tema 25 settembre 2022
Studi - Ambiente Terremoti

 Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore di territori colpiti da altri eventi sismici.  

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Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 , e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

Precedentemente, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019  l a gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, commi 988, lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019, L. 145/2018). Lo stato di emergenza è stato poi di nuovo prorogato fino al 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 1, D.L. 123/2019). E' stata poi stabilita una ulteriore proroga dello  stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021 (art. 57, commi 1 e 2, del  D. L. 104/2020).
Le risorse del Fondo per le emergenze nazionali sono state incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173 milioni per l'anno 2022 (art. 57, comma 1, D.L. 104/2020 e art. 1, comma 449 della legge di bilancio 2022).  Con la Delibera del consiglio dei ministri 23 gennaio 2020  lo stanziamento di risorse per i territori colpiti dal sisma 2016-2017, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017, è stato integrato di 345 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2020. Con la Delibera del consiglio dei ministri 17 marzo 2022  lo stanziamento di risorse per i territori colpiti dal sisma 2016-2017 è stato integrato di 173 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.
Una rassegna dettagliata delle disposizioni della XVII legislatura è disponibile in "Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Quadro normativo" dossier di inizio XVIII legislatura.

Recentemente, è stato previsto un notevole incremento delle risorse per la ricostruzione delle aree del terremoto del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro, di cui: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026 (D.L. 59/2021, cd. Fondo complementare al PNRR, art. 1, comma 2, lettera b)). L'entità del finanziamento ha determinato la necessità di accrescere il numero di membri facenti parte della Cabina di coordinamento per la ricostruzione prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016, includendovi, il Capo del Dipartimento "Casa Italia", il coordinatore della Struttura di missione del sisma del 2009, il sindaco dell'Aquila, il coordinatore dei sindaci dei comuni del cratere del sisma del 2009, stabilendo, inoltre,  l'individuazione entro il 30 settembre 2021 di programmi unitari di intervento (art. 14-bis, D.L. 77/2021). 

Il pacchetto Sisma (che riepiloga i programmi unitari di intervento) risulta suddiviso in due macromisure, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori, l'altra, dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti. Qui potete scaricare il Programma Unitario degli Interventi approvato dalla Cabina di Coordinamento che gestisce il Pacchetto Sisma.
Per una esame approfondito sullo stato della ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dai sismi 2016-2017, vedi "La ricostruzione in Italia centrale a giugno 2021" e la deliberazione n. 21/2021 del 27 dicembre 2021 della Corte dei conti "Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016".
Proroghe e sospensioni 

In tema, sono diversi gli interventi normativi che hanno determinato proroghe e sospensioni di termini introdotti da precedenti disposizioni legislative.

In particolare, per adempimenti e versamenti tributari in genere, è prevista la ripresa della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2019, in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, con rateizzazione del versamento delle somme in 120 rate mensili.

A decorrere dal 1° giugno 2019 è stato stabilito il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo una rateizzazione delle somme da versare in 120 rate mensili (art. 1, comma 991, lettere a) e b), della legge di bilancio 2019, L. 145/2018). Successivamente, il termine per la ripresa dei suddetti adempimenti e versamenti è stato previsto entro il 15 gennaio 2020 (articolo 8 del D.L. 111/19), ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti (art. 8, comma 2 del D.L. 123/19). 

Fino al 1° gennaio 2020 sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e riscossione delle somme dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali (articolo 1, comma 994, della legge di bilancio 2019).

Non sono dovute, inoltre, l'imposta per le insegne commerciali e la tassa di occupazione di suolo pubblico, per le attività con sede legale od operativa nei territori colpiti (art. 1, comma 997, della legge di bilancio 2019, L. 145/2018). L'ambito operativo di tale esenzione è stata successivamente rivisto e limitato al 31 dicembre 2020 (art. 25, comma 1, lett. a), del D.L. 32/19). Successivamente, tale sospensione è stata prorogata all'anno 2021 (art. 17-ter, comma 1, D.L.  183/2020) ed anche per l'anno 2022 (art. 1, comma 451, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).  

Viene esentato da IRPEF e IRES, fino all'anno di imposta 2020, il reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 1, comma 993 legge di bilancio 2019). Successivamente, il termine previsto è stato prorogato all'anno di imposta 2021 (art.1, comma 456, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).  Tali fabbricati sono esentati anche dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 456 legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

E' sospeso il pagamento del canone RAI dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 ed è attivato il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021, nonché il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge (art. 1, commi 3-5, D.L. 55/2018). 

Viene sospeso fino 31 dicembre 2020, il pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta; per le strutture localizzate in zona rossa, la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2021 (art. 1-bis D.L. 55/18). Il previsto termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 946, legge di bilancio 2021, L. 178/20). Successivamente, entrambi le sospensioni sono state prorogate al 31 dicembre 2022 (art. 22, comma 3, D.L. 4/2022).   

Sono esclusi per l'anno 2019 dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali (art. 1, comma 986, della legge di bilancio 2019, L. 145/2018); successivamente, tale esclusione è stata estesa anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 17-quater, comma 2, D.L. 183/20).

Sono differiti dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici e idrici, assicurazioni e telefonia (art. 9, comma 2-quinquies D.L. 91/2018); successivamente, tali termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (art. 8, comma 1-ter e comma 3 del D.L. 123/19 e poi art. 57, comma 18, D.L. 104/2020, che ha esteso tali agevolazioni a tutte le utenze e non solo agli immobili dichiarati inagibili). Tali termini di sospensione del pagamento delle fatture sono stati prorogati al 31 dicembre 2021 (art. 17-quater, comma 1 , lett. a) D.L. 183/20) e poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, commi 452 e 453, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

Si proroga al 31 dicembre 2020, il termine previsto dall'articolo 48, comma 7 del D.L. 189 del 2016, riguardante l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla P.A. da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate, e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti, in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario (articolo 8, comma 1-bis del D.L. 123/19). Successivamente, tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 7-bis, D.L. 162/2019). 

E' prevista la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 4, co. 3-novies D.L. 162/2019).

Si stabilisce inoltre per i conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, un contributo pari a 600 mila euro, per l'anno 2021, non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire (art. 17-quater, comma 5, D.L. 183/2020).

Misure per la ricostruzione

Recentemente, diversi finanziamenti hanno incrementato la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 4, comma 3, D.L. 189/2016). Oltre ai 300 milioni di euro per il 2018 (art. 01 D.L. 55/18), a cui si sono aggiunti 85 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati (art 1, comma 989, della legge di bilancio 2019), e ai 360 milioni di euro per il 2019 (art. 1, comma 988, lett. b), legge di bilancio 2019, L. 145/2018), il Fondo ha ricevuto ulteriori 100 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati per l'esercizio 2019, di cui, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata a favore dei comuni colpiti dal sisma, con meno di 30 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi (articolo 9-undetricies del D.L. 123/19).

Alle risorse del Fondo per la ricostruzione, la Camera dei deputati ha aggiunto 40 milioni di euro, per l'esercizio 2020 (art. 1, comma 412, L. 178/20) e 35 milioni di euro per l'esercizio 2021 (art. 43-bis, D.L. 152/2021). 

