tema 25 settembre 2022
Studi - Ambiente Rifiuti e discariche
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Come illustrato nel comunicato stampa del 22 maggio 2018, il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare (approvato in via definitiva il 22 maggio 2018) modifica sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive "speciali" in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE). Le modifiche sono entrate in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, avvenuta nella G.U. dell'UE del 14 giugno 2018.

principali obiettivi introdotti riguardano:

- il riciclaggio entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani (60% entro il 2030 e 65% entro il 2035);

- la riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrà scendere al 10% entro il 2035;

- il riciclaggio del 65% degli imballaggi entro il 2025 e il 70% entro il 2030;

- la raccolta separata dei rifiuti organici (entro il 2023) e dei rifiuti tessili (entro il 2025).

La delega per il recepimento delle citate direttive e i relativi principi e criteri direttivi sono contenuti negli articoli 14, 15 e 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117).

In attuazione di tali disposizioni, il Governo ha trasmesso al Parlamento gli schemi di decreto nn. 166, 167, 168 e 169. Nel corso dell'esame di tali schemi di decreto, le competetenti commissioni parlamentari hanno svolto una serie di audizioni informali. L'esame si è concluso, con l'espressione dei pareri richiesti, in data 29 luglio 2020. Nel mese di settembre è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei seguenti decreti di attuazione:

  • d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio;
  • d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 in materia di pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • d.lgs. 3 settembre 2020, n. 119, di attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849 relativa ai veicoli fuori uso;
Si ricorda che con il D.M. Ambiente 30 luglio 2020 è stata data attuazione alle direttive delegate 2020/362/UE e 2020/363/UE, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.
  • d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, di attuazione della direttiva (UE) 2018/850 relativa alle discariche di rifiuti.
    Si fa notare che con l'art. 51, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 104/2020, sono stati corretti alcuni refusi presenti nel testo del d.lgs. 121/2020.

 Al fine di fornire chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha emanato la nota 14 maggio 2021, 51657In tale circolare viene precisato che la stessa non riguarda le argomentazioni afferenti alla corretta qualificazione dei rifiuti urbani, come ridefiniti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), nonché le implicazioni sulla relativa disciplina fiscale, che sono state oggetto di apposita trattazione nell'ambito della nota esplicativa n. 37259 del 12 aprile 2021.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Tra le misure previste dal PNRR in materia di economia circolare si segnalano in particolare gli investimenti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti (M2-C1.1-I.1.1), quantificati in 1,5 miliardi di euro, nonchè la linea di investimento dedicata a progetti "faro" di economia circolare (M2-C1.1-I.1.2) a cui sono destinati 600 milioni di euro.

Al fine di conseguire i citati obiettivi sono stati emanati:
- il D.M. transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 396, con cui si è provveduto alla definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di avvisi da parte del MiTE (i testi degli avvisi sono disponibili nella pagina "PNRR - Pubblicazione Decreti Economia Circolare" del sito web del MiTE);
- il 
D.M. transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, recante "Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR". Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l'emanazione di avvisi da parte del MiTE.
I testi degli avvisi previsti dai citati decreti ministeriali sono disponibili nella pagina "PNRR - Pubblicazione Decreti Economia Circolare" del sito web del MiTE.

Sono inoltre considerati, quali elementi del PNRR cruciali per il settore in questione, la nuova strategia nazionale per l'economia circolare e il programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Tali documenti sono stati approvati, in linea con la scadenza del 30 giugno 2022 prevista dal PNRR, rispettivamente, con il D.M. 24 giugno 2022, n. 259 e con il D.M. 24 giugno 2022, n. 257.

Utili informazioni sono contenute  nella  relazione del Ministero della transizione ecologica sull'attuazione del PNRR al 30 giugno 2022 . Inoltre uno specifico focus sul settore dei rifiuti nell'ambito del PNRR è contenuto nella relazione della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR ( Doc. CCLXIII-bis, n. 1). Da segnalare altresì che nella seduta del 27 aprile 2022, la Commissione Ambiente della Camera ha svolto l'audizione di Laura D'Aprile, capo del dipartimento per lo sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica, che ha depositato un documento volto a illustrare gli obiettivi e gli investimenti del PNRR in materia di rifiuti e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR).
Si fa altresì notare che l'articolo 22, commi 1 e 2, del D.L. 144/2022 (in corso di conversione), reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR.
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Le disposizioni introdotte con provvedimenti d'urgenza

L'art. 113 del D.L. 18/2020 (recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") prevede la proroga al 30 giugno 2020 dei termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 113, co. 1, lett. a));
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (art. 113, co. 1, lett. b));
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (art. 113, co. 1, lett. c));
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 113, co. 1, lett. d)).

L'art. 113-bis del medesimo decreto-legge, invece, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo che il quantitativo massimo possa essere radoppiato e che il limite temporale massimo possa avere una durata fino a 18 mesi. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 228-bis del D.L. 34/2020.

L'articolo 4-ter del D.L. 23/2020, interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU), prevedendo che gli stessi, in ragione dell'emergenza COVID-19, per l'anno in corso siano parametrati su base biennale anziché, come previsto dalla norma vigente, su base annuale.

L'articolo 30-bis del medesimo decreto-legge prevede che, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. Tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 63-bis del D.L. 76/2020, al fine di eliminare il limite temporale di vigenza.

L'articolo 229-bis del D.L. 34/2020 (c.d. decreto-legge rilancio) reca disposizioni per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettività.
Tale articolo prevede una o più linee guida - per l'individuazione delle misure da applicare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - da adottare da parte del Ministero dell'ambiente, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPRA. E' altresì prevista l'istituzione di un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 (da ripartire con apposito decreto del Ministero dell'ambiente), anche al fine di promuovere la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma è altresì finalizzato all'adozione di protocolli e di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli operatori. Sono inoltre dettate disposizioni volte a prevedere l'emanazione di criteri ambientali minimi (ai sensi del codice dei contratti pubblici) relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili. L'articolo introduce inoltre norme sanzionatorie per il caso di abbandono di mascherine e guanti monouso.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge di bilancio 2021e nei provvedimenti d'urgenza adottati nel corso della primavera 2021.
Si rinvia in proposito ai paragrafi "Le norme in materia di rifiuti e discariche contenute nelle leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021" e "Ulteriori disposizioni".

Linee guida e attività parlamentare

Con il Waste management in the context of the coronavirus, pubblicato il 14 aprile 2020, la Commissione europea ha fornito indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza coronavirus. Prima di tale data, e precisamente il 30 marzo 2020, la stessa Commissione ha fornito anche indicazioni sulle spedizioni di rifiuti.

A livello nazionale, orientamenti in materia di gestione dei rifiuti sono stati forniti con le indicazioni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e, ancor prima, con la circolare del Ministero dell'ambiente n. 22276 del 30 marzo 2020, nonché dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Una sintesi delle iniziative volte ad un efficace coordinamento sul territorio nazionale delle azioni di contrasto alla diffusione del COVID-19 nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ulteriori elementi informativi sull'impatto dell'emergenza nel settore dei rifiuti sono contenuti nelle risposte agli atti di sindacato ispettivo 2-00695, 5-03895, 2-00805, 4-03099 e 4-05781, nonchè l'interrogazione sulle modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (n. 5/06185) svolta nella seduta del 9 giugno 2021.

Si ricorda inoltre che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, dopo aver audito i principali soggetti competenti (tra cui i Ministri dell'ambiente e della salute, l'ISS e l'ISPRA), ha approvato una relazione dal titolo "Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti" (Doc. XXIII, n. 4). Sui contenuti di tale relazione si sono espresse le Assemblee di Camera e Senato, rispettivamente, con le risoluzioni 6-00147 e 6-00128.

Si ricorda inoltre la segnalazione n. 136/2020 del 23 aprile 2020, che l'ARERA ha emanato in merito alle misure a sostegno degli investimenti e a tutela delle utenze finali del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, e del servizio idrico integrato e dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Degno di nota anche il rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente intitolato "Impacts of COVID-19 on single-use plastic in Europe's environment".

