tema 10 marzo 2022
Studi - Bilancio Misure di finanza locale in relazione all'emergenza Covid-19

La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una prevedibile perdita di gettito da entrate proprie. Le relative risorse sono state stanziate principalmente dal decreto-legge n. 34/20 ("decreto rilancio") e dal decreto-legge n. 104/20 ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dal decreto-legge n. 41/2021 ("decreto sostegni").

Altre misure sono state introdotte a sostegno del debito degli enti territoriali.

La condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, connessa alla necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nella situazione straordinaria di emergenza sanitaria, ha inoltre determinato la necessità di introdurre numerose proroghe di termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti territoriali.

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A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare prontamente agli enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge è stato erogato il 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

 Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, si è previsto inoltre l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'economia, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti dell'ANCI, un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e si avvale del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.  

 

criteri e le modalità di riparto della dotazione del Fondo stanziata dal D.L. n. 34/2020 sono stati definiti, per i due comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, con il D.M. interno del 16 luglio 2020 (Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del 24 luglio 2020 del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

 

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico istituito con il D.M. 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il precedente decreto del 24 luglio 2020.

In attuazione, con il D.M. Interno dell'11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro (di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane).

L'acconto di 400 milioni di euro per i  comuni è stato finalizzato per 150 milioni di euro, in coerenza alle disposizioni previste dal comma 1- bis dell'articolo 39 del D.L. n. 104, al  trasporto scolastico e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il  sociale  (cfr. la Nota Metodologica al DM, di cui all'Allegato A e Allegato B). L'acconto di 100 milioni per  province e città metropolitane è stato assegnato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 e, per l'altro 50 per cento, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020  (cfr. Allegato C al decreto).

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse incrementali del fondo di cui al D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro per l'anno 2020 (di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province).

 

Ai fini della verifica della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2020 dei singoli enti locali beneficiari, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, una certificazione finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tale termine – originariamente fissato al 30 aprile - è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

 

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, prevista dall'art. 106, comma 1, del D.L. 34/2020, con conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due comparti, ed eventuale rettifica delle somme già attribuite.

Tale verifica a consuntivo – originariamente fissata al 30 giugno 2021 dal D.L. n. 34/2020 - è stata più volte rinviata, in ragione dei successivi rifinanziamenti del Fondo, al 30 giugno 2022 dall'art. 1, comma 831, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), poi al 31 ottobre 2022, dall'art. 1, comma 591, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), infine, al 31 ottobre 2023, dall'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 (c.d. sostegni-ter)

 

Il D.L. n. 104/2020 ha inoltre introdotto una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, consistente in una riduzione del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale), da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (termine così rinviato, rispetto all'originario 2022, dall'art. 13, comma 2-ter, del D.L. n. 121/2021).

L'entità del taglio - inizialmente previsto nella misura del 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità - è stata ridefinita dal comma 830, lett. b), della legge di bilancio per il 2021, prevedendo che la percentuale di riduzione dei fondi sia commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione:

  • dell'80 per cento delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021,
  • del 90 per cento, in caso di presentazione della certificazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
  • del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2022

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822-823, legge n. 178/2020) ha previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19 nell'anno 2021. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Per la verifica della perdita di gettito 2021, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione per l'anno 2021, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, , finalizzata ad attestare che tale perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia. (comma 827).

La norma vincola espressamente tali risorse aggiuntive al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

E' prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023 (comma 828).

La riduzione è commisurata:

  • all'80 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022;
  • al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;
  • al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

A seguito dell'invio invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

 

Il comma 829 della legge di bilancio 2021 aveva fissato al 30 giugno 2022 il termine per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tale termine è stato posticipato al 31 ottobre 2022 dall'art. 1, comma 590, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), anche al fine di dare alla Ragioneria generale dello Stato un tempo congruo di analisi dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, entro i termini del 31 maggio 2022 (ai sensi del comma 827, legge n. 178/2020).

 

Le risorse stanziate per il 2021 sono state incrementate dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. DL Sostegni), che all'articolo 23 ha disposto un incremento di 1.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2021 del Fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, in relazione alla ulteriore perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, portando lo stanziamento del Fondo previsto a legislazione vigente per l'anno 2021 da 500 a 1.500 milioni di euro.

