tema 27 settembre 2022
Studi - Giustizia Lesione degli interessi finanziari dell'UE e procura europea (EPPO)

La necessità di incrementare e rendere più efficiente la persecuzione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ha portato all'adozione, a livello europeo, della Direttiva (UE) 2017/1371 in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. "direttiva PIF") e del Regolamento UE/1939/2017, che istituisce l'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»). L'Italia ha recepito la Direttiva con il decreto legislativo n. 75 del 2020, ed ha adeguato l'ordinamento interno al Regolamento con il decreto legislativo n. 9 del 2021.

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La necessità di incrementare e rendere più efficiente la persecuzione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ha portato all'adozione, a livello europeo, di due atti strettamente collegati:

  • la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (c.d. "direttiva PIF"). La Direttiva è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale e più specificamente, ad impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate;
  • Il Regolamento UE/1939/2017, che istituisce l'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»), l'organo competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati UE, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla cd. Direttiva PIF. La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri.

L'Italia ha recepito la Direttiva 2017/1371 con il d. lgs. 75/2020, attuativo della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 117 del 2019.

Il Regolamento UE/1939/2017 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; tuttavia lo stesso demanda agli ordinamenti nazionali il necessario adeguamento della disciplina ordinamentale e processuale allo scopo di assicurare effettività all'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Allo scopo l'art. 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2017/1939, con riguardo all'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione. In attuazione della suddetta disposizione di delega il Governo ha emanato il d. lgs. n. 9 del 2021.

ultimo aggiornamento: 16 novembre 2020

La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. 

Per conformarsi alle disposizioni contenute nella Direttiva, il decreto legislativo n. 75 del 2020 presenta le seguenti principali novità:

  • interviene sul codice penale, per inasprire le pene per una serie di reati (316, 316-ter, 319-quater) quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché estende l'area di punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;
  • interviene sul decreto legislativo n. 74 del 2000, in relazione ai delitti dichiarativi di cui agli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) dei quali prevede la punibilità a titolo di tentativo (precedentemente esclusa) nell'ipotesi di atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro;
  • interviene in tema di elusione dei diritti doganali, ripristinando (dopo la depenalizzazione attuata con d. lgs. n. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;
  • interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto, tra i quali sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva

Sullo schema di decreto legislativo avevano espresso il prescritto parere le Commissioni giustizia di Camera e Senato.

ultimo aggiornamento: 16 novembre 2020

L'art. 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018,  ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, istitutivo della Procura europea. Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.

Dopo l'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo AG 204, sul quale hanno espresso il proprio parere le commissioni Giustizia di Camera e Senato, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021, che:

  • indica il CSM quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo e di procuratore europeo delegato e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione;
  • disciplina lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale e il suo trattamento economico;
  • individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi. In attuazione di questa disposizione (art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 9 del 2021), con uno scambio di lettere tra la Ministra della giustizia e il Procuratore Europeo è stato concluso l'accordo sul funzionamento della Procura Europea, che potrà svolgere le sue funzioni con 20 procuratori delegati distribuiti in 9 uffici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro). Della conclusione dell'accordo è stata data notizia sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021;
  • contiene la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all'assegnazione degli stessi alle sedi e all'esonero dal carico di lavoro ordinario.
  • individua il contenuto delle informazioni che il CSM deve richiedere alla procura europea in merito ai procuratori europei delegati e il contenuto degli obblighi informativi dei procuratori europei delegati nei confronti del procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia;
  • contiene la disciplina del trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico dei procuratori europei delegati;
  • attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione alle indagini di competenza della Procura europea, sottraendoli alle direttive dei procuratori della Repubblica e alla vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.
  • detta disposizioni sulla valutazione di professionalità dei magistrati che svolgono le funzioni di procuratore europeo delegato, individuando nel Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Roma l'organo preposto all'espressione del parere motivato sul quale si fonda la valutazione del Consiglio superiore della magistratura;
  • prevede la previa comunicazione alla Procura europea di ogni provvedimento inerente lo status del procuratore europeo delegato che il CSM intenda adottare per ragioni estranee alle funzioni svolte in base al Regolamento;
  • disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati, per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO e stabilisce che l'azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso della procura europea;
  • prevede la trasmissione, senza ritardo, al procuratore europeo delegato di tutte le denunce redatte dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio in relazione a reati per i quali la Procura europea ha deciso di avviare o avocare un'indagine;
  • individua nel procuratore generale presso la Cassazione l'autorità chiamata a decidere sull'attribuzione delle competenze per l'esercizio dell'azione penale in caso di contrasti tra Procura europea e procure della Repubblica nazionali;
  • autorizza i procuratori europei delegati a richiedere e disporre intercettazioni e consegne controllate di merci, nei limiti e in base ai presupposti previsti dalla normativa vigente. Demanda poi al Governo la comunicazione alla Procura europea del catalogo dei reati per i quali il nostro ordinamento consente l'uso dei suddetti due mezzi di ricerca della prova;
  • designa il procuratore generale presso la Cassazione come autorità nazionale competente a interagire con EPPO per quanto riguarda le decisioni in tema di riparto di competenze per l'esercizio dell'azione penale;
  • prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura sull'assunzione dei procedimenti penali dall'estero alle indagini che, originariamente di competenza EPPO, vengono trasferite alla competenza dell'autorità giudiziaria nazionale e alle indagini che, pur restando di competenza EPPO, vengono trasferite da un procuratore europeo delegato estero a uno avente sede in Italia.

Sulla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 9 del 2021 è da ultimo intervenuto l'art. 34 del decreto-legge n. 17 del 2022, che ha:

  • innalzato il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED);
  • introdotto una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, specificando che in tal caso le candidature possono essere presentate dai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità;
  • apportato numerose modifiche volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, riguardanti tra l'altro la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED, la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico;
  • specificato che, la riassegnazione del PED alla sede di provenienza, una volta cessato l'incarico, non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte;
  • intervenuto sul regime contributivo dei procuratori europei delegati;
  • dedicato specifiche disposizioni agli obblighi di comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti adottati dal CSM (cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e trasferimento di ufficio) modificando altresì la disciplina affinché il Procuratore stesso possa esprimere il consenso prima che il procedimento disciplinare nei confronti del PED sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo;
  • modificato la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione.
ultimo aggiornamento: 23 settembre 2022
 
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