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Norme approvate nella XVIII legislatura

Con la legge 7 agosto 2018, n. 100, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

E' stata esaminata dalla Camera, senza tuttavia concludere l'iter, la proposta di legge n. 3565 approvata dal Senato e recante "Modifiche alla legge 7 agosto 2018, n. 100, concernenti l'estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati".

A conclusione delle proprie attività, la Commissione ha approvato, nelle sedute del 7 e del 15 settembre 2022, una serie di relazioni. Si ricordano, in particolare, la relazione finale sul fenomeno dei flussi paralleli illeciti e abbandono di rifiuti (Doc. XXIII, n. 26) e la relazione conclusiva sull'attività svolta nella XVIII legislatura (Doc. XXIII, n. 36).

Da segnalare la soppressione, prevista dall'art. 6 del D.L. 135/2018 del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Occorre però considerare che lo stesso art. 6 ha previsto, in sostituzione del soppresso SISTRI, l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ha disposto - fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD). Tali meccanismi sono tuttora utilizzati, poiché gli atti attuativi necessari alla definizione e all'operatività del nuovo sistema di tracciabilità non sono stati ancora emanati. Occorre altresì considerare che l'art. 1, comma 16, del d.lgs. 116/2020 (con cui sono state recepite le nuove direttive rifiuti e imballaggi) ha riportato all'interno del Codice dell'ambiente (mediante la riscrittura dell'art. 188-bis del d.lgs. 152/2006) la nuova disciplina del RENTRI introdotta dal richiamato art. 6 del D.L. 135/2018.

In merito all'attuale stato del sistema della tracciabilità, in risposta all' interrogazione 3/02353 svolta nella seduta del 23 giugno 2021, il Ministro della transizione ecologica ha evidenziato che "ad oggi, il Ministero sta procedendo all'attuazione della normativa prevista dal nuovo articolo 188- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto di recepimento, in modo da disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità, nonché i modelli dei formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti. Inoltre, è stato dato avvio alla fase di sperimentazione del prototipo di Registro elettronico per la tracciabilità, avvalendosi, in questa fase iniziale, delle proposte emerse dal confronto con diversi stakeholder. La realizzazione del prototipo di REN, di Registro elettronico è basata sull'individuazione di un campione di imprese rappresentativo di tutte le categorie e tipologie di operatori che sono potenzialmente interessati dall'applicazione del sistema. Questo per avviare una fase di sperimentazione riferita ad uno schema di regolamento relativo al funzionamento del Registro elettronico, che è attualmente in fase di redazione". Utili informazioni sono altresì contenute nella risposta all' interpellanza 2/01369.

Si ricorda inoltre che la lettera d) del comma 1 dell'art. 35 del D.L. 77/2021 ha modificato il comma 4 del succitato art. 188-bis, che disciplina il contenuto dei decreti attuativi del RENTRI, al fine di precisare che tali decreti devono disciplinare le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e non, come prevedeva il testo previgente, dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti.

Si ricorda inoltre che l'art. 50, comma 3, del D.L. 152/2021 ha previsto l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) recata dall'art. 194- bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).

In relazione all'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni e, quindi, anche della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi, essendo questa una delle funzioni fondamentali contemplate dalla normativa (art. 14, comma 27, D.L. 78/2010), si rinvia al tema "Unioni e fusioni di comuni".

Si ricorda inoltre che con il D.P.C.M. 11 dicembre 2020 si è provveduto alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti e che con il D.P.C.M. 27 luglio 2021 è stata adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni per il 2021.

Con il D.M. transizione ecologica 23 giugno 2022 sono stati emanati i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Occorre altresì ricordare le numerose norme adottate in materia di TARI. Rinviando al paragrafo "La TARI" del tema "Superbonus e tassazione immobiliare" per una trattazione articolata, si ricordano in questa sede le recenti norme contenute nella legge di bilancio 2021 (si rinvia in proposito al paragrafo relativo) e nei decreti-legge nn. 73 e 77 del 2021 (di cui si dà conto nel paragrafo "Ulteriori disposizioni"), nonchè il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 228/2021, (che prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno) e le norme recate dal D.L. 50/2022 (di cui si dà conto nel paragrafo "Ulteriori disposizioni").

Utili informazioni in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI sono state fornite dall'ARERA nel corso dell'audizione informale del 20 maggio 2021.

Norme sulla gestione dei rifiuti sono altresì contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 118/2022), il cui articolo 14 reca alcune novelle al Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) relative: alla scelta - da parte delle utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani - di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato (comma 1); ai compiti dell'ARERA (comma 2); nonché all'esclusione, dal novero dei soggetti coinvolti nell'accordo di programma CONAI sui rifiuti di imballaggio, dei gestori delle piattaforme di selezione (comma 3).

In proposito si ricorda che nella segnalazione dell'AGCM inviata al Governo al fine della predisposizione del disegno di legge concorrenza 2021 viene sottolineato che la transizione verso un'economia sostenibile deve essere anche guidata da un processo normativo, evitando i rischi derivanti da un irrigidimento dei mercati che può imbrigliare l'attività imprenditoriale: occorre quindi una regolamentazione virtuosa che si integri con la concorrenza. La concorrenza ha infatti un valore cruciale nel settore dei rifiuti nella misura in cui è idonea a garantire adeguati sbocchi di mercato a input produttivi che, realizzati attraverso attività di riciclo, possono sostituire input realizzati con materie prime vergini, dal momento che, secondo la Commissione europea, il settore manifatturiero europeo destina in media circa il 40% della spesa all'acquisto di input produttivi. Inoltre occorre considerare che l'economia circolare è potenzialmente in grado di aumentare il PIL di un ulteriore 0,5% entro il 2030, creando circa 700 mila nuovi posti di lavoro. Appare pertanto essenziale che tutte le fasi della gestione dei rifiuti assicurino dinamiche competitive in grado di innescare i benefici indicati. Sulla base di questi premesse l'AGCM evidenzia una serie di criticità da superare in relazione: alle utenze non domestiche che producono rifiuti "simili" agli urbani; agli affidamenti del servizio; al sistema dei consorzi per la gestione degli imballaggi; alla necessità di una dotazione impiantistica adeguata; alla necessità di una semplificazione delle procedure autorizzative e di definizione di meccanismi di incentivazione/compensazione a vantaggio delle popolazioni e degli enti locali interessati.

Attività parlamentare

Nella seduta del 23 ottobre 2018, l'Assemblea della Camera ha approvato la mozione 1-00065 che prevede una serie di impegni al Governo, tra cui quello di adottare le iniziative di competenza per migliorare la gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno, potenziando i sistemi di raccolta differenziata e di riutilizzazione dei materiali e di chiusura del ciclo dei rifiuti.

Nella seduta del 14 novembre 2018, l'Assemblea della Camera ha approvato le mozioni 1-00057, 1-00073 e 1-00077 che prevedono una serie di impegni al Governo, principalmente finalizzati: all'introduzione di un criterio nazionale che consenta alle regioni di inserire nel proprio ordinamento il «fattore di pressione» per le discariche quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, delegando il Ministro dell'ambiente all'adozione di un decreto interministeriale che ne definisca principi e metodologia di calcolo; nonché a valutare l'opportunità di porre in essere ogni iniziativa, anche normativa, per garantire la gerarchia nella gestione dei rifiuti in osservanza degli obblighi comunitari, per conseguire l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuto destinata alla discarica e all'incenerimento, anche valutando di modificare l'art. 35 del decreto-legge 133/2014 al fine di contenere il trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico.

Si fa notare che il Dpcm 10 agosto 2016, che in attuazione del citato art. 35 ha "mappato" il fabbisogno regionale dei termovalorizzatori, è stato censurato dal TAR del Lazio (sentenza 6 ottobre 2020, n. 10095) per la mancata previsione della valutazione ambientale strategica (Vas).

L'importanza di progredire verso un modello di economia circolare e di migliorare la gestione dei rifiuti è stata sottolineata nell'ambito di mozioni e risoluzioni approvate in materia di cambiamento climatico (si vedano le mozioni n. 1-00300 e abbinate, n. 1-00155 e abbinate e le risoluzioni n. 6-00052 e abbinate).

