tema 8 luglio 2020
Studi - Difesa Le misure in materia di Difesa previste dal D.L. n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio)

Nel comparto della Difesa, il "decreto Rilancio" (D.L. n. 34 del 2020) reca una serie di misure  volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19.

Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa.

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Per quanto concerne il comparto della Difesa  il provvedimento (A.C. 2500) reca una serie di misure  volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19.

Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa.

Nello specifico:

  • si autorizza per l'anno 2020 l'arruolamento eccezionale, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare( art. 19). A tal proposito nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che i medici militari arruolati in via eccezionale ai sensi del presente articolo e dell'articolo 7 del d.l n. 18 del 2020, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico-specialistica. Si prevede, inoltre, che le Università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti (nuovo comma 3-bis). è stata espressamente esclusa la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali medici arruolati in servizio temporaneo nell'arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo in esame (nuovo comma 3-ter).

 

  • si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (articolo 20);

 

  • in considerazione del blocco delle procedure concorsuali per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze armate, disposta nell'ambito delle misure di contenimento del virus Covid - 19, si prolungano i tempi di permanenza nelle ferme prefissate, sia quelle propedeutiche all'accesso nella ferma quadriennale, sia quelle funzionali all'inserimento nei ruoli del servizio permanente delle Forze armate. Si prevede, inoltre, il reclutamento, in via eccezionale per l'anno 2020, di 60 marescialli in servizio permanente. Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale (articolo 21);

  • si dispone l'ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2020, dell'impiego di 253 di unità di personale militare posto a disposizione dell'operazione "Strade sicure" nella fase 1 dell'emergenza "Covit 19" ). Integra, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1). Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (articolo 22);

 

  • si aumenta da 1.000 a 2.000 euro l'importo massimo del bonus per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (comma 2 lettera a dell'artico 72);

  • si aumenta (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori dall'articolo 23 del Decreto cura Italia a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 1 articolo 72);

  •  si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I suddetti 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati (articolo 73);

  • si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (articolo 100);

 

  • si semplificano le procedure per la vendita "in blocco" di unità immobiliari libere della Difesa, al fine di intercettare settori del mercato immobiliare non interessati all'acquisto di singole unità (articolo 164);

  • si autorizza la spesa di euro 2.230.000 per l'anno 2020, al fine dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID- 19, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal data di entrata di entrata in vigore del presente decreto. Le risorse sono destinate, nella misura di 1.550.000, per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e nella misura di euro 320.000 per l'acquisto di attrezzature tecniche (comma 1, articolo 207).

 

  • nell'ambito delle misure volte alla valorizzazione del patrimonio infrastrutturale e logistico della difesa, si riconosce al Ministero della difesa la facoltà di stipulare, attraverso Difesa servizi S.p.A. , convenzioni, ovvero accordi, con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari ( commi 2 e comma 3 dell' articolo 211);

  • il Centro alti studi per la difesa (CASD) viene riconfigurato, in via sperimentale, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.Si prevede, quindi, l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore che dovrà redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola e si stabiliscono i requisiti per il riconoscimento, al termine del periodo di sperimentazione, dell'autonomia statutaria e regolamentare della Scuola (nuovo articolo 238-bis);

 

  • si autorizza il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno - previe intese con il Ministero della Difesa - ad avvalersi del personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati (articolo 240 comma 1).

 

  • si interviene sulle procedure concorsuali, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in un' ottica di semplificazione finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259).

 

  • si autorizza la rimodulazione, l'anticipata conclusione, la temporanea sospensione o il rinvio dei corsi di formazione per il personale delle Forze armate, le Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco  (articolo  260).
ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020
 
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