tema 23 settembre 2022
Studi - Agricoltura Credito e assicurazioni in campo agroalimentare

Molteplici fattori - alluvioni, calamità naturali, siccità, emergenze sanitarie o fitosanitarie di vario genere etc. - possono incidere, anche in maniera rilevante, su taluni prodotti e/o filiere agroalimentari: per tale ragione la gestione del rischio in agricoltura risulta essenziale per la sopravvivenza stessa dell'attività primaria, nelle sue diverse manifestazioni (coltivazione del fondo, allevamento, pesca,  selvicoltura e attività connesse). Anche il sistema di garanzie per l'accesso al credito, da parte delle imprese agricole, è essenziale per il sostegno alla loro attività.

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Per la prima volta, nel 2009, viene data la possibilità agli Stati membri di utilizzare le risorse destinate ai pagamenti diretti per incentivare l'accesso degli agricoltori a due tipologie di copertura: le polizze assicurative e i fondi mutualistici per i danni recati alle produzioni dalle avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie ed emergenze ambientali.

Con la riforma del 2013 (regolamento (UE) 1305/2013), come da ultimo modificata con il regolamento c.d. Omnibus (regolamento (UE) 2017/2393), le risorse messe, a tal fine, a disposizione per gli Stati membri sono state allocate nell'ambito del cosiddetto Sviluppo rurale e prevedono l'attivazione di tre strumenti:

  • polizze assicurative (per avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie);
  • fondi mutualistici: meccanismo finalizzato a coprire perdite sulla produzione riconducibili ad eventi naturali avversi (per fitopatie, epizoozie e emergenze ambientali);
  • Income Stabilization Tool (Ist) – meccanismo gestito in forma mutualistica che prevede una quota di partecipazione su base annuale, con il quale viene coperto il rischio di sperimentare significativi cali di reddito aziendale.

Il contributo, grazie alle modifiche apportate dal citato regolamento Omnibus, copre parte del costo assicurativo (70% e non più il 65%) e viene erogato quando la perdita supera il 20% e non più il 30% della produzione media annua dell'agricoltore. Sono stati, poi, introdotti Income Stabilization Tool (Ist) settoriali.

Nell'ambito della ripartizione dei Fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, l'Italia, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, ha deciso che la misura relativa alla gestione del rischio venisse gestita a livello nazionale e che, per tale finalità, venisse prevista l'assegnazione di 1 miliardo e 640 milioni di euro per l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.

In base alle novità introdotte con la riforma della PAC nel 2013, è stato emanato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, recante semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

All'articolo 9 del suddetto decreto, si prevede che il piano culturale aziendale sia condizione di ammissibilità per la predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito aziendale.

L'art. 11 istituisce, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), il Sistema integrato di gestione dei rischi, che si avvale delle informazioni disponibili nell'anagrafe delle aziende agricole, con particolare riferimento a:

  • il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascuna azienda agricola;
  • il sistema di identificazione delle superfici, strutture ed allevamenti agricoli;
  • le informazioni costituenti il patrimonio produttivo;
  • il piano di coltivazione;
  • la composizione zootecnica,
  • e la composizione strutturale.

Nell'ambito del sistema di gestione di rischi, Ismea elabora e fornisce. il piano assicurativo individuale, il piano di mutualizzazione e il piano di stabilizzazione del reddito aziendale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, ai fini della stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato, l'agricoltore deve preventivamente:

  1. procedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale;
  2. predisporre il piano di coltivazione;
  3. scaricare dal sistema il Piano assicurativo individuale per allegarlo alla polizza sottoscritta.
ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

La normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato, sul finire della XVII legislatura, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 (modificato dal suddetto decreto legislativo n. 32 del 2018) ha istituito - all'articolo 1 - il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire:

  • danni alle produzioni agricole e zootecniche;
  • danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le modifiche da ultimo apportate includono anche eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.

Gli eventi considerati sono quelli richiamati dagli orientamenti e dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli interventi sono di tre tipologie:

  • misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, cosiddette misure ex ante (il provvedimento di modifica ha specificato che le stesse debbono prevedere nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali);
  • interventi compensativi (cosiddette misure ex post), ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004);
  • interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.

Il decreto legislativo di riforma ha soppresso quelle parti dove si specificava fino a che percentuale potesse arrivare il contributo dello Stato.

E' stato poi introdotto un nuovo articolo interamente dedicato alle polizze assicurative sperimentali (art. 2-bis), intendendosi tali le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata e le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata. Le polizze sperimentali possono avvalersi della riassicurazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi istituito presso Ismea (di cui all'art. 127, comma 3, della legge n. 388 del 2000).

Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (precedentemente denominato Piano assicurativo annuale) definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e determina la soglia del danno.

Di recente, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, recante il "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020". Il decreto ministeriale 29 maggio 2020 ha, poi, disposto il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agricole agevolate e di adesione ai fondi di mutualizzazione di alcune tipologie di colture stabiliti dal predetto Piano.

Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 29 dicembre 2020, recante "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021", modificato dal decreto ministeriale 11 novembre 2021.

Infine, è stato emanato il decreto 27 gennaio 2022 "Modalita' attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi".

Quanto agli interventi compensativi (art. 5), essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in:

  • contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile;
  • prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso;
  • proroga delle operazioni di crediti agrario;
  • agevolazioni previdenziali.

Sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono, altresì, esclusi dagli aiuti, secondo quanto previsto - da ultimo - con le modifiche introdotte:

- le grandi imprese;

- le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali;

- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

Per attivare gli interventi compensativi, le regioni competenti, una volta delimitato il territorio, deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento e le provvidenze da concedere. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, dichiara il carattere di eccezionalità della calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze in base alle richieste (art. 6).

I consorzi di difesa (o Organismi  collettivi di difesa, di cui agli articoli 11-14) sono costituti da imprenditori agricoli (o dalle cooperative agricole di raccolta) per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni. I consorzi possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, stipulando contratti anche per nome e per conto dei soci.

Recentemente, il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019) all'art. 10, ha incrementato la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di 20 milioni di euro per il 2019 (cap. 7411 del MIPAAFT). Il medesimo decreto-legge, all'art. 10-ter, ha autorizzato l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti, nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. L'autorizzazione ad anticipare il pagamento dei premi è legata al permanere dello stato di crisi del settore (tale percentuale è stata portata, per il solo 2020, al 70 per cento dall'art. 78, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 18 del 2020). La corresponsione dovrà avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno e sarà disposta dagli organismi pagatori competenti.

Inoltre, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto le seguenti misure:

    • l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cosiddetta cimice asiatica (art. 1, commi 501-502);
    • una modifica della disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale. Si prevede, nello specifico, che gli interventi compensativi, per danni alle imprese agricole dipendenti da calamità naturali, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati a una sola annualità (art. 1, comma 523).

Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004), in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 130).

Sucessivamente, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 1, commi 515-519).

Da ultimo,l'articolo 13, del D.L. 115/2022 introduce misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni causati dall'eccezionale carenza idrica verificatasi in Italia a partire dallo scorso mese di maggio. In particolare, viene implementato di 200 milioni di euro il "Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori".


Ulteriori interventi a seguito di calamità che hanno inciso sul settore agricolo

Si ricorda che il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto proroga termini (convertito dalla legge n. 8 del 2020) ha previsto il rifinanziamento, per un importo di 30 milioni di euro per il 2019, dell'autorizzazione di spesa necessaria per il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (art. 10, commi 3 e 4).

Si segnala, poi, che il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (cosiddetto emergenza Coronavirus o Covid-19), aveva previsto, all'articolo 33, commi 1-3, la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione di alcuni debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nei territori ai quali si applicano le misure di contenimento del contagio da COVID-19, le quali avessero subito danni diretti o indiretti, istituendo, per tali finalità, nello stato di previsione del MIPAAF, un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2020. Aveva poi introdotto una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori e consistente nella subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi (comma 4), introducendo, altresì, a presidio di tale divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000, commisurata al beneficio ricevuto dal soggetto che non avesse rispettato i divieti previsti (comma 5). Si rinviava, infine, all'articolo 36 del medesimo decreto-legge n. 9, per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo rotativo (comma 6).

Il suddetto decreto-legge n. 9 del 2020 è stato abrogato dalla legge n. 27 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, ma le citate disposizioni dell'art. 33 sono state riproposte all'interno del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies per quanto concerne i mutui a tasso zero e il relativo fondo rotativo di 10 milioni di euro per il 2020 e commi 2-bis, 2-ter e 2-quater relativamente alle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali). 