Sono in corso d'esame, presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività  produttive), le proposte di legge abbinate C. 56, C. 978C. 1065 e C. 1224, che dettano disposizioni per il riordino e la promozione delle attività nel settore dei beni usati e del riuso dei prodotti, che recano, tra le altre, norme per la raccolta dei rifiuti. Nell'ambito di tale esame, le Commissioni VIII e X hanno svolto un ciclo di audizioni informali.

In relazione ai beni usati, si ricorda che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nella seduta del 7 settembre 2022, la relazione finale su rifiuti tessili e indumenti usati (Doc. XXIII, n. 27).

E' in corso d'esame presso la Commissione Ambiente anche la proposta di legge C. 1792 che reca "disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare".

Si segnala inoltre l'approvazione nella seduta del 14 gennaio 2021, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, della Relazione sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche (Doc. XXIII, n. 7).

Da segnalare altresì che nella seduta del 27 aprile 2022, la Commissione Ambiente della Camera ha svolto l'audizione di Laura D'Aprile, capo del dipartimento per lo sviluppo sostenibile del Ministero della transizione ecologica, che ha depositato un documento volto a illustrare gli obiettivi e gli investimenti del PNRR in materia di rifiuti e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). 

Nella seduta del 13 maggio, in risposta all'interpellanza urgente 2/01513, sono stati forniti utili elementi di informazione sulle iniziative di competenza per fronteggiare le criticità determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti in relazione agli oneri di gestione degli impianti individuati come "minimi".

Dati statistici

L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) pubblica annualmente rapporti approfonditi che forniscono una visione di dettaglio dei dati relativi alla gestione dei rifiuti sul territorio nazionale. Gli ultimi rapporti pubblicati sono:

  • il rapporto rifiuti urbani 2021, che fornisce dati relativi a produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani e loro successiva gestione, nonché alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e al sistema tariffario;
  • il rapporto rifiuti speciali 2022, che fornisce dati relativi alla produzione e alla gestione di tali rifiuti.

Utili informazioni sono altresì contenute nella relazione annuale 2021 predisposta dall'ARERA, l'autorità di regolazione del settore (Doc. CXLI, n. 5), che affronta le tematiche dei servizi di gestione dei rifiuti. Nel maggio 2021 è stato inoltre diffuso il rapporto Anci-Conai su raccolta differenziata e riciclo.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

La cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) è disciplinata, in termini generali, dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 ove si prevede, tra l'altro, che i criteri di end of waste "sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati solo 5 regolamenti nazionali end of waste : il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)), il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso) e il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone).

Iin merito allo stato dei decreti end of waste in preparazione, nella risposta all'interrogazione 5-07497, resa nella seduta del 9 marzo 2022, viene ricordato che "alcuni degli schemi di decreto hanno ricevuto un parere interlocutorio da parte del Consiglio di Stato (rifiuti di vetro sanitario per la produzione di scaglie di vetro; rifiuti da pile e accumulatori per la produzione di pastello di piombo recuperato; rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione di inerti recuperati); altri hanno richiesto, a seguito del parere del Consiglio di Stato e della notifica alla Commissione europea, modifiche sostanziali, che impongono di replicare i predetti passaggi procedurali (è il caso dello schema di decreto relativo ai rifiuti da spazzamento stradale per la produzione di inerti recuperati). Si rappresenta, peraltro, che una significativa accelerazione dell'attività preordinata all'adozione dei predetti decreti potrà provenire dalla recente costituzione, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica, di un apposito gruppo di lavoro, composto non solo da giuristi, ma anche da tecnici esperti della materia. Tale gruppo è chiamato a operare secondo specifiche scansioni temporali e per obiettivi predeterminati. Al momento sono in fase di istruttoria tecnica gli schemi di decreto concernenti le seguenti categorie di rifiuti: rifiuti di gesso provenienti dalla demolizione dei pannelli di cartongesso; rifiuti di plastiche miste provenienti dalle cartiere (pulper); rifiuti di membrane bituminose per la produzione di additivi destinati alle miscele bituminose. In considerazione del fatto che l'iter procedurale sopra descritto implica il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, attese le diverse interlocuzioni e intese necessarie, non è possibile prevedere il termine di adozione dei decreti citati".

Occorre altresì ricordare che criteri end of waste sono stati dettati a livello europeo relativamente a: rottami di ferro, acciaio e alluminio (con il regolamento n. 333/2011/UE); rottami vetrosi (con il regolamento n. 1179/2012/UE); rottami di rame (con il regolamento n. 715/2013/UE). 

Si ricorda inoltre che l'art. 24, comma 2, del d.lgs. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) dispone che il biometano, che rispetta le caratteristiche indicate nella medesima norma e che è prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti, cessa di essere qualificato come rifiuto.

Con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, il Consiglio di Stato ha precisato che il potere di individuare i casi in cui un rifiuto cessa di essere tale è concesso (in base al disposto della direttiva rifiuti e del richiamato art. 184-ter) solamente allo Stato e non anche alle regioni. Visto il tenore della sentenza, la Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno, nella seduta del 19 aprile 2018, per chiedere al Governo una modifica del citato art. 184-ter al fine di consentire alle regioni di disciplinare il "caso per caso" nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali.

L'opportunità di tale modifica è stata ribadita dal Governo sia in data 19 luglio 2018, in risposta all'interrogazione 5/00187, sia in data 13 dicembre 2018, in risposta all'interrogazione 3/00337.

Sulle norme recate dall'art. 184-ter è quindi intervenuto l'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019, che ha riscritto la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri di end of waste.

Al fine di approfondire gli effetti di tale riscrittura, nella seduta del 31 luglio 2019, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla normativa che regola la cessazione della qualifica di rifiuto («end of waste»). Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine è stato più volte evidenziato come la norma introdotta dal D.L. 32/2019 non sia riuscita nell'intento di risolvere i problemi del settore. Anche la Conferenza delle regioni si è espressa criticamente, in proposito, nella seduta del 24 ottobre 2019.

La disciplina transitoria in questione è stata successivamente riscritta dall'art. 14-bis del D.L. 101/2019, il quale ha altresì dettato ulteriori disposizioni in merito al controllo dei nuovi provvedimenti autorizzatori adottati nonchè alle autorizzazioni in essere. Lo stesso articolo ha inoltre previsto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei citati decreti specifici di end of waste, l'istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente, nonchè (v. comma 3-septies), del registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del nuovo testo dell'art. 184-ter. La definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione del registro, demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, è avvenuta con il D.M. Ambiente 21 aprile 2020.

Si segnala che con la delibera 6 febbraio 2020, n. 67 sono state emanate, dal Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), linee guida per l'applicazione della nuova disciplina end of waste. Tali linee guida sono state successivamente riviste con la delibera SNPA n. 41/2022.
Si fa altresì notare che l' art. 15, commi 4 e 5, del D.L. 183/2020 modifica l'arco temporale di copertura degli oneri relativi al succitato gruppo di lavoro per l'adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente , prevedendo che la copertura intervenga per il periodo 2021-2025 anziché per il periodo 2020-2024 previsto dalla norma previgente.

Si segnala infine l'art. 34 del D.L. 77/2021, che novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Gli obiettivi europei

Al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il marine litter, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare", l'UE ha emanato la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019 (c.d. direttiva SUP). Tale direttiva, che dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021, si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare l'adozione di misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso e, in particolare, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile; nonché obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

Nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno 2018, viene sottolineato come le materie plastiche siano tra le componenti principali dei rifiuti marini, stimate a rappresentare fino all'85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste ( beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano ( marine litter). Nella stessa relazione viene evidenziato che si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.

Si fa notare che la direttiva in questione è contenuta nell'allegato A della legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 53/2021), che contiene l'elenco delle direttive per le quali il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi di recepimento. Inoltre l'art. 22 del medesimo ddl reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva. In attuazione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

Si fa notare che nel gennaio 2021 l'Agenzia europea per l'ambiente ha pubblicato una relazione sull'economia circolare della plastica, che analizza la necessità di un passaggio a un approccio circolare e sostenibile all'uso della plastica e le potenzialità per attuarlo. Il 18 luglio 2022, il CONAI ha emanato linee guida di attuazione della direttiva SUP. 

