tema 25 settembre 2022
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Le norme emanate nella XVIII legislatura
Disposizioni di carattere generale

Con il decreto-legge n. 109/2018 (emanato per far fronte all'emergenza determinatasi in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi) sono state dettate varie disposizioni, alcune delle quali incidono sulla normativa delle concessioni autostradali. Si tratta in particolare dell'art. 16, comma 1, che amplia le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nel settore delle concessioni autostradali, prevedendo che, oltre che per le nuove concessioni:

  • l'Autorità sia competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche per le concessioni richiamate nell'articolo 43, comma 1 del D.L. 201/2011, cioè per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (cioè al 28 dicembre 2011) nonché per quanto di competenza per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali (secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo).
  • gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al D.L. 201/2011, quindi al 28 dicembre 2011), laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza.

Si interviene inoltre, tra l'altro, sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti prevedendo che il contributo per il finanziamento ART sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto, prevedendo la possibilità di prevedere soglie di esenzione, che tengano conto della dimensione del fatturato.

Con il D.L. 32/2019 sono state dettate ulteriori disposizioni in  materia di concessioni autostradali.

In particolare si ricordano:

- la lettera bb) del comma 20 dell'art. 1, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine a decorrere dal quale scatta - per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016) - l'obbligo di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica di una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture (60% nel caso dei concessionari autostradali).

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2020 è stato prorogato (dapprima dall'art. 1, comma 9- bis, del D.L. 162/2019 e poi dall'art. 47- ter del D.L. 77/2021) fino al 31 dicembre 2022 per le concessioni in essere, ma non per le concessioni autostradali, per le quali è rimasto fermo il termine del 31 dicembre 2020.

-  la lettera gg), numero 3), del comma 20 dell'art. 1, che, attraverso una completa riscrittura del comma 27-sexies dell'art. 216 del Codice, amplia la platea delle concessioni autostradali per le quali - in virtù della loro ravvicinata scadenza e della preponderanza economica dell'attività di gestione rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria - era previsto che il concedente potesse avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione autostradale sulla base del solo quadro esigenziale, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Mentre il testo previgente individuava l'ambito di applicazione della norma nelle concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro il 20 novembre 2017 (vale a dire 6 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies, introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 56/2017) e per le quali il nuovo bando fosse pubblicato entro il 20 maggio 2019 (vale a dire 24 mesi dopo l'entrata in vigore del comma 27-sexies), il nuovo testo assoggetta alla disposizione in esame le concessioni in scadenza entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il nuovo bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019. In realtà, la riscrittura non si limita ad una proroga dei termini, ma prevede anche che il riferimento (su cui si baseranno le procedure di gara per l'affidamento della nuova concessione) non sia più il quadro esigenziale ma il fabbisogno predisposto dal medesimo concedente. Viene altresì precisato che la nuova gara potrà essere basata anche su altri elementi (e non solo sul citato fabbisogno).

Si fa notare che il comma 21 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 dispone che "Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".

Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 162/2019.

L'art. 13, comma 3, di tale decreto-legge (come modificato dall'art. 13, comma 5, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) dipone che, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Su tale disposizione si è innestato l'art. 2, comma 1, del D.L. 121/2021, che – in considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale – ha disposto il differimento dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine citato. Lo stesso comma precisa che le tariffe autostradali in questione non sono solo quelle degli anni 2020 e 2021 ma anche quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio.
L'art. 24, comma 10-bis, del D.L. 4/2022, ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2022 la scadenza per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari.

 

L'articolo 35, comma 1, del D.L. 162/2019 introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio.

L'art. 206, comma 7-bis, del D.L. 34/2020, dispone che, fino alla data del 31 dicembre 2021 (termine così fissato dall'art. 44, comma 8-ter, del D.L. 77/2021), al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative a una o più regioni, l'affidamento in house previsto dall'art. 178, comma 8-ter, del d.lgs. 50/2016 può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal d.lgs. 175/2016.

Ulteriori disposizioni sono previste da provvedimenti emanati nel corso del 2021:
- i commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies dell'art. 2 del D.L. 121/2021, che recano norme finalizzate all'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house;
- il comma 964 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), che introduce disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico-finanziario.

Si ricorda altresì che con la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 38, è stato approvato il criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio). 

Il comma 9 dell'articolo 18-bis del D.L. 36/2022 esclude le concessioni autostradali dall'applicazione delle norme previste nell'articolo medesimo (trattasi di norme in materia di partenariato pubblico privato, PNRR, ecc.).

Ulteriori disposizioni sono previste dall'art. 7-bis del D.L. 68/2022.
In particolare viene integrata la disciplina del caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario recata dall'art. 35 del D.L. 162/2019 e viene previsto, per tali finalità, l'istituzione di un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione finanziaria complessivamente pari a 500 milioni di euro nel triennio 2022-2024.

 

Disposizioni relative a specifiche concessioni

Il comma 2 dell'art. 16 del D.L. 109/2018 ha previsto una rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa disposta a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A., al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017. L'articolo 9-tricies semel del D.L. 123/2019 ha poi disposto la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle condizioni della concessione (sospensione poi prorogata fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 121/2021).

In risposta all' interrogazione 5/07185, resa nella seduta dell'1 dicembre 2021, il rappresentante del Governo ha sottolineato che "sono in corso, anche in queste ore, gli approfondimenti con tutte le Amministrazioni interessate finalizzati ad escludere qualsivoglia incremento dei pedaggi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, come da impegno assunto con l'ordine del giorno richiamato dagli onorevoli interroganti".

Successivamente, l'art. 206 del D.L. 34/2020 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività finalizzate ad accelerare la messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In attuazione di tale disposizione, con il D.P.C.M. 23 marzo 2022 si è provveduto alla nomina di Marco Corsini a Commissario straordinario per la sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle citate autostrade. Informazioni in proposito sono contenute nella risposta all' interrogazione 5/07335.

Si ricorda inoltre che con la sezione II della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stato operato il rifinanziamento di opere di ripristino e messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 per 1 miliardo di euro dal 2024 fino al 2030.

Informazioni sull'aumento dei pedaggi e sulla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 sono state fornite dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell' informativa urgente resa nella seduta dell'Assemblea della Camera del 4 maggio 2022.
Inoltre, nella seduta del 26 aprile 2022, la Commissione Ambiente della Camera ha svolto audizioni sul procedimento di definizione del piano economico finanziario delle tratte autostradali A24 e A25, nel corso delle quali è stata acquisita la documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e la documentazione depositata da  Strada dei Parchi S.p.A.

