tema 26 settembre 2022
Studi - Istituzioni Organismi di tutela dei diritti umani

La I Commissione della Camera dei deputati ha esaminato alcune proposte di legge volte ad istituire un organismo nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani con la finalità di dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993. La risoluzione impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.l 29 ottobre 2020 la Commissione ha deliberato di adottare un testo unificato delle proposte di legge, quale nuovo testo base per il proseguimento dell'esame, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e per il contrasto alle discriminazioni.

apri tutti i paragrafi

Nella seduta del 29 ottobre 2020, la I Commissione ha provveduto all'abbinamento alle proposte di legge A.C. 855 (Quartapelle ed altri) e A.C. 1323 (on. Scagliusi ed altri), della proposta A.C. 1794 (on. Brescia ed altri). Nella medesima seduta, la Commissione ha adottato il testo unificato dei progetti di legge proposto dalla relatrice quale teso base. L'esame non si è però concluso.

Il testo unificato delle proposte di legge istituisce la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e per il contrasto alle discriminazioni.

Il progetto ha la finalità di dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nella seduta del 3 novembre 2021, il Governo è intervenuto per ribadire il proprio pieno sostegno all'istituzione della Commissione e per ricordare "che la Commissione nazionale non è in alcun modo sostitutiva della funzione giudiziaria, considerato che non può e non deve emettere sanzioni né stabilire risarcimenti. Osserva piuttosto che la sua forza, se funziona come deve, sta nella sua capacità di agire in chiave preventiva rispetto a violazioni di leggi ed eventuali ricorsi, contribuendo così a ridurre la spesa pubblica nella giustizia".

 

L'articolo 1 del testo unificato stabilisce i princìpi generali del provvedimento, che intende promuovere e proteggere i diritti umani fondamentali, la parità di trattamento di tutte le persone e la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, nel rispetto dei princìpi della Costituzione, del diritto internazionale e dei trattati e convezioni internazionali di cui l'Italia è parte (comma 1). La Commissione può segnalare al Governo tra le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali, quelle che non sono ancora state ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione (comma 2).

 

L'articolo 2 dispone l'istituzione della Commissione, ne individua lo scopo e le forme di autonomia, nonché la composizione.

La Commissione ha lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, ed in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte; inoltre, essa controlla e garantisce la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione (comma 1).

La Commissione è istituita quale organismo indipendente. Essa opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione e gode di autonomia, organizzativa, funzionale e finanziaria ed è dotata di personale e sede propri (comma 2).

La Commissione è composta da 5 membri. I componenti, sono scelti tra persone che oltre ad essere di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, devono avere una comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane e devono aver svolto attività di protezione dei diritti della persona in Italia e all'estero (comma 3).

Ai sensi del comma 4, i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Le nomine sono effettuate a seguito di una manifestazione di interesse che tenga conto dei seguenti parametri e devono assicurare una adeguata parità di genere e tener conto:

  • della diversità etnica della società;
  • della gamma dei gruppi vulnerabili;
  • del rispetto della diversità;
  • della rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza; rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al temine del suo mandato.

Il successivo comma 5 dispone che i componenti durano in carica 5 anni e il loro mandato non può essere rinnovato. Con le stesse procedure adottate per la nomina, si prevede che i componenti la Commissione possano essere revocati in qualsiasi momento nel caso si verifichino violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità.

Il testo individua diverse cause di incompatibilità con l'incarico di membro della Commissione (art. 2, comma 6). In particolare, costoro non possono svolgere o ricoprire, pena la decadenza:

  • cariche di natura elettiva o governativa;
  • impieghi pubblici o privati;
  • incarichi di amministrazione di società pubbliche o private;
  • attività imprenditoriali;
  • incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani;
  • attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

In base all'art. 2, comma 7, i componenti la Commissione, se sono dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo. Si prevede inoltre che i magistrati in servizio non possono fare parte della Commissione. Per i professori universitari di ruolo il testo specifica che sono collocati in aspettativa senza assegni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

Viene riconosciuta ai componenti la Commissione una indennità di funzione pari a 80.000 euro, facendo il testo riferimento ad un terzo del limite massimo per il compenso retributivo per le cariche pubbliche, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che è pari a 240.000 euro. Per coloro che svolgono la funzione di Presidente non può essere stabilita alcuna indennità aggiuntiva (art. 2, comma 8).

