Prima delle modifiche operate dal decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019), il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) prevedeva che la sua attuazione non fosse più demandata ad un apposito regolamento (come avveniva in base al Codice precedente), ma avvenisse in base alla c.d. soft law, cioè attraverso l'emanazione di linee guida di carattere generale proposte dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nonché tramite provvedimenti della stessa Autorità, quali linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile.
Nel documento consegnato dal Presidente dell'ANAC nel corso della sua audizione presso l'8a Commissione del Senato, svolta nella seduta del 30 luglio 2018, viene dato conto (a partire da pag. 8) dell'attività di regolazione svolta fino a tale data dall'ANAC. Un'analisi dell'attività regolatoria svolta successivamente dall'ANAC è contenuta nelle relazioni annuali dell'ANAC (Doc. XLIII).
Per quanto riguarda invece l'attività regolatoria svolta dal Ministero delle infrastrutture nel corso della presente legislatura, si segnala il D.P.C.M. n. 76 del 10 maggio 2018 (adottato su proposta del MIT) che disciplina le modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, attuativo dell'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). In attuazione dell'art. 4 di tale decreto è stata istituita (con il D.M. 30 dicembre 2020, n. 627) la Commissione nazionale per il dibattito pubblico. Si segnala altresì che l'art. 46 del D.L. 77/2021 ha apportato una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico contenuta nel citato D.P.C.M. 76/2018 e che la Commissione nazionale ha approvato, nel mese di giugno 2021, le linee guida sul dibattito pubblico al fine di informare sul funzionamento dell'istituto. Modifiche all'art. 22 del Codice relative al funzionamento della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sono state apportate dall'art. 5, comma 6, del D.L. 121/2021.
Nella risposta all'interrogazione a risposta immediata 5/05688 svolta in VIII Commissione nella seduta dell'8 aprile 2021 il rappresentante del Governo ha ricordato che "con riferimento ai provvedimenti attuativi previsti dal Codice appalti, rappresento che sono stati adottati 15 decreti ministeriali e 8 provvedimenti di competenza dell'ANAC".
Si segnala la recente emanazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"), attuativo dell'art. 25 del Codice, e del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici (Delibera ANAC n. 160/2022), attuativo dell'art. 213, comma 3, lettera h), del Codice.
Il nuovo comma 27-octies dell'art. 216 del Codice (introdotto dalla lettera gg), numero 4, del comma 20 dell'art. 1 del D.L. 32/2019) prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, di un regolamento "unico" di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.
Tale comma dispone altresì che, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico, continuano ad applicarsi le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice: requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure "sottosoglia", delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione; controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità; lavori concernenti i beni culturali.
Lo stesso comma provvede inoltre ad individuare i contenuti del nuovo regolamento unico, prevedendo che lo stesso reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee;
e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
g) collaudo e verifica di conformità;
h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
i) lavori riguardanti i beni culturali.
Al fine di evitare sovrapposizioni tra le linee guida attualmente vigenti e le disposizioni del nuovo regolamento unico, il citato comma 27-octies dispone altresì che – a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall'ANAC (ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice) vertenti sulle materie testé elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.
Nel corso della presente legislatura, è proseguita l'attività dell'ANAC di interlocuzione con il Governo e il Parlamento, finalizzata a segnalare possibili interventi normativi, per chiarire dubbi interpretativi o superare criticità applicative riscontrate dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni. Tra le segnalazioni inviate dall'ANAC si ricordano, in particolare, quelle relative: alla verifica degli affidamenti dei concessionari (n. 4/2018); alla proposta di modifica dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del Codice, relativo ai motivi di esclusione (n. 5/2018); all'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici (n. 7/2018); alla disciplina dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici (n. 1/2019); alla disciplina in materia di elenchi ufficiali di operatori economici (n. 2/2019); agli obblighi di comunicazione, pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto (n. 4/2019); nonché alle possibili criticità relative alla funzione di RUP quale progettista, verificatore, validatore del progetto e direttore dei lavori o dell'esecuzione (n. 5/2019).
