A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all'anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'anno accademico 2019/2020 nelle università e nelle istituzioni AFAM. Al contempo, è stata attivata la didattica a distanza.
Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.
Successivamente, è stato consentito, in particolare, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo relativi allo stesso a.s. 2019/2020.
Nel prosieguo, sono state introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole per l'a.s. 2020/2021, nonché nelle università e nelle istituzioni AFAM, per l'a.a. 2020/2021.
Tuttavia, a partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza. Un riavvio delle stesse attività, con diverse modulazioni, è stato poi previsto per le università e le istituzioni AFAM a partire da gennaio 2021 e, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole, dal 7 aprile 2021.
La VII Commissione della Camera, in argomento, ha svolto una intensa attività conoscitiva e di indirizzo.
Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).
A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni. In particolare, a seguito del DPCM 4 marzo 2020, dal 5 marzo 2020 sull'intero territorio nazionale erano stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i viaggi di istruzione comunque denominati, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Erano stati esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie.Per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Anche nelle università e nelle Istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari potevano essere svolte con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, dovevano assicurare il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultassero funzionali al completamento del percorso didattico
Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno originariamente (v. infra) di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, originariamente (v. infra) fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p) e q) e art. 2, co. 1).
Ha, altresì, disposto l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).
Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le sospensioni già indicate.
Qualche prima variazione era intervenuta, limitatamente alla formazione superiore dal 4 maggio 2020: infatti, il DPCM 26 aprile 2020 aveva previsto che nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed era, altresì, consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate .
E', poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. 74/2020) che ha previsto che le attività dei servzi educativi per linfanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).
In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020 ha disposto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, nelle more dell'adozione dei DPCM, le regioni, informando contestualmente il Ministro della salute, potevano introdurre misure derogatorie, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, tale previsione è stata modificata dal D.L. 125/2020 (L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. a)), che ha disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
Lo stesso D.L. 33/2020 aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi infra) (art. 3, co. 1).
Nel prosieguo, il DPCM 11 giugno 2020 aveva previsto che dal 15 giugno 2020 erano esclusi dalla sospensione gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, a condizione che fossero rispettate le misure di prevenzione e sicurezza adeguate.
Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).
Ancora dopo, è intervenuto il già citato D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (L. 159/2020) che aveva prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).
Si sono dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno innanzitutto progressivamente esteso il ricorso alla didattica digitale integrata nelle scuole di istruzione secondaria.
In particolare, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, in base al DPCM 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale:
A seguito dello stesso DPCM, che aveva sospeso anche "lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private" (art.1, co. 9, lett. z)), con nota prot. 1979 del 4 novembre 2020 il Ministero dell'istruzione aveva disposto la sospensione dello svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
In base alla medesima nota 1979/2020, le procedure del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), proseguivano, invece, regolarmente.
Nel prosieguo, è intervenuto il D.L. 158 del 2 dicembre 2020, che ha esteso da 30 a 50 giorni il termine massimo di vigenza delle misure adottate con i DPCM adottati ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 1). Tale previsione è poi stata riversata nel D.L. 172/2020 (art. 1, co. 3-bis), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 2) ha abrogato il D.L. 158/2020, facendone salvi gli effetti.
E', dunque, stato adottato il DPCM 3 dicembre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate, in generale, fino al 15 gennaio 2021 – che, confermando l'attività didattica in presenza nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo, aveva stabilito che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovevano garantire, a decorrere dal 7 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza al 75% degli studenti. Prima di tale data, l'attività didattica doveva essere svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Nelle c.d. zone rosse, in ogni caso, l'attività didattica doveva essere svolta – come in precedenza - a distanza a cominciare dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Restava comunque confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzasse l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Lo stesso DPCM ha altresì previsto l'istituzione presso ciascuna prefettura di un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto - e al quale partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile), delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale - per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico. In base allo stesso DPCM, all'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel documento, il prefetto ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale.
Inoltre, aveva confermato la sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Per l'università, lo stesso DPCM aveva confermato quanto già previsto dal DPCM 3 novembre 2020.
Successivamente, l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, sostanzialmente modificando quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, aveva ridotto al 50%, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Tali previsioni sono poi state superate dal D.L. 1/2021 (art. 4), il cui contenuto è stato poi riversato nel già citato D.L. 172/2020 (art. 1-quater), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 3) ha abrogato il D.L. 1/2021, facendone salvi gli effetti.