Le risorse complessivamente stanziate per il 2021 sono state ripartite in due tranches, tramite un primo acconto di 220 milioni di euro (D.M. del 14 aprile 2021), di cui 200 milioni di euro per i comuni e 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengono conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020.

Con un secondo decreto (D.M. del 30 luglio 2021) sono stati ripartiti, a saldo, 1.280 milioni di euro (di cui 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e province), sulla base di criteri che, oltre ai lavori del tavolo tecnico, tengono conto anche delle risultanze della certificazione 2020 inviata al MEF dagli enti entro il termine del 31 maggio 2021, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 del D.L. n. 104/2020, finalizzata da attestare la effettiva perdita di gettito nel 2020 dovuta alla pandemia. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni che alle province e città metropolitane.

 

Si ricorda, da ultimo, che il D.L. n. 4/2022, all'articolo 13, ha vincolato le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, autorizzate per il 2021 dalla legge di bilancio per il 2021, alla esclusiva finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022. In particolare, la norma consente che le risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l'emergenza sanitaria a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni previste dal comma 827 della legge n. 178/2020 e all'articolo 39, comma 2, del D.L n. 104/2020, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità per cui sono state assegnate.

Le risorse eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 Ai fini della verifica della perdita di gettito, per gli enti locali che utilizzano le risorse del Fondo nell'anno 2022 è previsto l'obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al fine di a attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a scelte autonomamente assunte.

Anche in questo caso è prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine del 31 maggio 2023, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

La riduzione è commisurata:

  • all'80 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che presentano la certificazione in ritardo ma entro il 30 giugno 2023;
  • al 90 per cento delle risorse attribuite per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;
  • al 100 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che non trasmettono la certificazione entro il 31 luglio 2023.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2022

Fondo per l'esercizio delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione delle Regioni e delle Province autonome

L'articolo 111 del D.L. n. 34/20 ha istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria e destinato a finanziare le spese essenziali in materia di sanità, assistenza e istruzione. La quantificazione della perdita di gettito da parte delle regioni sarà effettuata da un Tavolo tecnico, a composizione mista Stato-Regioni e presieduto dal Ragioniere generale dello Stato, il quale potrà inoltre attivare monitoraggi presso gli enti per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio.

A seguito dell'accordo raggiunto nella Conferenza Stato-Regioni il 20 luglio, il D.M. 24 luglio 2020 ha ripartito il fondo per la parte assegnata alle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 41 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha incrementato di 2,8 miliardi la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 111 destinato alle regioni e alle province autonome per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi per il 2020 (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

La legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, comma 805), in attuazione dell'accordo del 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, ha ridotto di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e ha stabilito gli importi per ciascun ente, con la tabella riportata nella legge stessa.

L'articolo 23, comma 2, del D.L. n. 41 del 2021 (c.d. "Decreto Sostegni") ha incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, istituito dall'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

 

Sostegno al trasporto pubblico locale

L'articolo 44 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 400 milioni di euro la dotazione, per l'anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza Covid-19, prevedendo inoltre il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato della eventuale eccedenza ricevuta in anticipazione dalle regioni rispetto a quanto spettante a conguaglio.

Si tratta del Fondo istituito dal comma 1 dell'art. 200 del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale, elencate nel comma 2 dello stesso art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il D.L. n. 41 del 2021 (art. 29) ha rifinanziato il Fondo con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19.

Risorse a ristoro di perdite di gettito

L'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 34/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo d'imposta 2019 e del minore versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta 2020, non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Il fondo è stato ripartito con decreto del 24 luglio 2020.