Le norme approvate e l'attività parlamentare

Nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) si rinvengono le seguenti disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente marino:

- i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;

Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

- il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Nella legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) sono contenute le seguenti disposizioni:

- i commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un fondo da ripartire, che ha anche finalità di riduzione dell'uso della plastica e di sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87);

- i commi 634-658 stabiliscono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), denominata nel gergo comune "plastic tax", che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta  alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Il comma 1084 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, prevedere il differimento al 1° luglio 2021 dell'entrata in vigore dell'imposta. Si fa notare che l'art. 9, comma 3, delD.L. 73/2021, ha differito al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax, termine poi posticipato al 1° gennaio 2023 dal comma 12 dell'art. 1 della legge dibilancio 2022 (L. 234/2021).

Il successivo comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottigliedi PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

Ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto-legge n. 111/2019.
L'articolo 4-quinquies
 prevede incentivi ai comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024.
L'articolo 7, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media/grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.

Tali disposizioni sono state attuate, rispettivamente, con il D.M. 2 settembre 2021 e con il D.M. 22 settembre 2021 .

Si ricorda inoltre l'approvazione della legge per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, c.d. legge salvamare (L. 17 maggio 2022, n. 60).

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 123 - relativo ai temi della plastica e della bioplastica, anche con riferimento al possibile impatto economico sul comparto dell'introduzione di nuove restrizioni a livello europeo, e sulla verifica delle strategie attuative degli obiettivi di tutela ambientale per la riduzione delle possibili conseguenze negative sul piano industriale ed occupazionale - la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha svolto una serie di audizioni informali.

Le iniziative per favorire il riciclo dei materiali plastici e l'introduzione della c.d. plastic tax sono state oggetto di una intensa attività di sindacato ispettivo: si vedano l'interrogazione 3-01222, relativamente alla prima questione, e le interrogazioni 3-010543-010913-001132. Sulla plastic tax e sul settore della plastica e le iniziative del Ministero dell'ambiente utili elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 4-03994 e 5-05759

Elementi informativi sul recepimento della direttiva 2019/904/UE sono stati forniti in risposta agi atti di sindacato ispettivo 3/02544 e 5/06188.

In relazione alle buste di plastica, si ricorda che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nella seduta del 7 settembre 2022, la relazione finale sul mercato illegale delle buste di plastica-shopper (Doc. XXIII, n. 29).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Norme relative ai consorzi e aspetti concorrenziali

La necessità di garantire l'apertura del mercato degli imballaggi, già sottolineata nel corso della XVII legislatura, è stata ribadita dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato con la segnalazione AS 1538 del 27 luglio 2018, con la quale l'Authority da un lato ha espresso una valutazione positiva per il riconoscimento provvisorio di un nuovo sistema autonomo nel settore degli imballaggi primari (effettuato, dal Ministero dell'ambiente, con il decreto direttoriale 24 aprile 2018, che ha riconosciuto il sistema autonomo consortile "CoRiPET" per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari), dall'altro ha dato alcune indicazioni all'Associazione dei Comuni italiani (ANCI) per garantire il completamento del processo di apertura del mercato e garantire il definitivo ingresso sul mercato del nuovo operatore.

Al fine di garantire la piena applicazione del principio della libera concorrenza, quale criterio direttivo dell'azione consortile di settore (espressamente sancito dall'art. 237 del D.Lgs. 152/2006) e permettere l'ingresso di nuovi operatori nell'attuale sistema, il Ministero dell'ambiente ha emanato apposite linee guida per i sistemi autonomiper fornire indicazioni puntuali per la presentazione di nuovi sistemi autonomi finalizzati ad operare nei mercati di riferimento.

Nelle citate linee guida viene ricordato che i consorzi autonomi attualmente riconosciuti dal Ministero dell'ambiente sono cinque: P.A.R.I., per la gestione di imballaggi in PE-LD (Film); due consorzi per la plastica, uno per la gestione di casse in plastica e l'altro per la gestione dei pallet in plastica; REN.OILS, per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; CORIPET, per la gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari.

Nella seduta del 21 novembre 2018, l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

Relativamente al settore dei rifiuti di beni in polietilene si segnala che con il D.M. Ambiente 23 maggio 2019 è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco). Successivamente, in data 6 dicembre 2019, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha trasmesso a Governo e Parlamento un parere relativo alle criticità concorrenziali derivanti dall'assenza di una specifica disciplina in materia di beni in polietilene (AS 1634).

In particolare l'Autorità osserva che l'art. 234, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, prevede solo l'istituzione del Polieco, a cui è attribuita la funzione di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene, ma non fornisce una precisa nozione di detti beni (e quindi dei relativi rifiuti). Tale vuoto normativo, secondo l'Autorità, "non ha consentito di definire una precisa linea di demarcazione tra· gli ambiti di intervento del Polieco e del Conai" rischia di "produrre effetti distorsivi della concorrenza".

Con il D.M. transizione ecologica 21 gennaio 2022 è stato approvato lo statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe). Il Ministero della transizione ecologica ha inoltre approvato i nuovi statuti del Consorzio nazionale imballaggi (D.M. 12 aprile 2022) e del Consorzio per la raccolta, recupero, riciclo imballaggi in legno (D.M. 11 aprile 2022).

Una disposizione che riguarda i consorzi, in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico, è contenuta nell'art. 35, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 77/2021.

L'articolo 25-bis del D.L. 36/2022 aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

L'articolo 22, commi 3 e 4, del D.L. 144/2022 (in corso di conversione) introduce, nel Codice dell'ambiente, una disposizione finalizzata a rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (nuovo comma 4-bis dell'art. 206-bis del D.Lgs. 152/2006). A tal fine viene prevista l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica (MiTE), dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Norme relative agli imballaggi

I commi da 73 a 77 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio;

Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

L'articolo 26-bis del D.L. 34/2019 reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 111/2019, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media/grande struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Tale disposizione è stata attuata con il D.M. 22 settembre 2021.

Ulteriori misure sono previste dalla legge di bilancio 2021 e dal decreto-legge "milleproroghe" (D.L. 183/2020).

I commi da 760 a 766 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd.utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA) che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'art. 15, comma 6, del D.L. 183/2020 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'art. 219, comma 5, primo periodo, del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2016), sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Su tale disposizione interviene l'articolo 11, comma 1, del D.L. 228/2021, che sospende l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2022 e prevede che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

 

L'art. 39, comma 1-ter, del D.L. 41/2021 interviene sulla medesima tematica, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Sul punto il Ministero della transizione ecologica ha fornito indicazioni con la nota esplicativa del 17 maggio 2021, n. 52445.

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 35 del D.L. 77/2021.
La lettera i-bis), novella l'articolo 219-bis del Codice dell'ambiente prevedendo che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi; tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.

Informazioni sull'attuazione di tale disposizione sono state fornite in risposta all'interrogazione 5-07499 e, più recentemente, in risposta all' interrogazione 5/08302

La lettera l) riscrive il comma 6 dell'art. 221 del Codice, in materia di gestione degli imballaggi. Al riguardo, si rammenta che il comma 5 del medesimo articolo 221 stabilisce che i produttori che non intendono aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) o ad altro Consorzio per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema per la medesima gestione, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Secondo la riscrittura in questione, ottenuto il riconoscimento i produttori devono presentare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI, l'apposita documentazione sui sistemi di gestione (prevista dall'art. 237, comma 6, del Codice). Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo ai sistemi di gestione in parola, riferiti all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione (elaborato dal CONAI ai sensi dell'art. 225 del Codice). Nel testo previgente, i medesimi produttori erano tenuti ad inviare al CONAI il programma specifico di prevenzione, posto a base del programma generale di prevenzione e gestione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 225, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il decreto n. 261 del 23 giugno 20211 il MITE ha approvato il "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023" trasmesso dal CONAI.

L'articolo 25-bis del D.L. 36/2022 aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

Di seguito sono illustrate le disposizioni normative emanate e l'attività parlamentare svolta, nel corso della XVIII legislatura, relativamente alle regioni per le quali è in corso lo stato di emergenza per la gestione dei rifiuti o, dopo la chiusura dello stesso, permangono ancora situazioni di criticità.

