tema 3 agosto 2021
Studi - Cultura Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) per il settore dell'editoria

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), sono stati adottati diversi interventi per fronteggiare le conseguenze nell'ambito del settore editoriale, tra cui l'ulteriore ampliamento delle agevolazioni fiscali per la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, l'introduzione di un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, semplificazioni per l'accesso ai contributi diretti e per i pagamenti da parte delle imprese editoriali, crediti di imposta per l'acquisto della carta e dei servizi digitali, contributi per gli edicolanti.

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Nell'ambito degli interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive adottati, a seguito del D.L. 6/2020 (L. 13/2020) e del D.L. 19/2020 (L. 35/2020), per fronteggiare la prima fase dell'emergenza Coronavirus, l'attività delle edicole non è mai stata sospesa.

Infatti, come aveva sottolineato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'editoria nell'ambito dell'audizione nella VII Commissione della Camera, il 29 aprile 2020, il Governo, in considerazione della funzione di pubblico servizio svolta dal sistema dell'informazione, aveva ritenuto di escludere le edicole e l'intera filiera della stampa dal novero delle attività commerciali e produttive soggette agli obblighi di sospensione per effetto dei DPCM 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile 2020.

In particolare, aveva evidenziato come la scelta fosse stata imposta dal rispetto del dettato costituzionale che, attraverso l'art. 21, garantisce il diritto fondamentale di informare e di essere informati; un diritto tanto più rilevante in un così grave frangente per la vita civile e istituzionale del Paese.

Il DPCM 11 marzo 2020 – adottato a seguito del D.L. 6/2020 ( L. 13/2020) - aveva disposto la sospensione, fino al 25 marzo 2020, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, fra le quali, appunto, il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
L'inclusione del commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici fra le attività di prima necessità si è confermata in tutti i successivi DPCM.

A decorrere dal 14 aprile 2020, inoltre, è stato consentito il riavvio del commercio al dettaglio di libri. E' stata possibile, dunque, la riapertura delle librerie.

Ciò è stato disposto dal DPCM 10 aprile 2020 – adottato a seguito del D.L. 19/2020 ( L. 35/2020) – che ha previsto, tuttavia, che si continuavano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale (art. 1, co. 1, lett. z), art. 8, co. 3, all. 1).
La previsione è stata confermata dai successivi DPCM .

Nulla è variato, a differenza di altri settori, nelle successive fasi dell'epidemia.

ultimo aggiornamento: 3 agosto 2021

Gli interventi specifici attuati per fronteggiare le conseguenze nel settore editoriale dell'emergenza epidemiologica, volti, in particolare, a garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta, sono stati previsti innanzitutto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020) e, in parte, sono poi stati rafforzati da successivi decreti-legge, nonché dalla legge di bilancio 2021, che, a loro volta, in alcuni casi, hanno anche introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si darà conto degli interventi, per quanto possibile, in maniera accorpata. 

In particolare:

Nello specifico, con il D.L. 18/2020 (L. 27/2020) la disciplina è stata estesa alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Al contempo, le fattispecie di spesa compensabili sono state ampliate per il medesimo 2020 includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario è stato incrementato (da € 2.000) a € 4.000.

Con circolare del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 17 luglio 2020 erano state fornite precisazioni, per l'anno 2020, in relazione alle modalità applicative del credito d'imposta.
L'elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto il credito d'imposta per l'anno 2020 è stato approvato con decreto 23 novembre 2020 del medesimo Capo Dipartimento.
Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020: art. 1, co. 609) ha esteso il tax credit edicole al 2021 e al 2022, riconoscendolo agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di € 15 mln.
Da ultimo, il D.L. 73/2021 ( (L. 106/2021: art. 67, co. 8) ha disposto che, fermo restando tale limite di spesa, per gli stessi anni 2021 e 2022 il credito di imposta può essere parametrato anche agli importi spesi per l' acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
Qui la pagina dedicata al tax credit edicole nel sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
  • il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98, co. 1) ha previsto, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria relativa al COVID-19.

