tema 3 ottobre 2022
Studi - Politiche Unione europea La legge annuale europea e di delegazione europea

Nella XVIII legislatura, il Parlamento ha approvato cinque leggi europee: tre leggi di delegazione europea (2018, 2019-2020 e 2021) e due leggi europee (2018 e 2019-2020).

I due strumenti di adeguamento all'ordinamento europeo previsti dalla legge n.234 del 2012 non risultano essere stati utilizzati appieno come nella legislatura precedente. Pur considerando la fine anticipata della legislatura, in linea generale il meccanismo legislativo previsto per la fase discendente di attuazione del diritto dell'Unione europea ha registrato dei rallentamenti che hanno determinato un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia.

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L'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenze dell'Italia all'Unione europea nella fase discendente è assicurato da due distinti provvedimenti, introdotti dalla legge n. 234 del 2012, che assicurano altresì il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

In particolare, la legge di delegazione europea contiene (art. 30, comma 2):

  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
  • disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive;
  • delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
  • delega legislativa al Governo limitatamente a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
  • disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;
  • disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  • disposizioni che autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
  • la delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi.

Ai sensi dell'art. 29 della legge n. 234/2012, ; il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:

- dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

-  riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

- fornisce l' elenco delle direttive  dell'Unione europea   recepite o da recepire in via amministrativa;
- dà partitamente conto delle   ragioni  dell' eventuale omesso inserimento  delle   direttive dell'Unione europea  il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
- fornisce l' elenco  delle   direttive  dell'Unione europea recepite con regolamento, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati e fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea relativi al secondo semestre dell'anno, per il primo dei quali non è prescritta la relazione illustrativa.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.


Resta ferma la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti anche urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi sia anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti relativi all'anno di riferimento (art. 37).

Il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea (articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012) è di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti princìpi e criteri direttivi generali di delega:

a)        le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;

b)        ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;

c)        gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. gold plating);

d)        ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";

e)        al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f)         nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)        quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h)        le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i)         è sempre assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato, e che nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. Inoltre, qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi (legge n. 234/2012, art. 32).

La legge europea (art. 30, comma 3, della legge n. 234/2012) reca, invece, norme di diretta attuazione finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di procedure di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea. Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot (su cui infra).

In particolare, la legge europea - per la quale, a differenza di quanto previsto per la legge di delegazione, non è fissato alcun termine di presentazione, contiene:

  • disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  • disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché di rilievi mossi nell'ambito di procedure di pre-infrazione (casi «EU Pilot» avviati dalla Commissione europea per accertare la corretta applicazione della legislazione UE e per prevenire l'avvio di procedure d'infrazione);
  • disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
  • disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo.
 Si ricorda che il   sistema EU PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.
ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2021

Con riguardo all'attuazione della normativa europea, sono previsti appositi strumenti e procedure regolamentari volti ad assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell'Unione europea, oltre che da pronunce giurisdizionali.

Innanzitutto, si ricorda che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare appena decritto ovvero i diversi termini che in seguito si illustrano scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

La fase discendente di esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea - con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione -, rappresentano il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea da parte dell'Italia.

Sui due atti si svolge un procedimento di esame congiunto in Commissione e in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro natura di indirizzo e controllo.

 

Per quanto riguarda il Senato, la procedura vigente per l'esame del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE) è disciplinata dall'articolo 144-bis del Regolamento interno.

Il suddetto articolo, al comma 1, prevede che tali atti siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14a Commissione "Politiche dell'Unione europea" e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

Queste ultime dispongono di quindici giorni per condurre l'esame che potrà concludersi, nel caso del disegno di legge di delegazione (e del disegno di legge europea), con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. E' prevista inoltre la possibilità di trasmettere relazioni di minoranza.

Nel caso si tratti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, l'esame nelle Commissioni si concluderà con l'approvazione di un parere.

Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione, la 14a Commissione potrà in ogni caso procedere all'esame (comma 2). Avrà a disposizione trenta giorni per concluderlo e per trasmettere una relazione generale all'Assemblea. A tale relazione sono allegate altresì le relazioni delle Commissioni (o i pareri nel caso si esamini la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

Per quanto concerne gli emendamenti, fermi restando i principi sanciti dall'articolo 97 R.S. (dichiarazione di improbabilità e inammissibilità), sono inammissibili quelli che riguardano materie estranee al disegno di legge in esame. Il Presidente del Senato, ricorrendo tali condizioni, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea (comma 4). L'articolo 144-bis prevede poi, al comma 5, che possano essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14a Commissione. Il Presidente del Senato, tuttavia, potrà ammetterne nuovi, purché correlati con modifiche proposte dalla Commissione o già approvate in Assemblea.