Viene inoltre dato conto delle altre principali criticità esistenti sul territorio nazionale, che sono rappresentate dalla presenza di discariche abusive e dagli incendi avvenuti in diversi impianti di gestione dei rifiuti.

Gestione dei rifiuti in Campania

L'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 86/2018 ha attribuito al Ministero dell'ambiente le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, di cui all'art. 1 del D.L. 136/2013 (c.d. decreto-legge "terra dei fuochi"), e delle azioni e degli interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania (oltre che nei comuni di Taranto e Statte), di cui all'art. 2 del medesimo D.L. 136/2013.

Informazioni relative ai roghi di rifiuti, soprattutto con riferimento alla «Terra dei fuochi», sono state fornite in risposta alle interrogazioni 5-016504-00894 e 4-00791.

Ulteriori norme relative alla Campania riguardano l'affitto del termovalorizzatore di Acerra.

In particolare, i commi da 799 a 801 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) sopprimono l'autorizzazione di spesa recante l'onere per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni e destinano le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) all'incremento del "Fondo bonifiche" istituito dall'articolo 1, comma 476, della legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al citato canone di affitto.

Si fa notare che l'art. 26 del D.L. 119/2018 (recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), ha utilizzato, quale fonte di copertura, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2018, le somme destinate (dall'art. 7, comma 6, del D.L. 195/2009), all'affitto del termovalorizzatore in questione.

Sulla necessità o meno di costruire ulteriori termovalorizzatori in Campania si è espresso il Ministro dell'ambiente, nella seduta del 5 dicembre 2018, in risposta all'interrogazione 3-00368

L'articolo 5-bis del D.L. 111/2019 posticipa di tre anni il termine (che diversamente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2019) per lo svolgimento dell'attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Il comma 841 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 61/2007 (recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti") al fine di ampliarne l'ambito di applicazione. Il richiamato comma 1 – che prevede il divieto di localizzazione, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti – viene infatti modificato prevedendo che tale divieto non si applica ai siti di smaltimento finale di rifiuti ma ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti.

Elementi di informazione sono contenuti nella risposta all'interrogazione 4/10006, resa nella seduta del 30 giugno 2022.

 

Gestione dei rifiuti nel Lazio

In risposta alle interrogazioni 5-00730 e 5-00380, il Governo ha sottolineato che, dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, non è stata ancora fornita una soluzione impiantistica adeguata alle esigenze dell'intera Regione e, in particolare, della Capitale e che, per questo motivo, il Ministero dell'ambiente, in accordo con l'amministrazione di Roma Capitale, ha varato una cabina di regia atta a trovare soluzioni in attesa che venga quanto prima realizzato un nuovo Piano regionale dei rifiuti.

Si segnala la disposizione - introdotta, in sede di conversione, nel D.L.32/2019 - che estende, alle procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, le semplificazioni già previste dal testo iniziale del medesimo decreto per i progetti di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dal Governo e affidati a Commissari straordinari (art. 4, comma 2, ultimo periodo).

Si segnala inoltre lo svolgimento di diversi atti di sindacato ispettivo in merito alla situazione della gestione dei rifiuti a Roma (si ricordano, in particolare, le interpellanze urgenti 2-00597 e 2-00608), in risposta ai quali il rappresentante del Governo ha ricordato, tra l'altro, la "deliberazione della giunta capitolina n. 325 del 31 dicembre 2019, recante la localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale alla luce dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla giunta regionale e in corso di approvazione da parte del consiglio regionale".

Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti in risposta all'interrogazione 5-01306, nonché nel corso delle audizioni svolte nei mesi di febbraio e marzo del 2020. Nella seduta del 4 febbraio 2020, la Commissione VIII (Ambiente) ha svolto l'audizione informale dell'assessore della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, in relazione alle problematiche relative alla raccolta e gestione dei rifiuti nella capitale. Successivamente, nella seduta del 2 marzo 2020, la Comissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha svolto l'audizione dei direttori dei servizi di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio.

In risposta all'interrogazione 5/07219 è stato ricordato che "nel corso del 2021, la Regione è stata interessata da una situazione emergenziale nella gestione dei rifiuti, tale da indurre il Presidente della Regione Lazio a emanare ordinanze contingibili e urgenti volte ad individuare le scelte tecniche da attuare per fronteggiare la situazione verificatesi e scongiurare gravi conseguenze anche sanitarie. Dall'analisi delle predette situazioni affiora un disallineamento tra le scelte programmatiche previste nel Piano di gestione dei rifiuti di recente adozione (delibera del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, n.d.r.) e le esigenze oggettive del territorio anche per quanto riguarda la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti" e che "in tale contesto, quindi, l'articolo 182, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, previa sottoscrizione di accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano".

L'articolo 13 del D.L. 50/2022 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE. É prevista la possibilità di nomina di uno o più subcommissari e si dispone che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche.

Con il decreto commissariale 12 agosto 2022 è stato disposto l'avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sul Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e sul relativo rapporto ambientale.

 

Gestione dei rifiuti in Sicilia

Lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani è stato dichiarato (per la durata di 12 mesi), alla fine della XVII legislatura, con la delibera del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2018, a cui ha fatto seguito l'ordinanza di protezione civile 8 marzo 2018, n. 513, che ha disciplinato i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza.

Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile 29 marzo 2019, n. 582, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi.

Si segnala inoltre lo svolgimento di alcuni atti di sindacato ispettivo in materia (si ricordano, in particolare, le interrogazioni 5-021124-00901).

Incendi negli impianti di gestione dei rifiuti

In risposta all'interrogazione 3/00388, il rappresentante del Governo ha ricordato (nella seduta del 22 novembre 2018) che il problema dei frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti era stato già oggetto di attenzione nella XVII legislatura (nel corso della quale erano state emanate, dal Ministero dell'ambiente, le linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi) ed ha fornito informazioni relative alle iniziative in atto nella Regione Campania. L'argomento è stato altresì oggetto di una serie di interrogazioni (4-006144-00848, 4-01181, 3/01795 e, con specifico riferimento alla situazione in Calabria, 4/07048), nonché di una specifica missione di una delegazione della Commissione VIII, avvenuta in data 18 aprile 2019in seguito all'incendio nell'impianto di trattamento meccanico biologico Salario (TMB).

Con l'art. 26-bis del D.L. 113/2018 è stata inoltre introdotta una norma che prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di dotarsi di un piano di emergenza interna al fine, tra l'altro, di controllare e circoscrivere gli incidenti e provvedere al ripristino dell'ambiente; la norma prevede altresì che, al fine di limitare gli effetti dannosi di incidenti rilevanti, il prefetto predispone un piano di emergenza esterna e ne coordina l'attuazione. Le  «linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti» (previste dal comma 9) sono state approvate con il D.P.C.M. 27 agosto 2021.

Informazioni sugli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti sono state acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nel corso di numerosi audizioni; le più recenti sono state svolte nelle sedute del 25 febbraio, del 7 aprile e del 5 maggio 2021. La stessa Commissione ha poi approvato, nell'agosto 2021, la relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Doc. XXIII, n. 14).

Si segnala inoltre il rapporto dell'ISPRA n. 195/2021, intitolato "La prevenzione del danno ambientale e la gestione delle emergenze ambientali in relazione agli incendi presso gli impianti di gestione e di deposito di rifiuti".

Elementi di informazione sono stati forniti, di recente, in risposta all'interrogazione 4/09783, resa nella seduta del 20 luglio 2022.

Si segnala che con il D.M. Interno 26 luglio 2022 si è provveduto all'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

Le discariche abusive

Elementi di informazione sulle discariche oggetto di infrazione (in relazione alle quali la Corte di giustizia dell'UE ha emanato la sentenza 21 marzo 2019, causa C-498/17), sugli interventi previsti e sulle risorse disponibili sono stati forniti dal Commissario, nel corso dell'audizione del 1° ottobre 2019 presso l'VIII Commissione Ambiente della Camera, nonché, più recentemente, con la "Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (aggiornata al dicembre 2021)", trasmessa al Parlamento nel febbraio del 2022 (Doc. CCXXXV, n. 8).