Il medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, inoltre, oltre a portare - come accennato - la percentuale di anticipazione dei contributi per la PAC, per il solo 2020, dal 50 al 70 per cento (art. 78, commi 1, 1-bis e 1-ter), ha istituito, presso il MIPAAF, un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a seguito dei danni derivanti dall'emergenza COVID-19, per la copertura degli interessi dei finanziamenti bancari e dei mutui contratti dalle medesime imprese, nonchè per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, comma 2). Ha poi previsto - modificando l'art. 11, comma 2, del D.L. n. 185/2008 - l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia, prevedendo, al contempo, che anche le organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese agricole partecipino, nell'organo competente, alle delibere in materia di concessione delle garanzie (art. 78, comma 2-quinquies). Ha altresì previsto la possibilità di rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in modo da assicurare condizioni migliorative, incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse, senza oneri istruttori (art. 78, comma 4-sexies).

Lo stesso decreto-legge n. 18 del 2020 aveva previsto che ISMEA potesse concedere garanzie alle imprese agricole e della pesca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. A tal fine, ad ISMEA erano stati assegnati 80 milioni di euro per il 2020 (art. 49, comma 8). Il decreto-legge n. 23 del 2020  (cosiddetto Liquidità) ha abrogato il predetto articolo 49 del d.l. 18/2020, ma ha riprodotto al suo interno le suddette disposizioni, portando le risorse destinate a tal fine a 100 milioni di euro per il 2020 (art. 13, commi 11 e 12).

Si ricorda che il citato articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.
Da ultimo, il decreto-legge 21/2022  stabilisce che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese medesime (articolo 19, commi 1-3).
ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022

Nella scorsa Legislatura, la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, approvando, il 21 febbraio 2017, il documento conclusivo.

Ne è emersa una situazione difficile, dovuta a un insieme di fattori.

Sicuramente, la crisi economica e finanziaria ha inciso, determinando un rallentamento nell'erogazione del credito, soprattutto a partire dal 2013.

Il differenziale dei tassi di interessi ha comportato, poi, un maggiore costo per le banche per la remunerazione della raccolta, unitamente ad un peggioramento della qualità della raccolta, che si caratterizza per concretarsi nel breve periodo, ed un deterioramento della qualità degli attivi delle banche.

Per far fronte a tale situazione, sono state attivate misure straordinarie, come le moratorie alle aziende in bonis, l'allungamento, in determinati casi, del periodo di ammortamento del prestito; il mantenimento del tasso d'interesse stipulato, qualora sia stato possibile contare sulla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese.

In merito alle misure ordinarie, con l'aumento della rischiosità delle imprese, particolarmente rilevanti sono stati gli strumenti di garanzia; per l'agricoltura, in particolare, si è rilevato di particolare importanza il Fondo per il credito gestito da ISMEA, che ha permesso di affiancare al finanziamento agevolato il finanziamento ordinario bancario, attraverso la stipula di una convenzione tra l'ABI e la stessa ISMEA.

Altri strumenti sono rappresentati dalla concessione di finanziamenti agevolati per la gestione dei contratti di filiera agroalimentare e di distretto, nonché l'intervento della Cassa depositi e prestiti nell'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, previsti dalla c.d nuova Sabatini per l'acquisto di macchinari.

Per quanto riguarda gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese, i principali incentivi diretti si sostanziano nei finanziamenti previsti nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, dove sono previste misure a favore dell'ammodernamento delle imprese agricole, dell'insediamento dei giovani agricoltori e dell'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.

Il documento conclusivo di tale indagine conoscitiva ha concluso rilevando che, per migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese agricole, è necessario:

  1. potenziare e condividere gli strumenti di valutazione del rischio di credito e della sostenibilità dei finanziamenti;
  2. accelerare l'obiettivo di far condividere alle banche e al sistema che eroga i contributi, modelli che siano trasparenti e attenti alle peculiarità del settore agricolo;
  3. rafforzare i fondi di garanzia a presidio del rischio di credito delle banche che finanziano l'agricoltura, in termini di semplificazione per le imprese, efficacia di deponderazione del patrimonio di vigilanza, integrabilità e armonizzazione con la programmazione europea;
  4. introdurre e consolidare strumenti che riducano i rischi delle oscillazioni del reddito e dei ricavi delle aziende per effetto di eventi climatici e crisi di mercato;
  5. proseguire ed intensificare le azioni volte al ricambio generazionale ed al rafforzamento fondiario, secondo due direzioni: l'implementazione ed il miglioramento di strumenti agevolativi che trasferiscano valore a quei giovani imprenditori che manifestano, in termini di progetti e di capacità, il potenziale più elevato; la creazione di veicoli e modalità alternative (da affiancare a quelle tradizionali) per favorire il turnover delle terre, scongiurando il rischio dell'abbandono dell'attività agricola.
ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020
 
temi di Agricoltura e biodiversità