    In particolare, ha disposto che il credito di imposta era concesso, per il 2020, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali.

    In considerazione della novità, ha, altresì, disposto che la comunicazione per l'accesso al beneficio doveva essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restavano comunque valide.
    Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 186) e il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 1) hanno progressivamente rafforzato il regime straordinario introdotto per il 2020. In particolare, l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta è stato elevato, per il medesimo 2020, (dal 30) al 50% ed è stato direttamente fissato in € 85 mln il tetto di spesa: nell'ambito del tetto, la concessione del beneficio è stata prevista nel limite di € 50 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di € 35 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 25 marzo 2021 è stato approvato l'elenco degli ammessi al beneficio per il 2020.
Ancora dopo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020: art. 1, co. 608) aveva previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta doveva essere concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche digitali, entro il limite massimo di € 50 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Al riguardo, con comunicato del 1 marzo 2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aveva chiarito che il credito di imposta era riconosciuto "relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento dell'anno precedente". Inoltre, aveva reso noto che "Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo".

  Da ultimo, però, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, co. 10 e 12), modificando quanto previsto dalla L. di bilancio 2021, ha esteso la concessione del credito di imposta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari anche a quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di € 90 mln, di cui € 65 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche on line, ed € 25 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Ha, altresì, disposto che, per il 2021, la comunicazione per l'accesso al beneficio deve essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide.
Infine, lo stesso D.L. 73/2021 ( (L. 106/2021: art. 67, co. 13) ha autorizzato (direttamente) la spesa di € 45 mln annui per la concessione del credito di imposta a decorrere dal 2023, confermando che al relativo onere si provvede a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e imputando (direttamente) la riduzione per € 30 mln sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per € 15 mln sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Qui la pagina dedicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 188) ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici pari – a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 2) - al 10% della spesa sostenuta nel 2019, entro il limite di € 30 mln. Ha, altresì, disposto che il credito di imposta non è cumulabile con i contributi diretti e che per il riconoscimento si applicano le disposizioni introdotte per il medesimo credito previsto per il 2004 (art. 4, co. 182, 183, 184, 185 e 186 della L. 350/2003), e il DPCM 318/2004 (la cui disciplina era stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'art. 1, co. 484, della L. 311/2004).
Il 4 gennaio 2021, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aveva reso noto che era stata avviata la procedura di notifica alla Commissione Europea del credito di imposta. Aveva, altresì, comunicato che "In attesa della decisione della Commissione, è in corso di elaborazione la Circolare del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con la quale saranno determinate le modalità applicative e la procedura di accesso all'agevolazione".
Nel prosieguo, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, co. da 9- bis a 9- quater) ha esteso la stessa disciplina alle spese sostenute nel 2020, entro il limite di € 30 mln;
  •  il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 190) ha riconosciuto, sempre per il 2020, per le testate edite in formato digitale, un credito di imposta per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva, e per information technology di gestione della connettività, pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019, entro il limite di € 8 mln. Ha, altresì, disposto che il credito di imposta non è cumulabile con i contributi diretti.
Con DPCM 4 agosto 2020 è stata adottata la disciplina applicativa relativa al credito di imposta per le testate edite in formato digitale. In particolare, il DPCM ha previsto che la domanda telematica doveva essere inviata fra il 20 ottobre e il 20 novembre 2020 e che l'elenco dei soggetti ai quali era riconosciuto il contributo doveva essere formato entro il 31 dicembre 2020.
L'elenco dei soggetti cui è stato riconosciuto il credito d'imposta per l'anno 2020, con il relativo importo a ciascuno spettante, è stato approvato con decreto 22 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 610) ha esteso il credito di imposta agli anni 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità previste per il 2020, entro il limite massimo di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

  •   il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 187) ha introdotto, per il 2020, ai fini dell'IVA, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, volto a consentirne la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria). Analoga misura è stata prevista per il 2021 dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, co. 7);  