In particolare, per l'anno 2020, il Commissario straordinario può inoltre destinare una quota fino a 50 milioni di euro dei 100 milioni versati dalla Camera dei deputati per l'esercizio 2019, a un programma di sviluppo (articolo 9-duodetricies del D.L. 123/19), volto ad: 
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

Sono stati inoltre previsti 100 milioni di euro, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere, per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2021-2027), a cui il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare ulteriori risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, commi 191-193, L. 178/20). Con la delibera del Cipess 66/2021 del 3 novembre 2021 sono stati assegnati i richiamati 100 milioni per l'anno 2021, in base alla seguente ripartizione: Abruzzo 12,76 milioni di euro; Lazio 14,50 milioni di euro; Marche 60,52 milioni di euro; Umbria 12,22 milioni di euro.

Le somme versate dalla Camera dei deputati sono state introdotte, per l'esercizio 2016, dall'art. 21, comma 8, del D.L. 8/2017, per un importo pari a 47 milioni; per gli esercizi 2017 e 2018, rispettivamente, dall'art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), pari ad 80 milioni di euro, e dall'art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 85 milioni di euro; per l'esercizio 2019, dall'art. 9-undetricies del D.L. 123/2019, per un importo pari a 100 milioni di euro; e, per l'esercizio 2020, dall'art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), per un importo pari a 40 milioni di euro e, per l'esercizio 2021, un importo pari a 35 milioni di euro (art. 43-bis D.L. 152/2021).

 Altre misure a favore della ricostruzione hanno inoltre riguardato

- il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative in aree attrezzate per finalità turistiche da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici (art. 02 D.L. 55/18);

- l'aumento da 150.000 euro a 258.000 euro dei lavori per cui è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione (SOA) (art. 06 D.L. 55/18);

- l'esclusione della VAS e del c.d. screening di VAS, per interventi di ricostruzione o ripristino (art. 09 D.L. 55/18);

- l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi svolta dal comune (art. 010 D.L. 55/18 e art. 10, comma 6, D.L. 76/2020);

- gli interventi su immobili di enti ecclesiastici (art. 011, comma 1, lett. a-c, D.L. 55/18), che seguono le procedure previste per la ricostruzione privata per lavori non superiori alla soglia comunitaria (art. 11, comma 3 D.L. 76/2020);

- il deposito di materiali da scavo in siti di deposito intermedio, dapprima esteso fino a 30 mesi a partire dal mese di agosto 2016, poi prolungato fino al 31 dicembre 2019 e di nuovo esteso fino al 31 dicembre 2020 (art. 014 D.L. 55/18, art. 24, comma 1, lett. b), D.L. 32/2019, art. 15, comma 7-sexies D.L. 162/2019); tale termine è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (art. 17-ter, comma 3 D.L. 183/20) e fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 454, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

il deposito di materiali derivanti dal crollo degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, esteso fino al 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 1131, lett. h), della legge di bilancio 2019, L.145/2018), successivamente, portato fino al 31 dicembre 2020 (art. 15, comma 7-sexies D.L. 162/2019). Tale termine è stato nuovamente esteso fino al 31 dicembre 2021 (art. 17-ter, comma 3 D.L. 183/20) e fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 454, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). In tale ambito, è consentito fino al 31 dicembre 2021 di aumentare fino al 70%,  previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, il quantitativo di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle autorizzazioni concesso agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero (art. 9, comma 4-bis, D.L. 73/2021). Successivamente, il termine previsto è stato prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 455, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

- la pubblicazione di linee guida del Commissario Straordinario per gli interventi di ricostruzione (art. 1-quinquies D.L. 55/18);

- la sanatoria per lievi difformità edilizie, anche per specifici edifici danneggiati nei comuni fuori cratere (art. 1-sexies, commi 1-5 D.L. 55/18, art. 20-bis del D.L. 152/2021 e art. 31-bis del D.L. 115/2022); 

- inclusione delle Università tra i soggetti per la ricostruzione opere pubbliche e beni culturali, sotto-soglia comunitaria (art. 37, comma 1, lett. c) D.L. 109/18); 

- la detrazione del 110% (cd. Superbonus) per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spettante per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2009. 

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive (art. 57-bis, D.L. 104/2020) Successivamente, tale disposizione è stata estesa alle spese sostenute al 30 giugno 2022, ed allargata ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 1  comma 66, lett. g), legge di bilancio 2021, L. 178/20, a decorrere dal 1° gennaio 2021).
La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, comma 28, lettera f)), attraverso l'inserimento del comma 8-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al c.d. Superbonus del 110 per cento) stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi  per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento e senza applicazione di alcun decalage. Si rammenta il contenuto dei commi 1- ter, 4- ter e 4- quater del richiamato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020: 1- ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 (detrazione del 110 per cento) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; 4- ter: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, e di cui al decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive; 4- quater: Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Successivamente, con l a risoluzione n.8/E del 15 febbraio 2022, l'Agenzia delle entrate ha specificato che le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Altri interventi per la ricostruzione hanno riguardato l'esecuzione dei lavori. In particolare, per l'affidamento di incarichi sottosoglia di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, è prevista la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci professionisti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 23, comma 1 del D.L. 32/19), successivamente, modificato con quello del "prezzo più basso" (art. 1-bis del D.L. 123/19); in tale ambito, nelle aree del cratere sismico, è stato previsto, in deroga al Codice dei contratti pubblici, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica (art. 17-ter, comma 4 D.L. 183/20).

E' stato previsto inoltre che le istruttorie relative agli edifici con danni lievi, possono essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione e che il beneficiario che aliena il suo diritto sull'immobile non perde i contributi per la ricostruzione ricevuti e l'unica condizione sulla procedura di scelta della ditta esecutrice dei lavori prevede la selezione dell'impresa esclusivamente tra quelle iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 23, comma 1 del D.L. 32/19). 

Sul deposito e trasporto di terre e rocce da scavo, si è stabilito che tali materiali possano essere gestiti secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (art. 28, comma 4), se aventi un ridotto contenuto di amianto. In tale ambito, è stato previsto: l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, la velocizzazione delle procedure per la medesima gestione, e la verifica della presenza di amianto e di altre sostanze pericolose nelle macerie (articolo 4 del D.L. 123/19).

In materia di interventi di immediata esecuzione, è prorogato al 30 giugno 2019 - ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario - il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti (art. 9, comma 2-bis D.L. 91/18); successivamente, in tale ambito, è stata prevista la possibilità per il Commissario straordinario di differire tale termine al 30 giugno 2020 (articolo 2-ter del D.L. 123/19), termine nuovamente differito al 30 novembre 2020 (art. 11-bis, comma 2, D.L. 76/2020). 

Al fine di semplificare e accelerare la ricostruzione privata, sono state introdotte le seguenti misure: modalità semplificate per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, un ordine di priorità per la concessione del contributo in base a due elenchi di domande per le unità immobiliari destinate ad abitazione o destinate ad attività produttive, e controlli da parte degli uffici speciali per la ricostruzione riguardanti almeno il 20 per cento delle domande di contributo (articolo 3 del D.L. 123/19). 

E' stato stabilito poi che le regioni interessate dall'evento sismico del 2016-2017 adottino uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici, disciplinandone contenuti, modalità e termini di adozione e l'utilizzo del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 41 D.L. 50/2017), anche per le anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori (articoli 3-bis e 7 del D.L. 123/19).