Determinate risorse sono state stanziate per ristorare i Comuni di specifiche perdite di gettito causate dall'emergenza epidemiologica, ed in particolare:

  • ristoro a fronte dell'esenzione dall'IMU per il settore turistico (art. 177 del D.L. n. 34/20): 76,55 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto, limitato a 74,9 milioni (pari allo stanziamento iniziale, successivamente aumentato nel corso dell'esame parlamentare), si veda il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 85,95 milioni per il 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, dall'art. 78, comma 5, del D.L. n. 104 del 2020; per il riparto del fondo si veda il D.M. 10 dicembre 2020. Il fondo è stato ulteriormente incrementato di 112,7 milioni e di 31,4 milioni per il 2020 in sede di conversione del D.L. n. 137 del 2020 (art. 9, comma 3, e art. 9-bis, comma 2), in conseguenza dell'estensione dell'esenzione; per il riparto delle relative risorse si veda il D.M. 16 aprile 2021. La legge di bilancio 2021 (commi 599-601 della legge n. 178 del 2020) ha stabilito l'esenzione per il 2021 della prima rata dell'imposta municiaple propria per determinati immobili, incrementando il fondo di 79,1 miilioni per il 2021 (cfr. Comunicato del Min. Interno); il D.M. 20 agosto 2021 ha ripartito 9,2 milioni, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;
  • ristoro per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno (art. 180 del D.L. n. 34/20): 100 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 21 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 300 milioni per il 2020 dall'art. 40 del D.L. n. 104 del 2020; il saldo del riparto del fondo è stato effettuato con il D.M. del 14 dicembre 2020. Il D.L. n. 41 del 2021 (art. 25), come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73 del 2021, ha istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Le risorse stanziate per il 2021 sono state ripartite con il decreto 8 luglio 2021 (250 milioni)  e con il decreto 13 dicembre 2021 (100 milioni). Il fondo è stato successivamente rifinanziato dal D.L. n. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Al relativo riparto, si provvede uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 aprile 2022.  Il D.L. n. 17 del 2022 (art. 27, comma 1) ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse del fondo per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022;
  • ristoro per l'esenzione dalla Tosap e Cosap per le occupazioni temporanee per il commercio su aree pubbliche (art. 181 del D.L. n. 34/20): 127,5 milioni di euro per il 2020; per un primo riparto si veda il D.M. 22 luglio 2020. Il fondo è stato incrementato di 89,4 milioni per il 2020 dall'art. 109 del D.L. n. 104 del 2020. Il secondo riparto a saldo è stato effettuato con il D.M. 10 dicembre 2020. A seguito dell'esonero per gli gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ex Tosap e Cosap) anche per il primo trimestre del 2021 è stato previsto un ulteriore fondo per il ristoro per le minori entrate dei comuni a seguito degli esoneri da pagamento dei canoni, con una dotazione complessiva pari a 165 milioni per l'anno 2021 (art. 9-ter, comma 6, del D.L. n. 137 del 2020 e art. 30 del D.L. n. 41 del 2021). Con il D.M. 14 aprile 2021 è stato effettuato un primo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021; con il D.M. 22 ottobre 2021 è stato effettuato il secondo riparto per l'importo di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  • fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021), al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (cfr. Comunicato del Min. Interno);
  • ristoro a fronte della riduzione della metà dell'IMU e di due terzi della TARI per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, come previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge n.178 del 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno);
  • ristoro a fronte dell'esenzione della prima rata IMU 2021 a favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, destinatari di un contributo a fondo perduto (art.6-sexies e art. 1 del D.L. n. 41 del 2021): per il riparto del relativo fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021 si veda il D.M. 13 agosto 2021.

Altri finanziamenti a favore di Comuni e Province

In un primo momento con l'Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono stati assegnati ai Comuni fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di solidarietà alimentare. Il D.L. n. 34 del 2020 (articolo 107) ha reintegrato la dotazione per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale dell'importo di 400 milioni, distolto dal fondo medesimo a copertura della suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658. Ulteriori 400 milioni sono stati assegnati per l'anno 2020 dall'art. 19-decies del D.L. n. 137/2020 per sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, alla cui ripartizione si è provveduto entro il 27 novembre 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno), secondo i medesimi criteri previsti nella predetta Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658. L'articolo 53 del D.L. n. 73 del 2021 ha istituito un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei comuni, al fine di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; il Fondo è ripartito tra i comuni, per metà in proporzione alla popolazione residente e, per la restante metà, sulla base dei valori reddituali comunali rispetto alla media nazionale, per un contributo minimo spettante a ciascun ente non inferiore a 600 euro (cfr. Comunicato del Min. Interno).

