Di fonte all'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia Covid 19, diversi sono gli interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia. Tali interventi, nella prima fase di emergenza erano prevalentemente volti a sospendere o rinviare tutte le attività processuali, allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia. Attualmente, invece, da ultimo in base al decreto-legge n. 137 del 2020, e alle proroghe introdotte dal decreto-legge n. 183 del 2020, sono volti a potenziare gli strumenti del processo telematico e le attività giudiziarie da remoto, così da ridurre gli effetti negativi che il differimento delle attività processuali può avere sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali. Specifiche disposizioni riguardano la prevenzione del virus negli istituti penitenziari.
In questa seconda fase di emergenza, l'art. 23 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha introdotto disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, efficaci fino alla cessazione dell'emergenza.
Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono:
Con specifico riguardo ai procedimenti penali, riprendendo in parte il contenuto di alcune disposizioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in vigore fino al 30 giugno scorso, il decreto-legge n. 137 del 2020 prevede:
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (che possono svolgersi a distanza).
Con riguardo ai giudizi penali d'appello, inoltre, l'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 consente, sempre fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.
Lo stesso decreto, all'art. 23-ter, prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi e, conseguentemente, una sospensione (massimo 60 giorni) del computo della prescrizione nel caso in cui il processo venga rinviato per tale causa; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.
Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste:
Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 23 del D.L. n. 137/2020 con l'art. 221 del D.L. n. 34/2020, è confermata fino alla cessazione dell'emergenza l'efficacia di ulteriori disposizioni specificamente dettate per il processo civile. Si tratta delle norme che:
Le disposizioni dettate per i procedimenti civili e penali si applicano anche, in quanto compatibili, per i procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Misure per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi, contabili e tributari nella seconda fase emergenziale sono state dettate dal decreto-legge n. 137 del 2020.
In particolare, per quanto riguarda la giustizia amministrativa, l'art. 25 del DL prevede che alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, è estesa l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:
In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l'accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.
Inoltre, a partire dal 9 novembre 2020, fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, (cd. processo cartolare "coatto") ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60 Codice del processo amministrativo), omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
Per quanto riguarda la magistratura contabile, l'art. 26 del D.L. n. 137 del 2020 prevede che, finché si protrae lo stato di emergenza, si svolgono obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico. La disposizione mantiene salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020: si tratta del novero di disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte.
In questa seconda fase dell'emergenza da Covid-19, e fino alla cessazione della stessa, per quanto riguarda il processo tributario l'art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.
Nella prima fase dell'emergenza, con l'emanazione del decreto-legge n. 11 del 2020, il Governo aveva disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Lo stesso provvedimento d'urgenza consente al magistrato di sorveglianza - tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria - di sospendere, tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.
Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata confermata dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l'ha però accompagnata con ulteriori misure.
In primo luogo, per quanto riguarda le strutture penitenziarie, l'articolo 86 del decreto-legge n. 18 del 2020 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle suddette proteste dei detenuti autorizzando, per la realizzazione dei relativi interventi, l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza.
Tali risorse potranno inoltre essere destinate anche all'attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal DPCM 8 marzo 2020 (che prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi in carcere siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; che i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti; che in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri).
Inoltre, l'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 interviene in ambito carcerario autorizzando la spesa complessiva di 6,2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare:
Per quanto riguarda, invece, la popolazione detenuta, alcune misure sono state adottate nella prima fase dell'emergenza, e sono rimaste in vigore fino al 30 giugno 2020. In particolare, l'articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha esteso, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura disciplinato in deroga a quanto previsto dalla legge del 2020 resta comunque escluso per:
Uno specifico intervento ha riguardato, inoltre, le licenze già concesse ai detenuti in semilibertà, delle quali è stata consentita l'estensione temporale, fino al 30 giugno 2020 (articolo 124 del decreto-legge n. 18 del 2020).
Le misure adottate dalla magistratura di sorveglianza per evitare la diffusione del virus all'interno delle carceri e per garantire sempre, anche in fase emergenziale, la tutela della salute dei detenuti hanno portato talvolta alla scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati con conseguente allarme presso l'opinione pubblica. Ciò ha indotto all'emanazione degli artt. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 28 del 2020 in forza dei quali i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, hanno l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. Il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della misura, anche in deroga al termine ordinario. È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. È altresì obbligatoria una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti.
Attualmente, nella seconda fase dell'emergenza, gli interventi del legislatore sull'ordinamento penitenziario hanno comportato che:
Nel settore delle professioni ordinistiche, il legislatore è intervenuto in questa seconda fase emergenziale con disposizioni relative allo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione agli albi e relative alle elezioni degli organi territorial e nazionali degli ordini.
Con riguardo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, già l'articolo 6 del decreto legge n. 22 del 2020, aveva introdotto diverse misure urgenti, prorogate da ultimo dall'art. 6 del decreto-legge n. 183 del 2020. In particolare:
Il decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto, inoltre (artt. 31 e 31-bis) che le elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali si possano svolgere con modalità telematiche, differendo di 90 giorni la data delle elezioni al fine di consentire ai consigli nazionali degli ordini di disciplinare le procedure elettorali da remoto.
In materia di condominio degli edifici, si segnala che l'art. 63-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 ha sospeso il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto stesso ed ha altresì rinviato di 6 mesi, dalla cessazione dello stato di emergenza, il termine per procedere agli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici di civile abitazione.
Lo stesso decreto-legge, all'art. 63, ha previsto che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020 (decreto rilancio), sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Con modifiche all'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, destinate ad operare a regime, anche alla cessazione dell'emergenza, il legislatore ha consentito lo svolgimento delle assemblee condominiali con modalità da remoto (videoconferenza), purché vi sia l'assenso della maggioranza dei condomini (art. 5-bis del decreto-legge n. 125 del 2020).