Al fine di favorire la ricostruzione privata, è stata incrementata la concessione del credito d'imposta per l'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale (di cui all'art. 1, comma 362, lettera a) della L. 232/2016 - legge di bilancio 2017) nelle seguenti misure: 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per un periodo di venticinque anni e ulteriori 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per un periodo di venticinque anni (art. 1, comma 466, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

E' stato, inoltre, incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (art. 41 D.L. 50/2017), destinando tale quota per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate (art. 32, commi 7-bis e 7-ter , D.L. 104/2020). Il suddetto incremento è stato fatto confluire nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012 (art. 58-bis, D.L. 73/2021).

Al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, è stato previsto, in particolare, che l'invito a partecipare ai bandi non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara e si estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione (art. 11-bis, comma 1, D.L. 76/2020).

Inoltre, per la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle autostrade A24 e A25, successivamente agli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017, è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario in carica fino al 31 dicembre 2025 (art. 206 D.L. 34/2020 e D.P.C.M. 24 settembre 2020).

Misure riguardanti gli enti locali

Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti, in scadenza nel 2018 e 2019 viene differito al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza (art. 015, lett. a) D.L. 55/18). Successivamente, è stato previsto che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 sia differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento (articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 123/19). Tale previsione è stata ulteriormente estesa anche alle rate in scadenza nell'esercizio del 2022, con differimento del pagamento al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (art. 41 D.L. 17/2022).

Si limita al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare, con decreto del Ministro dell'interno, il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma (articolo 8, comma 1, lett. b) del D.L. 123/19).

A favore dei comuni del cratere sismico è consentita inoltre la deroga al sistema di vincoli previsto per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a decorre dal 24 agosto 2016 e per i 12 mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 6-ter, D.L. 55/18).

Viene inoltre stabilita una compensazione pari a 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a favore dei  comuni , per le minori entrate della TARI (art. 57, comma 5 del D.L. 104/2020).

Gli spazi finanziari previsti a favore delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in ciascun anno del periodo 2018-2021, sono destinati, oltre che ad interventi connessi agli eventi sismici, all'adeguamento antisismico e alla messa in sicurezza degli edifici, anche ad interventi infrastrutturali (art. 1, comma 99, della legge di bilancio 2019).

Viene attribuita ai comuni colpiti dagli eventi sismici la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di emergenza ubicate nei territori dei comuni stessi, destinando a tal fine 2,5 milioni di euro (articolo 49-ter D.L. 34/2019).

Si consente alle regioni di predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento per il trasferimento della propria residenza e dimora abituale (con l'impegno di non modificarla per un decennio) nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici e individuati dalle regioni. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni (articolo 5-bis del D.L. 123/19).

Si stabilisce altresì, a favore delle persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti dagli eventi sismici, la possibilità di optare per il regime fiscale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento (articolo 9-ter del D.L. 123/19).

 Si estende anche ai comuni elencati nell'allegato 2, oltre che ai comuni indicati nell'allegato 1, del D.L. 189/2016, il contributo di 5 milioni per il 2019 previsto per i comuni con più di 30 mila abitanti colpiti dagli eventi sismici, per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali (articolo 6 del D.L. 123/19, che modifica l'art. 23, comma 1-bis, del D.L. 32/2019).

E' prorogato al 31 dicembre 2021, il termine per l'applicazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti (art. 160, D.L. 34/2020). Successivamente, tale termine è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 9, comma 4, D.L. 73/2021).

A decorrere dal 1° novembre 2020, si stabilisce, la possibilità per le regioni, gli enti locali e gli enti parco dei territori colpiti dal sisma 2016-2017 di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri. A tale fine si istituisce presso il MEF un fondo, con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzata al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato (art. 57, commi 3 e 3-bis, D.L. 104/2020). Il Fondo per la stabilizzazione delle assunzioni è stato poi incrementato di 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 (art. 1, comma 944 L. 178/20). Successivamente, è stato previsto che la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato possa decorrere anche prima del previsto termine del 1° novembre 2020 (art. 1, commi 951-953, L. 178/20).

Con il DPCM 9 ottobre 2021 è stato effettuato il riparto del suddetto fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali.  

Come per gli anni 2019 e 2020 (art. 1, comma 997, legge di bilancio 2019, L. 145/18, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 32/19), anche per l'anno 2021 (art. 17-ter, comma 1 D.L. 183/20), non sono dovuti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.  

Misure in materia di lavoro

Con riferimento a determinate aree ed imprese, è prevista, per l'anno 2019,  la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 1, comma 6-quater D.L. 55/18), nonché a prevedere l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa (art. 1-ter D.L. 55/18). Le assunzioni del personale sanitario a tempo determinato nel SSR delle regioni coinvolte dal sisma sono escluse in sede di valutazione del contenimento della spesa del SSN (art. 1, comma 873 legge di bilancio 2019). Dal 1° gennaio 2019, è prevista altresì una deroga, rispetto alla normativa vigente in materia, per il rinnovo di specifici contratti a tempo determinato, utilizzati dalla struttura del Commissario straordinario (art. 1, comma 276, della legge di bilancio 2019).

Aiuti alle imprese 

Per l'anno 2019 gli interventi volti alla ripresa economica (settore turistico, pubblici esercizi, commercio, artigianato, attività agrituristica) sono stati rifinanziati per 5 milioni di euro (art. 9, comma 2-septies D.L. 91/18). 

A favore delle imprese agricole e zootecniche, si stabilisce che la definitiva delocalizzazione, in strutture temporanee, può essere utilizzata in via definitiva (art. 37, lettera b), D.L. 109/18). 

Le agevolazioni previste per la zona franca urbana (art. 46 D.L. 50/17) sono estese anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 759, della legge di bilancio 2019).

In materia di aiuti di Stato, la funzione sul monitoraggio degli aiuti previsti dal D.L. 189/16, finalizzata a verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato, viene trasferita dal Commissario straordinario alle competenze dei vice-commissari (ossia ai presidenti delle regioni interessate) (art. 37, lettera a) del D.L. 109/18). 

Successivamente, le agevolazioni fiscali, previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia 2016-2017, sono state estese anche ad imprese e professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2021, e la fruizione delle agevolazioni fino al periodo d'imposta 2022; si integra, inoltre, l'autorizzazione di spesa prevista di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022 (art. 57, comma 6, D.L. 104/2020).

Si estende da tre a sei anni la durata dell'intervento del Fondo di garanzia (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), volto a garantire i finanziamenti erogati alle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dal sisma (articolo 3-septies del D.L. 123/19).

Si estende la misura prevista a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata "Resto al Sud", anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del D.L. 189/2016, e ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", in deroga ai limiti di età stabiliti ai fini dell'accesso alla stessa (soggetti di età compresa tra i 18 e i 45 anni) (articolo 5 del D.L. 123/19).

Alle imprese agricole e boschive dei comuni interessati dal sisma possano essere concessi mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni per un importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, o in alternativa, contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati a un tasso pari a zero di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile (articolo 9 del D.L. 123/19).

Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di beneficiare del credito d'imposta (art. 1, commi 98 e ss. della legge 208/2015) per l'acquisto di beni strumentali nuovi, (tale termine risulta essere stato più volte modificato, a partire dal 31 dicembre 2018, dall'art. 44, comma 1, D.L. 50/2017, dall'art. 1, comma 218, legge di bilancio 2020,  e da ultimo dall'art. 9, comma 1-bis, D.L.  73/2021).