La discussione generale sul disegno di legge di delegazione europea (e sulla legge europea) può avvenire congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sulla quale è prevista la possibilità di presentare proposte di risoluzione. Al termine della votazione sul disegno di legge, l'Assemblea delibera sulle suddette proposte, votando per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti (comma 7).

 

Per quanto riguarda la Camera, occorre far riferimento all' articolo 126-ter del Regolamento interno (R.C.) che traccia una procedura speciale.

Nella vigente formulazione la norma regolamentare mantiene il riferimento alla legge comunitaria e alla   relazione annuale del Governo  sulla partecipazione dell'Italia all'UE,  precedentemente previsti dalla   legge n. 11 del 2005, nell'ambito di una sorta di "sessione europea". Per effetto dello sdoppiamento dello strumento legislativo recato dalla L. 234, tale disciplina regolamentare si intende applicabile all'esame della legge europea e di delegazione europea. La disciplina speciale prevista all'art. 126- ter, inoltre, si intende riferita solamente all'esame della relazione consuntiva.
Quanto all'esame della Relazione consuntiva, la Giunta per il Regolamento della Camera con due pareri adottati il   6 ottobre 2009  ed il   14 luglio 2010, ha ritenuto, in via interpretativa, che: la relazione programmatica, che il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta medesima il 9 febbraio 2000

Più in dettaglio, l'art. 126-ter R.C. prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: legge europea e legge di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea siano assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea, e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

Ciascuna Commissione è tenuta ad esaminare le parti del disegno di legge di propria competenza entro quindici giorni dall'assegnazione, concludendo con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza. Le singole Commissioni approvano anche gli emendamenti al disegno di legge, relativi alle parti di competenza, che vengono inclusi nella relazione. Analogamente, sempre entro quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della Relazione annuale che riguardino la propria competenza ed approvano un parere.

Decorso il termine indicato, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge e della relazione, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni ed i pareri approvati dalle singole Commissioni.

La Commissione politiche dell'Unione europea svolge l'esame in sede referente del provvedimento e gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti, salvo che la Commissione politiche dell'Unione europea non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria, ovvero per esigenze di coordinamento generale.

Criteri particolari riguardano l'ammissibilità degli emendamenti: oltre ai princìpi generali contenuti all'art. 89 R.C.(estraneità all'oggetto della discussione), sono considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio delle leggi europee, come definito dalla legislazione vigente. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Terminato l'esame in Commissione, i disegni di legge europea e di delegazione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono trasmessi all'Assemblea, dove ha luogo la discussione generale congiunta, nell'ambito della quale possono essere presentate risoluzioni sulla Relazione annuale, che sono votate dopo la votazione finale sul disegno di legge.

Si ricorda, infine, che sul disegno di legge di delegazione europea (e su quello di legge europea, ove contenga deleghe), si esprime, inoltre, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 6- bis, R.C., dal momento che si tratta di una legge contenente norme di delegazione legislativa.

ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2022

Con riguardo alla fase discendente di attuazione del diritto dell'Unione europea, i risultati dell'attività svolta dalle Camere nella XVIII legislatura forniscono indicazioni circa l'efficacia del meccanismo legislativo previsto per garantire la conformità dell'ordinamento italiano a quello europeo.

I due strumenti di adeguamento all'ordinamento europeo non risultano essere stati utilizzati appieno come nella legislatura precedente, nella quale il Parlamento aveva approvato in via definitiva dieci leggi europee (cinque leggi di delegazione europea e cinque leggi europee), assicurando di norma il rispetto della cadenza annuale di approvazione delle leggi prescritto dalla legge n. 234.

Nella XVIII legislatura, terminata in via anticipata, il Parlamento ha approvato cinque leggi europeetre leggi di delegazione europea (2018; 2019-2020 e 2021) e due leggi europee (2018 e 2019-2020).

I rallentamenti che sono stati registrati nel processo di adeguamento normativo italiano agli atti dell'Unione europea (cfr. oltre) ha determinato un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia.