In materia è intervenuto l'articolo 5 del D.L. 111/2019 che, ai commi da 1 a 5, dispone in merito all'attività del Commissario unico in materia di discariche abusive, prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto.

Il comma 747 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), inoltre, incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0,5% al 2% annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

L'art. 43 del D.L. 152/2021 modifica in più punti l'art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l'estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari, con un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui.

Il comma 840 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) – al fine di consentire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive – prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del "fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007" istituito dall'art. 1, comma 113, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

In relazione alle discariche, si ricorda altresì che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nella seduta del 7 settembre 2022, la relazione finale sulle garanzie finanziarie nel settore delle discariche (Doc. XXIII, n. 28).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022

L'articolo 19 della legge europea 2018 (L. 37/2019) apporta alcune modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) al fine di superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, e quindi garantire la corretta attuazione della citata direttiva.

L'articolo 14 della legge di delegazione europea (L. 117/2019) reca invece i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che ha modificato, tra le altre, la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 in materia di pile, accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'articolo 19 del D.L. 152/2021, reca al comma 1 modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera a) è volta a specificare le modalità di prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici per la gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature incentivate ed installate precedentemente all'entrata in vigore della disposizione novellata. La modifica recata dalla lettera b) definisce il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto a definire le modalità operative del finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici. La modifica recata dalla lettera c) regolamenta il finanziamento della gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici nelle ipotesi di ammodernamento tecnologico dei medesimi. Il comma 1-bis è invece volto a modificare l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, allo scopo di garantire la completa realizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico.

L'articolo 18-bis del D.L. 4/2022 prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 inerente TV e Monitor. Sono consentiti, dal comma 1, aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta di cui al Codice dell'ambiente in materia di raccolta differenziata dei RAEE domestici (lettera a). Con la lettera b) viene consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80%, alle condizioni previste e per i soggetti autorizzati indicati dalla disposizione. Il comma 2 consente di effettuare gli ampliamenti di stoccaggi di rifiuti previsti dal comma 1, lettera b), nelle medesime aree autorizzate oppure in aree interne al perimetro della ditta, a condizione che queste ultime abbiamo i medesimi presidi ambientali e che siano rispettate le norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti consistenti nell'aumento della capacità annua e istantanea entro il limite massimo e alle condizioni indicate, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie (comma 3).

Nel comunicato della Corte di giustizia dell'UE del 25 gennaio 2022 viene sottolineato che, con la sentenza nella causa C-181/20, è stata invalidata "parzialmente la direttiva 2012/19 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei limiti in cui tale direttiva obbliga i produttori di pannelli fotovoltaici a finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da tali pannelli allorché questi ultimi sono stati immessi sul mercato in una data anteriore a quella dell'entrata in vigore della suddetta direttiva".
Con il D.M. transizione ecologica 1 0 agosto 2022 sono stati a pprovati gli statuti di taluni consorzi RAEE.
Si segnala altresì il decreto 15 giugno 2022 recante misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale. 
Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dal CDC Raee (Rapporto RAEE 2021), nel 2021 in Italia sono state raccolte oltre 385mila tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; una crescita del 5,3% rispetto al 2020 che conferma il trend emerso negli ultimi otto anni.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Norme approvate nella XVIII legislatura

Le questioni principali attengono alla localizzazione di un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi (previsto dal Titolo III del D.Lgs. 31/2010) e alla presentazione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che ha istituito un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

La mancata trasmissione del citato programma all'UE ha comportato l'instaurazione di un contenzioso comunitario che ha portato alla sentenza di condanna, nei confronti dell'Italia, emessa dalla Corte di giustizia dell'UE (sentenza 11 luglio 2019, causa C-434/18).

In seguito, la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è avvenuta, dopo il completamento dell'iter istruttorio (ivi compresa l'acquisizione del parere reso dalla Conferenza unificata in data 1 agosto 2019), con il D.P.C.M. 30 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. dell'11 dicembre 2019.

Nell'ottobre 2020 la Commissione UE ha avviato la procedura di infrazione 2020/2266 per mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Si ricorda che con la legge 8 maggio 2019, n. 40, è stato ratificato ed è stata data esecuzione all'Accordo transattivo fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (in provincia di Varese), fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009.

Norme in materia di rifiuti radioattivi si rinvengono inoltre nella legge europea 2018 (L. 37/2019), che all'art. 18 reca disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi, e nella legge di delegazione europea 2018 (L. 117/2019), che all'art. 20 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.  

Occorre inoltre ricordare che anche nel corso della XVIII legislatura è proseguita l'emanazione (prevista dall'art. 4, comma 1-bis, del D.L. 314/2003) dei decreti di riparto annuale dei contributi a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare.
Le quote relative al 2016 sono state ripartite con la delibera CIPE 57/2018, mentre al riparto relativo al 2017 si è provveduto con la delibera CIPE 52/2019. Per gli esercizi 2018 e 2019 il riparto è stato effettuato, rispettivamente, con le delibere CIPE n. 68 e n. 69 del 2020. La ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2020 è avvenuta con la delibera CIPESS 22 dicembre 2021, n. 91.

Inoltre l'art. 12-bis del D.L. 183/2020 (c.d. milleproroghe) modifica l'art. 27 del D.Lgs. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch'esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.
Ulteriori disposizioni sono dettate dall'art. 12, comma 5 in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Su tali disposizioni si innesta l'articolo 11-undecies del D.L. 52/2021 che dispone alcune modifiche alla normativa vigente riguardante alcuni termini riferiti ad obblighi per la protezione da radiazioni ionizzanti e proroga ulteriormente quanto previsto dal D.L. 183/2020 in relazione all'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica. In seguito i termini per la sorveglianza radiometrica sono stati ulteriormente prorogati (si veda, da ultimo, l'art. 11, comma 5, del D.L. 228/2021). In materia è altresì intervenuto l'art. 40 del D.L. 17/2022. Elementi di informazione sono stati forniti in risposta all'interrogazione 5-06655.

L'articolo 37-quater del D.L. 77/2021 prevede l'estensione dei finanziamenti del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane (istituito dall'art. 1, comma 536, della legge di bilancio 2018) a tutti i siti con presenza di rifiuti radioattivi.

Si ricorda inoltre il comma 417 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) che, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022.

Con l'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 è stato disposto il commissariamento della Sogin S.p.A., in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.

Attività parlamentare e relazioni

Al fine di approfondire l'attuale situazione della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale, la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato ha svolto, a partire dal settembre 2018, un ciclo di audizioni nell'ambito dell'affare assegnato n. 60.

La tematica dei rifiuti radioattivi è stata altresì oggetto di una serie di audizioni svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati che ha approvato, nella seduta del 21 dicembre 2021, una relazione sulle procedure di localizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi (Doc. XXIII, n. 16).

Nell'agosto 2021 è stata trasmessa al Parlamento la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A) per l'esercizio 2019 (Doc. XV, n. 454).

In tale relazione viene ricordato che alla SOGIN "sono affidati compiti che attengono al mantenimento in sicurezza, al decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dagli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare e dalle centrali in dismissione sul territorio nazionale, nonché alle attività relative alla chiusura del ciclo del combustibile" e che la stessa società "è incaricata altresi di provvedere alla localizzazione, realizzazione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico, come previsto dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche".

E' inoltre stata trasmessa al Parlamento la relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, riferita all'anno 2020 (Doc. CCLVIII, n. 2). Nell'ottobre 2021 l'ISIN ha pubblicato l'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi aggiornato al 31 dicembre 2020.

In risposta all'interrogazione 4/04307, nella seduta del 21 maggio 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha fornito elementi in merito allo stato della procedura per la localizzazione degli impianti e dei sistemi per il deposito di materiali e rifiuti radioattivi sul territorio nazionale e, in particolare, ha ricordato che sono stati realizzati diversi aggiornamenti della CNAPI (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee), la quale "attualmente si trova nuovamente in corso di validazione presso l'Isin". Nel mese di dicembre 2020, la Sogin, con il nulla osta rilasciato il 30 dicembre 2020 dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, ha pubblicato la CNAPI sul sito www.depositonazionale.it.