Le strutture ricettive turistico-alberghiere, localizzate nei territori colpiti, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 30 giugno 2022 (art. 3, comma 5, D.L. 162/2019). Tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 2, comma 4-octies D.L. 183/20).

Si prevedono inoltre contributi per cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in favore di soggetti pubblici e privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma del 2016- 2017 ed interessati dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017 (art. 57, comma 3-octies, D.L. 104/2020).

Con il D.P.C.M. 30 giugno 2021 è stata istituita la Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. 

Gestione commissariale 

Con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, l'avvocato Giovanni Legnini, è stato nominato Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. E' stata inoltre stabilita l'impignorabilità delle risorse assegnate alla gestione commissariale per i territori colpiti da eventi sismici fino al  31 dicembre 2020 (art. 39 del D.L. 109/18). Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 17-quater, comma 4, D.L. 183/20).

Sono state inoltre sospese le procedure di sequestro o pignoramento delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate,  le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario, i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, fino al 31 marzo 2021 (art. 4-quater, D.L. 137/2020).

A favore del personale impiegato dal Commissario straordinario e dai comuni interessati sono state disposte misure riguardanti il contingente proveniente dalla PA, il trattamento economico, la tipologia dei contratti e la loro durata (art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 32/19).

Sono poi state introdotte disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, nonché norme per consentire all'Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di personale di società in house della regione, per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, tramite convezioni non onerose (articolo 1-ter del D.L. 123/19). In tale ambito, si stabilisce che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017, è stabilito nella misura, ridotta del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, prevista per i compensi professionali riconosciuti in sede giurisdizionale in base al D.M. 140/2012 (art. 57, comma 4, D.L. 104/2020).

Altri interventi sono stati disposti a favore del personale della struttura del Commissario straordinario, degli Uffici speciali per la ricostruzione e degli enti locali, mediante ampliamento delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 57, commi 3-ter-3-quinquies, D.L. 104/2020).

Al Commissario straordinario è concesso un potere di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea), su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, dettandosi disposizioni sui relativi compensi, e autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021 (art. 11, comma 2 del D.L. 76/2020). 

Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario è stata integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023 (art. 49, comma 1-ter, D.L. 36/2022).

Per l'attuazione degli interventi previsti con le risorse del Fondo complementare al PNRR (complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, art. 1 del D.L.52/2021) il Commissario straordinario - con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - può assumere otto esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi previsti  e procedere alla stipula di convenzioni con Invitalia s.p.a (art. 13-ter D.L. 228/2021). In tale ambito, è stata inoltre autorizzata una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 1, comma 465, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

 

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

All'indomani del sisma del 6 aprile 2009, avvenuto in Abruzzo, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009. La cessazione dello stato di emergenza è stata dichiarata il 31 agosto 2012 (D.L. 83/2012).

Nella legislatura in corso, sono state adottate diverse disposizioni, per lo più contenute in decreti-legge, che hanno riguardato, tra l'altro, la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, la sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali, nonché la gestione delle assunzioni di personale amministrativo. 

Nel corso del 2022 è stata presentata in Parlamento la Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella regione Abruzzo, per gli anni 2019-2020, in cui si sottolinea che le risorse complessive assegnate al 31 dicembre 2020 ammontano a 6,859 miliardi, di cui 3,0 milioni per la ricostruzione degli edifici pubblici e 6,856 miliardi per gli immobili privati. Tali risorse, come noto, sono destinate agli interventi relativi allo sviluppo e alle attività produttive, all'assistenza alla popolazione e per il supporto alle funzioni essenziali ed infine alle attività di assistenza tecnica.
Ricostruzione 
Per quanto riguarda la ricostruzione privata, al 31 dicembre 2019, la spesa complessiva è pari a circa 4,7 miliardi, di cui 3,4 miliardi nel comune dell'Aquila, 1,0 miliardi nei comuni del cratere e 221,7 milioni nei comuni fuori cratere. Al 31 dicembre 2020, la spesa complessiva ammonta a circa 5,1 miliardi, di cui 3,6 miliardi nel comune dell'Aquila, 1,2 miliardi nei comuni del cratere e 260,0 milioni nei comuni fuori cratere.
Per quanto riguarda la domanda per la  concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili privati, il termine inderogabile è stato previsto il 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia 2016-2017, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio (art. 17 D.L. 183/20). 
Al fine di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa (articolo 1 del D.L. 195/09), per lo svolgimento dell'attività di  monitoraggio del rischio sismico, è prevista una spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
Gli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo pari o superiore a 1 milione sono stati attribuiti alla competenza della ''Conferenza di servizi permanente'', al fine di accelerare il completamento la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture (articolo 57-quater, D.L. 104/2020). 
Per semplificare ed accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati, finanziati con le risorse previste nel Fondo complementare al PNRR sono stati estesi anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, le disposizioni in materia edilizia previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 1- sexies  D.L. 55/2018), in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis, D.L. 152/2021) . Tale sanatoria è stata estesa  anche per specifici edifici danneggiati nei comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).
Alla data del 31 dicembre 2019, il valore complessivo delle erogazioni per la ricostruzione pubblica ammonta a  circa 1,5 miliardi, e alla data del 31 dicembre 2020, il valore ammonta a  circa 1,9 miliardi. 

Al fine di completare la ricostruzione privata sono soggetti a rimodulazione i contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione, entro il limite massimo del 20 per cento, al fine di compensare gli aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all'8 per cento, certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza (art. 17, comma 7, del D.L. 115/2022).

