tema 27 settembre 2022
Studi - Finanze Assicurazioni

Durante la XVIII legislatura sono state adottate alcune misure che modificano la disciplina del settore assicurativo, anche riconoscendo dei vantaggi contrattuali agli assicurati virtuosi.

In particolare l'articolo 3-ter del decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021) modifica la disciplina assicurativa del danno non patrimoniale di non lieve entità (cd. macrolesioni). Si proroga al 1° maggio 2022 (dall'originario 27 dicembre 2017) il termine per adottare la disciplina tabellare di dettaglio sulle macrolesioni. Inoltre, in luogo di un solo D.P.R. recante la tabella unica nazionale, si affidano a due distinti decreti del Presidente della Repubblica l'individuazione delle tabelle uniche per tutto il territorio nazionale, ciascuno con proprio specifico contenuto e con procedure distinte: il primo deve individuare le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, mentre il secondo deve disciplinare il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità.

 

L'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha esteso l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto). Il beneficio della classe di merito più favorevole si applica a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare. Successivamente l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha stabilito che tali disposizioni si applicano a partire dal 16 febbraio 2020. Inoltre i commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 12 differenziano le conseguenze assicurative derivanti dai sinistri di cui sono responsabili i conducenti dei diversi veicoli che beneficiano della disciplina della RC auto familiare, a specifiche condizioni e chiariscono i limiti entro cui le imprese assicurative possono attribuire una nuova e più elevata - dunque più sfavorevole - classe di merito ai conducenti coinvolti in detti sinistri. In particolare il comma 4-ter chiarisce che, ove si verifichi un sinistro di cui è responsabile - in via esclusiva o principale – un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a cinquemila euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'Ivass.

 

In precedenza, il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 ha inteso adeguare la disciplina nazionale alle direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, articolo 5 della legge n. 163 del 2017. Tra le principali novità contenute nel decreto si segnala l'estensione dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività trasfrontaliera, e l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS. Sono previsti requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Sono inoltre definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance - POG). Si prevede, altresì, l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario - ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie - ACF). Viene rafforzato infine l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni.

 

Nel corso dell'audizione presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati (11 marzo 2021) l'IVASS ha evidenziato che l'andamento del prezzo medio della copertura r.c. auto presenta, dal 2012 in poi, una riduzione quantificabile in circa il -30% e ciò ha consentito di dimezzare la distanza tra il prezzo medio della copertura auto in Italia e negli altri Paesi europei, sebbene il gap non sia stato ancora azzerato. Anche il differenziale tra le varie regioni e province italiane si è ridotto, passando, nel confronto Napoli-Aosta da 430 euro del 2012 a circa 200 euro del 2020 (-53%).

 

In quanto agli effetti della pandemia Covid, l'Istituto ha comunicato che complessivamente, tra febbraio e novembre 2020, si è riscontrato un decremento dei sinistri di circa il -35%, mentre nello stesso periodo il risparmio per le imprese di assicurazione conseguente alla diminuzione dell'onere per sinistri è valutabile tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, con una incidenza sui premi r.c. auto nell'intervallo 19% - 27%.

 

 

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Con la lettera al mercato del 5 luglio 2018,  l'IVASS ha precisato i propri orientamenti in materia di determinazione, da parte delle imprese, di un governo societario proporzionato alla complessità e al profilo di rischio aziendale, anche in ottemperanza alle norme UE ed alle linee guida dell'Autorità di vigilanza europea in materia assicurativa (EIOPA). L'IVASS ha emanato, dopo pubblica consultazione, il Regolamento n. 38/2018 sul governo societario delle imprese e dei gruppi assicurativi.

Le nuove disposizioni – alle quali le imprese e i gruppi si adeguano gradualmente – razionalizzano le norme vigenti sulla governance delle imprese di assicurazione, in ottemperanza alla Direttiva Solvency II, al Regolamento Delegato 2015/35 UE e alle linee guida europee. Nella revisione regolamentare l'IVASS ha perseguito alcuni obiettivi prioritari, tra cui:

  • assicurare che la responsabilità ultima del sistema di governance aziendale sia chiaramente attribuita all'organo amministrativo, dettagliandone i compiti e promuovendone una adeguata composizione, funzionamento e qualificazione dei componenti;
  • rafforzare il ruolo delle funzioni fondamentali (key functions) dell'impresa, garantendo l'interlocuzione diretta dei titolari delle stesse con l'organo amministrativo;
  • allineare le politiche di remunerazione con gli interessi di lungo termine dell'impresa, anche prevedendo adeguata informativa agli azionisti e al Supervisore; 
  • razionalizzare e semplificare il regime dell'esternalizzazione di funzioni o di processi fuori dall'impresa e/o dal gruppo;
  • disciplinare i presìdi in materia di cyber risk e sicurezza informatica nell'ambito delle regole sul governo aziendale;  
  • favorire lo sviluppo di meccanismi e processi aziendali per la gestione di eventuali situazioni di crisi, richiedendo in particolare ai gruppi rilevanti ai fini di stabilità finanziaria di predisporre un piano di emergenza rafforzato;
  • promuovere piena consapevolezza delle imprese anche in materia di rischi ambientali e sociali.
ultimo aggiornamento: 9 marzo 2020

Il Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 68 (Atto del Governo n. 7) ha inteso adeguare la disciplina nazionale alle direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD), in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, articolo 5 della legge n. 163 del 2017.

Tra le principali novità contenute nel decreto si segnala l'estensione dei destinatari della disciplina, anche con riferimento agli obblighi di registrazione, ai requisiti professionali, all'esercizio dell'attività trasfrontaliera, e l'istituzione dell'Organismo per la tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, con compiti di vigilanza sui soggetti iscritti, a sua volta vigilato dall'IVASS. Sono previsti requisiti supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Sono inoltre definiti regole e processi per la creazione di prodotti assicurativi e per la loro distribuzione sul mercato (Product oversight Governance - POG).

Si prevede l'istituzione di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie analogo a quelli previsti nei settori bancario (Arbitro bancario e finanziario - ABF) e finanziario (Arbitro per le controversie finanziarie - ACF).

Si rafforza l'impianto sanzionatorio di imprese e distributori, con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie anche per le persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti inseriti nell'organizzazione dell'impresa, in presenza di specifici presupposti) e di altre misure sanzionatorie non pecuniarie, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso la società e l'ordine di porre termine alle violazioni.

L'IVASS ha indetto due pubbliche consultazioni relative all'emanazione della normativa secondaria di riferimento, entrambe concluse l'8 giugno 2018: l'una più generale sulla distribuzione assicurativa e l'altra, più specifica, relativa al procedimento di irrogazione delle sanzioni alla luce delle nuove norme europee.

ultimo aggiornamento: 9 marzo 2020
 
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