Elementi in proposito sono stati forniti, nel mese di gennaio 2021, in risposta all'interrogazione 5/05252 e 3/02028, nonché nel documento consegnato nel corso dell'audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di SOGIN, tenutasi il 31 marzo 2021.

Con l'approvazione delle mozioni 1-00414 e abbinate, avvenuta nella seduta del 13 aprile 2021, si è impegnato il Governo, tra l'altro, "ad adottare iniziative per assicurare che tutte le fasi procedimentali in cui si articola la scelta dei siti idonei e l'individuazione del sito ove ubicare il Parco tecnologico siano caratterizzate dalla concertazione e condivisione con le regioni, i territori e le comunità locali interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, leale collaborazione e cooperazione istituzionale prevedendo una tempistica adeguata che tenga conto della complessità della materia e dell'impatto della pandemia sulla operatività delle strutture amministrative", nonché "ad informare preventivamente il Parlamento sugli esiti della consultazione pubblica e sulle scelte del Ministri interessati per la definitiva approvazione della Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché riguardo all'individuazione del previsti benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere; ad esplicitare le intese raggiunte con le regioni interessate e gli enti locali coinvolti, nonché la corretta esecuzione delle fasi di chiusura e post chiusura dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni emesse nel «periodo di controllo istituzionale», presentando a tal fine una relazione annuale alle Camere". Ulteriori elementi sull'iter della procedura in questione sono stati forniti nella risposta all'interrogazione 3-02877, resa nella seduta del 6 aprile 2022, ove si legge che "secondo il cronoprogramma attuale, è stata valutata come percorribile l'ipotesi di entrata in esercizio del deposito nel 2029, con individuazione del sito nel mese di dicembre 2023", nonché nella risposta all'interrogazione 5/08410.

Si ricorda, infine, che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato, nella seduta del 30 marzo 2021, la Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse (Doc. XXIII, n. 9).

Elementi di informazione sono stati forniti nel corso delle audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti della Società gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A. (svolta nella seduta del 25 maggio 2021) e del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e del Direttore del dipartimento fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare dell'ENEA (svolta nella seduta del 23 giugno 2021).

Nella risposta all'interrogazione 3-02728, resa nella seduta del 19 gennaio 2022, il Ministro della transizione ecologica ha sottolineato che "nel corso degli ultimi anni, si sono verificate alcune disfunzionalità che pongono dubbi sull'effettiva capacità di Sogin di rispettare gli impegni che è stata chiamata ad assolvere, in primis l'andamento dell'attività di decommissioning che, rispetto agli obiettivi fissati dai vari piani a vita intera, continua a procedere molto a rilento, con conseguente slittamento dell'obiettivo finale. Sullo stato di avanzamento dell'attività di decommissioning si rappresenta che, al 31 dicembre del 2021, Sogin ha eseguito il 35,5 per cento dei lavori di smantellamento dei siti e l'estrema lentezza dell'attività si evince confrontando gli obiettivi fissati con le soglie di avanzamento effettivamente raggiunte". 

In risposta all'interrogazione 5/08301 è stato ricordato che con l'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 è stato disposto il commissariamento della Sogin S.p.A., proprio in considerazione della urgenza e necessità di accelerare il processo industriale di smantellamento degli impianti nucleari presenti sul territorio nazionale e la realizzazione del deposito nazionale.

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Legge di bilancio 2019

Nella legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) sono previste numerose disposizioni in materia di rifiuti. Si tratta, in sintesi, delle seguenti norme:

- i commi da 73 a 77 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio. Sono altresì disciplinati i limiti di fruizione (pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, a 1 milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021) e le modalità di applicazione del credito d'imposta, rinviandone la disciplina ad un apposito decreto ministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo (alla definizione di tale disciplina si è provveduto con il D.M. 14 dicembre 2021).

Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge di bilancio 2018. Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa (contenuta nel comma 97 della medesima legge).

- il comma 564 rifinanzia per un importo di 200 mila euro per l'anno 2019 il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, istituito dalla legge di bilancio per il 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo citato è previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 11 del D.L. 228/2021;

- i commi 751 e 752 incrementano la quota di pneumatici fuori uso (PFU) che deve essere obbligatoriamente gestita, ogni anno, da produttori e importatori di pneumatici, singolarmente o in forma associata (elevando da 90 a 95 tonnellate la quota di PFU da gestire per ogni 100 tonnellate di pneumatici immessi sul mercato). Viene altresì previsto l'obbligo - in capo a produttori e importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate - di utilizzare gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo stesso o per la gestione di PFU;

- i commi da 799 a 801, come accennato in precedenza, prevedono la soppressione dell'autorizzazione di spesa per l'affitto del termovalorizzatore di Acerra, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per quindici anni e destinano le relative risorse (per un importo di 20,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024) all'incremento del "Fondo bonifiche" istituito dall'art. 1, comma 476, della legge di stabilità per il 2016. Tali somme aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di interventi ambientali nel territorio della regione Campania, nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale adottato dal Ministero dell'ambiente. La dotazione del fondo è ulteriormente incrementata con le risorse disponibili iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente in relazione al citato canone di affitto;

- il comma 802, come già sottolineato, detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Legge di bilancio 2020

Il comma 527 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) novella il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Legge di bilancio 2021

Il comma 48 prevede, tra l'altro, che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi. Il comma 49, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro che è stato ripartito con il D.M. 24 giugno 2021.
Il comma 747 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0,5% al 2% annuo) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
I commi da 760 a 766 riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd.utilizzatori) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA) che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
I commi 767-769 istituiscono in via sperimentale un fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una ZEA. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 17 novembre 2021.
I commi 770-771 istituiscono un fondo contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle ZEA, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità in tali zone.
Il comma 1084 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, prevedere il differimento al 1° luglio 2021 (termine poi posticipato al 1° gennaio 2023 dalla legge di bilancio 2022, v. infra) dell'entrata in vigore dell'imposta.
Il successivo comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% previsto in precedenza (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

Legge di bilancio 2022

Il comma 12 dell'art. 1 della legge dibilancio 2022 (L. 234/2021) posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax, mentre il successivo comma 417, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 499 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I successivi commi 500-501 disciplinano le istanze al Ministero per l'accesso alle risorse del fondo e le modalità di impiego e di gestione del fondo medesimo.
I commi 831-834 riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l'utilizzo del credito d'imposta.

I commi 840-841 prevedono un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'UE (comma 840) ed estendono il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti (comma 841).

ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
Sfalci e potature

In seguito alle modifiche operate dall'art. 41 della legge n. 154/2016 (che ha escluso dal novero dei rifiuti anche gli sfalci e le potature provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, nonché sfalci e potature derivanti da attività agricole e agro-industriali), la Commissione europea ha aperto la procedura EU Pilot 9180/2017/ENVI. Successivamente, con la nota del 15 marzo 2018, il Ministero dell'ambiente ha riconosciuto la non compatibilità della normativa nazionale con la disciplina europea e manifestato l'intenzione di introdurre nel disegno di legge europea 2018 le necessarie disposizioni abrogative. L'opportunità di una tale abrogazione è stata ribadita dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione n. 1512 del 22 maggio 2018.

Disposizioni correttive sono state introdotte con l'art. 20 della legge europea 2018 (L. 37/2019).

Ulteriori disposizioni sono state inserite nell'art. 28 del disegno di legge europea 2019-2020, ma poi soppresse nel corso dell'iter in conseguenza della chiusura, il 5 novembre 2020, del caso EU Pilot 9180/2017/ENVI, alla luce delle modifiche operate dall'articolo 1, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Fanghi

L'art. 41 del D.L. 109/2018, al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione e nelle more di una revisione organica della normativa di settore (attualmente in fase avanzata, secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, in data 28 settembre 2018, in risposta all'interpellanza 2/00102), ha fissato i valori limite per una serie di sostanze che devono essere rispettati ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi.

Nel dettaglio, la norma ha stabilito precisi limiti di emissione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI.