L'articolo 114 del D.L. n. 18/2020 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. Il fondo è stato ripartito tra gli enti locali beneficiari con il decreto del 16 aprile 2020.

L'articolo 115 del D.L. n. 18/2020, ha istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro nel 2020, al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Il Fondo  stato ripartito con il D.M. 16 aprile 2020.

L'articolo 105 del D.L. n. 34/20 ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa. Con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari del 25 giugno 2020 sono state ripartite ai singoli comuni le risorse aggiuntive: 135 milioni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; 15 milioni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

L'articolo 112 del D.L. n. 34/20 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. Tra i comuni beneficiari è incluso anche il comune di San Colombano al Lambro, a cui vengono assegnati 500 mila euro. Il fondo è stato ripartito, sulla base della popolazione residente, con il D.M. 27 maggio 2020.

L'articolo 112-bis del D.L. n. 34/20 ha istituito presso il Ministero dell'interno un ulteriore fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria non rientranti tra quelli destinatari del fondo previsto dall'articolo 112. Inoltre, per il 2020 sono previste alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l'emergenza. Il fondo è stato ripartito con il D.M. del 10 dicembre 2020.

L'articolo 233, comma 3, del D.L. n. 34/20,  reca un contributo di 165 milioni di euro nell'anno 2020, per le istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali e servizi educativi in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori a causa del COVID-19 (per il riparto, si veda il D.M. 15 settembre 2020).

L'articolo 243 del D.L. n. 34/2020, ha incrementato la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali nelle aree interne, nella misura di 60 milioni per il 2020 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per consentire ai comuni presenti nelle predette aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'emergenza COVID-19. Un ulteriore incremento è stato disposto dal medesimo articolo nell'importo di  30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

L'articolo 42-bis, commi 8 e 9, del D.L. n. 104/2020, ha autorizzato un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, per un totale di spesa di 3 milioni nel 2020.

L'articolo 34-bis del D.L. n. 104/20, istituisce un fondo, con una dotazione di 39 milioni di euro, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali e referendaria del mese di settembre 2020. Il fondo è stato ripartito a favore dei comuni, a fronte degli oneri sostenuti per i predetti interventi, con il D.M. 14 dicembre 2020.

L'art. 23-bis del D.L. n. 41/21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l'anno 2021. Con D.M. 15 luglio 2021 sono stati definiti criteri e modalità di concessione dei contributi del fondo.

Una serie di norme del D.L. n. 104/2020 è volta ad incentivare la spesa per investimenti degli enti locali, in particolare anticipando al periodo 2020-24 risorse precedentemente stanziate a partire dagli anni dal 2030. In primo luogo, l'articolo 45 del D.L. n. 104/2020 ha modificato le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali, anticipando l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse. Inoltre sono incrementate le risorse di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse.

L'articolo 46 del D.L. n. 104/20 è intervenuto sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022, disciplinare l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020.

L'articolo 47 del D.L. n. 104/20 ha incrementato di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai Comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 48 del D.L. n. 104/20 ha rimodulato l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado di province e città metropolitane - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 (di € 3.105 mln).

L'articolo 49 del D.L. n. 104/20 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Rimborso di alcune spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020
Il D.L. n. 41 del 2021 (art. 24) ha istituito  fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze - con una dotazione pari ad 1 miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso del rimborso delle spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle somme.
ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022

Rinegoziazione e sospensione dei mutui di Regioni ed enti locali

Per quanto riguarda le Regioni, l'articolo 111 del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia") ha disposto la sospensione della quota capitale dei mutui delle Regioni ordinarie. In particolare si tratta delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al MEF. Con il decreto-legge n. 104 del 2020 (art. 42) la sospensione prevista dall'articolo 111 è stata estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Per quanto riguarda gli enti locali, l'articolo 113 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente loro di effettuare, nel corso dell'anno 2020, operazioni di rinegoziazione o di sospensione dei mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti, anche se in esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. In caso di adesione ad accordi tra ABI e associazioni di enti locali che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in scadenza nel 2020, la sospensione può avvenire anche in deroga alle norme previste dal TUEL per i mutui contratti con enti diversi da Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo e in deroga alle norme in tema di rinegoziazione dei mutui con emissione di titoli obbligazionari o con strumenti derivati.

