Di fonte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid 19, diversi sono gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Successivamente, nella seconda fase dell'emergenza, il legislatore ha potenziato gli strumenti del processo telematico e consentito le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Tali misure saranno operative fino al 31 dicembre 2022. Specifiche disposizioni sono state dettate per prevenire la diffusione del virus negli istituti penitenziari.
L'art. 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ha previsto, a partire dal 15 ottobre e fino al 30 aprile 2022, che tutti i magistrati, ordinari e onorari, amministrativi, contabili e militari nonché tutti i componenti delle commissioni tributarie, non potessero accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possedevano e, su richiesta, non esibivano la certificazione verde COVID-19.
L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma priva del diritto alla retribuzione e a qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La violazione degli obblighi relativi all'accesso agli uffici giudiziari con certificazione verde, oltre a costituire illecito disciplinare, è stata sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro. La stessa sanzione amministrativa si applicava anche a coloro che violavano gli obblighi di controllo.
L'accesso agli uffici giudiziari è sempre consentito agli avvocati e agli altri difensori, ai consulenti, ai periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ai testimoni e alle parti del processo. L'obbligo di green pass opera infatti solo nei rapporti tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario.
Nella seconda fase di emergenza, l'art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile. Tali misure, in base all'art. 16 del decreto-legge n. 228 del 2021, saranno efficaci fino al 31 dicembre 2022.
Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono:
Con specifico riguardo ai procedimenti penali, riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno 2020, il decreto-legge n. 137 del 2020 prevede:
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza).
Con riguardo ai giudizi penali d'appello, inoltre, l'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 consente, sempre fino al 31 dicembre 2022, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.
Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste:
Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 con l'art. 16 del decreto-legge n. 228 del 2021, è confermata fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia di ulteriori disposizioni specificamente dettate per il processo civile. Si tratta delle norme che:
Le disposizioni dettate per i procedimenti civili e penali si applicano anche, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Misure per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi, contabili e tributari nella seconda fase emergenziale sono state dettate dal decreto-legge n. 137 del 2020. Si tratta di misure destinate a operare fino al 31 luglio 2021 (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 44 del 2021) per la giustizia amministrativa e fino al 31 marzo 2022, invece, per la giurisdizione contabile e tributaria.
In particolare, per quanto riguarda la magistratura contabile, l'art. 26 del D.L. n. 137 del 2020 prevede che, fino al 31 marzo 2022, si svolgono obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. La disposizione mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte.
In questa seconda fase dell'emergenza da Covid-19, e fino al 30 aprile 2022, per quanto riguarda il processo tributario l'art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
Per quanto riguarda invece la giustizia amministrativa, la disciplina emergenziale dettata dall'art. 25 del DL n. 137/2020 ha cessato di essere efficace il 31 luglio 2021.
E' stato invece in vigore fino al 31 marzo 2022 l'art. 7-bis del decreto-legge n. 105 del 2021 che ha consentito la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Nella prima fase dell'emergenza, con l'emanazione del decreto-legge n. 11 del 2020, il Governo aveva disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Lo stesso provvedimento d'urgenza consente al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.
In primo luogo, per quanto riguarda le strutture penitenziarie, l'articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza.
Tali risorse potranno inoltre essere destinate anche all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal DPCM 8 marzo 2020 (che prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri).
Inoltre, l'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 interviene in ambito carcerario autorizzando la spesa complessiva di 6,2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare:
Per quanto riguarda, invece, la popolazione detenuta, alcune misure sono state adottate nella prima fase dell'emergenza, e sono rimaste in vigore fino al 30 giugno 2020. In particolare, l'articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha esteso, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura disciplinato in deroga a quanto previsto dalla legge del 2020 resta comunque escluso per:
Uno specifico intervento ha riguardato, inoltre, le licenze già concesse ai detenuti in semilibertà, delle quali è stata consentita l'estensione temporale, fino al 30 giugno 2020 (articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020).
Le misure adottate dalla magistratura di sorveglianza per evitare la diffusione del virus all'interno delle carceri e per garantire sempre, anche in fase emergenziale, la tutela della salute dei detenuti hanno portato talvolta alla scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati con conseguente allarme presso l'opinione pubblica. Ciò ha indotto all'emanazione degli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 28 del 2020 in forza dei quali i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, hanno l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. Il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della misura, anche in deroga al termine ordinario. È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. È altresì obbligatoria una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti.
Successivamente, nella seconda fase dell'emergenza, gli interventi del legislatore sull'ordinamento penitenziario hanno comportato che:
Nel settore delle professioni ordinistiche, il legislatore è intervenuto in questa seconda fase emergenziale con disposizioni relative allo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione agli albi e relative alle elezioni degli organi territorial e nazionali degli ordini.
Anzitutto, il decreto-legge n. 31 del 2021 ha disciplinato modalità particolari di svolgimento dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2020. In particolare:
Tale disciplina è stata estesa anche alla sessione d'esame 2021 (dall'art. 6 del D.L. n. 139 del 2021) e alla sessione d'esame 2022 (dall'art. 39-bis del D.L. n. 73 del 2022).
Con riguardo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle altre professioni, e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, l'articolo 6 del decreto legge n. 22 del 2020, prorogato da ultimo dall'art. 6 del decreto-legge n. 105 del 2021 ha introdotto diverse misure urgenti.
Il decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto, inoltre (artt. 31 e 31-bis) che le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali si possano svolgere con modalità telematiche, differendo di 90 giorni la data delle elezioni al fine di consentire ai consigli nazionali degli ordini di disciplinare le procedure elettorali da remoto. Un ulteriore differimento, per l'elezione del consiglio dell'ordine dei giornalisti, è stato previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 44 del 2021.
In materia di condominio degli edifici, si segnala che l'art. 63-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 ha sospeso il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto stesso ed ha altresì rinviato di 6 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, il termine per procedere agli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.
Lo stesso decreto-legge, all'art. 63, ha previsto che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020 (decreto rilancio), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con modifiche all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, destinate ad operare a regime, anche alla cessazione dell'emergenza, il legislatore ha consentito lo svolgimento delle assemblee condominiali con modalità da remoto (videoconferenza), purché vi sia l'assenso della maggioranza dei condomini (art. 5-bis del decreto-legge n. 125 del 2020).