Risorse
 
L'impignorabilità delle  risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi sismici, per quanto riguarda il sisma in Abruzzo, è cessata al 31 dicembre 2019 (art. 39 del D.L. 109/18). 
Per il 2018, 2019 ed anche per il 2020 viene assegnato, rispettivamente, un contributo annuale di  2 milioni di euro e  di 1,5 milioni di euro, in favore dei comuni colpiti diversi dal Comune dell'Aquila (articolo 1, comma 996, della legge di bilancio 2019 e articolo 9-octies del D.L. 123/19). Per il  2021 e per il 2022, ai medesimi comuni è stato riconosciuto un ulteriore contributo di  1 milione di euro (art. 1, comma 945, L. 178/20 e art. 1, comma 469, L. 234/2021).  
E' stato inoltre disposto, per ciascun anno del periodo 2019-2022, uno contributo straordinario di  10 milioni a favore del Comune dell'Aquila (art. 21, comma 1 lett. a, D.L. 32/2019, art. 1, comma 945, L. 178/20, art. 1, comma 469, L 234/2021), un contributo di  500.000 euro per ciascun anno 2019-2021, a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (art. 9-octies del D.L. 123/19, art. 1, comma 945, L. 178/20), e per il trasferimento del personale degli Uffici territoriali per la ricostruzione (soppressi dal 1° luglio 2018) all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (art. 22, comma 3 del D.L. 32/2019).
Con il  Fondo complementare al PNRR (art. 1, comma 2, lettera b) D.L. 59/2021) sono stati previsti  interventi per le  aree del terremoto del 2009 e del 2016 (Centro-Italia) per c omplessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, così ripartiti: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, viene integrata la cabina di coordinamento della ricostruzione, prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. 189/2016, e stabilito che entro il 30 settembre 2021 siano individuati i programmi unitari di intervento (art. 14-bis, D.L. 77/2021).
Il Commissario straordinario può, inoltre,   avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1°  marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti (art. 13-ter, D.L. 228/2021). In tale ambito, è stata inoltre autorizzata una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 1, comma 465, legge di bilancio 2022, L.234/2021);
In materia di risorse, nel corso del 2021, con la  delibera CIPE n. 42/2021 del 9 giugno 2021 sono state assegnati per la ricostruzione degli immobili privati, 374,1 milioni di euro, ripartiti: a) 302,7 milioni per l'ambito territoriale altri comuni del cratere; b) 71,4 milioni per l'ambito territoriale comuni fuori cratere. 
Con la delibera CIPESS n. 52/2021 del 27 luglio 2021 è stato approvato il "secondo piano annuale degli interventi di ricostruzione del patrimonio culturale della città dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009", predisposto dal Ministero della cultura, per un costo complessivo pari a 114 milioni. Con la delibera CIPESS n. 20/2022 del 14 aprile 2022 sono state invece a ssegnate ulteriori somme stanziate per la ricostruzione degli immobili privati del Comune dell'Aquila, per 267,5 milioni per il periodo 1° luglio 2020 - dicembre 2022.
Le risorse disposte dal CIPE/CIPESS, assegnate con proprie delibere per il sisma Abruzzo del 2009, ammontano ad oggi complessivamente a 11,1 miliardi di euro. 
Assunzioni
Fino al 31 dicembre 2022 - termine precedentemente prorogato fino  al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 - il Comune de L'Aquila ha nuovamente la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato in deroga a quanto disposto in materia dalla normativa vigente, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro (articolo 9-sexies, D.L. 123/19, art. 57 comma 11, D.L. 104/2020, art. 1 comma 471 L.234/2021). 
Fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 464, legge di bilancio 2022, L. 234/2021) è stata poi prorogata la dotazione di personale degli uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere). Tale termine (previsto all'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione) è stato già oggetto di proroga al 31 dicembre 2020 (ad opera dell'art. 2-bis, comma 35 del D.L. 148/2017) e al 31 dicembre 2021 ( art. 57, comma 10, D.L. 104/2020).
Sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022 (art. 57, comma 9, D.L. 104/2020 e art. 1, comma 470 L. 234/2021) sono stati prorogati i contratti di lavoro presso gli enti locali già prorogati per gli anni 2019 e 2020 (articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, D.L. 148/2017), al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma.
Dal 1° novembre 2020, è concessa comunque la possibilità di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 2009 (art. 57, commi 3 e 3-bis, D.L. 104/2020). Dal 1° gennaio 2021, la stabilizzazione può decorrere anche per i contratti stipulati prima del 1° novembre 2020 (art. 1, comma 951, legge 178/2020).
Con il  DPCM  9 ottobre 2021 è stato effettuato il riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali. 
E' stato inoltre previsto che le amministrazioni pubbliche, ricomprese nel cratere del sisma del 2009, avvenuto in Abruzzo, possano riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, a favore degli orfani e dei coniugi delle vittime del sisma 2009 (art. 17, comma 7-bis, del D.L. 115/2022).
Agevolazioni fiscali
Per gli anni 2019, 2021 e 2022 sono esclusi, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale ( Isee), gli  immobili e i fabbricati di proprietà  distrutti o dichiarati non agibili (articolo 1, comma 986, della legge di bilancio 2019, come modificato d all' art. 17-quater, comma 2, D.L. 183/2020).
L'agevolazioni fiscale del cd.  Superbonus  (art. 119 D.L. 34/2020) è prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei  territori colpiti da eventi sismici  verificatisi  a far data dal 1° aprile 2009,  dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento senza applicazione di alcun  decalage  (legge di bilancio 2022, L. 234/2021, art. 1, comma 28, lettera f)).
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali (eco bonus e sisma bonus), sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma del 2009,  nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. (art. 57-bis, comma 1, lett.b), D.L. 104/2020, successivamente, modificato dall' art. 1, comma 66, lett. g), L. 178/2020).
Aiuti di Stato 
Si prevede inoltre che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, sono da presentare, a pena di decadenza, entro 480 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli  aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 (comma 1010 legge di bilancio 2019). Successivamente, è stato previsto che la presentazione dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici avvenga entro il 31 dicembre 2019 (art. 21, comma 2-bis, D.L. 32/2019), poi, ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020 (art. 15, comma 5, D.L. 162/2019).
Il D.P.C.M. 14 novembre 2017  (G.U. 57/18) ha previsto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la  decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, limitatamente alla misura SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura, prevedendo un termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni relative alle somme effettivamente percepite da parte dei soggetti interessati dalla comunicazione del commissario straordinario, successivamente, portato a centoventi giorni dal D.P.C.M. del 1 2 aprile 2018 (G.U. 97/18), ulteriormente esteso a 300 giorni dal D.L. n. 55 del 2018.
Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma
 Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, si riduce, rispettivamente, dal 75% al 50% e dal 100% al 75%, la percentuale di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i Comuni abruzzesi danneggiati dagli eventi sismici (articolo 9,  comma 2 del D.L. 91/18). A decorrere dall'anno 2021 la percentuale da applicare sarà pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nei giorni 20 e 29 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza con la  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, a partire dal 22 maggio 2012. Il termine di scadenza dello stato di emergenza, già oggetto di diverse proroghe temporali, è stato nuovamente prorogato al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 459, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

Si ricorda che lo stato di emergenza è stato prorogato prima al 31 dicembre 2020 (D.L. 148/17, art. 2-bis, commi 43 e 44), e, successivamente, al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 6 , D.L. 162/2019). In particolare, a far data dal 2 gennaio 2019,  è stato ridotto il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna, circoscrivendolo ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda (art. 2-bis, comma 43, del D.L. 148/2017).
Proroghe e sospensioni 

Fino al 31 dicembre 2019 (art. 1, commi 985 e 987, legge di bilancio 2019, L. 145/18), e, successivamente, fino al 31 dicembre 2020 (articoli 9-vicies quinquies e 9-vicies sexies del D.L. 123/19), sono state disposte due proroghe riguardanti la sospensione dell'imposta municipale unica e la sospensione delle rate dei mutui ipotecari.

La prima proroga ha riguardato l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) degli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni della regione Emilia Romagna individuati dall'articolo 2- bis, comma 43, del D.L. n. 148/17, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Tale proroga è stata poi estesa anche ai comuni di Lombardia e Veneto  individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 74/2012 e dall'articolo 67-septies del D.L. 83/2012 (art. 26-bis D. L. 32/2019).
La seconda proroga sospende il pagamento delle rate dei mutui ipotecari con banche o intermediari finanziari per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma, ovvero in un comune colpito dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 o da eccezionali eventi atmosferici nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. 

Le due sospensioni riguardanti l'IMU e le rate dei mutui ipotecari sono state poi prorogate fino il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1116 e comma 949, legge di bilancio 2021, L. 178/2020) e, solo per l'IMU, fino al 31 dicembre 2022 (art. 22-bis D.L. 4/2022). 

 

Si proroga inoltre fino al 31 dicembre 2021, per gli enti locali individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del D.L. n. 148/17, la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti, da corrispondere nell'anno 2020, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi di precedenti leggi di stabilità. A decorrere dall'anno 2021, tali oneri saranno corrisposti in rate decennali (articolo 9-vicies quater, D.L. 123/2019). Successivamente, la proroga è stata estesa fino all'anno 2022 e tali oneri saranno pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate decennali (art. 57, comma 17, D.L. 104/2020).