In data 23 marzo 2018 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 61 (di cui 50 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive), mentre sulla base dell'aggiornamento del 23 settembre 2022, le infrazioni aperte nei confronti dell'Italia risultano in numero pari a 85 (di cui 58 per violazione del diritto dell'Unione e 27 per mancato recepimento di direttive).

Tra i settori più interessati, ambiente (16), affari economici e finanziari (12), trasporti (9), giustizia (7), concorrenza e aiuti di Stato (6) ed energia (6).

Il grafico seguente mostra l'andamento delle procedure di infrazione aperte nei confronti dall'Italia dal 23 marzo 2018 al 23 settembre 2022.

ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2022

Nella XVIII legislatura sono state approvate le seguenti leggi europee:

Di seguito, sono esposti sinteticamente i contenuti delle cinque leggi europee approvate nella XVIII legislatura.

Il Parlamento ha proceduto alla approvazione di due leggi europee riferite all'anno 2018. In particolare, la legge di delegazione europea 2018 ((L. 4 ottobre 2019, n. 117) si compone di 26 articoli contenenti disposizioni di delega riguardanti:

  • il recepimento di 26 direttive europee (tra le quali si ricordano la Direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, la direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, la direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e la direttiva relativa alle discariche di rifiuti);
  • l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei e modifiche all'atto di recepimento di una decisione quadro GAI (Giustizia e Affari Interni), tra i quali si ricordano il Regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, il Regolamento sui fondi comuni monetari, il Regolamento che istituisce il codice doganale dell'Unione e il Regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas);
  • l'attuazione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio UE relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 14 direttive.

La legge europea 2018 (L. 3 maggio 2019, n. 37) si compone di 22 articoli con i quali: 

  • si affrontano 6 procedure di infrazione (non conformità alla Direttiva 2013/55/UE su riconoscimento delle qualifiche professionali, compatibilità del Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 (correttivo appalti) con la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, attuazione della direttiva 2009/12/UE sui diritti aeroportuali, regime IVA applicato ai servizi accessori all'importazione di beni in franchigia, mancato recepimento della direttiva relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, non corretta trasposizione della direttiva Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) e 4 casi EU-Pilot (lettori di madrelingua straniera, criteri di rilascio di concessioni relative alle rivendite di tabacchi, non corretta attuazione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sfalci e potature);
  • si risolvono 2 casi di aiuti di Stato illegali (abrogazione dell'aiuto di Stato individuale alla ISIAMED e abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi
  • si attuano 2 direttive su taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sulla direttiva recante principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano;
  • si adegua l'ordinamento nazionale a 5 regolamenti europei (misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno, designazione delle autorità competenti, termini di prescrizione delle obbligazioni doganali; tempi, gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; dispositivi medici, designazione dell'autorità competente; dispositivi medici diagnostici in vitro, dell'autorità competente);
  • si dà esecuzione a un accordo internazionale in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri 


Tra i contenuti della Legge europea 2018 si segnala, tra l'altro:

  • la nuova definizione di "legalmente stabilito", in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali: il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui questi esercita in via stabile la professione;
  • l'inserimento del tirocinio di adattamento, in alternativa alla prova attitudinale, tra le misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento del titolo professionale, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, nei casi specifici in cui la scelta della misura compensativa è rimessa all'autorità, in deroga al principio generale che lascia tale scelta al richiedente. Tali misure sono previste in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista nello Stato di provenienza e quella richiesta nello Stato ospitante. Finora, la misura prevista era solo la prova attitudinale;
  • i tempi più certi per il pagamento delle imprese nei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione: la norma consentirà il rispetto del termine di pagamento di 30 giorni previsto dalla direttiva dell'Unione Europea;
  • l'estensione delle regole del mandato di arresto europeo alla Norvegia e all'Islanda: la norma avrà l'effetto di semplificare le procedure per perseguire efficacemente i ricercati italiani fuggiti in quei Paesi o di consegnare alla i ricercati norvegesi o islandesi fuggiti in Italia;
  • il recepimento dello stop al "geoblocking" per permettere lo shopping online all'interno dell'Unione Europea senza restrizioni basate sul Paese di provenienza. L'Antitrust si occuperà dell'applicazione del regolamento, mentre il Centro nazionale della rete europea dei consumatori (European consumer centres network, ECC-Net) avrà il compito di assistere i consumatori nelle controversie con i professionisti;
  • la previsione di "eccezioni al diritto d'autore" al solo fine di migliorare l'accessibilità o la qualità delle versioni esistenti di libri e altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e digitale, alle persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
  • la previsione di responsabilità per i danni derivanti da una cattiva gestione dei rifiuti nucleari o radioattivi: in via principale, dei produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e dei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi.

