa Corte ha inoltre approvato la deliberazione n. 6/2021/G relativa al sistema italiano di prevenzione e contrasto dell'inquinamento marino derivante da sversamenti di idrocarburi e altre sostanze tossico-nocive.

Il comma 880 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) dispone il cofinanziamento di 1,5 milioni di euro, per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori, dello studio di fattibilità del "Progetto Transaqua", in attuazione dell'art. 6 del Memorandum d'intesa stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la Lake Chad Basin Commission, organizzazione intergovernativa cui è affidato il compito di gestire in modo sostenibile le risorse idriche del bacino del lago Ciad in Africa.

L'art. 227-bis del D.L. 34/2020 prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2020, per il rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al fine di promuovere l'attività turistica del Paese e di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino.

Con riferimento alle acque di balneazione, in un comunicato del SNPA del luglio 2022 si legge che "i  dati del quadriennio 2018-2021 – pubblicati sui siti delle diverse Arpa/Appa , sul portale acque del Ministero della Salute  e dalla Agenzia Europea dell'ambiente , che ha realizzato anche una mappa interattiva  – hanno portato al giudizio che resterà in vigore per tutta la stagione balneare 2022: da scarso (meno del 2% dei casi) a eccellente (89%), ogni singolo tratto di costa mantiene per tutta l'estate la classificazione che testimonia il recente andamento di quel tratto".  
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Tra le misure previste dal PNRR in materia di acque, si segnalano in particolare gli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2-C4.4-I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di euro, nonché la linea di investimento per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (M2-C4.4-I.4.2) a cui sono destinati 900 milioni di euro.

Degni di nota anche gli investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (M2-C4.4-I.4.3), a cui sono destinati 880 milioni di euro, e gli investimenti in fognatura e depurazione (M2-C4.4-I.4.4), a cui sono destinati 600 milioni di euro.

Utili informazioni sullo stato di attuazione delle citate misure (per le quali non sono però previste scadenze prima del 2023) sono contenute nella relazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022 e nella relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022. Uno specifico focus sul servizio idrico integrato e il PNRR è contenuto nella relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR ( Doc. CCLXIII-bis, n. 1). Si ricorda altresì il rapporto della Corte dei conti relativo all'investimento 4.2 per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Nel PNRR sono inoltre previsti interventi di riforma volti alla semplificazione normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (M2-C4.4.-R.4.1) nonché a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (M2-C4.4.-R.4.2).

In relazione all'intervento di riforma 4.1, si fa notare che nella banca dati Regis viene evidenziato che la presente milestone si considera soddisfatta con le modifiche alla disciplina del Piano Nazionale per gli interventi nel settore idrico (L. 205/2017, art. 1, commi 516 e ss.) previste dal comma 4-bis dell'art. 2 del D.L. 121/2021.
Nel rapporto del MIMS sull'attuazione del PNRR del luglio 2022 si legge che "la milestone è stata conseguita nel 2021 con l'entrata in vigore dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge del 10 settembre 2021, n. 121" e che la "la riforma semplifica le procedure di formazione, attuazione e monitoraggio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, riducendo anche i tempi per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori, attraverso l'affidamento dell'attività di gestione in capo al MIMS. È stato predisposto il D.M. attuativo della riforma (che tuttavia non rientrava nella milestone), come previsto dal co. 516-bis dell'art. 1 della L. del 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, conv. in L. del 9 novembre 2021, n. 156. Il decreto definisce le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, della sua attuazione per successivi stralci, e in particolare per la rendicontazione degli interventi. Il D.M. è stato inviato alle Amministrazioni concertanti avviando così l'iter di approvazione".
Relativamente all'intervento di riforma 4.2, si fa notare che l'art. 16, comma 1, del D.L. 152/2021 novella l'articolo 154 del Codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga" e prevede altresì che, con apposito decreto ministeriale, siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento. Il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 - in materia di divieti di espandere il sistema irriguo - incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui. Nella banca dati Regis viene evidenziato che la presente milestone risulta conseguita anche grazie all'art. 23, comma 4 del D.L. 36/2022 che modifica il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, garantendo che le concessioni di derivazioni per uso irriguo privilegino la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. Nel rapporto "PNRR - Stato di attuazione misure MiTE al 31 agosto 2022" viene evidenziato che sono necessari decreti MEF e MiPAAF, in corso di elaborazione e che l'emanazione di tali decreti attuativi dovrebbe avvenire entro il mese di settembre 2022. Nella banca dati Regis viene chiarito che tali decreti ministeriali sono i decreti attuativi del comma 1 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.
Si fa altresì notare che l'intervento di riforma 4.2 ha altresì previsto la stipula di protocolli d'intesa con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia, volti a ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici, al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. I testi dei protocolli siglati sono disponibili nella pagina del sito web del MiTE dedicata alla riforma 4.2

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Norme per emergenze idriche precedenti

Nel corso della XVIII legislatura sono state emanate diverse ordinanze di protezione civile per la gestione degli stati di emergenza deliberati nel corso del 2017 e del 2018 in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile che ha colpito diverse parti del territorio nazionale (si veda, in proposito, il paragrafo "L'emergenza idrica causata dalla siccità del 2017" del tema "Gestione e tutela delle acque" della XVII legislatura).