E' stata prorogata, per il 2020 ed anche per il 2021, la convenzione con Fintecna, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite (commi 999 e 1000 legge di bilancio 2019 e art. 57, comma 14, D.L. 104/2020).

Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 (art. 10-quater, D.L. 21/2022) il termine sull'utilizzo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali (prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 17, comma 1-bis, D.L. 183/2020, al 31 dicembre 2021 dall'articolo 11 comma 3-ter D.L. 76/2020, al 31 dicembre 2020 dall'articolo 3-bis D.L. 95/2012).

Si esclude per il periodo 2019-2022  ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), il patrimonio immobiliare distrutto o dichiarato inagibile in seguito a calamità naturali (art. 1, comma 986, legge di bilancio 2019, L. 145/2019 e art. 17-quater, comma 2, D.L. 183/2020).

L'agevolazioni fiscale del cd. Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020) è prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento senza applicazione di alcun decalage (legge di bilancio 2022, L. 234/2021, art. 1, comma 28, lettera f)).

Assunzioni

Si proroga per l'anno 2020 la possibilità per i presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, ai comuni, alle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - di assumere personale con contratto di lavoro flessibile (art. 1, comma 1001 legge di bilancio 2019) e, fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuto il termine entro cui i presidenti delle regioni colpite riconoscono il compenso per lavoro straordinario dalle unità lavorative impiegate (commi 1002 e 1003 legge di bilancio 2019). 

La proroga per le assunzioni è stata estesa fino all'anno 2021 (art. 57, comma 12, D.L. 104/2020), e poi fino al 31 dicembre 2022 ((art. 1, comma 459, legge di bilancio 2022, L. 234/2021); la proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario è stata prevista fino al 31 dicembre 2021 (art. 57, comma 13, lett. a) e b), D.L. 104/2020) e poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 459, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

A decorrere dal 1° novembre 2020, è riconosciuta la possibilità per le regioni, e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni di stabilizzare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio (art. 57, commi 3 e 3-bis, D.L. 104/2020). Dal 1° gennaio 2021, la stabilizzazione dei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato è stata riconosciuta anche prima del 1° novembre 2020 (art. 1, comma 951, L. 178/20).

Con il DPCM 9 ottobre 2021 è stato effettuato il riparto del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali.     

Ricostruzione 

Per il completamento della ricostruzione pubblica e privata, per il periodo 2022-2024, è stata prevista una spesa complessiva di 94,9 milioni, di cui 73,3 milioni per la regione Emilia-Romagna, 21 milioni per la regione Lombardia, e 0,6 milioni per la regione Veneto. Inoltre, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi dei materiali superiori all'8%, è stata autorizzata la rimodulazione, entro il limite massimo del 20 per cento, dei contributi concessi per l'esecuzione degli interventi previsti nei Piani di ricostruzione privata (art. 17, commi 4-7, D.L. 115/2022).

In tale ambito, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2012 la prevista sanatoria per lievi difformità edilizie introdotta per il sisma del 2016, che vale anche per specifici edifici danneggiati nei comuni fuori cratere (art. 1-sexies, commi 1-5 D.L. 55/18, art. 20-bis del D.L. 152/2021 e art. 31-bis del D.L. 115/2022).

Viene incrementato per un importo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 (commi 1011 e 1012 legge di bilancio 2019, L. 145/2018).

Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, si riduce, rispettivamente, dal 75% al 50% e dal 100% al 75% , la percentuale di partecipazione alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale, per i Comuni delle province Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova. A decorrere dall'anno 2021 la percentuale da applicare sarà pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata (art. 9, comma 2, D.L. 91/2018).

In tale ambito, è stata stabilita inoltre l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate dagli eventi sismici fino al 31 dicembre 2020 (art. 39 del D.L. 109/2018). Successivamente, è stato stabilito che le norme riguardanti l'impignorabilità delle suddette risorse si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati (art. 57, comma 15, D.L. 104/2020). Con un ulteriore intervento l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2023 (art. 17-quater, comma 4 D.L. 183/2020).

Alla regione Veneto sono stati, in particolare, assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione (art. 1, comma 704, legge di bilancio per il 2019).

Per l'anno 2021 sono assegnati 100 milioni di euro ai territori, già colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno subito gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (articolo 77, comma 9 D.L. 73/2021). 

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Diversi interventi sono stati previsti a favore dei comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017, a cui si sono aggiunte misure per i territori colpiti dal sisma di Catania del 26 dicembre 2018 e dal sisma che, a far data dal 16 agosto 2018, ha colpito i territori della provincia di Campobasso. 

Interventi per il sisma dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017 

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento (con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro), prorogato di ulteriori 180 giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, e successivamente di ulteriori sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018, che inoltre ha provveduto ad integrare le risorse disponibili per 11,6 milioni di euro. 

Fino al 31 dicembre 2019, il contingente di personale militare destinato al presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia viene integrato di 15 unità (art. 27 del D.L. 32/19).

Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, con oneri pari a 420.000 euro (art. 30-ter, D.L. 41/2021). 

Gestione commissariale

 Per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, Carlo Schilardi, è stato nominato Commissario straordinario del Governo (D.P.C.M. 9 agosto 2018), sostituito in seguito dall'avv. Legnini (D.P.C.M. 24 gennaio 2022).

E' stato altresì disposto che la gestione straordinaria cessi al 31 dicembre 2022 (precedentemente tale termine era previsto al 31 dicembre 2021, art. 17 D.L. 109/18), assegnando 4,95 milioni di euro  per l'anno 2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 460, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).  Il Commissario straordinario può utilizzare i poteri di ordinanza commissariale per l'attuazione degli interventi previsti per la ricostruzione e può concedere contributi secondo le modalità previste per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017 ed adottare misure di semplificazione per facilitare ed accelerare la ricostruzione (art. 13, commi 4-bis e 4-ter, D.L. 228/2021).  

In merito alle risorse disposte per la ricostruzione territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sulla contabilità speciale del Commissario, sono confluiti, per il triennio 2018-2020, 78,76 milioni di euro (art. 2, comma 6-ter, D.L. 148/2017 e art. 1, comma 765, legge di bilancio 2018, L. 205/2017). Tali risorse sono state incrementate di 20 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 (art. 19, D.L. 109/18). Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale, dopo la conclusione delle attività previste, e non più necessarie per le finalità originarie, possono essere destinate ad altre finalità (articolo 9-quinquies decies del D.L. 123/19). 

Altre risorse sono state previste per l'anno 2022: per la struttura del Commissario straordinario (1,4 milioni), per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (0,82 milioni), e per le assunzioni di personale a tempo determinato (0,7 milioni) (art. 1, comma 461, legge di bilancio 2022, L.234/2021).     

Ricostruzione privata

Si prevedono contributi fino al 100%, in relazione al danno effettivamente subito, per l'attuazione di diversi interventi relativi al ripristino degli immobili e delle infrastrutture, per le attività produttive, per le strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie, per danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e per l'autonoma sistemazione (art. 20 D.L. 109/2018).

Sono stati previsti altresì criteri e modalità generali per la concessione dei contributi in relazione agli interventi per la ricostruzione privata, tra cui il divieto di erogazione di tali contributi per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale (art. 21 D.L. 109/2018). 