Ulteriori disposizioni sono previste dall'art. 7-ter del D.L. 68/2022, che reca disposizioni finalizzate a garantire - a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 - la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.

Elementi di informazione sono stati forniti in risposta all'interrogazione 3/03079.

Numerosi interventi di modifica e integrazione sono stati apportati, nel corso della XVIII legislatura, alla disciplina recata dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017 in relazione alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia.

Al fine di non appesantire la trattazione, si rinvia all'articolata ricostruzione contenuta nel commento ai commi 721-722 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), facendo notare che dopo tale disposizione è intervenuto l'art. 29 -quater del D.L. 41/2021 che, in considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, ha ulteriormente prorogato (fino al 31 luglio 2021) il termine fissato dal citato comma 722. Si fa altresì notare che, oltre alle norme finora richiamate, ha inciso sulla disciplina recata dall'art. 13- bis del D.L. 148/2017 anche l'art. 21- ter del D.L. 119/2018, che ha introdotto puntualmente il termine "concessionari" per definire il ruolo delle Regioni e degli enti locali nella stipula con il Ministero delle infrastrutture delle convenzioni di concessione per le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e per il raccordo Villesse Gorizia. Ulteriori novelle alla disciplina recata dall'art. 13- bis del D.L. 148/2017 sono recate dai commi 1- bis e 1- ter dell'art. 2 del D.L. 121/2022 (si rinvia in proposito al commento all'art. 2 del D.L. 121/2021).
In relazione alle citate autostrade A4 e A28 e al raccordo Villesse-Gorizia si segnala che con la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 76 è stato approvato l'aggiornamento dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il concessionario Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a. come regolato dall'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per l'affidamento in concessione delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse-Gorizia.

Il comma 1-ter dell'articolo 35 del D.L. 162/2019 (come integrato dall'art. 44, comma 8-quater, del D.L. 77/2021) dispone l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene altresì previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedono alla revisione della convenzione unica vigente.

L'art. 44, comma 8-bis, del D.L. 77/2021 prevede che alla società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (costituita ai sensi dell'art. 2, comma 290, della L. 244/2007) possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'art. 178 del d.lgs. 50/2016.

Tale comma 8-ter dispone che le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge di bilancio 2022. I commi 400-402 autorizzano la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla Società Autostrada Tirrenica (SAT) S.p.A., fino alla sua scadenza. Il successivo comma 403 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, mentre il comma 404 disciplina le condizioni per l'erogazione del contributo.

In relazione alla SAT S.p.A. utili informazioni sono state fornite in risposta all'interrogazione 3/03017 nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 gennaio 2022.

Il crollo del ponte Morandi e le conseguenze nel rapporto con Autostrade per l'Italia (ASPI)

In risposta all'interrogazione 3-01172, nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 4 dicembre 2019, la Ministra delle infrastrutture e dei trasporti ha ricordato che "all'indomani del crollo del ponte Morandi, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha avviato un procedimento volto ad accertare eventuali inadempimenti del concessionario Autostrade per l'Italia agli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. Con decreto ministeriale 29 marzo 2019 n. 119 è stato istituito, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto del Ministero, un gruppo di lavoro interistituzionale. A conclusione delle proprie attività, il gruppo di lavoro ha elaborato un parere interlocutorio che, in data 1° luglio 2019, è stato pubblicato sul sito del Ministero. A seguito del mio insediamento, d'intesa con tutto l'Esecutivo, ho provveduto a disporre ulteriori approfondimenti istruttori ancora in corso che si rendono indispensabili alla luce delle risultanze e delle indagini già avviate dall'autorità giudiziaria. Si tratta, con ogni evidenza, di un procedimento amministrativo particolarmente complesso, il cui provvedimento finale, elaborato alla luce di ciò che emergerà dall'istruttoria, verrà sottoposto alla preventiva valutazione del Consiglio dei ministri e sarà ispirato esclusivamente ai principi di legalità e di piena realizzazione dell'interesse pubblico senza sconto alcuno".

Tra le conclusioni del citato parere interlocutorio si legge che i possibili rischi, derivanti dalla risoluzione unilaterale della Convenzione con ASPI da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, "discendenti dallo squilibrato contenuto e dalle modalità di approvazione della Convenzione, potrebbero comunque consigliare una diversa soluzione, rimessa alla valutazione politica o legislativa, volta alla rinegoziazione della stessa Convenzione".

La convenzione, stipulata il 12 ottobre 2007, è stata approvata per legge in virtù del disposto dell'art. 8- duodecies del D.L. 59/2018. In merito agli effetti derivanti dall'approvazione per legge della convenzione, nel citato parere interlocutorio del 1° luglio 2019 si legge che "tale approvazione, peraltro non così infrequente nel diritto dell'economia, deve infatti ritenersi limitata alla fase procedimentale dell'integrazione degli effetti della Convenzione, a completamento di un procedimento contrattuale già perfezionato, ma la cui fase amministrativa – come ricordato – era andata incontro a osservazioni critiche e pareri negativi di vario genere. L'approvazione non può invece estendersi anche ai contenuti e al dettaglio della Convenzione. Non si ignora come in giurisprudenza esista almeno un precedente apparentemente favorevole ad una lettura della legificazione estesa all'intero contenuto delle clausole convenzionali (Cons. St., sez. IV, n. 4262 del 2012)".
Nel medesimo parere viene altresì ricordato che "L'attuale Codice dei contratti distingue i casi in cui la concessione sia risolta per causa imputabile al concedente o sia revocata per motivi di pubblico interesse (disciplinandoli al comma 4 dell'articolo 176 e prevedendo solo per essi il pagamento di una serie di voci pecuniarie a beneficio del concessionario) dall'ipotesi in cui, invece, la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario (commi 7 e 8). La Convenzione, invece, non opera analoga distinzione, ponendo sullo stesso piano qualunque ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio (v. articolo 9- bis, commi 1 e 5) e per tutte prevedendo la «singolare» clausola del pagamento, a carico del Concedente, di un indennizzo/risarcimento pari all'importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione prevedibile dalla data del provvedimento sino alla scadenza della concessione, […] pagamento al quale è peraltro subordinata l'efficacia della cessazione degli effetti della Concessione".
Si fa notare che l'articolo 35, comma 1, del D.L. 162/2019 ha introdotto una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare tale comma dispone, tra l'altro, che "Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l' articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell' articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a)". Tali disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 35 del D.L. 162/2019 sembrano finalizzate a impedire l'applicazione di clausole, quali quella contenuta nell'art. 9- bis, comma 4, della Convenzione unica con ASPI, volte a disporre che la convenzione si intende risolta di diritto in presenza di atti o fatti, ivi inclusi "mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio", che prevedano la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione ovvero un obbligo di rinegoziazione alle condizione previste nell'atto e/o fatto e/o provvedimento legislativo o regolatorio, a meno che il Concessionario non comunichi al Concedente, entro un termine prestabilito, la volontà di accettare l'inserzione automatica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione.