 

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

L'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le modalità operative del Fondo sono demandate ad una convenzione tra Ministero dell'economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli enti territoriali in caso di carenza di liquidità, per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti (articolo 116 del D.L. n. 34 /20). Esclusivamente per gli enti locali, i termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese sono stati riaperti: le anticipazioni possono essere chieste nel periodo compreso tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020 (articolo 55, del decreto-legge n. 104 del 2020).

Gli importi del Fondo sono stati rideterminati in riduzione per l'anno 2020 per un importo di 5.260 milioni di euro (art.34, comma 7, lettera r), del DL n.137/2020) e di 70 milioni (art. 1, comma 722, della legge n.178 del 2020).

L'articolo 21 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha rifinanziato il Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali con 1 miliardo di euro per il 2021 destinando l'incremento alla Sezione diretta ad assicurare liquidità agli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Il MEF e la Cassa depositi e prestiti devono stipulare entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge un addendum alla citata convenzione. Gli enti locali, le regioni e le province autonome, con deliberazione della Giunta, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti anticipazioni di liquidità qualora non siano in grado di far fronte ai pagamenti, maturati al 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 14 giugno e il 7 luglio 2021. L'anticipazione di liquidità può essere domandata anche per debiti fuori bilancio a condizione che l'ente ne abbia disposto il relativo riconoscimento. Le anticipazioni in questione non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive in favore degli enti richiedenti, poiché costituiscono un mero strumento di pagamento di debiti conseguenti a spese che hanno già una relativa copertura di bilancio (in coerenza con quanto stabilito, da ultimo, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2021). L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento
a rate costanti e in un periodo massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità. Gli enti beneficiari sono tenuti ad estinguere i debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 30 giorni dalla data di erogazione.

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il SSN 

La legge di bilancio peril 2021 ha previsto la concessione di anticipazioni di liquidità da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a favore delle regioni e delle province autonome i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescano a far fronte ai propri debiti. Le anticipazioni non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni e gli enti sanitari, in quanto volte a consentire esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità, e non costituiscono indebitamento. La richiesta di anticipazione di liquidità deve essere deliberata dalla giunta tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 ed è concessa entro il 15 maggio 2021, entro il limite delle risorse disponibili. Entro 10 giorni dall'acquisizione delle anticipazioni le regioni provvedono al trasferimento della liquidità agli enti sanitari (legge n. 178 del 2020, commi da 833 a 842).

ultimo aggiornamento: 16 settembre 2020

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 è differito al 31 maggio 2022 (art. 3, commi 5- sexiesdecies e 5-septiesdecies del D.L. n. 228 del 2021). Tale termine relativo all'esercizio finanziario 2022 è stato in precedenza differito al 31 marzo 2022 dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2022.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è differito al 31 maggio 2021 (art. 3, comma 2, del D.L. n. 56 del 2021). In precedenza tale termine era stato differito al 30 aprile 2021 (art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 2021), al 31 marzo 2021 (dal D.M. 13 gennaio 2021) e al 31 gennaio 2021 (art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020). Il termine per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 (art. 3, comma 1, del D.L. n. 56 del 2021).

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali è stato da ultimo differito al 31 ottobre 2020 dal D.M. 30/09/2020. In precedenza il D.L. n. 34/2020 (comma 3-bis dell'articolo 106) aveva disposto il differimento dello stesso termine al 30 settembre 2020 - già differito al 31 luglio dal D.L. n. 18/2020 - in considerazione delle condizioni di incertezza sull'entità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno, è stato differito al 30 settembre 2020 dall'articolo 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali è stato differito dal 30 settembre al 30 novembre 2020 (articolo 110 del D.L. n. 34/20).

L'articolo 54 del D.L. n. 104/2020 ha disposto un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell'organo consiliare degli enti locali, già posticipato al 30 settembre 2020 dal D.L. n. 34/2020 contestualmente al termine per l'adozione del bilancio.

L'articolo 138 del D.L. n. 34/20 ha abrogato le scadenze speciali per la variazione della TARI e dell'IMU, uniformando i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia al termine del 30 settembre 2020 concernente il bilancio di previsione.