In particolare, è stata disciplinata in via legislativa la graduale ripresa dell'attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021, prevedendo che:
A fronte di tali previsioni, alla data dell'11 gennaio 2021 l'attività didattica era stata ripresa in presenza almeno al 50% solo in 3 regioni (Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta), nonché nelle due province autonome di Trento (dal 7 gennaio) e di Bolzano (dal 7 gennaio e fino al 75%). Nelle altre regioni erano state adottate ordinanze che avevano rinviato la data della ripresa dell'attività didattica in presenza.
Ancora dopo, il D.L. 2/2021 (L. 29/2021) ha prorogato al 30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).
Nel prosieguo, è dunque intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
In base al DPCM:
dal 18 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado dovevano adottare forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti fosse garantita l'attività didattica in presenza. La rimanente parte dell'attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo la didattica continuava a svolgersi in presenza. Restava fermo l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
restavano sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
continuavano ad essere operativi i tavoli di coordinamento costituiti presso le prefetture;
per l'università, ferme restando le disposizioni limitative già previste per le c.d.zone rosse, per le c.d. zone gialle e arancioni era stata reintrodotta la possibilità di erogare la didattica sia in presenza sia a distanza, sulla base di piani di organizzazione della didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Tali previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza.
Rispetto allo scenario delineato dal DPCM, peraltro, si erano susseguiti i provvedimenti regionali che, in termini diversi, avevano disposto un più massiccio ricorso, per le scuole, alla didattica digitale integrata.
Infine, il DPCM aveva previsto che dal 15 febbraio 2021 erano consentite le prove selettive dei concorsi pubblici nei casi in cui era prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.
Successivamente, sono stati introdotti con legge i parametri per la classificazione in zone di rischio. In particolare, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 – le cui previsioni sono poi state riversate nel D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (L. 29/2021: art. 1, co. 5) - inserendo il co. 16-septies nell'art. 1 del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), ha disposto che sono denominate:
a) "Zona bianca", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla" le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c)
Nel prosieguo, è intervenuto il DPCM 2 marzo 2021, che per le attività scolastiche ha previsto ulteriori possibilità di ricorso alla didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado.
Le disposizioni si sono applicate dal 6 marzo al 6 aprile 2021, fatta eccezione per la cessazione delle limitazioni previste per le zone gialle nelle zone bianche (art. 7), che si sono applicate dal 3 marzo 2021 (art. 57).
In particolare, per le zone gialle (artt. 21) e arancione (art. 34):
- le scuole secondarie di secondo grado dovevano adottare forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti fosse garantita l'attività didattica in presenza. La rimanente parte dell'attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel primo ciclo la didattica continuava a svolgersi in presenza, fermo restando l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
Nelle zone rosse, le attività dei servizi educativi dell'infanzia erano sospese e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si dovevano svolgere esclusivamente con modalità a distanza, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l'uso di laboratori o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali (art. 43). Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).
Il DPCM ha altresì, previsto che nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i Presidenti delle regioni e delle province autonome adottavano misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti del COVID-19, nonché in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi fosse superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico (c.d. zone arancione scuro), gli stessi Presidenti potevano sospendere le attività dei servizi educativi per l'infanzia e disporre lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con modalità a distanza (art. 21). Si tratta di previsioni sulle quali è poi intervenuto, con riferimento al periodo 15 marzo-6 aprile 2021, il D.L. 30/2021 (v. infra).
Infine, il DPCM ha confermato l'operatività del tavolo di coordinamento istituito presso ciascuna prefettura (art. 21) e ha confermato che restavano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (art. 22).
Per le attività di formazione superiore, il DPCM ha confermato la possibilità, nelle zone gialle e arancioni, di erogare la didattica universitaria sia in presenza sia a distanza, sulla base di piani di organizzazione della stessa didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, e di quanto previsto dagli allegati 18 e 22 (artt. 23 e 34).
Nelle zone rosse, il DPCM ha confermato che la frequenza delle attività formative e curriculari delle università era sospesa, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, potevano proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza, fermo restando il rispetto delle linee guida di cui agli allegati 18 e 22 (art. 44). Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).
Tutte le previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che poteva acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori (artt. 23 e 44) .Successivamente, il già citato D.L. 30/2021, constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, ha disposto (art. 1), per quanto qui interessa, che dal 15 marzo al 6 aprile 2021:
Da ultimo, il D.L. 44/2021 ha disposto che, dal 7 al 30 aprile 2021:
1. Gli interventi specifici per il mondo della scuola
I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dell'istruzione sono stati previsti dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva introdotto disposizioni inerenti alla validità dell'a.s. 2019/2020 (art. 32), all'assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20).