L'incarico di componente, oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso o impedimento, cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le medesime modalità previste per la loro (art. 2, comma 9).

Possono partecipare alle riunioni della Commissione - ove se ne ravvisi la necessità nel caso in cui si tratti di affrontare specifici problemi di natura tecnica - rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali e presso l'Unione europea deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Tali soggetti partecipano con funzioni consultive, senza diritto di voto "deliberativo" e senza compenso (art. 2, comma 10).

 

L'articolo 3 (comma 1) del testo individua in modo dettagliato i compiti della Commissione tra cui, in particolare:

  • vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli in Italia;
  • vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela, per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nazionalità, sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali;
  • ricevere segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti e fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;
  • svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e il rispetto dei diritti umani;
  • formulare raccomandazioni e pareri al governo e alle Camere su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani. In particolare, può promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;
  • redigere una relazione annuale alle Camere e al governo sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e all'estero, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;
  • diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela vigenti;
  • promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze;
  • promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;
  • collaborare con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (UNAR);
  • fornire assistenza e rendere pareri alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della parità di trattamento;
  • istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le organizzazioni.

 

La Commissione ha la facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati (art. 3, comma 2).

Si prevede altresì che la Commissione possa disporre ispezioni e verifiche presso le strutture richiamate nella denunciata violazione dei diritti umani al fine di riscontrare le segnalazioni (art. 3, comma 3).

Ai medesimi fini, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in loro possesso (ad eccezione della Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e della banca dati nazionale del DNA) sentito il Garante per la protezione dei dati personali (art. 3, comma 5).

Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 3, comma 6).

Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani (art. 3, comma 4)

 

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione (da effettuare mediante concorso pubblico sulla base dei requisiti fissati dalla Commissione inclusa, in particolare, un'adeguata conoscenza delle principali lingue straniere) e il trattamento economico di detto personale (per il quale si fa rinvio al contratto nazionale collettivo del comparto Ministeri), nonché la redazione del rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet della Commissione e del Ministero degli affari esteri in forme idonee ad assicurarne l'accessibilità agli utenti.

L'ufficio è composto da un organico iniziale di 30 unità, tra cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e 27 impiegati.

Il funzionamento, la dotazione organica, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria e le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio sono disciplinati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione medesima.

 

Alcune modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate direttamente dal testo (articolo 5) che prevede:

  • la presentazione da parte della Commissione di un rapporto all'autorità giudiziaria competente nel caso venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria:
  • la possibilità di chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici;
  • la possibilità di invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subìto una violazione dei propri diritti umani fondamentali; o atti discriminatori
  • l'obbligo di basare la propria attività su princìpi di trasparenza e di imparzialità;
  • l'obbligo di motivare gli atti adottati.

 

Inoltre, è previsto un apparato sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3, comma 2. È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 15.000 euro nel caso in cui i soggetti obbligati rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire informazioni e documenti: Nel caso di trasmissione di documenti e informazioni falsi è invece prevista la sanzione penale detentiva da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (art. 5, commi 4 e 5).

Inoltre, i componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto di ufficio (comma 5).

Infine, si prevede l'obbligo di pubblicazione, secondo criteri di trasparenza, dei provvedimenti della Commissione che può adottare ulteriori iniziative per diffondere la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta (comma 6).

 

L'articolo 6 prevede che la Commissione possa avvalersi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di università, centri di studio, ricerca, organizzazioni non governative, associazioni e altri organismi di comprovata competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

 

L'articolo 7 prevede la soppressione del DPCM 13 aprile 2007, che ha istituito il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità. Inoltre, si dispone l'abrogazione di alcune disposizioni relative all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali – UNAR, conseguenti al trasferimento alla Commissione di determinati compiti svolti attualmente da tale organismo.

 

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge pari a 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2021.

ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022
 
Obiettivi Agenda 2030
 
temi di Costituzione, diritti e libertà