E' inoltre disciplinata la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione dell'istanza di concessione dei contributi, da parte dei soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato.

Viene inoltre prevista la disciplina per la definizione da parte dei comuni delle istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati, sulla base delle norme del "primo" condono edilizio (capi IV e V della legge 47/85), e, nel caso di aree soggette a vincolo, subordinate al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, prevedendosi altresì l'esclusione per i soggetti condannati con sentenza definitiva per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (applicazione dei commi 17 e 27, lett. a) dell'art. 32 del D.L. 269/2003) (art. 25 D.L. 109/18). Il suddetto contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma resta comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione (art. 11, comma 3-bis D.L. 76/2020). Successivamente, è stato stabilito che i previsti contributi spettino anche per i casi di demolizione e ricostruzione precedentemente esclusi (art. 13, comma 4-quinquies, D.L. 228/2021). 

Per semplificare ed accelerare gli interventi per la ricostruzione è stata prevista l'applicazione delle misure di semplificazioni in materia edilizia previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 1-sexies D.L. 55/2018), in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis, D.L. 152/2021), estesa anche per specifici edifici danneggiati presenti nei comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).

L'agevolazioni fiscale del cd. Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020) è prevista per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento senza applicazione di alcun decalage (legge di bilancio 2022, L. 234/2021, art. 1, comma 28, lettera f)).

Ricostruzione pubblica 

Si predispone l'approvazione di un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici (art. 26 D.L. 109/18). Sono soggetti attuatori degli interventi relativi a opere pubbliche e beni culturali: a) la Regione Campania; b) il Ministero dei beni e delle attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici (art. 27 D.L. 109/18).

In particolare, per l'attuazione degli interventi inseriti nei suddetti piani, che rivestono un'importanza essenziale, si prevede: l'erogazione diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e l'assistenza alla popolazione senza la deliberazione di criteri e modalità attuative da parte di provvedimenti del Commissario straordinario; l'applicazione a tutti gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, per interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti, della procedura negoziata senza bando con la selezione di almeno cinque operatori economici; l'affidamento dei lavori previsti senza la valutazione delle offerte della prevista commissione giudicatrice; la coerenza tra i progetti degli interventi, inviati al Commissario straordinario da parte dei soggetti attuatori e dai Comuni interessati, con i piani sopra previsti (articolo 26 del D.L. 109/18, modificato dall'articolo 9-duodevicies del D.L. 123/19).

In tale ambito, è previsto inoltre la redazione di un piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, finalizzato alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati, e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti (art. 24-bis del D.L. 109/2018, introdotto dall'art. 9-septiesdecies del D.L. 123/19). Nello specifico, in merito alle procedure di approvazione del piano di ricostruzione, si prevede l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. 3-bis del D.L. 123/2019, in luogo della disciplina, che prevedeva invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del D.L. 189/2016 (art. 13, comma 4-quater, D.L. 228/2021). 

Aiuti alle imprese

Sono concessi contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti agli eventi sismici, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e di 2,5 milioni di euro per il 2019.

In particolare, tali imprese per beneficiare dei contributi previsti devono inoltre aver registrato, nei 6 mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30% rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Tali contributi sono erogati ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, che disciplinano, rispettivamente, la materia degli aiuti di stato e degli aiuti "de minimis", a seconda degli importi erogati (art. 36 D.L. 109/18). 

Proroghe e sospensioni di termini

Sono stati sospesi fino al 1° gennaio 2020 i pagamenti delle fatture (relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia) per i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, (art. 9, commi 2-quinquies e 2-sexies D.L. 91/18). Successivamente, tali agevolazioni tariffarie sono state estese a tutte le utenze fino al 31 dicembre 2020, e oltre il termine del 31 dicembre 2020, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino lo stato di inagibilità (art. 57, comma 18, D.L. 104/2020). La sospensione dei pagamenti è stata poi prorogata al 31 dicembre 2021 (art. 17-quater, comma 1, D.L. 183/20).

E' stata prorogata all'anno di imposta 2019, l'esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni colpiti, nonché ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per i medesimi fabbricati, l'esenzione dall'IMU e dalla TASI viene contestualmente prorogata all'anno di imposta 2020 (art. 32 , comma 1 del D.L. 109/18). Successivamente, tale esenzione è stata prorogata fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (art. 9, comma 1-septies, D.L. 73/2021).

Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi dal 2018 al 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (articolo 32, comma 4 del D.L. 109/18)

Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati aventi finanziamenti ipotecari relativi a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (art. 32, comma 5, D.L. 109/18).

Si stabilisce la sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021 (art. 33 D.L. 109/18).  

Sono altresì sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020 (art. 34 D.L. 109/18). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Sono sospesi i  termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni colpiti fino al 31 dicembre 2020 (art. 35 D.L. 109/18). Tale proroga è stata disposta successivamente fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 1094, L. 178/20). 

E' prevista la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 4, co. 3-novies D.L. 162/2019).

Le ordinanze di protezione civile

Con l'ordinanza n. 525 del 7 giugno 2018 , si prevedono interventi urgenti finalizzati a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica. 

Con l'ordinanza n. 554 del 5 novembre 2018  si autorizza il commissario delegato ad integrare e/o rimodulare il piano degli interventi previsto nell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2018.

Con l'ordinanza n. 587 dell'11 aprile 2019 al fine di regolare la cessazione delle attività di gestione dell'emergenza si dispone che l'invio al Dipartimento della protezione civile di una relazione contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso unitamente al relativo quadro economico.

Sisma di Catania del 26 dicembre 2018 e di Campobasso del 16 agosto 2018 

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi (fino al 28 dicembre 2019), lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania. Per l'attuazione dei primi interventi, si provvede nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con la delibera del consiglio dei ministri 11 giugno 2019 è stato disposto un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro. 

Con la delibera del consiglio dei ministri 21 dicembre 2019 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi (fino al 21 dicembre 2020).

Successivamente lo stato di emergenza per Catania è stato prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2021 (art. 57, comma 8, D.L. 104/2020), poi fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 462, legge di bilancio 2022, L. 234/2021).

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del 6 settembre 2018, lo stato di emergenza nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 (Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardiafilera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna). Per l'attuazione dei primi interventi, si provvede nel limite di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (integrati di 3,3 milioni con la delibera del 10 gennaio 2019 e di 1,6 milioni con la delibera del 14 luglio 2020). Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 è stato prorogato lo stato di emergenza di dodici mesi, con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro.