Successivamente, nel corso del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha svolto un'informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA, nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda, finalizzate alla stipula di una transazione.

In risposta all'interrogazione 5/04508, il rappresentante del Governo nella seduta del 5 agosto 2020, ha ricordato che "il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 luglio scorso, ha esaminato le due nuove proposte transattive, trasmesse dalla medesima società, e ha ritenuto di avviare l'iter per la formale definizione della transazione, ritenendo la revoca una soluzione, allo stato, meno vantaggiosa per l'interesse pubblico, considerate le conseguenze che la stessa avrebbe determinato sul piano tecnico, giuridico, economico, finanziario ed occupazionale". Ulteriori elementi sono stati forniti, successivamente, in risposta all'interrogazione 3/01889.

Con la mozione 1-00265 e abbinate, si è impegnato il Governo, tra l'altro, a dare seguito a quanto deciso in sede di Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 in merito alla transazione citata, "chiarendo le tempistiche e la scansione temporale delle fasi di attuazione previste per la definizione della transazione con Autostrade per l'Italia". 

Si ricorda che già in precedenza, poche settimane dopo il crollo del ponte Morandi, l'Assemblea della Camera aveva approvato una risoluzione (n. 6/00014) volta ad impegnare il Governo, tra l'altro, "a verificare se, in relazione al rapporto di concessione con Autostrade per l'Italia s.p.a., vi siano gli estremi per la revisione, la revoca o la risoluzione della concessione, in relazione sia all'oggettivo difetto di buona custodia, testimoniato dal collasso del ponte Morandi, che in relazione alle risultanze della Commissione ispettiva istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché degli accertamenti medio tempore compiuti dall'autorità giudiziaria" e "a valutare la possibilità di individuare un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica subentrante nel rapporto concessorio, ferma restando la salvaguardia della funzionalità delle infrastrutture nel periodo transitorio". 

Nel comunicato stampa del 12 giugno 2021 di Cassa depositi e prestiti viene reso noto che "il Consorzio - composto da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management - oggi ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con Atlantia S.p.A. ("Atlantia") per l'acquisizione dell'88,06 % del pacchetto azionario di Autostrade per l'Italia S.p.A.".

In risposta all'interrogazione 3/02358, resa nella seduta del 23 giugno 2021, il Ministro delle infrastrutture ha ricordato che "il trasferimento della partecipazione di controllo detenuta da Atlantia in Aspi a un soggetto pubblico individuato da Cassa depositi e prestiti Spa costituisce uno degli impegni assunti dalla medesima società per addivenire a una definizione consensuale del procedimento di contestazione avviato nei confronti di Aspi a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera, rappresento che gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del MEF, stanno eseguendo ulteriori approfondimenti al piano economico-finanziario, che già prevede investimenti sull'intera rete gestita per complessivi 13,2 miliardi".

Nel comunicato stampa del 15 ottobre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) viene data notizia della sottocrizione, con Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI), di un accordo con cui, a seguito del crollo del Ponte Morandi, si definisce la procedura avviata dal Ministero nell'agosto 2018 per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale da parte del concessionario. Nel successivo comunicato stampa del Governo sugli esiti della seduta del CIPESS del 22 dicembre 2021 viene reso noto che il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha informato il CIPESS relativamente all'accordo negoziale intervenuto tra MIMS e ASPI in data 14 ottobre 2021 per la definizione della procedura di contestazione di grave inadempimento per gli eventi del viadotto Polcevera e che "il CIPESS ha reso parere favorevole rispetto al terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Unica tra Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) e Ministero delle infrastrutture del 12 ottobre 2007 e al relativo Piano Economico Finanziario (PEF) 2020-2024, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 201 del 2011" (delibera CIPESS n. 75/2021).

Nel medesimo comunicato si legge altresì che "La proposta di aggiornamento della Convenzione e del relativo PEF è pervenuta ad esito dell'accordo negoziale per la definizione consensuale della procedura di contestazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti nei confronti di ASPI di gravissimo inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia, conseguente al tragico evento del crollo del viadotto Polcevera del 14 agosto 2018, dei due pareri dell'Avvocatura della Stato e a seguito del confronto delle amministrazioni competenti con la società, basata su di un'approfondita istruttoria da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sul parere dell'ART n. 8/2020, a seguito della delibera ART n. 71/2019. I principali elementi del PEF sono 14,1 miliardi di investimenti complessivi dal 2020 al 2038, con 13,6 miliardi di euro mentre gli investimenti remunerati a tariffa nel PEF, cui si aggiungono 1,2 miliardi per il programma di manutenzioni incrementali legato allo stato di conservazione delle opere nel periodo 2019-2024, considerati solo ai fini tariffari come investimenti, oltre ad ulteriori 5,4 miliardi di euro di quota base di manutenzione. Sono previsti inoltre 3,4 miliardi di euro di oneri per misure compensative a carico di ASPI, non remunerati a tariffa nel PEF. È previsto un incremento tariffario linearizzato annuo dal 2021 al 2038 dell'1,61%".
Come ricordato in un recente comunicato di Atlantia, "in data 5 maggio 2022, a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive previste nel contratto di cessione (l'Accordo), è stato perfezionato il closing dell'operazione di  vendita della partecipazione detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia  (ASPI) a favore del Consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp ("Consorzio" o "Acquirente"). La cessione della partecipazione è avvenuta  ad un controvalore di 8.199 milioni di euro ".
Attività parlamentare e relazioni

L'8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato ha svolto una serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (deliberata nella seduta del 19 novembre 2019), nel corso delle sedute del 23 giugno e del 1, 2 e 7 Luglio 2020, nonché nel corso della seduta del 30 giugno 2021 nel corso della quale è stata svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Nella seduta del 22 febbraio 2022, l'VIII Commissione ha svolto l'audizione dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia (ASPI), nel corso della quale è stata depositata una presentazione sul piano degli investimenti, sugli interventi per l'ammodernamento della rete e sui servizi funzionali alla sicurezza delle infrastrutture e alla mobilità sostenibile.

