Tra i più recenti interventi a sostegno del settore lirico-sinfonico vi sono: il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento; la possibilità per le fondazioni che non lo avevano già fatto, di presentare un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, fissando il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023; la conseguente proroga delle funzioni del Commissario straordinario nominato nell'ambito del processo di risanamento e la previsione che, fino al termine delle sue attività, possono essere conferiti, a supporto, incarichi di collaborazione; la modifica della procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni e la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, introducendo anche una disciplina transitoria volta a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le medesime sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Inoltre, è stata introdotta una disciplina speciale per la stipula, da parte delle medesime fondazioni, in presenza di determinate esigenze, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare, che la relativa durata non può superare i 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019.
In risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state anche dettate disposizioni specifiche per il 2020, il 2021 e il 2022, concernenti i criteri per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (per gli ulteriori interventi adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, si veda l'apposito tema).
Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5). Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.
Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, comma 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con D.I. 6 novembre 2014 – di forme organizzative speciali. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (DM 5 gennaio 2015) e dell'Accademia di Santa Cecilia (DM 5 gennaio 2015).
Con il d.lgs. 367/1996, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Successivamente, tuttavia, a seguito del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996.
Il D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 1) ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.
In particolare, ha previsto che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La proposta di dotazione organica doveva essere trasmessa ai medesimi Ministeri entro i 60 giorni successivi all'adozione del D.I., previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento – del commissario straordinario.
Le fondazioni possono presentare, con cadenza triennale, una proposta di modifica della dotazione organica. Inoltre, ogni fondazione, qualora venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, deve attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Inoltre, ha confermato che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che el limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione.
Ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
In particolare, ha previsto, anzitutto, che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato, con "diritto di precedenza" i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, risultino "vincitori" nell'ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.
Inoltre, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato:
Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.
In queste procedure transitorie i limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere.
Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato:
Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.
In caso di superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.
Da ultimo, l'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) ha previsto la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 10 del medesimo decreto modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. In base a tale modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.
I più recenti interventi inerenti il percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati attuati dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 589-591) che ha differito innanzitutto (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data della sua entrata in vigore, non avevano già presentato un piano di risanamento potevano presentare, entro 90 giorni dalla stessa data, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
Inoltre, a tali fini - nel testo come modificato dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 65, co. 8) -, ha disposto che il fondo di rotazione è incrementato di € 40 mln per il 2021.
Al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il D.L. 91/2013 ( L. 112/2013: art. 11, co. 1 e 2) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione .In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1.La dotazione iniziale del fondo di rotazione ammontava a € 75 mln per il 2014.In seguito, il D.L. 83/2014 ( L. 106/2014: art. 5) aveva previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'i ncremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a € 50 mln.Successivamente, la L. di stabilità 2016 ( L. 208/2015: art. 1, co. 355) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell' equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un' integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.Inoltre, ha esteso (art. 1, co. 356) a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione - allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016 -, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016– un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.Ancora dopo, il D.L. 113/2016 ( L. 160/2016: art. 24) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.In seguito, la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 323 ) aveva prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni.Prima dell'ultima proroga prevista dalla L. 178/2020, tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019 ( L. 8/2020: art. 7, co. 1, primo periodo, e 3- bis).
La stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, commi 592 e 594) ha prorogato altresì le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche già presentati alla data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.
Si ricorda che, da ultimo, il 26 luglio 2021, è stata pubblicata la prima relazione semestrale 2021, riferita ai dati del 31 dicembre 2020 e, il 17 gennaio 2022, la seconda relazione semestrale (anno 2021) sul monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche ex art. 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 91 del 2013.
Inoltre, ha disposto che, a supporto delle attività del Commissario, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività.
Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.
Con riguardo alle risorse specificatamente stanziate per finalità di riduzione del debito delle fondazioni lirico-sinfoniche, la L. di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, comma 583) ha autorizzato in favore delle stesse la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di € 15 mln a decorrere dal 2019. Gli importi previsti sono poi stati incrementati di ulteriori € 10 mln per il 2017 dal D.L. 244/2016 (L. 19/2017: art. 11, co. 3) e di ulteriori € 5 mln per il 2018 dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 323).
Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. 163/1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo.
In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.
Il D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 11, comma 20) ha stabilito che la quota del FUS destinata alle stesse è determinata annualmente con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi sostituita, a seguito della L. 175/2017, con il Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica, sulla base dei seguenti criteri:
Inoltre (art. 1, comma comma 21), ha previsto l'intervento di un decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.
Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014.
Successivamente, il D.L. 83/2014 ( L. 106/2014: art. 5) – inserendo il comma 21-bis nell'art. 11 del medesimo D.L. 91/2013 ( L. 112/2013) – ha disposto che, a decorrere dal 2015, le fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali che non versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale.
La disciplina attuativa, recata dal D.I. 6 novembre 2014 ha stabilito (art. 5) che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione dell'attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo corredati dei relativi budget preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale.
A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 4) ha previsto che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014.
Ha previsto, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.
Inoltre, ha previsto (art. 183, comma 6) che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020 ( L. 21/2021: art. 7, co. 4- quater).
Qui la ripartizione dei contributi a valere sul FUS concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2017, operata con D.D. 28 luglio 2017.
Qui la ripartizione dei contributi a valere sul FUS concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2018, operata con D.D. del 4 ottobre 2018.
Qui la ripartizione dei contributi a valere sul FUS concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2019, operata con D.D. del 30 settembre 2019.
Qui la ripartizione dei contributi a valere sul FUS concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020, operata con D.D. del 7 luglio 2020.
Qui la ripartizione dei contributi a valere sul FUS concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2021, operata con D.D. 1 giugno 2021.
Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 799-801) - come anticipato - ha previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche estendendo al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS ad esse destinata. Ha inoltre stabilito che il compenso straordinario del Commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del FUS e ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica di tali fondazioni.
Oltre alle somme provenienti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), alle fondazioni lirico-sinfoniche sono state destinate ulteriori risorse.
In particolare, la L. 388/2000 (art. 145, comma 87) ha previsto risorse aggiuntive da destinare a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche e ulteriori risorse specificamente destinate al Teatro dell'Opera di Roma e al Teatro alla Scala di Milano, tutte da ripartire con decreto (ora) del Ministro della cultura.
Da ultimo, ulteriori risorse sono state destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sui due Fondi – uno di parte corrente, uno in conto capitale – istituiti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 89) per fronteggiare le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per ulteriori approfondimenti sul tema delle fondazioni lirico-sinfoniche, si rinvia all'apposita sezione web del sito del Ministero della cultura – Direzione generale dello spettacolo.