La crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019, che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 2017. Con l'approvazione della legge n. 20 del 2019 il Parlamento ha consentito al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma.
L'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), è stata differita al 1° settembre 2021 dal decreto-legge n. 23 del 2020.
Il Governo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 155 del 2017, ed a seguito dell'emanazione dei pareri delle Commissioni parlamentari, ha emanato il decreto legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Il Codice si compone di quattro parti e di 391 articoli.
Le disposizioni più significative sono concentrate nella parte I, che contiene il nuovo "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" e le cui disposizioni entreranno in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, e dunque il 14 agosto 2020, tranne che per talune specifiche norme la cui data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (16 marzo 2019). La legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) e la legge sul sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) non sono tuttavia abrogate: restano disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.
La Parte prima dello schema è articolata in 10 titoli.
Il Titolo I, oltre a definire l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali afferenti la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnalano i seguenti:
Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
Il Titolo III individua le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle sulla cessazione dell'attività del debitore, ivi previste, si muovono sostanzialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. In particolare:
Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si propongono tutti la finalità del recupero dell'impresa in crisi, finalità da ritenersi prevalente rispetto a quella meramente liquidatoria. In particolare:
Il Titolo V ha per oggetto la "liquidazione giudiziale", e cioè la procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si segnalano:
Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le novità della riforma vi è l'espresso riconoscimento (effettuato dall'art. 3 della legge delega) dell'istituto del gruppo d'imprese il cui presupposto fondamentale è l'effettiva attività di direzione e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, infatti, di trattare il gruppo di imprese come un'entità unica, considerando ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica definizione - prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell'impresa per l'accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui agli artt. 57 e ss), ove sia possibile garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.
Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l'applicazione dell'istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità riguarda i presupposti soggettivi dell'istituto allo scopo di rendere applicabile in via generale la procedura concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni, dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La liquidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese individuate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente rientrano nel settore bancario, dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministrativo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.
Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) stabilendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega, non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina concorsuale con quella del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento alle misure cautelari adottate in tale sede.
Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e nella legge n. 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento), apportando modifiche solo terminologiche.
Il Titolo X , contiene disposizioni generali di coordinamento in materia di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei procedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disciplina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.
La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.
La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.
La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie, che regolano l'entrata in vigore della riforma. Si tratta, come già anticipato, di un'entrata in vigore differenziata a seconda della esigenza o meno di particolari attività preparatorie necessarie alla attuazione delle diverse disposizioni.
Il Parlamento ha approvato la legge n. 20 del 2019, volta a consentire al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n.155.
I decreti legislativi integrativi e correttivi consentiranno di intervenire sulla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 14 del 2019, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; la legge n. 155 del 2017 non aveva, infatti, previsto questa possibilità.
La legge specifica che la procedura di adozione dei decreti correttivi ed integrativi nonché i principi e criteri direttivi cui il governo dovrà attenersi, sono quelli già fissati dalla legge n.155 del 2017 per l'esercizio della delega principale e che per l'emanazione dei decreti il governo avrà a disposizione due anni dal termine ultimo stabilito per l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (v. sopra).
rimodula, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4);
L'articolo 42 del decreto legislativo prevede che le norme in esso contenute entrino in vigore insieme a quelle del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (1° settembre 2021), in modo tale che queste ultime divengano operative nella versione già emendata.
Il decreto legislativo è stato emanato a seguito dell'acquisizione da parte del Governo, come prescritto dall'art. 1 della legge 20/2019, dei pareri delle Commissioni di Camera e Senato sull'Atto Governo n. 175, espressi rispettivamente nella seduta del 9 luglio 2020 e nella seduta dell'8 luglio 2020. Entrambi i pareri recavano osservazioni, alcune delle quali sono state accolte dal Governo nella stesura definitiva del decreto. In particolare, è stato soppresso l'art. 41 dello schema di decreto, il quale prevedeva che gli obblighi di segnalazione di circostanze che possano essere considerate indiziarie di situazioni di crisi in piccole imprese entrassero in vigore il 15 febbraio 2021; l'entrata in vigore della suddetta norma è stata in tal modo uniformata alla data di entrata in vigore dell'intero codice della crisi e dell'insolvenza che, come ricordato, è attualmente fissata al 1° settembre 2020. La medesima osservazione riguardante l'opportunità di raccordare l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione con il resto del codice era peraltro contenuta nel parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 aprile e del 23 aprile 2020.