Informazioni sulle infrastrutture autostradali sono contenute nella relazione sull'attività svolta dall'Autorità di regolazione dei trasporti trasmessa alle Camere nell'ottobre 2021 (Doc. CCXVI, n. 3).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Contratto di programma

Il contratto di programma 2016-2020 è stato pubblicato con il decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588, recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017, che ha approvato lo schema di contratto, recependo  le osservazioni del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Con la Delibera CIPE n. 36/2019 del 24 luglio 2019 è stato approvato l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020. 

Il CIPESS, con la delibera 27 luglio 2021, n. 44, ha approvato (come ricordato nel comunicato stampa del Governo) l'aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020 con le risorse assegnate al Fondo Unico ANAS per 1,017 miliardi di euro e al Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la legge di bilancio del 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) per 1,253 miliardi di euro.

Il comma 397 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036) per il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ANAS 2021-2025.

Contenzioso

Il comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 162/2019 estende temporalmente la disposizione che consente all'ANAS di definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa, sostituendo il riferimento temporale - attualmente previsto dal 2017 al 2019 - con quello dal 2017 al 2022.

La disposizione introduce poi un nuovo comma 7-ter nella norma novellata, in base al quale l'ANAS viene autorizzata a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali altresì le controversie derivanti da richieste di risarcimento con i contraenti generali, a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 208 del codice dei contratti pubblici e previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.

Si ricorda che nella G.U. del 16 novembre 2019 è stata pubblicata la delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 60 recante "Individuazione risorse annuali disponibili per la definizione del piano di deflazione del contenzioso di Anas S.p.a. - decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 49".
Compensazioni COVID-19

Il comma 1 dell'art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell'ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 2 dicembre 2021 che, sulla base della rendicontazione presentata dall'ANAS, ha quantificato la riduzione delle entrate avvenuta nell'esercizio 2020 nell'importo complessivo di 170,7 milioni di euro.

Il comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 183/2020 ha modificato i termini procedurali e le modalità di calcolo per l'erogazione di tale contributo.

Ulteriori disposizioni per la compensazione sono recate dall'art. 25 del D.L. 4/2022. In particolare, il comma 2-ter reca, a favore di ANAS S.p.A., l'autorizzazione di spesa pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro annui dal 2028 al 2031, per la compensazione delle minori entrate dovute alla contrazione della circolazione autostradale registrata nel 2021 a causa della situazione emergenziale legata all'epidemia da COVID-19, nonché i maggiori oneri sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade derivanti dall'aumento dei prezzi nel settore elettrico. Il successivo comma  2-quater disciplina le procedure da seguire per l'ottenimento di tali erogazioni.

Ulteriori disposizioni

Il comma 97 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto che, in sede di aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

L'articolo 2-ter del D.L. 76/2020 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, è consentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

L'art. 206 del D.L. 34/2020 prevede, al comma 5-bis, che al fine di completare gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonché gli interventi relativi alla strada statale n. 4 "via Salaria" - Realizzazione di strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021 per le attività di progettazione. Tali risorse (ai sensi del successivo comma 5-ter) sono trasferite all'ANAS S.p.A. per le attività di progettazione nonché, per la quota eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi, che sono inseriti nel contratto di, programma con l'ANAS S.p.A. con priorità di finanziamento e realizzazione. I commi 723-724 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, prevedendo che ad essi si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS. La sezione seconda della medesima legge di bilancio ha previsto un rifinanziamento del cd. fondo unico Anas (capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture) per un importo di 753 milioni di euro (749 dei quali per il periodo 2024-2035).

L'articolo 72 del D.L. 73/2021 prevede l'assegnazione ad ANAS S.p.A. di 35,5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale, trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A (comma 1). Per tali finalità si prevedono inoltre assunzioni, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato, di 370 unità di personale in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, per una spesa di 12,63 milioni di euro per l'anno 2021 e 25,258 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2).

Relazioni e informazioni

Utili informazioni sull'ANAS sono contenute nella relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. per l'esercizio 2020 (Doc. XV, n. 534).
Informazioni sintetiche sulle risorse destinate da ANAS alla manutenzione delle infrastrutture stradali sono state fornite in risposta all'interrogazione 5/07482, resa nella seduta del 14 giugno 2022.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Con il decreto-legge n. 109/2018 (emanato per far fronte all'emergenza determinatasi in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi) sono state dettate varie disposizioni in materia di sicurezza stradale. In particolare, l'art. 1-ter detta norme per la verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in convenzione, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia, mentre gli articoli 12 e 14 riguardano, rispettivamente, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità.

In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12 citato, sono stati emanati i due decreti ministeriali per il funzionamento dell'Agenzia, vale a dire il decreto 13 febbraio 2020, n. 25, contenente il regolamento di amministrazione dell'ANSFISA, e il decreto 28 gennaio 2020, n. 24, contenente lo statuto dell'ANSFISA. La disciplina dell'ANSFISA è stata recentemente modificata e integrata dall'art. 65 del D.L. 77/2021 con l'obiettivo di definire meglio le competenze e le attività dell'Agenzia, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Successivamente è intervenuto l' art. 6 del D.L. 121/2021.

In materia di monitoraggio è successivamente intervenuto l'art. 49, commi 1-5, del D.L. 76/2020 che ha operato una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall'art. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4). Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-3) per le gallerie della rete stradale e autostradale. Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.

In attuazione dell'art. 14 del D.L. 109/2018, come modificato dall'art. 49 del D.L. 76/2020, è stato emanato il D.M. 578/2020 e, successivamente, il D.M. 493/2021. L'art. 1 di tale ultimo decreto dispone che "in sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, sono adottate le linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all'Allegato A al presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali. Le Linee Guida di cui all'Allegato A al presente decreto, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 109 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, sono adottate anche in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali. Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su proposta di ANSFISA, per l'applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.A. e i concessionari autostradali, sono altresì adottate entro il 31 gennaio 2022 le "Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti". In data  1 luglio 2022 è stato emanato il decreto di approvazione delle " Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", nonché il decreto di approvazione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali".