  •   il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 189) ha riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o di pensione, un bonus una tantum per il 2020, fino a un massimo di € 500 per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln
La disciplina applicativa è stata adottata con DPCM 3 agosto 2020. In particolare, il DPCM ha previsto che la domanda telematica doveva essere inviata tra il 1° ed il 30 ottobre 2020 e che l'elenco degli ammessi al contributo doveva essere approvato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domanda.
L'elenco è stato approvato con decreto 1 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Successivamente, il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 6-ter) ha previsto un analogo contributo una tantum per il 2021, da riconoscere, fino ad un massimo di € 1.000 ed entro il tetto di spesa di € 7,2 mln, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente. Per il 2021, dunque, non è stato richiesto il requisito di non essere titolari di pensione. Ha, altresì, previsto che il contributo doveva essere riconosciuto previa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, da presentare entro il 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al citato DPCM 3 agosto 2020.

Con decreto del Capo del Dipartimento per l'editoria 1 aprile 2021 è stato approvato l'elenco dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il beneficio;

  •   il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 191) ha semplificato la procedura di pagamento della rata di anticipo dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali (cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto e imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche), prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale doveva essere effettuata solo al momento del pagamento del saldo.
Al riguardo, con comunicato del 3 giugno 2020, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria aveva comunicato che era in pagamento la rata di anticipo, pari a circa il 46,92% di quanto effettivamente liquidato nell'anno precedente.
Successivamente, il D.L. 104/2020 ( L. 126/2020: art. 96, co. 4) ha previsto che per le stesse imprese editrici, limitatamente all' annualità di contributo 2019, i costi possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento nel termine indicato è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che evidenzia anche gli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati e che deve essere trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro 10 giorni dall'ultimo pagamento. Tale possibilità è poi stata estesa all' annualità di contributo 2020 dal D.L. 137/2020 ( L. 176/2020: art. 5, co. 7- bis).
Inoltre, relativamente all' annualità di contributo 2020, sempre per gli stessi soggetti, il D.L. 104/2020 ( L. 126/2020: art. 96, co. 3 e 5) ha previsto che la percentuale minima di vendita della testata necessaria per accedere ai contributi è determinata nel 25% delle copie distribuite per le testate locali (anziché nel 30%) e nel 15% delle copie distribuite per le testate nazionali (anziché nel 20%). Ancora, ha previsto che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l' importo è parificato a quello corrisposto per il 2019. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale. Tali previsioni sono poi state estese all' annualità di contributo 2021 dal D.L. 137/2020 ( L. 176/2020: art. 5, co. 7- bis);

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 195-ter) ha disposto l'applicazione della normativa sull'acquisto di una testata giornalistica cessata da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell'editoria anche in caso di fallimento dell'editore e ha previsto che in tale circostanza i medesimi consorzi o cooperative possono essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
    In seguito, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 96, co. 6), introducendo una deroga a regime, ha previsto che il requisito per l'accesso ai contributi relativo all'anzianità minima di costituzione dell'impresa e di edizione della testata per la qu ale si richiede il contributo (art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 70/2017), nonché quello relativo all'impiego del numero minimo di dipendenti nell'anno di riferimento del contributo (art. 5, co. 1, lett. d) del d.lgs. 70/2017) - non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 194) h a autorizzato la Presidenza del consiglio dei ministri a prorogare (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti in essere stipulati con le agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi;

  • il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 67, co. 1-6) ha previsto – con misura soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea - che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l'emergenza da COVID-19, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera volti a garantire la sostenibilità e la capillarità di diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto di vendita di giornali, è riconosciuto un credito di imposta fino al 30% della spesa sostenuta nel 2020 per la distribuzione delle testate edite. E' inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. Il credito di imposta è concesso, nel limite di € 60 mln, previa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Nel caso di insufficienza delle risorse, si procede alla ripartizione delle stesse fra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
    Il credito di imposta non è cumulabile con i contributi diretti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
    La disciplina applicativa deve essere definita con DPCM, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
ultimo aggiornamento: 3 agosto 2021
 
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