Le previsioni recate dal D.L. 9/2020 sono poi state inserite, durante l'esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione (L. 27/2020), l'abrogazione dello stesso D.L. 9/2020, con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.
Nel prosieguo, sono intervenuti numerosi altri decreti-legge. In vari casi, le previsioni recate da un D.L. sono state integrate, ovvero modificate, ovvero estese all'a.s. 2020/2021, da successivi D.L. o da successive leggi, che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni.
Di seguito si darà conto delle previsioni, per quanto possibile, in maniera accorpata.
In particolare:
Ulteriori incrementi delle risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale sono stati previsti:
- dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (L. 41/2020: art. 2, co. 3-bis): € 2 mln per il 2020;
- dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (L. 176/2020: art. 21, co. 1-6, 6-quinquies e 7-bis): € 85 mln per il 2020, nonché € 2 mln per il 2021 specificamente destinati alla regione Val D'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.
- dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art 1, co. 512): € 8,1 mln annui, dal 2021, al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica;
- dal D.L. 41/2021 (art. 32): € 35 mln per il 2021 per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, le risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza. Sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata;
Analoga possibilità è poi stata prevista per i mesi da settembre a dicembre 2020 - e, dunque, con contratti fino al 31 dicembre 2020 - dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020: art. 230-bis, co. 1). Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 966-967) ha previsto la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2021 e, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha incrementato la relativa dotazione organica di 1000 posti a decorrere dall'a.s. 2021/2022;
In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse erano riferite al "Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici". Infine, ha previsto la predisposizione di una relazione di monitoraggio entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto;
A sua volta, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato la regolare conclusione dell'a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e ha dettato le prime indicazioni per l'ordinato avvio dell'a.s. 2020/2021.
In particolare, con riferimento all'a.s. 2019/2020, ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell'istruzione si dovevano disciplinare:
Il medesimo D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli esami di Stato.
In particolare, ha profilato due diverse discipline, a seconda che l'attività didattica riprendesse o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.
Con specifico riguardo all'ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell'attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo ha previsto la rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tenere conto altresì di un elaborato del candidato.
Per il secondo ciclo, ha previsto l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica. Del colloquio dovevano costituire comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).
Quanto ai tempi, ha previsto che i candidati esterni dovevano svolgere gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l'esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all'a.a. 2020/2021, dovevano partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (art. 1, co. 7).
Il medesimo D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l'adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all'immunodepressione (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).
Inoltre, sempre con riguardo all'a.s. 2019/2020, lo stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che:
i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, erano sospesi fino al termine dell'a.s. (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6);
le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (art. 1, co. 119, L. 107/2015), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione (art. 2, co. 5).
In relazione all'a.s. 2020/2021, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che, con ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si doveva procedere, in particolare:
In attuazione, è intervenuta l'ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020.
Infine, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che:
Nel prosieguo, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020: art. 32, co. 1, 2, 3, 5) ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, di tali risorse aggiuntive:
1) € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono stati destinati: al trasferimento di risorse agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, ai fini dell'acquisizione - in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee - di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.
2) € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021, sono stati destinati: al potenziamento delle misure previste dall'art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo, fra l'altro, la sostituzione del personale così assunto dal primo giorno di assenza; all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2020 da parte del personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'a.s. 2020/2021 e all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018), anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche.
A sua volta, il D.L. 41/2021 (art. 31, co. 6) ha incrementato di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. L'incremento è finalizzato a supportare le scuole nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle competenze disciplinari, nonché a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.
Le attività in questione possono essere svolte anche nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'a.s. 2021/2022;
In attuazione sono intervenute:
- l'OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
In base alla stessa, per l'ammissione all'esame occorre aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione.
L'esame – che si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all'andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 - prevede una prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio. L'elaborato deve essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno. I docenti devono essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.
L'elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni che frequentano i percorsi a indirizzo musicale, e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
Nel corso della prova orale devono essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.
La valutazione finale è espressa con votazione in decimi. Per il conseguimento del diploma è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. E' possibile ottenere la lode;
-l'OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (qui gli allegati C/1, C/2 e C/3 - relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell'elaborato dell'esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali -, l'allegato A – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per il terzo e quarto anno e per l'assegnazione del credito del quinto anno – e l'allegato B, recante la griglia di valutazione della prova orale).