Successivamente, è stata prevista la possibilità di proroga fino ad una durata complessiva di tre anni per lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, individuati dall'allegato 1 del D.L. 32/2019 (art. 15, comma 2, D.L. 162/2019).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15, comma 2, del D.L. 162/2019, e dell'art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), con la delibera del consiglio dei ministri 20 aprile 2020 è stato prorogato di ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in questione. Successivamente, con la delibera consiglio dei ministri del 14 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

Gestione commissariale sisma di Catania e Molise

Fino al 31 dicembre 2021, è stata prevista la nomina di due Commissari straordinari (con il D.P.C.M. 16 luglio 2020 è stato nominato il presidente della Regione Molise e con il D.P.C.M. 5 agosto 2019, il dott. Scalia è stato nominato per Catania), incaricati dello svolgimento delle funzioni di ricostruzione e di assistenza per i due sismi, e la relativa gestione straordinaria.  Ciascuno dei due territori interessati dagli eventi sismici, è stato dotato di una propria struttura commissariale (5 unità per Campobasso e 10 unità per Catania) (artt. 6, 7 e  18 del D.L. 32/19). La struttura commissariale per Catania è stata incrementata di 5 unità (da 10 a 15) (art. 9-vicies bis del D.L. 123/19). Le assunzioni di personale delle due strutture commissariali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 463, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

I due Commissari nominati per gli eventi sismici del 2018 per Campobasso e Catania possono, in alternativa alle due strutture  commissariali, possono utilizzare un'apposita struttura regionale a disposizione di ciascuno dei due Commissari, utilizzando le risorse assegnate dall'art. 1 comma 463 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2022, e comunque fino al 31 dicembre 2022 (art. 41-bis D.L. 17/2022).    

Le nomine dei due Commissari straordinari e la relativa gestione straordinaria sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 (art. comma 463, legge di bilancio 2022, L.234/2021).

   Sono altresì aperte contabilità speciali intitolate ai due Commissari in cui confluiscono le risorse previste dall'apposito Fondo per la ricostruzione che prevede una dotazione pari a 275,7 milioni per il quinquennio 2019-2023 cosi ripartita: 236,7 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana Catania, e 39 milioni di euro per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso (art. 8 del D.L. 32/19). 

A favore dei comuni della città metropolitana di Catania è consentita l'assunzione fino a 40 unità complessive di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nel limite di spesa di 0,83 milioni di euro per il 2019 e 1,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (art. 14-bis del D.L. 32/2019, modificato dall'art. 9-vicies bis del D.L. 123/19). Tali assunzioni sono state prorogate fino al 31  dicembre 2022 ((art. 1, comma 463, legge di bilancio 2022, L. 234/2021). 

Ricostruzione privata

Sono previsti contributi fino al 100% delle spese occorrenti per:  immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e commerciale, immobili per servizi pubblici e privati, attività produttive, strutture private adibite ad attività sociali,  edifici privati di interesse storico-artistico e oneri per l'autonoma sistemazione, in base ad un ordine di priorità per il riconoscimento dei contributi (art. 9 del D.L. 32/19, modificato dall'art. 9-vicies bis del D.L. 123/19). Sono inoltre previsti criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, escludendo tale erogazione per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale o dall'autorità amministrativa, e viene posta per la selezione della impresa costruttrice la sola condizione della iscrizione nell'elenco dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 10 del D.L. 32/19). Sono inoltre definite le procedure per la concessione e l'erogazione dei suddetti contributi (artt. 11 e 12  del D.L. 32/19).

Per semplificare ed accelerare gli interventi per la ricostruzione è prevista l'applicazione delle misure di semplificazioni in materia edilizia previste per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 1-sexies D.L. 55/2018), in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati (art. 20-bis, D.L. 152/2021), estesa anche per specifici edifici danneggiati presenti nei comuni fuori cratere (art. 31-bis del D.L. 115/2022).

Ricostruzione pubblica

Si provvede da parte dei due Commissari alla predisposizione e approvazione di un piano con riferimento alle opere pubbliche e alle chiese ed edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici.

Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si prevede per la ricostruzione pubblica l'utilizzo delle procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici e il monitoraggio dei finanziamenti. 

I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori o dai comuni interessati e verificata la congruità economica degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi ed adottano il decreto di concessione del contributo (art. 13 del D.L. 32/19).

Sono soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali: la Regione Molise, la Regione Siciliana, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio, i Comuni interessati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture, la diocesi dei Comuni interessati, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, le Province o Città metropolitane (art. 14 del D.L. 32/19).

Aiuti alle imprese

Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento, nei comuni della città metropolitana di Catania e della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici, sono concessi contributi, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a condizione di riduzione di fatturato (art. 19 del D.L. 32/19).

Proroghe e sospensioni di termini

Fino all'anno di imposta 2020, sono esclusi, a fini IRPEF e IRES, per il calcolo dell'ISEE, dall'IMU e dalla TASI, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e sono inoltre sospesi i termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici (art. 20 del D.L. 32/19). 

E' prevista dal 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti tributari sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020 (articolo 33 del D.L. 124/19).

E' prevista la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento della cedolare secca, da applicare ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo (art. 4, co. 3-novies D.L. 162/2019).

 

Le ordinanze di protezione civile per Catania

Con l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018, il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione siciliana è nominato Commissario delegato, per la predisposizione di un piano degli interventi (misure per l'autonoma sistemazione, sospensione dei mutui, ripristino del patrimonio edilizio privato, funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti e delle macerie).  

Con l'ordinanza n. 567 del 7 gennaio 2019 sono state dettate disposizioni per assicurare il presidio nei territori colpiti, nonché norme volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei comuni.

Con l'ordinanza n. 570 del 23 gennaio 2019 sono disciplinati interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato, prevedendo l'assegnazione di un contributo di 25.000 euro per unità immobiliare. 

Con l'ordinanza n. 594 del 23 maggio 2019 viene prorogato di ulteriori 90 giorni il presidio di polizia nei territori dei comuni (l'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 ha disposto per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018, il citato presidio di polizia).

Con l'ordinanza n. 746 del 24 febbraio 2021 sono state date ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa ed a  garantire  la  piena  operativita'  del Servizio nazionale della protezione civile.

Con l'ordinanza n. 853 del 24 gennaio 2022, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato, con il compito di preparare un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. All'interno dell'ordinanza sono previsti inoltre i contributi di autonoma sistemazione, le disposizioni sui materiali litoidi e vegetali, e altre misure per l'approvazione dei progetti di ricostruzione e la sospensione dei mutui ipotecari.

Le ordinanze di protezione civile per Campobasso

Con l'ordinanza n. 547 del 21 settembre 2018, il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. 

Con l'ordinanza n. 550 del 6 ottobre 2018 sono state disposte verifiche di agibilità post sismica degli edifici e con l'ordinanza n. 576 del 15 febbraio 2019 sono stati disposti contributi per interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato. Successivamente la possibilità di ottenere i previsti contributi è stata estesa anche per le domande presentate entro il 15 dicembre 2020, come stabilito dall'ordinanza n. 724 del 15 dicembre 2020. Con l'ordinanza n. 810 del 25 novembre 2021, la Regione Molise è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 547/2018.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

In tema di prevenzione sismica, è stato istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recentemente, rifinanziato, per complessivi 200 milioni per il periodo 2024-2029, così ripartiti: 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 (art. 1, comma 472, legge di bilancio 2021, L. n. 234/2021). In precedenza, il fondo presentava  uno stanziamento complessivo di 965 milioni per il periodo dal 2010 al 2016 (art. 11 del D.L. 39/2009), poi rifinanziato per 50 milioni a decorrere dal 2019 (legge di bilancio 2019 - L.  n. 145/2018).

Le previste risorse sono assegnate dal Dipartimento della protezione civile alle regioni, sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, e sono destinate, tra l'altro, agli studi di microzonazione sismica e per altri interventi strutturali.  

Per le annualità 2019-2020-2021, sono stati attribuiti alle regioni complessivi 147,3 milioni (decreto 24 agosto 2021), distribuiti a 3814 comuni (elencati nell' allegato 7 dell'Ordinanza della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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