tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze
Lotta all'evasione fiscale

Durante la XVIII legislatura sono proseguiti gli interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale.

In particolare ai fini del contrasto all'evasione è stato previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono e sono state introdotte delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sempre nella direzione di un maggiore contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate il 4 marzo 2021 ha comunicato di avere ottenuto  il via libera dell'Unione europea al finanziamento del progetto A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy ideato e presentato dall'Agenzia stessa con la finalità di innovare i processi di valutazione del rischio di non-compliance. Successivamente è stato altresì pubblicato il D.M. 28 giugno 2022 che dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione.

In precedenza la legge di bilancio 2020 aveva introdotto delle norme volte a permettere all'Agenzia delle entrate di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni delle banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Inoltre sono state incluse le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso, nel rispetto di specifici presidi normativi, il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell'interessato previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali - RGPD).

Nei primi sette mesi del 2022 il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo ha evidenziato un incremento pari a 2.761 milioni di euro (+64,3%) di cui: 1.831 milioni di euro (+85,8%) sono affluiti dalle imposte dirette e 930 milioni di euro (+43,1%) dalle imposte indirette. Il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno non risulta omogeneo in quanto nel 2021 le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto 2021 (Decreto legge n. 73/2021, cosiddetto "decreto sostegni-bis").

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Con il Decreto Legge 145/2023 - recante misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali -è stato integrato il testo del decreto legislativo 231/2007 introducendo l'articolo 34-bis.

La norma attribuisce agli organismi di autoregolamentazione la facoltà di istituire una banca dati informatica centralizzata di documenti, dati e informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale e soggetti all'obbligo di conservazione.

La previsione è finalizzata a fornire un patrimonio informativo di rilievo cui le autorità competenti in ambito antiriciclaggio possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni e attribuzioni istituzionali, nonché un ausilio per i singoli professionisti nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. La norma, inoltre, risponde all'esigenza di garantire maggiore uniformità di comportamento da parte dei professionisti e di agevolarne la compliance rispetto alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio.

La banca dati è gestita dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni debbano esservi trasmessi.

Prima di prestare la propria opera professionale ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Qualora emergano operatività anomale (tenuto conto degli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF) il professionista riceve apposito avviso, elaborato dall'organismo di autoregolamentazione, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.

La norma precisa che la trasmissione alla banca dati effettuata dal professionista non sostituisce gli obblighi di conservazione e che gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 34-bis.

L'accesso è consentito a MEF, UIF, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, DIA e DNA per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali individuate dal decreto legislativo 231/2007. La definizione delle modalità tecniche e operative dell'accesso è rinviata ad apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono trattati per le finalità previste dall'articolo 34-bis, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, e sono conservati per un periodo di 10 anni.

    ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2025