Degno di nota anche l'art. 51 del medesimo decreto-legge, recante "Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali", che reca disposizioni finalizzate all'accelerazione e/o alla semplificazione delle procedure autorizzative ambientali e paesaggistiche, relative agli interventi sulle infrastrutture citate. Il comma 1 di tale articolo è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, D.L. 130/2021.

L'articolo 1, comma 2, lettera c), nn. 5 e 6, del D.L. 59/2021 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, da destinare, rispettivamente, per gli anni dal 2021 al 2026, a favore, di interventi di:
- messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25), per un importo complessivo di 1 miliardo di euro;
- implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale, per un importo complessivo di 450 milioni di euro.

Un ulteriore intervento, di carattere finanziario, è stato invece operato con l'art. 49 del D.L. 104/2020 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 7 maggio 2021. Con tale decreto si è provveduto alla r ipartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 citato, come integrati dal la sezione seconda della legge di bilancio 2021 che ha previsto un rifinanziamento in misura pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, 250 milioni per l'anno 2022 e 150 milioni per l'anno 2023. Successivamente è stato emanato il D.M. 5 maggio 2022 che ha provveduto al riparto dei fondi previsti dal citato art. 49, come integrati dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (tale comma, lo si ricorda, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029)

In attuazione della delega recata dalla legge 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (atto del governo n. 282), recepita in Italia con il d.lgs. 35/2011.
Nelle more del recepimento è intervenuta la disposizione recata dal comma 3 dell'art. 13 del D.L. 183/2020, che ha disposto la proroga di un anno dei termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.
All'attuazione della delega recata dalla legge 53/2021 si è poi provveduto con l'emanazione del decreto legislativo 15 novembre 2021, n. 213.

L'art. 30-sexies del D.L. 41/2021 ha introdotto disposizioni in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale. Tale norma interviene modificando la composizione della Commissione permanente per le gallerie il cui compito è quello di assicurare il rispetto, da parte dei gestori, di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di una galleria.

Si ricorda inoltre l'art. 43, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 77/2021, che contiene disposizioni per favorire la trasformazione digitale della rete stradale nazionale, le sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa e per l'istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e i mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica.

Informazioni sulla sicurezza delle infrastrutture stradali sono contenute nella relazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - Anno 2020 (Doc. CLXXX, n. 4) e nella relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - anno 2021 (Doc. CLXXX-bis, n. 1). Si ricorda inoltre che il CIPESS, con la delibera 14 aprile 2022, ha approvato il Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (per una illustrazione si veda la nota del MIMS del 16 marzo 2022).

Nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022 viene ricordato che "il MIMS è impegnato nell'attuazione di un programma di messa in sicurezza e aumento della resilienza della rete stradale secondaria (strade regionali, provinciali e delle città metropolitane), per il quale sono stati ad oggi stanziati oltre 12 mld €. Di questi, sono stati ripartiti oltre 9,284 mld €, dei quali 2,685 specificatamente dedicati alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti che insistono sulla rete viaria in gestione di province e città metropolitane, e 300 mln € per la rete stradale a servizio delle aree interne della strategia nazionale SNAI. In particolare, nell'anno in corso sono stati ripartiti 4,625 mld €, dei quali 1,400 mld € per ponti e viadotti e 1,850 mld € per programmi straordinari di manutenzione, adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale gestita da Regioni, Province e Città metropolitane, anche con riferimento a varianti di percorso. I criteri di ripartizione sono condivisi con i soggetti beneficiari e consistono, oltre che nella consistenza e nell'utilizzo della rete in gestione di ciascun soggetto attuatore, nella presenza di rischi, sia antropici (livello di incidentalità) che naturali (sisma o dissesto idrogeologico)".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Di seguito si dà conto delle risorse per infrastrutture stradali direttamente destinate a comuni, province e città metropolitane e con finalità generale. Non sono quindi incluse, ad esempio: le risorse destinate a strade provinciali nell'ambito dei finanziamenti previsti per le olimpiadi invernali del 2026; le risorse destinate all'ANAS; le risorse del Fondo complementare al PNRR (previste dal D.L. 59/2021).

Si dà altresì conto, in un apposito paragrafo, delle risorse derivanti dai decreti di riparto dei c.d. fondi investimenti. Utili elementi di informazioni sono desumibili dal c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022 e dal rapporto, curato dal Servizio studi della Camera, sulle opere strategiche e prioritarie.

Risorse in favore di province e città metropolitane

 Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018)

All'interno della legge di bilancio 2019 sono contenute le seguenti disposizioni degne di nota:

- il comma 883, che ha attribuito alla regione Sicilia l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

- i successivi commi 889 e 890, che disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (pari, complessivamente a 3,75 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 4 marzo 2019;

- il comma 891 che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 3 gennaio 2020.

- i commi comma 933 e 934, che prevedono l'assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa, nonché un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

All'interno della legge di bilancio 2020 sono contenute le seguenti disposizioni degne di nota:

- i commi 51-58 (come modificati e integrati dall'art. 45 del D.L. 104/2020, che tra l'altro ha introdotto il comma 51-bis), che prevedono l'assegnazione agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite complessivo di 2,78 miliardi per il periodo 2020-2031. Con il comma 415 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stata integrata la disciplina recata dai commi in questione, al fine di elevare di 300 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 e stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR. A decorrere dall'anno 2022, in virtù di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 121/2021, almeno il 40% delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse destinate al comma 51 sono poi state ridotte di 40 milioni di euro per il 2022, dall'art. 28, comma 4, del D.L. 17/2022. L'articolo 16, comma 3, del D.L. 115/2022, modifica il comma 53-ter al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

In attuazione delle citate disposizioni, al riparto delle risorse si è provveduto con una serie di decreti che hanno assegnato le risorse medesime  in favore principalmente dei comuni. Al   D.M. 31 agosto 2020, con cui sono stati ripartiti 85 milioni di euro per l'anno 2020, ha fatto seguito il   D.M. 7 dicembre 2020 del Ministero dell'interno per il riparto degli ulteriori 300 milioni stanziati (per ciascuno degli anni 2020 e 2021) dal comma 51- bis e  finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020. Con il   D.M. 3 maggio 2021 del Ministero dell'interno sono stati ripartiti i 128 milioni di euro per l'esercizio 2021. Le risorse relative al 2022 (pari a 280 milioni, in virtù della riduzione operata dal D.L. 17/2022) sono state ripartite con il   D.M. 10 giugno 2022 del Ministero dell'interno.