Si ricordano l'ordinanza 29 marzo 2019, n. 583, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo; l'ordinanza 3 giugno 2019, n. 595, adottata per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino; l'ordinanza 7 agosto 2019, n. 602, recante ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della Regione Lazio; nonché l'ordinanza  18 dicembre 2019, n. 623, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019 è stata inoltre disposta la proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli.

Successivamente, con l'ordinanza 22 maggio 2020, n. 676, sono state dettate disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in questione. Con l'ordinanza  23 aprile 2021, n. 771, sono state emanate ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli.

L'emergenza del 2022

Con la delibera del Consiglio dei ministri 4 luglio 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Con la successiva delibera del Consiglio dei ministri 14 luglio 2022 gli effetti della citata dichiarazione sono stati estesi ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione Umbria. Ulteriore estensione, relativamente ai territori della Regione Lazio ricadenti nel bacino del distretto dell'Appennino centrale, è stata disposta con la delibera del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022 è stato precisato che l'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla precedente delibera del 4 agosto 2022 ricomprende l'intero territorio della Regione Lazio, ivi compresi i territori ricadenti nel bacino del Distretto dell'Appennino meridionale.

In attuazione delle citate delibere, al fine di disciplinare i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto, sono state emanate l'ordinanza 21 luglio 2022 (in relazione alle succitate regioni del Nord), l'ordinanza 28 luglio 2022 (per il territorio della Regione Umbria) e l'ordinanza 26 agosto 2022 (per il Lazio).

Con la delibera del Consiglio dei ministri 1 settembre 2022 è stata disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto, ai territori delle Regioni Liguria e Toscana ricadenti nel bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. In attuazione di tale delibera è stata emanata l'ordinanza 14 settembre 2022.

Informazioni sullo stato di severità idrica a scala nazionale sono disponibili sul sito web dell'ISPRA.

L'articolo 15 del D.L. 115/2022 prevede una modifica al comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

L'attività parlamentare

Nella risposta all'interrogazione 5/07450, resa nella seduta del 27 aprile 2022, viene evidenziato che "dai dati elaborati dall'ISPRA si evince che il decennio 2011-2020 è stato il più caldo dal 1961, mentre l'indice di siccità SPI (Standardized Precipitation Index) a 6 mesi calcolato a gennaio 2022 mette in evidenza estese condizioni di aridità sul nord Italia, dovute ad un livello di precipitazioni decisamente inferiori alle media sulle regioni alpine" e che "la stessa ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Acque Irrigue) riafferma la situazione di criticità riguardo la disponibilità della risorsa idrica nel Paese".

Ulteriori elementi sulle azioni di contrasto del fenomeno della siccità sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 5/081055/08110, e 3/03392, nonché all'interpellanza 2/01542

Nell'ambito dell'informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle iniziative in relazione all'emergenza siccità, resa nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 luglio 2022, è stato ricordato che "già a partire dal mese di gennaio sono emersi segnali di allarme per la stagione irrigua a causa dell'assenza di significative precipitazioni invernali. I dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del CNR hanno confermato per il 2022 precipitazioni dimezzate rispetto alle medie del periodo, valore che ha raggiunto percentuali tra il -50 e il -60 per cento nelle Regioni del Nord-Ovest. Il fenomeno siccitoso che ha da prima colpito l'Italia del Nord, in particolare il distretto idrografico del fiume Po, si è progressivamente esteso verso il Centro e il Sud del Paese, soprattutto a causa delle temperature record. Secondo quanto emerso nelle ultime riunioni degli osservatori distrettuali, si confermano scenari di severità idrica alta per i distretti del fiume Po, delle Alpi orientali e dell'Appennino settentrionale e uno scenario di severità idrica media con trend in peggioramento per il distretto dell'Appennino centrale. Le scarse piogge di fine giugno hanno contribuito in parte minima ad attenuare la situazione ... L'anno in corso è anche caratterizzato dalle temperature record che hanno contribuito in maniera rilevante a comporre il quadro emergenziale. Assistendo all'attuale emergenza, dobbiamo riconoscere che siamo ormai abituati ad assistere ciclicamente a fenomeni siccitosi preoccupanti: simili situazioni si sono susseguite nel 2003, nel 2007, nel 2012, nel 2017 e adesso nel 2022; quindi sostanzialmente ogni quinquennio abbiamo un fenomeno siccitoso di una tale portata. È però evidente che, di volta in volta, il fenomeno si presenta con maggiore intensità e con conseguenze sempre più devastanti. ISPRA ha comunicato pochi giorni fa che il valore medio anno di risorsa idrica disponibile per l'ultimo trentennio 1991-2020 si è ridotto del 19 per cento rispetto a quello del trentennio 1921-1950. Preoccupano di più le proiezioni fornite da ISPRA per il prossimo futuro: tenuto conto dei cambiamenti climatici in atto, si prevede a livello nazionale una disponibilità della risorsa idrica in riduzione dal 10 al 40 per cento". 

Presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) è in corso la discussione congiunta di alcune risoluzioni recanti iniziative urgenti per contrastare l'emergenza idrica. Nell'ambito della discussione sono state svolte numerose audizioni informali.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
focus
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Ambiente e gestione del territorio