Nel prosieguo della XVIII legislatura, il percorso di approvazione annuale delle leggi europee ha subito un rallentamento. Le successive leggi di delegazione ed europea sono state infatti approvate coprendo un arco di tempo biennale.

In particolare, il disegno di legge di delegazione europea 2019, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 2020, è stato presentato in Senato il 14 febbraio del 2020, approvato con modificazioni in prima lettura il 29 ottobre 2020 con il nuovo titolo "Legge di delegazione europea 2019-2020 ", indi approvato dalla Camera con ulteriori modificazioni il 31 marzo 2021 e infine approvato definitivamente dal Senato il 20 aprile 2021 (L. 22 aprile 2021, n. 53).

Un analogo esito si è registrato in relazione alla Legge europea 2019-2020. Il relativo disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020, è stato presentato dal Governo alla Camera il 21 settembre 2020 e sin dall'origine esso era riferito al biennio 2019-2020. Approvato con modificazioni in prima lettura il 1° aprile 2021, è stato poi approvato dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021 e indi approvato in via definitiva dalla Camera il 21 dicembre 2021 (L. n. 238 del 23 dicembre 2021).

In entrambi i casi l'iter parlamentare di approvazione delle suddette leggi europee è durato circa quattordici mesi, denotando in tal modo una difficoltà del Parlamento ad adeguare tempestivamente l'ordinamento interno al diritto europeo secondo quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012. Un analogo rallentamento si è riscontrato anche con riferimento alla Legge di delegazione europea 2021, il cui disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2021, è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022, dopo l'approvazione in seconda lettura del Senato il 30 giugno 2022 e in prima lettura della Camera il 16 dicembre 2022.

Per quanto concerne i contenuti, la legge di delegazione europea 2019-2020 consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive.

La legge introduce norme destinate a integrare l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex novo aspetti della vita economica, sociale e sanitaria dei cittadini italiani in ambiti molto diversi: dai servizi di media audiovisivi al codice delle comunicazioni elettroniche, dalle politiche in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare alla riduzione dell'utilizzo della plastica, dalla promozione di veicoli puliti e a basso consumo alle norme per l'esercizio del diritto d'autore, dal regime delle accise all'imposta sul valore aggiunto.

Tra le direttive europee oggetto di recepimento si ricordano: la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; la direttiva (UE) 2018/1808  concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione); la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; la direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno; la direttiva (UE) 2019/633  in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; la direttiva (UE) 2019/770  relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali; la direttiva (UE) 2019/789  che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici:  la direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; la direttiva (UE) 2019/944  relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; la direttiva (UE) 2019/1151 in materia di uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; la direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; la direttiva (UE) 2019/1161 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; la direttiva (UE) 2019/2034  relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento; la direttiva (UE)2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. whistleblowing); la direttiva (UE) 2016/343  sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Per quanto concerne i regolamenti, si ricorda che l'articolato della legge ha fissato i principi e criteri direttivi di delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai seguenti atti: regolamento (UE) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzioneregolamento (UE) 2019/1156, in materia mercato unico dei fondi di investimento; al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili; regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici; regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitroregolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale; regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e sulle conversioni valutarie; regolamento (UE) 2019/881, relativo all'Agenzia dell'UE per la cybersicurezza (ENISA); regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricitàregolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP): regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità; nel settore dei servizi finanziariregolamento (UE) 2017/2402, in materia di cartolarizzazioniregolamento (UE) 2019/2160 in materia di obbligazioni garantite e regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

 

La Legge europea 2019-2020 (L. n. 238 del 23 dicembre 2021) consta di 48 articoli, suddivisi in VIII Capi, recanti disposizioni di natura eterogenea che intervengono nei seguenti settorilibera circolazione di persone, beni e servizi spazio di libertà, sicurezza e giustiziafiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetarisanitàprotezione dei consumatori ed energia.

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano: il Comitato interministeriale per gli affari europei; le modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea; il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea; il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR; il rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027; l'assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC; lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei Conti, prevista in attuazione del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché la disciplina relativa al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea.