- il comma 62 (che ha riscritto il comma 1076 della legge di bilancio 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è stato successivamente modificato dall'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 162/2019) che prevede che per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

In attuazione dei commi 1076-1078 dell'art. 1 della legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) è stato emanato il D.M. 16 febbraio 2018, recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", poi integrato, al fine di tener conto del mutato quadro normativo, dal D.M. 19 marzo 2020. Tale ultimo decreto è stato poi integrato dal D.M. 26 aprile 2022 che ha ripartito la somma complessiva di 1.375 milioni di euro (275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029). 
Ulteriori disposizioni

Il comma 3 dell'articolo 31-bis del D.L. 162/2019 ha disposto l'assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, per le città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole.

L'art. 49 del D.L. 104/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il D.M. 7 maggio 2021 che ha ripartito la somma di 1,15 miliardi di euro (derivanti dallo stanziamento previsto dal D.L. 104/2020 coma rifinanziato dalla legge di bilancio 2021). Le risorse in questione sono integrate dai commi 531-532 della legge di bilancio 2022 che, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizzano la spesa complessiva di 1,4 miliardi di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029) a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. Tali risorse sono state ripartite con il D.M. 5 maggio 2022

Il comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Il successivo comma 406 demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 9 maggio 2022).

Risorse in favore dei comuni
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018)

commi da 107 a 114 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) disciplinano l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l'eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell'esecuzione delle opere pubbliche.

In attuazione di tali norme è stato emanato il  D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all'attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli  allegati al decreto medesimo.


Ulteriori risorse per la manutenzione delle strade e destinate, in ultima istanza, ai comuni richiedenti, sono previste dai commi 134-148 della medesima legge di bilancio.

I commi da 134 a 148 (come modificati dalla legge di bilancio 2021) prevedono l'assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di oltre 10 miliardi per il periodo 2021-2034 (che tiene conto delle riduzioni operate dall'art. 39, comma 14-octies, del D.L. 162/2019). Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati. Il comma 135 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; di strade, ponti, e viadotti; nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dei comuni.

In materia è intervenuto l'art. 4, comma 12- bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148- bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai comuni per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, pari a 400 milioni di euro, previsti dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). L'assegnazione di tale contributo, relativo all'esercizio 2020 e pari complessivamente a circa 400 milioni di euro, è stata disciplinata con il decreto 30 dicembre 2019.
L' art. 46 del D.L. 104/2020 (c.d. decreto agosto) è poi intervenuto sulle disposizioni in questione, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse.
Con il D.M. 5 agosto 2020 è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per l'anno 2021. Le risorse previste dal comma 139 per l'annualità 2021 sono state ulteriormente incrementate (per un importo pari a 600 milioni di euro) dalla sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il riparto delle risorse previste dal comma 139 per l'anno 2021 è stato effettuato con il D.M. Interno 23 febbraio 2021. Si segnala altresì l'emanazione del D.M. 8 gennaio 2022, recante " Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022" (in materia è intervenuto successivamente il decreto 18 luglio 2022).

L'articolo 1-bis, del D.L. 228/2021, ha prorogato di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-bis, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. Il comma 5-novies dell'art. 3 del medesimo decreto reca ulteriori proroghe ai termini previsti per gli adempimenti relativi ai contributi in questione, limitatamente a quelli riferiti all'anno 2022.

In materia è intervenuto anche l'art. 11-ter, comma 3, del D.L. 4/2022.


Da segnalare anche i commi 892-895, che attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

In attuazione  di tali norme è stato emanato il D.M. 14 marzo 2019 che, in apposito allegato, ha individuato le quote assegnate ai singoli comuni.
Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

I commi 44-46 della L. 160/2019 istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali..

Ulteriori disposizioni

L'art. 4, comma 7, del D.L. 32/2019 dispone la conclusione dei programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento" (D.L. 69 del 2013, Legge n. 147/2013 e D.L. 133 del 2014) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le economie risultanti dai predetti programmi sono assegnate ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'art. 30, comma 14-bis, del D.L. 34/2019, come riscritto dall'art. 51, comma 1, lettera a), del D.L. 104/2020, al fine di stabilizzare i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti allo scopo di potenziare gli investimenti per una serie di finalità tra le quali la messa in sicurezza di strade, autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della L. 145/2018, prevedendo uno stanziamento nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Il riparto delle risorse per il 2021 e per il 2022 è stato effettuato con il D.M. Interno 29 gennaio 2021 e con il D.M. Interno 18 gennaio 2022.  

L'art. 94 del D.L. 104/2020 prevede, ai commi da 1-bis a 1-quater, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, autorizzazioni di spesa di 2 milioni di euro nel biennio 2021-2022 in favore del Comune di Varese e di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la progettazione di un sottopasso nel comune di Cinisello Balsamo.

I commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021),  prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni dei contributi citati.

 

Le risorse derivanti dal riparto dei c.d. fondi investimenti

Utili informazioni sulle risorse destinate a strade e autostrade derivanti dai c.d. fondi investimenti sono contenute nelle relazioni concernenti lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, l'ultima delle quali è aggiornata alla data del 31 luglio 2021 (Doc. CCXL, n. 13).

Ulteriori risorse

Si ricordano, di seguito, disposizioni introdotte con provvedimenti diversi, che recano finanziamenti in favore di infrastrutture stradali.

L'articolo 10-bis del D.L. 101/2019, reca uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale "Mare-Monti".

L'articolo 1, comma 2, lett. c) n. 12, del D.L. 59/2021 (recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"), destina 300 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, in favore della Strategia Nazionale Aree Interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 12 ottobre 2021.
Lo stanziamento citato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 dal comma 418 della legge di bilancio 2022.

Si ricorda altresì il comma 952 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro (5 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023 e 5 milioni per l'anno 2024) a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex S.S. 639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo".

Si ricordano altresì le seguenti disposizioni recate dal D.L. 121/2021:
- i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 2, che recano disposizioni relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi di cui all'art. 35, comma 1-ter, quarto periodo, del D.L. 162/2019;
- il comma 2-quinquies dell'art. 2, che prevede l'assegnazione all'Anas S.p.A. di un contributo di 8 milioni di euro (3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per il 2023) da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della S.S.1 "Aurelia" nel tratto compreso tra i Comuni di Sanremo e Ventimiglia;
- il comma 2-septiesdecies dell'art. 2, che reca disposizioni per la sistemazione delle strade comunali di Roma Capitale;
- l'articolo 16-bis, che prevede misure urgenti per il completamento della S.S. 291 della Nurra in Sardegna.