Per alcune sostanze sono state altresì disciplinate le modalità di controllo e le condizioni al verificarsi delle quali si intendono comunque rispettati i citati limiti.

In risposta all'interpellanza 2/00202, nella seduta del 25 gennaio 2019, il rappresentante del Governo ha sottolineato che "la questione degli spandimenti in agricoltura di fanghi di depurazione riveste carattere di urgenza e criticità e rappresenta una priorità dell'agenda di Governo. Proprio al fine di risolvere le problematiche relative al turismo dei rifiuti e alla conservazione dei nutrienti del carbonio organico nel suolo, alla tutela della salute umana e dell'ambiente, i criteri di delega per il recepimento della normativa comunitaria in tema di rifiuti sono stati estesi anche alla materia dei fanghi e dei fertilizzanti. In forza di tale delega, si procederà, quindi, in fase di recepimento del cosiddetto pacchetto rifiuti per intervenire in maniera estensiva ed organica sia sugli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sia sull'articolato del decreto stesso, nonché, più in generale, sulla normativa dei fertilizzanti. Con tale intervento normativo sarà, inoltre, possibile prevedere che le regioni integrino i loro piani di gestione rifiuti con un capitolo specifico, relativo alla gestione dei fanghi, evidenziando le qualità prodotte, la destinazione prevista e l'eventuale impiantistica necessaria al trattamento degli stessi".

La delega a cui si fa riferimento nella risposta citata è contenuta nell'art. 15 della legge di delegazione europea ( legge n. 117/2019). Tale articolo, nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – prevede (al comma 1, lettera b)) l'adozione di una "nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 99, ...", nel rispetto di una serie di indicazioni.
Recenti elementi di informazione sullo spandimento dei fanghi e sui gessi di defecazione e sulla loro tracciabilità sono stati forniti dal Governo, nel febbraio e nel marzo del 2022, in risposta agli atti di sindacato ispettivo nn. 5-07290 e 2-01452.
Ulteriori disposizioni

Disposizioni in materia di rifiuti e di economia circolare sono contenute nel D.L. 34/2019. Si tratta, in sintesi, delle seguenti norme:

- l'articolo 26, che dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare;

- l'articolo 26-bis, che reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato;

- l'articolo 26-ter, che intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso (in attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. transizione ecologica 6 ottobre 2021).

Si ricordano, inoltre, le disposizioni di carattere fiscale recate dal D.L. 124/2019 (artt. 38-bis, 57-bis e 58-quinquies), nonchè l'emanazione del D.M. Ambiente 19 novembre 2019, n. 182 (pubblicato nella G.U. dell'8 aprile 2020) recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU).

Informazioni sulla gestione dei PFU sono state forninte nella risposta all'interrogazione 5-07500.

Degne di nota anche le disposizioni recate dall'art. 40-ter del D.L. 76/2020, che prevedono modalità semplificate per l'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto di materiali metallici, nonchè l'emanazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Ulteriori norme contenute nei decreti-legge emanati nel corso del 2021

Con il D.L. 41/2021 sono state inoltre introdotte disposizioni:
- finalizzate, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e, dall'altro, a disciplinare i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai c.d. rifiuti assimilati (art. 30, comma 5);
- che intervengono in materia di proroga di termini in materia imballaggi, prevedendo che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e alla normativa europea e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (art. 39, comma 1-ter);
- volte ad escludere dalla disciplina sui rifiuti, limitatamente a un arco temporale definito sino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (art. 39-quater).

Con il D.L. 73/2021 sono state inoltre introdotte le seguenti disposizioni:
- l'art. 6, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. In attuazione di tale norma è stato emanato il D.M. 24 giugno 2021;
- l'articolo 6-ter che, al fine di assicurare il sostegno alle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro della transizione ecologica. In attuazione di tale norma sono stati emanati il D.M. 31 dicembre 2021 e il decreto direttoriale 29 marzo 2022.
- l'art. 9, comma 3, che differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cd. plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego;
- l'art. 9-bis, che proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva per l'anno 2021. Le norme in commento mantengono la validità, a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Con il D.L. 77/2021 sono state inoltre introdotte le seguenti disposizioni:
- l'art. 34, che novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
- l'art. 35, che novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare e riscrive l'elenco dei rifiuti contenuto nell'allegato D alla Parte quarta del Codice. Oltre a modifiche di carattere formale e di adeguamento della terminologia utilizzata in alcune disposizioni, l'articolo in esame: dispone l'esclusione delle ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime, a determinate condizioni, dall'ambito di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo Codice; detta specifiche diposizioni sul trattamento dei rifiuti da articoli pirotecnici; reca alcune norme di semplificazione in tema di gestione e tracciabilità dei rifiuti; reca modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica; reca modifiche alle norme inerenti alle comunicazioni alla Commissione europea; reca disposizioni sull'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti; detta disposizioni concernenti la sostituzione di combustibili tradizionali con CSS-combustibile (combustibile solido prodotto da rifiuti che non sia più qualificabile come rifiuto).
Ulteriori norme degne di nota, contenute nell'art. 35, prevedono: l'introduzione di una modifica all'art. 185 del Codice ambiente in materia di posidonia spiaggiata; la nuova lettera d-bis) novella l'art. 190 del Codice, in materia di obbligo di tenuta di un registro cronologico di carico e scarico; viene inserita una nuova lettera e-bis) che novella l'articolo 230 del Codice dell'ambiente, in materia di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia; sono introdotte semplificazioni in materia di impianti mobili di smaltimento (lettera g-ter); la lettera l-bis), reca una modifica all'allegato IV alla parte seconda del Codice, recante le tipologie di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA, escludendo da tale verifica taluni progetti di competenza delle regioni o province autonome, quali gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. La lettera i-bis), novella l'articolo 219-bis del Codice prevedendo che gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottino sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi; tali sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. Con il comma 3-bis, inoltre, viene sostituito il comma 14 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2002 al fine di innalzare dal 20 al 30% (sul totale) la quota che le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare all'acquisto di pneumatici ricostruiti ai fini del ricambio per le relative flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali. Viene infine prevista una modifica all'art. 199, comma 3, del Codice concernente i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 37-quater, che prevede l'estensione dei finanziamenti del Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, istituito dall'art. 1, comma 536, della legge di bilancio 2018, a tutti i siti con presenza di rifiuti radioattivi.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 152/2021 che prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nonché l'abrogazione della disciplina recata dall'art. 41-quater del D.L. 69/2013 relativa all'utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi (art. 50, commi 3 e 4), reca disposizioni per la gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici (art. 19) e modifica in più punti l'art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive (art. 43).

Ulteriori norme contenute nei decreti-legge emanati nel corso del 2022

Il D.L. 17/2022 reca alcune disposizioi in materia di rifiuti. Si ricorda, in particolare, il comma 5-bis dell'articolo 4, che reca una disposizione transitoria (applicabile fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. L'articolo 12-bis, invece, consente di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016. Tali sottoprodotti sono inoltre intesi come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni dettate dalla norma.

L'articolo 21 del D.L. 21/2022 introduce disposizioni volte a favorire l'utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di prodotti fertilizzanti chimici a seguito, in particolare, del conflitto russo-ucraino.

L'articolo 25 del D.L. 36/2022 modifica il Codice dell'ambiente, ai fini dell'inclusione del piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture, a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 48, comma 1, lett. d-bis), del D.L. 36/2022 dispone l'abrogazione della disposizione che impone l'annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel D.L. 50/2022.
L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del suo mandato - delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.). La norma attribuisce al Commissario, sentita la regione Lazio, il potere di provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE.
L'articolo 40, comma 5-ter, disciplina la possibilità, per i comuni, di operare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva per l'esercizio 2022.
L'articolo 43, comma 11, del medesimo decreto-legge, prevede che, qualora il termine di deliberazione del bilancio di previsione del comune venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI, nonché della tariffa corrispettiva, coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'approvazione o la modifica di provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva intervengano dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, si dispone che il comune provveda ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

     Si fa notare che, ai sensi del D.M. 28 giugno 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2022.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2022
 
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