Di rilievo anche la segnalazione n. 8/2019 concernente la disciplina del subappalto, approvata con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019, nonchè la segnalazione n. 2/2020 del 26 febbraio 2020, nella quale vengono formulate alcune proposte di modifica normativa in materia di cauzione provvisoria e di obblighi di pubblicazione degli esiti nelle procedure di affidamento. Degne di nota anche la segnalazione n. 10/2020 concernente la disciplina dei requisiti aggiuntivi per la partecipazione a nove gare, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti da parte delle imprese in concordato, nonché la segnalazione n. 1/2021 avente ad oggetto l'art. 113 del Codice sugli incentivi per le funzioni tecniche. La segnalazione n. 2/2021 riguarda il sistema di centralizzazione e aggregazione degli acquisti, mentre la segnalazione n. 3/2021 fa riferimento alla disciplina dell'avvalimento. Ulteriori segnalazioni sono state inviate nel corso del 2022: la segnalazione n. 1/2022 riguarda i raggruppamenti temporanei, mentre la segnalazione n. 2/2022 riguarda i consorzi stabili.
Occorre ricordare anche la segnalazione S3470 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato volta ad evidenziare le criticità concorrenziali della disciplina in materia di concessioni introdotta a livello europeo con la direttiva 2014/23/UE e recepita a livello nazionale con gli articoli 164 e seguenti del Codice e le seguenti segnalazioni della medesima Autorità: AS1621, relativa ai soggetti legittimati ad asseverare i piani economico-finanziari nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità in ''project financing", e AS1707 sui limiti di utilizzo del subappalto.
Con la segnalazione del 23 marzo 2021 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha formulato proposte di riforma concorrenziale ai fini del disegno di legge per la concorrenza 2021, ivi incluse proposte per la riforma e la semplificazione del Codice dei contratti pubblici.
Delle delibere e delle segnalazioni emanate dall'ANAC in relazione all'emergenza COVID-19 si dà conto nel paragrafo "Le principali misure in materia di contratti pubblici adottate per l'emergenza COVID-19".
L'articolo 5 del D.L. 135/2018, recante norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto la soglia europea, interviene sull'articolo 80 del Codice, che disciplina i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, al fine (sottolineato nella relazione illustrativa del Governo) di "allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo, nell'attuale lettera c)".
Il comma 912 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto, fino al 31 dicembre 2019, una deroga alle procedure di affidamento dei contratti di lavori sotto la soglia europea (disciplinate dall'art. 36 del Codice), al fine di prevedere:
- l'affidamento diretto per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (in luogo della procedura negoziata), previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici;
- l'affidamento mediante procedura negoziata semplificata per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
In pratica, la semplificazione consiste nell'applicazione, fino alla soglia di 350.000 euro, delle modalità di affidamento ordinariamente previste (dall'art. 36 del Codice) per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro. Tale comma è stato peraltro abrogato dall'art. 1, comma 24, del decreto-legge "sblocca cantieri" (D.L. 32/2019).
Un impatto sul Codice, seppure non immediato, è rinvenibile anche nelle disposizioni introdotte dai commi 162-170 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, che istituiscono e disciplinano una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. Il comma 168, infatti, prevede l'emanazione di un apposito regolamento volto ad introdurre, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'articolo 1 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. decreto sblocca cantieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici e prevede la sospensione sperimentale dell'efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici (concernenti, in particolare, le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture, il divieto di appalto integrato e l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC) anche al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273.
Per una trattazione complessiva degli interventi di modifica e sospensione di norme del Codice dei contratti pubblici disposti dal D.L. 32/2019 si rinvia al paragrafo "Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana" del tema D.L. 32/2019: "Sblocca Cantieri" e al dossier sul testo del D.L. 32/2019 con le modifiche apportate in fase di conversione.
Si fa notare che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019, la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera ha svolto numerose audizioni informali, nella seduta del 10 giugno 2019.
Il comma 9-bis dell'art. 1 del D.L. 162/2019 (c.d. milleproroghe), proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi. La norma in esame conferma, inoltre, l'obbligo, per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.
Tale disposizione è stata oggetto di una segnalazione dell'Autorità garante della concocrrenza e del mercato (AS1679).
Si fa notare inoltre che il citato termine del 31 dicembre 2021 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 47-ter del D.L. 77/2021.
