tema 25 novembre 2021
Studi - Cultura Studi - Giustizia L. 8 novembre 2021, n. 163, Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

La L. 8 novembre 2021, n. 163 intende semplificare le modalità di accesso all'esercizio di alcune professioni regolamentate, al fine di un più rapido inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. La norma rappresenta uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea ed è stato collegato dal Governo alla manovra di finanza pubblica.

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La legge 8 novembre 2021, n. 163 intende semplificare e velocizzare l'accesso ad alcune professioni per le quali attualmente, dopo l'esame di laurea, è necessario superare anche un esame di Stato: l'idea di fondo della riforma è trasformare la discussione della tesi di laurea nella sede di accertamento delle competenze tecnico-professionali che abilitano all'esercizio della professione, consentendo così al neolaureato di esercitare subito la professione stessa, senza dover attendere i tempi del superamento dell'esame di Stato.

In particolare, proseguendo il percorso già intrapreso con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – il cui art. 102 ha introdotto il valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia –, la legge dispone che:

  • l'esame finale dei corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), medicina veterinaria (classe LM-42), psicologia (classe LM-51), e dei corsi di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), professioni e tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03), abilita all'esercizio delle relative professioni;
  • l'esame finale dei corsi di laurea magistrale per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo è abilitante, previa emanazione di regolamenti di delegificazione;
  • ulteriori titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post-lauream, possono essere resi abilitanti, previa emanazione di regolamenti di delegificazione, su richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento o su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca.

Infine, la legge prevede una disciplina transitoria per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Una disciplina transitoria specifica è dettata per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

Si ricorda che questa riforma - per la cui descrizione analitica si rinvia al Dossier n. 457/1 del Servizio Studi - è inserita tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021
 
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