In sintesi, la Legge Europea 2019-2020 intende:

a) agevolare la chiusura di 17 procedure d'infrazione, 4 casi di preinfrazione e 1 caso pilota;

 

Il testo tratta in particolare le seguenti procedure di infrazione:

1) 2019/2100 sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca; 2) 2018/2175 sulla cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali; 3) 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; 4) 2018/2374 in materia di punto di contatto unico; 5) 2018/2273 in materia di contratti pubblici; 6) 2017/2090 per il non corretto recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici (2014/23, 2014/24 e 2014/25); 7) 2020/0211 sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali; 8) 2020/0212 sulle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione; 9) 2019/2033 in materia di attacchi contro i sistemi di informazione; 10) 2018/2335 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (articolo 20); 11) 2020/0070 sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri; 12) 2021/2040 per il non completo recepimento della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (articolo 23); 13) 2019/2130 sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato; 14) 2021/0274 per il mancato recepimento della direttiva UE 2019/2177 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; 15) 2021/0275 per il mancato recepimento della direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 16) 2016/2013 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 17) 2019/2095 sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi

b) attuare i seguenti regolamenti europei:

1) regolamento (UE) 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;

2) regolamento delegato (UE) 2018/815, che integra la direttiva 2004/109/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione;

3) regolamento (UE) 2017/2394, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

4) regolamento (UE) 2017/1954, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

5) regolamento (UE) 2017/1128, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno;

6) regolamento (UE) 2016/1953, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

7) regolamento (UE) n. 608/2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

8) regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

9) regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici;

10) regolamento (CE) n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti;

11) regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;

12) regolamento (CE) n. 2271/96, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

c) garantire la corretta attuazione delle seguenti direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale: 

1) direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

2) direttiva 2003/109/UE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

3) direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

4) direttiva (UE) 2011/93, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

5) direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali;

6) direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;

7) direttiva (UE) 2019/2177, che modifica la direttiva 2009/138/UE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

8) direttiva 2004/28/UE, che modifica la direttiva 2001/82/UE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

 La Legge europea 2019-2020 reca inoltre disposizioni volte a:

- garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C‑297/17, C‑318/17 e C‑319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale;

recepire la rettifica della direttiva 2001/112/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

 - attuare la direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché la direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La Legge europea 2019-2020 apporta inoltre modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in relazione alle quali si rinvia all'apposito tema.

Si ricorda, infine, che l'articolo 43 della legge interviene in ordine al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), stabilendo che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni sono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

L'ultima legge europea approvata nella XVIII legislatura è Legge di delegazione europea 2021 (L. 4 agosto 2022, n. 127), che si compone di 21 articoli recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'allegato A e l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e a una raccomandazione.

Le 14 direttive europee inserite nell'Allegato A sono le seguenti:

  1. direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
  2. direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere;
  3. direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/UEE e le direttive 98/6/UE, 2005/29/UE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;
  4. direttiva (UE) 2019/2177, che modifica la direttiva 2009/138/UE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  5. direttiva (UE) 2020/1057, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/UE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/UE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
  6. direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
  7. direttiva (UE) 2020/1828 , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/UE;
  8. direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
  9. direttiva (UE) 2021/338, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  10. direttiva (UE) 2021/514, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  11. direttiva (UE) 2021/1187, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
  12. direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/UE del Consiglio;
  13. direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/UE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;
  14. direttiva (UE) 2021/2261, che modifica la direttiva 2009/65/UE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La legge contiene inoltre la delega per l'adeguamento ai seguenti 21 regolamenti europei:

  1. Regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online;
  2. Regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali; 
  3. Regolamento (UE) 2021/557  che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;
  4. Regolamento (UE) 2020/1054, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;
  5. Regolamento (UE) 2020/1055 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;
  6. Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;
  7. Regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;
  8. Regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari;
  9. Regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali;
  10. Regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato dell'UE di prodotti fertilizzanti;
  11. Regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici e il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, per la parte sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici;
  12. Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust;
  13. Regolamento (UE) 2018/1805, sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;
  14. Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
  15. Regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);
  16. Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada;
  17. Regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
  18. Regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;
  19. Regolamento n. 1071/2009  che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
  20. Regolamento (CE) n. 1072/2009 , che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada;
  21. Regolamento (CE) n. 1073/2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

La Legge di delegazione europea 2021 provvede infine a recepire la Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

 

 

 

ultimo aggiornamento: 23 giugno 2020
 
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