Nel corso della XVII legislatura l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista ha determinato il Parlamento ad adottare provvedimenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale. Tra questi si segnalano, in particolare:
In questa legislatura il Parlamento ha affrontato il tema del lotta al terrorismo internazionale con la conversione del decreto-legge n. 7 del 2015.
Il provvedimento modifica il codice penale, inserendovi nuove fattispecie di reato per punire i c.d. foreign fighters (ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo), chiunque organizzi viaggi all'estero finalizzati al terrorismo e chiunque, dopo avere autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.
Il provvedimento rivolge una particolare attenzione alle attività svolte attraverso la rete Internet, introducendo aggravanti dei delitti di terrorismo se commessi con l'impiego di tecnologie informatiche e potenziando le attività di prevenzione, attraverso una riforma delle intercettazioni preventive e la previsione di una black-list dei siti che vengono utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura. Sono inoltre introdotti in capo agli Internet providers specifici obblighi di oscuramento dei siti e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.
In relazione all'uso di armi ed esplosivi, il decreto-legge introduce nel codice penale due nuove contravvenzioni in caso di detenzione abusiva e rafforza la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Viene quindi prevista, attraverso una modifica della disciplina delle misure di prevenzione contenuta nel Codice antimafia, l'espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Con un intervento sul testo unico immigrazione viene invece prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto, per motivi di prevenzione del terrorismo, nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.
Per le finalità di accertamento dei reati di terrorismo, il decreto-legge aveva dettato - in deroga a quanto previsto dal Codice della privacy (art. 132 del D.Lgs. 196/2003) - una disciplina temporanea in materia di obblighi di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico da parte degli operatori dei servizi di telecomunicazione. Dopo una serie di differimenti della data di scadenza di tali obblighi di conservazione, da ultimo il decreto legge n. 210 del 2015 (convertito dalla legge n. 21 del 2016) ha fissato tale scadenza al 30 giugno 2017.
Successivamente l'art. 24 della legge n. 167 del 2017 (legge europea 2017) - in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo - ha stabilito, a regime, che il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonchè dei dati relativi alle chiamate senza risposta e' stabilito in 72 mesi, in deroga a quanto previsto dal citato Codice della privacy.
Il decreto-legge 7/2015 ha inoltre previsto la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi e, per i servizi di informazione e sicurezza, di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Il provvedimento interviene, poi, sul coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.
Con l'approvazione della legge n. 153 del 2016 il Parlamento ha autorizzato la ratifica di cinque diversi atti internazionali, volti alla prevenzione e al contrasto del terrorismo.
Il provvedimento ratifica e dà esecuzione ai seguenti atti:
La legge n. 153 del 2016 modifica, inoltre, il codice penale aggiungendo - per finalità di adeguamento del nostro ordinamento - nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato.
I primi due delitti riguardano condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale:
Un altro articolo introdotto nel codice penale (art. 270-septies) rende obbligatoria - in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice - la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; ove ciò non sia possibile si procede con la confisca per equivalente.
Infine, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato è inserito nel codice penale il reato di atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter), punito con la reclusione non inferiore a 15 anni.
Tra gli ulteriori interventi della XVII legislatura si segnalano:
Si ricorda che sul tema del contrasto del terrorismo, anche internazionale, alcuni obblighi di relazione incombono sul Governo. Ulteriori elementi di documentazione sulle iniziative di contrasto intraprese possono, dunque, essere tratti dall'ultima Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231 del 2007), trasmessa il 25 settembre 2017, che contiene dati aggiornati al 2016 (DOC. CLX, n .5).
Aggiornati solo al 2015 sono, invece, i dati contenuti nell'ultima Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, che contiene anche un paragrafo sul terrorismo internazionale, trasmessa dal Ministro dell'Interno il 4 gennaio 2017 (DOC XXXVIII, n. 4, Vol. I).