Relativamente alla procedura di dissesto, l'articolo 17 del D.L n. 76 del 2020 ("decreto semplificazioni") ha rinviato al 30 settembre 2020 il termine per la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato da parte dell'ente locale in stato di dissesto. 

Per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi come definiti dall'art.243, comma 2, del TUEL, l'articolo 53, comma 10-bis, del D.L. n. 104/20 sospende per il 2020 l'applicazione delle sanzioni previste dall citato art. 243, comma 5.

L'articolo 54, comma 1-bis, del D.L. n. 104 del 2020 fissa al 30 novembre 2020 il termine per la deliberazione da parte dell'ente locale dissestato, successivamente all'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni. Tale termine – ordinariamente previsto, dall'articolo 264, comma 2, del TUEL, entro i 120 giorni successivi al decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato - era stato fissato al 30 settembre dall'articolo 107, comma 8 del D.L. n. 18/2020.

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2022

L'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 104/20 ha istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da patologie organizzative, bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio, in attuazione della sentenza n. 115 del 2020 della Corte costituzionale. La sentenza chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

Con D.M. 11 novembre 2020 sono state ripartite risorse del fondo (200 milioni di euro nel triennio 2020-2022) . I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto.

La legge di bilancio 2021 ha incrementato la dotazione del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022, disponendo inoltre in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse e ampliando la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura (commi 775-777 della legge n. 178 del 2020). Le nuove risorse sono destinate ai comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario (art. 243-bis del TUEL), con il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione al 1° gennaio 2021, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché a i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. Con D.M. le risorse sono riparite ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatoriIndice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM, calcolato dall'ISTAT) superiore al valore medio nazionale; capacità fiscale pro capite inferiore a 495. Ai fini del riparto si tiene conto altresì dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. I comuni già beneficiati del riparto effettuato dal citato D.M. 11 novembre 2020 non possono essere destinatari delle ulteriori risorse stanziate con la legge di bilancio 2021.

Il D.M. 16 aprile 2021 ha ripartito le risorse del fondo di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. n. 104/20, rifinanziate dalla legge di bilancio per il 2021, 100 milioni per il 2021 e 50 milioni per il 2022, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL e che al 1° gennaio 2021 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione o in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull'approvazione o sul diniego del piano stesso. L'elenco dei comuni beneficiari con l'indicazione della quota attribuita è pubblicato nell'Allegato A del decreto.

La legge di bilancio 2022 ha istituito un nuovo fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a causa delle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio (art. 1, commi 565-566, della legge n. 234 del 2021). Si prevede, come condizione per beneficiare del fondo, che i comuni abbiano trasmesso entro il 28 febbraio 2022 (termine così prorogato dal D.L. n. 228 del 2021) il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno. Il fondo è ripartito fra i comuni beneficiari entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Tenuto conto dell'esigenza di attuare la citata sentenza n.115 del 2020 della Corte costituzionale, il riparto riguarda i comuni che presentano: 1) un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), nel valore più recente disponibile, superiore al valore medio nazionale; 2) una capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro (la capacità fiscale dei comuni a statuto ordinario è attualmente individuata dal D.M. 16 dicembre 2021 e dal relativo allegato A). Il fondo è stato ripartito con il D.M. 6 aprile 2022 in proporzione all'entità del disavanzo di amministrazione, distintamente per il biennio 2022-2023 e, per i comuni della Regione Siciliana e Sardegna, con riferimento all'ulteriore quota di 50 milioni per l'anno 2022.

In ultimo, con il D.L. n. 115 del 2022 (art. 16, comma 6-bis) è stato previsto che  i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e ancora nei termini, per l'esercizio della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio, possono destinare il suddetto contributo ricevuto in attuazione della legge di bilancio 2022 (comma 565), oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.  Tale facoltà può essere esercitata per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 e al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 di ripiano del disavanzo.

ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022

Il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è previsto, in via ordinaria, in novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di risanamento finanziario, c.d. predissesto, dall'articolo 243-bis, comma 5, del TUEL.