Tra le numerose disposizioni recate dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto-legge cura Italia), si segnalano, in materia di contratti pubblici, le seguenti norme, finalizzate a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:
La sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 si applica, come chiarito dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 marzo 2020, "anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50" e, pertanto, "i termini inerenti le procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere".
Chiarimenti sulla citata sospensione sono stati altresì fornita dall'ANAC all'interno della delibera 9 aprile 2020, n. 312, recante "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni".
L'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, prevede la proroga del citato termine del 15 aprile 2020 fino al 15 maggio 2020.
In considerazione di tale proroga, l'ANAC ha trasmesso a Governo e Parlamento l'atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 al fine di evidenziare "la necessità di adottare specifiche misure in luogo di una generalizzata applicazione della sospensione dei termini disposta dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020".
Un'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2020, è stata prevista dall'art. 41 del D.L. 34/2020, in materia di misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi.
Con la comunicazione pubblicata in data 1° aprile sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e intitolata "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01), la Commissione europea ha illustrato le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi.
Come evidenziato nella comunicazione, tali orientamenti "riguardano in particolare gli appalti in casi di estrema urgenza, che consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali".
In particolare, nel paragrafo 2.3, dedicato ai casi di estrema urgenza, la Commissione:
Nell'ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19, l'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso, in data 30 aprile 2020, un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti.
Successivamente, in vista dell'emanazione (ancora non avvenuta) di un intervento normativo di semplificazione in materia di appalti, l'ANAC ha elaborato un documento, inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti, contenente varie proposte per velocizzare le procedure e favorire la ripresa economica.
La stessa Autorità ha trasmesso a Governo e Parlamento i seguenti atti di segnalazione:
- l'atto di segnalazione n. 5/2020, con cui ha sottolineato l'opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori (SAL) anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività;
- l'atto di segnalazione n. 7/2020, concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
Nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto-legge rilancio) sono contenute ulteriori misure in materia di contratti pubblici, con le quali:
Numerose disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. decreto semplificazioni, riguardano la materia dei contratti pubblici.
In particolare si ricordano quelle recate dall'art. 1, che intervengono in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
L'art. 2 disciplina invece le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia.
L'art. 2-bis prevede che alle procedure di affidamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei.
Ulteriori disposizioni sono recate dall'art. 3, che mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, e dall'art. 4, che intrerviene sulle fasi della conclusione del contratto e del contenzioso.
L'art. 4-bisreca invece disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario.
L'art. 5 detta disposizioni a carattere transitorio, applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia europea, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica. L'art. 6, invece, per le opere pubbliche sopra soglia prevede l'obbligatoria costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico. Tale disposizione è modificata dall'art. 6-quater del D.L. 152/2021, dall'art. 51 del D.L. 77/2021 e dall'art. 35, comma 1-bis, del D.L. 36/2022.
L'articolo 8 reca inoltre (ai commi 1-4) disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, fermo quanto previsto dall'art. 103 del D.L. 18/2020 (v. supra), ulteriori novelle al medesimo Codice (ai commi 5 e 6) e disposizioni di proroga dei termini e di modifica al D.L. 32/2019 (comma 7). Il comma 6-bis dell'art. 8 prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare deroghe alla procedura di dibattito pubblico.
Con il decreto-legge 77/2021 sono state introdotte ulteriori norme di semplificazione anche sulla base delle indicazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Di seguito si dà conto, in estrema sintesi, del contenuto delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici recate dal D.L. 77/2021.
L'art. 46 introduce una serie di modifiche all'attuale disciplina normativa del dibattito pubblico contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018. Modifiche a tale articolo sono previste dall'art. 10, comma 1, del D.L. 68/2022.
L'art. 47 prevede, allo scopo di perseguire finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del D.L. 59/2021). In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, l'adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi assunzionali, con priorità per giovani, donne e soggetti con disabilità, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici.
L'art. 47-ter proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all'80% dei contratti di lavori e servizi.
L'art. 47-quater prevede misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), relativi agli investimenti previsti nel PNRR e nel PNC.
L'art. 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Nello specifico, rileva l'utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l'espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Tale articolo è modificato dal D.L. 121/2021 e dal D.L. 152/2021 (v. infra).