Si ricorda infine che ulteriori risorse destinate alle regioni sono previste, nella L. 145/2018, dai commi 122-123 (che istituiscono un fondo destinato per una serie di finalità, tra le quali la manutenzione delle strade e il rilancio degli investimenti degli enti territoriali), 126 (che ha istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma 122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade), 832-843 (che prevedono contributi alle regioni ordinarie per una serie di finalità, tra le quali la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e dei trasporti). 

Le informazioni riportate nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022

Nel c.d. allegato infrastrutture al DEF 2022 viene fornita una elencazione delle risorse destinate a strade e autostrade. Oltre a quelle previste dalla legge di bilancio 2022 (v. supra), nel citato allegato viene ricordato che:
- il Fondo del Piano Nazionale Complementare al PNRR (D.L. 59/2021) ha finanziato per il periodo 2021-2026: l'adeguamento, anche tecnologico, del sistema autostradale costituito dalle autostrade A24 e A25 (1 miliardo), il monitoraggio tecnologico di ponti e viadotti della rete viaria principale (450 milioni), l'aumento della resilienza dei collegamenti con le aree interne (300 milioni, stanziamento incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 dall'art. 1, comma 418 della legge di bilancio 2022);
- u
lteriori risorse sono state allocate per oltre 3 miliardi di euro per la rete stradale, principale e complementare, sull'anticipazione sul Fondo Sviluppo e Coesione, periodo di programmazione 2021–2027, con la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, di cui: 1.504 milioni per la rete stradale in gestione ANAS, 1.125 milioni per la rete stradale in gestione delle Regioni e 467 milioni per la rete stradale secondaria in gestione agli enti locali.

Per approfondire si rinvia alla  seduta del 15 febbraio 2022 del CIPESS sul finanziamento di investimenti prioritari in mobilità, logistica, e infrastrutture sostenibili da parte del FSC 2021-2027. 
Le informazioni riportate nel rapporto sulle opere strategiche e prioritarie

Nel rapporto "Infrastrutture strategiche e prioritarie - Programmazione e realizzazione - Aggiornamento al 31 maggio 2022", curato dal Servizio studi della Camera in collaborazione con l'ANAC e l'istituto di ricerca CRESME, viene evidenziato, con riferimento alle strade e autostrade strategiche e prioritarie, che "le disponibilità finanziarie ammontano a 86,100 miliardi di euro e consentono una copertura finanziaria pari al 78% del costo (82% a dicembre 2020). In questo ambito le nuove risorse assegnate al 31 maggio 2022 risultano più limitate rispetto a quelle assegnate alle ferrovie, soprattutto nell'ambito delle risorse a valere sui fondi NGEU/PNRR e PNC: 7,746 miliardi (di cui 1,750 miliardi di risorse PNC) contro 41,287 miliardi (circa 33,6 miliardi di risorse NGEU/PNRR e PNC). Per il settore stradale sono comunque attese nuove risorse della legge di bilancio 2022 - per interventi sulla rete in gestione ad ANAS SpA e per i programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane - e della programmazione generale del fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 da destinare primariamente all'aumento della resilienza della rete stradale".

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Tra le misure previste dal PNRR in materia di infrastrutture e trasporti, si segnala in particolare l'intervento di riforma sicurezza stradale 4.0 (M3C1-21 e M3C1-22), con investimenti a valere sulle risorse nazionali, riguardanti la messa in sicurezza, il contrasto e l'adattamento al cambiamento climatico della rete stradale, con una forte componente di ammodernamento tecnologico attraverso un sistema di monitoraggio digitale avanzato. In proposito, sono previsti investimenti derivanti soltanto dal Fondo complementare (D.L. 59/2021), che contiene le risorse nazionali da aggiungere a quelle del PNRR, a favore della M3C1, con riferimento alla misura "sicurezza stradale 4.0", per complessivi 1.450 milioni di euro per il periodo 2021-2026.

Al fine di attuare gli obiettivi (nn. 21 e 22) previsti dagli interventi di riforma citati, sono stati emanati:
- il D.M. 493 del 3 dicembre 2021, con cui sono state modificate le linee guida emanate nel passato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione, la gestione del rischio e il monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia lungo le strade statali e autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari, al fine di estenderle alle strade gestite da Regioni, Province e Comuni;
- il D.M. 485 del 30 novembre 2021 che (anche in attuazione dell'art. 1, comma 1- bis, del D.L. 121/2021) contiene l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Con il decreto-legge n. 121/2021 sono state introdotte numerose disposizioni in materia di infrastrutture stradali e autostradali.
In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari dei concessionari autostradali. I successivi commi 1-bis e 1-ter modificano e integrano la disciplina, recata dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017, relativa all'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero.
Il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.
Il comma 2-bis proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.
I commi 2-ter e 2-quater recano disposizioni relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi di cui all'art. 35, comma 1-ter, quarto periodo, del D.L. 162/2019.
Il comma 2-quinquies prevede l'assegnazione all'Anas S.p.A. di un contributo di 8 milioni di euro (3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per il 2023) da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della S.S.1 "Aurelia" nel tratto compreso tra i Comuni di Sanremo e Ventimiglia.
I commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies recano norme finalizzate all'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house.
Il comma 2-septiesdecies reca disposizioni per la sistemazione delle strade comunali di Roma Capitale.

Si ricordano inoltre i commi da 6-sexies a 6-novies dell'articolo 1, che sono volti a imporre a quanti progettano e costruiscono infrastrutture stradali e ferroviarie di prevedere passaggi in sicurezza per la fauna selvatica, nonché l'articolo 2-bis, che reca disposizioni finalizzate all'individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e per l'alta capacità (AV/AC) di prossima realizzazione. Si ricordano altresì l'articolo 6, che contiene norme sull'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), e l'articolo 16-bis, che prevede misure urgenti per il completamento della S.S. 291 della Nurra in Sardegna.

