tema 3 giugno 2021
Studi - Affari sociali D.L. n. 52/2021 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

E' stato approvato in via definitiva dal Parlamento il decreto-legge n. 52/2021 (legge n. 87/2021), recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il provvedimento, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

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E' stato approvato in via definitiva dal Parlamento il decreto-legge n. 52/2021 (Legge n.87/2021),  recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Il provvedimento, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19. Nel testo originario del provvedimento è poi confluito, nel corso dell'esame in sede referente, tramite due emendamenti del Governo,  il contenuto di due decreti legge: il decreto legge n. 56/2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ed il decreto legge n. 65/2021, recante Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

 Il provvedimento si compone di 44 articoli e di 1 allegato.

 

L'articolo 1 dispone circa la rimodulazione ed il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo temporale compreso tra 1 ° maggio ed il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure previste dal d.p.c.m 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti.

Esso in primo luogo definisce gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Fermo restando le libertà di spostamenti proprie delle zone gialle ed arancioni, nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene confermata la limitazione degli spostamenti verso le abitazioni private abitate nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione (mentre per la zona rossa si applicano comunque misure più restrittive). Tali spostamenti sono consentiti per un numero ridotto di persone, una volta al giorno, e verso una sola abitazione privata abitata, nel rispetto dei limiti orari già stabiliti. Vengono poi disciplinati i limiti orari degli spostamenti in zona gialla (c.d. coprifuoco) nel periodo compreso fra il 18 maggio e il 20 giugno 2021. Come specificato in seguito, nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona gialla vengono scanditi secondo le seguenti fasce temporali:

-       18 maggio - 6 giugno 2021: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

-       7 giugno – 20 giugno 2021: dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;

-       dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.

Il Ministro della salute può, con ordinanza, stabilire limiti orari diversi da quelli sopra illustrati per eventi di particolare rilevanza.

Si prevede, infine, l'individuazione, con ordinanze del Ministero della salute, dei casi in cui le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi del successivo articolo 9, possano consentire deroghe ai divieti di spostamento da e per l'estero o ad obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

L'articolo 2-bis detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2-ter  impegna il Ministero della salute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, in caso di pazienti affetti da COVID-19, assicuri: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni attraverso una figura appositamente designata all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso; lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, ovvero, in subordine o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-quater  prevede che per le persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM. In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il 100% degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50% degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Per le università, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni, mentre nelle zone rosse possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'articolo 3-bis autorizza, dal 1° luglio 2021, a tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.

L'articolo 4  consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena,  e dal 1° giugno anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020. Viene consentita - senza limiti di orario - la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati. Resta l'obbligo di osservare le norme precauzionali contenute nei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

L'articolo 4-bis  dispone che, dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020 (L. 74/2020), le seguenti attività:

- esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali;

- gallerie commerciali;

- parchi commerciali;

- altre strutture ad essi assimilabili.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida, e con limiti di capienza massima. Il comma 2-bis consente al pubblico di presenziare, sempre in zona gialla, anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale dal 1 giugno 2021, se svolti all'aperto, e dal 1° luglio 2021, se si tengono al chiuso.

L'articolo 5-bis conferma, nelle zone gialle, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.

L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.

La richiamata attività sportiva deve svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Le attività dei centri benessere dovranno invece attenersi alle linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni.

L'articolo 6-bis dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, anche in aree pubbliche, convegni e congressi.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche e spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario.

L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame referente, consente:

- dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla;

- dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Le riaperture dei centri e lo svolgimento di feste e cerimonie è consentito  nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 la quale prevede che ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali", elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, che costituiscono parte integrante della citataordinanza.

L'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di:

- sale giochi;

- sale scommesse;

- sale bingo;

- casinò.

Tali attività sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. n. 74/2020).

L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19, istituto introdotto dal presente decreto e che è rilevante nell'ambito delle norme relative: agli spostamenti territoriali delle persone; alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali; a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. I certificati in esame hanno valore esclusivamente ai fini summenzionati ed attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie: vaccinazione contro il COVID-19; guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al medesimo virus). La durata di validità della certificazione è pari : a nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale  (specifici termini, dilatori e finali, sono previsti per il certificato relativo alla somministrazione della prima dose); a sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione; a quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall'esecuzione del test. Le certificazioni simili rilasciate da un altro Stato sono riconosciute secondo luna particolare disciplina mentre viene specificato che le norme di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee (al momento di futura adozione) in materia; per la fase successiva, trovano quindi applicazione le suddette norme europee, intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni, fermo restando che queste ultime rilevano solo ai fini summenzionati, posti dal legislatore interno. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di alcuni elementi tecnici relativi sia alle certificazioni verdi sia alla piattaforma nazionale (per l'emissione e validazione delle medesime certificazioni), interoperabile a livello nazionale ed europeo. 

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Il comma 1-bis dispone alcune modifiche alla disciplina sulla definizione degli scenari di rischio delle regioni, prevista all'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. n. 74/2020). Le modifiche sono volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Il comma 3-bis prevede l'applicazione, fino al 16 giugno 2021, del regime di monitoraggio dei dati epidemiologici previgente rispetto alle suindicate disposizioni. Qualora all'esito del monitoraggio si registri una discordanza di risultati tra i due sistemi di accertamento, le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza del Ministero della salute che ne determina il colore per l'applicazione di misure differenziate anti-Covid.

Il comma 3-ter, include tra le attività commerciali di prima necessità il commercio al dettaglio di mobili per la casa. In tal senso esso modifica il d.P.C.m. 2 marzo 2021, aggiungendo all'allegato 23 le parole: « Commercio al dettaglio di mobili per la casa ».

L'articolo 10-bis modifica la procedura di adozione ed aggiornamento dei protocolli e delle linee guida (di cui all'art. l, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020) per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali prevedendo che essi siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame, a parte alcune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade al 31 dicembre 2021.

 Il comma 1-bis reca una proroga di un mese dei termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referendum abrogativo annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021.

Gli articoli da 11-bis ad 11-duodevicies recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza Covid-19: si dispone che si applichino le stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo.

L'articolo 12-bis prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori sono sempre consentite.

L'articolo 12-ter consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto voucher taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria delle violazioni del decreto-legge e prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi Covid-19.

L'articolo 13-bi prevede la clausola di salvaguardia, prescrivendo l'applicabilità del decreto anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norma di attuazione.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 23 aprile 2021.

L'allegato 2 reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 11. 

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2021
 
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