L'art. 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019, cd. decreto sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40% detto limite).
Sono inoltre introdotte una serie di novelle all'art. 105 del Codice destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l'affidamento di lavori in subappalto non più limitato al 30% dell'importo del contratto, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; l'affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario; il riferimento direttamente al subappaltatore dell'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l'introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'art. 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Viene inoltre introdotto un "premio di accelerazione" per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l'importo delle penali per il ritardato adempimento.
L'art. 51 interviene su diverse disposizioni del precedente "decreto semplificazioni" (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all'affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l'altro, l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
L'art. 51 integra altresì la disciplina dei collegi consultivi tecnici (recata dall'art. 6 del D.L. 76/2020) prevedendo l'emanazione di apposite linee guida e l'istituzione, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi medesimi.
L'art. 52 reca, tra le altre disposizioni, misure per la riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino all'anno 2023 l'efficacia di diverse norme contenute nell'art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l'altro) la sospensione del divieto di "appalto integrato" e la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. Si prevede, inoltre, l'abrogazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020.
L'art. 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.
L'art. 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull'anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell'Italia centrale nel 2016.
L'articolo 1-septies del D.L. 73/2021 contiene delle disposizioni, applicabili per i contratti in corso di esecuzione, volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, tra gli altri, si ricordano:
- il comma 1, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione, entro il 31 ottobre 2021, dei materiali da costruzione più significati che abbiano registrato, nel primo semestre del 2021, un aumento o una diminuzione dei prezzi superiore all'8%;
- il comma 2, che stabilisce che le eventuali variazioni di prezzi, in aumento o in diminuzione, dei materiali individuati nel suddetto decreto ministeriale, diano luogo alle relative compensazioni, anche in deroga a quanto previsto dal codice degli appalti;
- il comma 8, che istituisce un Fondo per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. Lo stesso comma rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità di utilizzo del suddetto Fondo.
Tale articolo è stato modificato dal DL. 121/2021 (v. infra) e dal comma 398 della legge di bilancio 2022. Tale comma reca modifiche all'art. 1-septies del DL. 73/2021 volte a incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La lettera a) estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso: come previsto dal testo previgente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021. La lettera b) estende al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale di applicazione delle compensazioni. Il successivo comma 399, con apposita autorizzazione di spesa, incrementa il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per il 2022. In attuazione dell‘articolo 1-septies, come modificato dalle succitate disposizioni, sono stati emanati:
- relativamente alle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, il D.M. 30 settembre 2021, il D.M. 5 aprile 2022 e il D.M. 27 luglio 2022;
- relativamente alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all‘8 per cento, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi: il decreto 11 novembre 2021 (rettificato dal decreto 7 dicembre 2021) e il decreto 4 aprile 2022 (rettificato dal decreto 24 maggio 2022), rispettivamente relativi al primo e al secondo semestre dell'anno 2021;
- relativamente alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione relativo al primo semestre 2021: il decreto 9 giugno 2022 (rettificato dal decreto 9 agosto 2022).
Ulteriori disposizioni sono state introdotte dall'art. 29 del D.L. 4/2022.
In particolare, al comma 1 – in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento d'urgenza, e fino al 31 dicembre 2023 – si prevede che:
- l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste come facoltative dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) diviene obbligatorio;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del medesimo Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se superiori al 5% rispetto al prezzo (e non al 10%, come previsto dal Codice), rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta;
- nei casi indicati al punto precedente, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (e non in misura pari al 50%, come previsto dal Codice) di detta eccedenza.
Il comma 8 dell'art. 29 del D.L. 4/2022, in merito alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, dispone che fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse "a disposizione della stazione appaltante" (per la precisione quelle indicate dal comma 7 del medesimo articolo) e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione si provvede, nel limite del 50% delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all'art. 7 del D.L. 76/2020). Tale fondo, in virtù del successivo comma 10, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni in questione per le opere pubbliche indicate al comma 8.