Si ricorda infine che l'art. 1, comma 1-bis, reca norme finalizzate alla riduzione dei tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali, volti a disciplinare le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, da parte degli enti proprietari e dei gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato. A tal fine viene prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 30 novembre 2021, n. 485.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) contiene (all'art. 1) numerose disposizioni in materia di infrastrutture stradali e autostradali. Si ricordano:
- il comma 397, che autorizza la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025;
- i commi 400-402, che autorizzano la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica S.p.A., fino alla sua scadenza;
- il comma 403 autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Il successivo comma 404 disciplina le condizioni per l'erogazione del contributo;
- il comma 405 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane. Il successivo comma 406 demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 9 maggio 2022);
- i commi da 407 a 414, che prevedono l'assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;
- il comma 415 modifica e integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, prevedendo tra l'altro, l'incremento del limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l'importo per gli anni dal 2024 al 2031);
- il comma 418 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne stanziate nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui al D.L. 59/2021. Tali nuove risorse vanno ad integrare lo stanziamento di complessivi 300 milioni di euro già autorizzato dal PNC (si veda in proposito il paragrafo "Le risorse per infrastrutture stradali"), in favore della Strategia Nazionale Aree interne, e destinato al finanziamento del programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade;
- i commi 531 e 532, prevedono l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Tali risorse sono state ripartite con il D.M. 5 maggio 2022;
- il comma 952 prevede una spesa complessiva di 40 milioni di euro nel triennio 2022-2024, a favore degli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (località Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex S.S. 639, denominata secondo lotto funzionale "San Gerolamo";
- il comma 964, introduce alcune disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali.

Si ricorda inoltre che con la sezione II viene operato il rifinanziamento di opere di ripristino e messa in sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25 per 1 miliardo di euro dal 2024 fino al 2030.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Con l'emanazione del D.P.C.M. 21 novembre 2019, di revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e del D.P.C.M. 21 novembre 2019 di revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte, è proseguita la revisione della rete stradale di interesse nazonale avviata nella XVII legislatura con il D.P.C.M. 20 febbraio 2018 recante "Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria".

Nei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli schemi dei decreti citati viene evidenziato che le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, e le Province autonome di Trento e Bolzano, non sono interessate nè dal D.P.C.M. 20 febbraio 2018 nè dai nuovi schemi di decreto in esame poiché "il relativo riordino della viabilità, effettuato rispettivamente con i decreti legislativi n. 320/94, 111/2004 e 320/97, non ha richiesto alcuna riclassificazione. Per quanto riguarda le Regioni Autonome di Sicilia e Sardegna, ad oggi non è stato ancora effettuato il trasferimento [...] delle strade statali non inserite nella rete stradale di interesse nazionale".

Nella seduta del 13 aprile 2022 l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Lazio (Atto del Governo n. 376). Il testo definitivo è stato pubblicato nella G.U. del 5 agosto 2022 (D.P.C.M. 7 giugno 2022).

In attuazione della delega recata dalla legge 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (atto del governo n. 268). Il testo definitivo è stato pubblicato nella G.U. del 6 novembre 2021 (decreto legislativo n. 153/2021).

Si segnala inoltre che il comma 3-undevicies dell'art. 10 del D.L. 228/2021, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, differisce al 31 dicembre 2024 il termine (scaduto il 31 dicembre 2020) fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Nell'allegato infrastrutture al DEF 2022 (Doc. LVII, n. 5, allegato V) viene ricordato che al fine di migliorare la circolazione sulla rete stradale, sia principale che secondaria, sono stati individuati i seguenti programmi di interventi per:

• la conservazione, valorizzazione, adeguamento agli standard funzionali e di sicurezza;
• il potenziamento tecnologico e digitalizzazione (Smart Road);
• il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture a rischio sismico, a partire dalle aree interessate dai crateri dei sismi 2009 e 2016;
• il decongestionamento delle tratte autostradali;
• il decongestionamento delle aree metropolitane;
• la resilienza territoriale e il collegamento delle aree interne e montane.
Lo stesso allegato ricorda che, in tale ambito, con la legge di bilancio 2022, a favore della manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali sono stati stanziati oltre 4,6 miliardi di euro (il riferimento è alle risorse previste dai commi 405, 531-532, v. supra) e che, inoltre, il Fondo del Piano Nazionale Complementare al PNRR (D.L. 59/2021) ha finanziato per il periodo 2021-2026: l'adeguamento, anche tecnologico, del sistema autostradale costituito dalle autostrade A24 e A25 (1 miliardo), il monitoraggio tecnologico di ponti e viadotti della rete viaria principale (450 milioni), l'aumento della resilienza dei collegamenti con le aree interne (300 milioni, stanziamento incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 dall'art. 1, comma 418 della legge di bilancio 2022).
Nell'allegato viene altresì evidenziato che ulteriori risorse sono state allocate per oltre 3 miliardi di euro per la rete stradale, principale e complementare, sull'anticipazione sul Fondo Sviluppo e Coesione, periodo di programmazione 2021-2027, con la delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, di cui: 1.504 milioni per la rete stradale in gestione di ANAS S.p.a., 1.125 milioni per la rete stradale in gestione, diretta o partecipata, delle Regioni e 467 milioni per la rete stradale secondaria in gestione agli enti locali.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Numerose disposizioni in materia di strade e autostrade sono state introdotte con il D.L. 68/2022.
L'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025. L'articolo 6, comma 3-ter, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.

L'articolo 6-bis novella il decreto-legge c.d. semplificazioni1 per consentire sinergie interne al gruppo FS, in particolare, in favore dell'ANAS, anche mediante forme di committenza unica e deroghe al codice degli appalti.

Il comma 4-bis dell'articolo 7, prevede l'assegnazione di un finanziamento, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2022, al Commissario liquidatore delle società miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a. (ADL), Autostrade del Molise s.p.a. (ADM), Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL), Concessioni Autostradali Piemontesi s.p.a. (CAP).

L'articolo 7, comma 4-sexies, prevede - al fine di completare l'Asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca - l'assegnazione a detto Comune, nell'anno 2022, di un contributo di 500.000 euro per l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per il conferimento di incarichi. Il successivo comma 4-septies disciplina la copertura dei relativi oneri. Il comma 4-octies prevede - al fine di accelerare l'effettuazione degli interventi di manutenzione necessari a garantire la viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto e di assicurare una alternativa alla E45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3 bis "Tiberina" sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - l'assegnazione ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione del riparto delle risorse e delle modalità di revoca delle stesse, nonché disciplinata la copertura degli oneri.

L'articolo 7-bis reca una serie di disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture stradali con particolare riguardo ad alcuni profili della disciplina della revoca delle concessioni autostradali.

L'articolo 7-ter reca disposizioni finalizzate a garantire - a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dall'autostrada A24 e A25 - la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.
L'articolo 9, comma 10-quinquies, assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

 

 

 

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
temi di Edilizia, infrastrutture e trasporti