A causa dell'emergenza Covid-19, nel corso dell'anno 2020 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell'ente locale è stato rinviato in un primo momento al 30 giugno 2020 (art.107 del decreto-legge n. 18 del 2020) e quindi al 30 settembre 2020 (art. 17 del D.L. n. 76 del 2020). Nel corso del 2021 lo stesso termine è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L. n. 52 del 2021) e quindi al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).

La legge di bilancio per il 2022 ha prorogato il predetto termine al 31 gennaio 2022 (comma 767 della legge n. 234 del 2021) che è stato ulteriormente prorogato al 28 febbraio 2022 dal D.L. n. 228 del 2021 (art. 3, comma 5-decies).

In precedenza, l'articolo 17, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) ha sospeso i termini per l'attuazione del dissesto guidato nei casi indicati dal comma 7 dell'articolo 243-quater fino alla data del 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbiano rimodulato o riformulato il Piano nel medesimo periodo.

L'articolo 114-bis del D.L. n. 34/20 ha, inoltre, rinviato il termine per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del Testo unico degli enti locali (TUEL). In particolare, è stato previsto che il termine di 30 giorni ivi indicato, già rinviato al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020, decorre dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 53 del D.L. n. 104/20 ha sospeso fino al 30 giugno 2021 i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), anche se già decorrenti. Per i medesimi enti sono state sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti.

La legge di bilancio 2022 ha attribuito la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale agli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, non si sia concluso l'iter di approvazione (commi 992-994).

Da utimo il D.L. n. 115 del 2022 (art. 16, comma 6) ha stabilito che i comuni sede di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro e per i quali sia in corso la procedura di riequilibrio (c.d. predissesto) possono presentare la delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio entro la data del 31 marzo 2023, anziché entro il termine ordinario di sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di inizio mandato, qualora alla data di entrata in vigore del D.L. n. 115 del 2022 i predetti comuni godano ancora della facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio (comma 5 dell'art. 243-bis TUEL).

ultimo aggiornamento: 21 febbraio 2022

L'articolo 106-bis del D.L. n. 34/20 ha istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, è finalizzato per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto, da assegnare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri, e per il restante 50% è assegnato ai suddetti comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Le risorse del Fondo sono state ripartite con il D.M. 19 ottobre 2020.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, commi 843 e 844) ha incrementato la dotazione del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario: 10 milioni di euro per il 2021 sono destinati a determinati comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (i comuni sono individuati dall'Allegato B del citato D.M.19 ottobre 2020); 5 milioni di euro per il 2021 sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

L'art. 52-bis del D.L. n. 73/2021 ha stabilito che lo stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per il 2021, disposto dall'ultima legge di bilancio, venga ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra tutti i comuni che risultano sciolti alla data del 1° gennaio 2021.

Con il D.M. del 5 luglio 2021 è stato disposto il riparto del contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore dei comuni in dissesto finanziario, a valere sul fondo di cui all'articolo 106-bis del D.L. n. 34 del 2020, rifinanziato, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 844 della legge n. 178 del 2020, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati sono indicati nell'allegato A.

Con il D.M. del 13 agosto 2021 è stato disposto il riparto del contributo di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, in favore dei comuni in dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, a valere sul fondo di cui all'articolo 106-bis del D.L. n. 34 del 2020, rifinanziato, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 843 della legge n. 178 del 2020. I dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati sono indicati nell'allegato A.

ultimo aggiornamento: 8 settembre 2021

La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto, ai commi 786-789, una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali.

In particolare il comma 786 estende all'esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l'anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19 e la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare.

Il comma 787 consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamentonelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all'emergenza COVID-19.

Il comma 788 istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

Il comma 789 dispone che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2021

Con il D.L. n. 18 del 2020 (art. 109) è stata prevista per l'anno 2020 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l'art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le seguenti finalità, in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'art.109, comma 1, del D.L. 18/20 prevede che la citata facoltà possa essere esercitata ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'art. 30, comma 2-bis, del D.L. 41 del 2021 ha esteso all'anno 2021 la possibilità per le regioni e gli enti locali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti.

L'art. 49, comma 4, del D.L. n. 50 del 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente agli enti locali per l'anno 2022 di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota lìbera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

ultimo aggiornamento: 20 maggio 2022
 
temi di Autonomie territoriali e finanza locale