La legge 17 maggio 2022, n. 60 (Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, c.d. legge SalvaMare) è stata pubblicata nella G.U. 10 giugno 2022, n. 134.
Tale legge reca disposizioni che, in parte, completano quanto previsto dalla disciplina recentemente introdotta dai decreti legislativi nn. 196 e 197 del 2021.
L'articolo 1, enuncia le finalità perseguite dalla legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.
Sono introdotte, tra le altre, le definizioni di:
- «rifiuti accidentalmente pescati» (d'ora in poi indicati con l'acronimo RAP): i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
- «rifiuti volontariamente raccolti» (d'ora in poi indicati con l'acronimo RVR): i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.
L'articolo 2 disciplina le modalità di gestione dei RAP.
Tali rifiuti sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi della direttiva (UE) 2019/883 (relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi) e conferiti separatamente all'impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all'atto del conferimento (che è gratuito per il conferente).
L'articolo 2 include nella definizione di rifiuti urbani recata dall'art. 183 comma 1, lettera b-ter), del Codice ambiente (D.Lgs. 152/2006), anche i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
I costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa/tariffa sui rifiuti.
Viene inoltre prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà individuare misure premiali, ad esclusione di provvidenze economiche, nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.
L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta dei RVR. A tali rifiuti si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale volto a stabilire criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
L'articolo 5 disciplina la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.
L'articolo 6 stabilisce - al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi - che le Autorità di bacino distrettuali introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti. Si affida al Ministero della transizione ecologica (MiTE) l'avvio di un programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino.
L'articolo 8 disciplina lo svolgimento di campagne di informazione e sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge.
L'articolo 9 prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti.
L'articolo 10 modifica la disciplina della "giornata del mare" (istituita dall'art. 52 del D.Lgs. 171/2005).
L'articolo 11 disciplina l'attribuzione di un riconoscimento ambientale a imprenditori ittici, nonché a possessori di imbarcazioni non esercenti attività professionale, per il conferimento di RAP e RVR.
L'articolo 12 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione.
L'articolo 13 prevede che il decreto volto all'individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 14 - al fine di coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, di ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge e di monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi - prevede l'istituzione, presso il MiTE, di un tavolo interministeriale di consultazione permanente.
L'articolo 15 dispone che il Ministro della transizione ecologica presenta una relazione annuale alle Camere sull'attuazione della presente legge.
L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.