Il comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 ha inoltre demandato all'ISTAT la definizione (sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione e ha previsto che entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
L'articolo 25 del D.L. 17/2022 reca disposizioni finalizzate a fronteggiare nel primo semestre dell'anno 2022, in relazione ai contratti in corso di esecuzione, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. A tal fine viene previsto (al comma 1) l'incremento di 150 milioni di euro per il 2022 della dotazione del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" (istituito dall'art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021). Sono altresì disciplinate: la copertura degli oneri conseguenti al citato rifinanziamento (comma 9); la determinazione delle variazioni superiori all'8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in relazione alle quali provvedere alle compensazioni (comma 2); nonché le modalità per l'effettuazione delle compensazioni medesime (commi 3-8).
L'art. 23 del D.L. 21/2022 prevede, al comma 1, che il MIMS, in relazione alle domande di accesso al succitato Fondo per l'adeguamento dei prezzi, può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del medesimo Fondo un'anticipazione pari al 50% dell'importo richiesto. Ad esito dell'attività istruttoria, il Ministero può disporre la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione. Il successivo comma 2 incrementa, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020) e prevede altresì un incremento di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2022 del richiamato Fondo per l'adeguamento dei prezzi.
Il comma 3-bis dell'art. 23 introduce poi una norma di interpretazione autentica in base alla quale l'art. 1-septies del D.L. 73/2021, l'art. 29 del D.L. 4/2022 e l'art. 25 del D.L. 17/2022 si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni.
L'articolo 27, invece, consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Ulteriori disposizioni sono contenute nell'art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 36/2022, che reca una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016), stabilendo che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In tali casi, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre varianti in corso d'opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali.
Ulteriori misure sono recate dal D.L. 115/2022.
L'articolo 34, ai commi 1 e 2, incrementa di complessivi 1.300 milioni di euro il fondo per l'avvio di opere indifferibili.
In particolare il comma 1 destina una quota, pari a 900 milioni di euro, per interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nonché una quota di ulteriori 400 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici commissionate dalla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A.
L'art. 34-bis del D.L. 115/2022 introduce una disposizione che si applica ai contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica. Per tali contratti viene previsto che i committenti provvedono all'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall'Istat, al momento della contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%. Viene altresì precisato che tale adeguamento è riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (vale a dire il 22 settembre 2022), nonché a quelle eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni più favorevoli.
Ulteriori misure sono recate dal D.L. 144/2022 (in corso di conversione).
L'articolo 29 estende, anche agli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, l'applicazione della procedura di assegnazione del contributo prevista, per gli enti locali titolari di interventi PNRR, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 del succitato D.P.C.M. 28 luglio 2022 (recante "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili").
L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.
Ulteriori norme in materia di contratti pubblici sono contenute nel D.L. 121/2021. Si ricordano, in particolare:
- l'art. 5, comma 10, che disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l'esistenza di un "vuoto normativo".
- l'art. 12, comma 12-ter che reca disposizioni in materia di pagamenti alle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNNR e il pieno utilizzo dei relativi fondi nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte;
- l'art. 16, comma 3-novies, che interviene sulle norme contabili previste dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista contabilizzazione delle medesime lavorazioni, al fine di determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati;
- l'art. 16-ter, che novella il comma 3 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, a soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma 3 nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Degne di nota anche le seguenti disposizioni recate dal D.L. 152/2021:
- l'art. 6-bis, che introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al Piano nazionale per gli investimenti complementari. In particolare viene previsto che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione previsti dal Codice;
- l'art. 6-ter, che riscrive, integrandolo, il terzo periodo del comma 3 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 (che disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE) al fine di precisare che resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura;
- l'art. 6-quater, che apporta alcune modifiche all'art. 6 del D.L. 76/2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivo tecnici delle stazioni appaltanti;
- l'art. 27, comma 2-sexies, che abroga il comma 1 dell'art. 41 del Codice, ove si prevedeva l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'individuazione delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza.
Nella legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) si ricorda il comma 398, che reca modifiche all'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volte ad incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La lettera a) estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo previgente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021. La lettera b) estende al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale di applicazione delle compensazioni. Il successivo comma 399, con apposita autorizzazione di spesa, incrementa il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per il 2022.
Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 36/2022.
L'articolo 18-bis obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare progetti di opere pubbliche secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l'approvazione del parere preventivo, e prevedendo l'istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento (commi 3-6). Prevede inoltre la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (comma 12). Il comma 9 dell'articolo 18-bis esclude dalla applicazione delle norme previste dall'articolo in questione, le concessioni autostradali, nonché le procedure che prevedono l'espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L'articolo 35 specifica (al comma 1) che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del D.L. 77/2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali. Prevede inoltre (al comma 1-bis) una novella all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.
L'articolo 10 del D.L. 68/2022, apporta, al comma 1, delle modifiche agli articoli 44 e 46 del D.L. 77/2021 recanti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e modifiche alla disciplina del dibattito pubblico. Prevede inoltre, al comma 2, in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, che in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, il versamento del contributo obbligatorio previsto per tali procedure. Il comma 3 stabilisce che l'esonero dal versamento del contributo si applichi, esclusivamente, ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame. Al contempo, si precisa che non si procede al rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 4, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 (spesa rapportata a 6 mesi) e di euro 300.000 per l'anno 2023.
Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 73/2022. L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati. L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.
L'articolo 10 della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (legge europea 2019-2020) reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.
In primo luogo, viene modificato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Conseguentemente agli interventi recati ai commi 1 e 5 dell'art. 80, è stato modificato il comma 7 dell'art. 80 del Codice, al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.
In secondo luogo, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.
Per quanto riguarda la disciplina del subappalto nei contratti di concessione previsti dal Codice, con le modifiche all'articolo 174, commi 2 e 3 del Codice, i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.
Conseguentemente, per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dall'articolo in esame, si dispone l'abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019.
Si stabilisce poi, con una modifica al D.M. 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, la possibilità per gli eventuali subappalti di superare complessivamente il trenta per cento dell'importo totale del contratto.
E' stata introdotta, inoltre, una modifica all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, volta ad includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, ed è stata integrata la normativa prevista all'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, introducendo una dettagliata disciplina relativa agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento.
Si prevede inoltre che le modifiche recate al Codice trovino applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Sono inoltre introdotte ulteriori modifiche al Codice dei contratti pubblici al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; introdurre nell'elenco degli operatori per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, prevedendone con decreto ministeriale i requisiti minimi; intervenire sui motivi di esclusione per irregolarità del concorrente, relativamente al pagamento di imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali.
Il PNRR prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici, nel rispetto dei seguenti target:
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e nella corrispondente norma di delega della legge 28 gennaio 2016, n. 11, concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20% a società in house o comunque controllate o collegate.
Più precisamente, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87), dell'art. 177, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016 (i quali, a giudizio della Corte, integrano la normativa recata dal comma 1, costituendo un insieme organico, espressivo di una logica unitaria, che trova il suo fulcro nell'obbligo di affidamento previsto nel comma 1).
Nella seduta del 30 ottobre 2018, la Commissione 8a (Lavori pubblici) del Senato ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici.
Nel mese di marzo del 2019 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge recante "Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici" (Atto Senato n. 1162). L'esame di tale disegno di legge non è però stato avviato.
Nella seduta del 18 dicembre 2019, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha iniziato l'esame della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019, causa C-63/18, con la quale la Corte è intervenuta per chiarire la portata del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al regime del subappalto individuando profili di incompatibilità di tale regime con l'ordinamento italiano relativamente alla norma nazionale, contenuta nel Codice dei contratti pubblici, che prevede un limite quantitativo al subappalto.
Nella seduta del 10 novembre 2020, le Commissioni riunite VIII e XIV hanno svolto l'audizione del Presidente dell'ANAC sulle ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea.
Il PNRR prevede un processo di riforma in due macro-tappe del settore dei contratti pubblici: una prima tappa, attuata in via d'urgenza con il D.L. 77/2021, e una seconda tappa da attuare mediante lo strumento della legge delega e da completare entro il giugno 2023.
Al fine di dare seguito a tali impegni, il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2330 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici". Nel corso dell'esame di tale disegno di legge, l'8a Commissione del Senato ha svolto un ciclo di audizioni informali. Anche l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha svolto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in questione, una serie di audizioni informali.
La legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici, definitivamente approvata, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 giugno scorso (legge n. 78/2022).