In base alla stessa, l'ammissione dei candidati è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valuta le deroghe rispetto al requisito di frequenza per i tre quarti dell'orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) non costituiscono requisito di accesso.
La sessione di esame – che si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all'andamento della situazione epidemiologica) - avrà inizio il 16 giugno.
L'esame prevede un colloquio orale – la cui durata indicativa è di 60 minuti – che parte dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile. Il consiglio di classe indica anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell'elaborato, che deve essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio.
Dopo la discussione dell'elaborato, il colloquio prosegue con la discussione di un testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l'analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l'esposizione dell'esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell'ambito dell'educazione civica.
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il colloquio possono essere assegnati fino a 40 punti.
La valutazione finale è espressa in centesimi. Per il conseguimento del diploma è richiesta una valutazione di almeno sessanta centesimi. E'possibile ottenere la lode.
I candidati esterni svolgono l'esame preliminare di norma nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni.
In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.
-l' OM 54 del 3 marzo 2021, relativa alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In particolare, si prevede che le commissioni – costituite una ogni due classi - sono presiedute da un presidente esterno e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi.
L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera
La VII Commissione della Camera:
- il 13 maggio 2020 ha svolto l'audizione del Ministro dell'istruzione on. Lucia Azzolina sulle iniziative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. L'audizione si è conclusa con la replica il 19 maggio 2020;
- il 9 giugno 2020 ha svolto l'audizione del prof. Patrizio Bianchi, coordinatore del Comitato degli esperti istituito presso il Ministero dell'istruzione con DM 21 aprile 2020, n. 203, con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale. Qui le slide presentate nel corso dell'audizione.
Qui il Rapporto finale del Comitato di esperti;
- il 10 giugno 2020 ha svolto l'audizione del prof. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel successivo anno scolastico. Qui le slide presentate nel corso dell'audizione;
- iIl 29 luglio 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l'audizione del dott. Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, in materia di avvio dell'a.s. 2020/21 e di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica nelle scuole;
- il 27 agosto 2020 ha nuovamente audito il prof. Agostino Miozzo sulle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche;
- il 23 settembre 2020, nell'ambito delle attività attraverso cui il Parlamento partecipa all'elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento attraverso il quale il Paese avrà accesso alle risorse del programma Next Generation EU, ha svolto un'audizione informale sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund del Ministro dell'Istruzione on. Lucia Azzolina.
Nel medesimo contesto, la VII Commissione, nella seduta del 29 settembre 2020, esaminato lo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.
I rilievi sono stati ripresi nella relazione all'Assemblea approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.A sua volta, l'Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell'esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4) ha approvato la risoluzione 6-00138 che ha impegnato il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.
- l'11 novembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di: Maria Rita Calvosa, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria (qui, qui, qui e qui le memorie presentate); Rocco Pinneri, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio; Stefano Suraniti, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (qui la memoria presentata); Antonella Tozza, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo (qui la memoria presentata); Stefano Versari, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna (qui la memoria presentata).
il 17 novembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione di rappresentanti del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (qui la memoria presentata) e del Forum nazionale delle associazioni studentesche (qui la memoria presentata);
il 2 dicembre 2020 ha nuovamente audito il dottor Agostino Miozzo, sulle valutazioni del CTS in merito alle prospettive per la ripresa delle attività didattiche in presenza (qui e qui i documenti acquisiti);
il 9 dicembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell'epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Giovanni Biondi, Presidente dell'INDIRE (qui la memoria presentata), Augusta Celada, direttrice dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (qui, qui e qui la memoria presentata), Fabrizio Manca, direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (qui, qui, qui e qui la memoria presentata) e di rappresentanti delle associazioni di studenti Schools for future e Studenti Presenti (qui la memoria presentata);
il 16 marzo 2021 ha svolto l'audizione del Ministro dell'istruzione, prof. Patrizio Bianchi, sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021: Doc. XXVII, n. 18);
- il 23 marzo 2021, concludendo l'esame del PNRR, ha approvato un parere favorevole con osservazioni.
2. Gli interventi specifici per il mondo dell'università e delle istituzioni AFAM
I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore della formazione superiore sono stati previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020), che ha inteso garantire i docenti, i ricercatori e gli studenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. L'efficacia di alcune sue previsioni è poi stata in parte prorogata, in parte stabilizzata successivamente. Anche in tal caso, nel prosieguo, le previsioni saranno esposte, per quanto possibile, in maniera accorpata.
In particolare:
a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 2,5 mln;
b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 3 mln della contribuzione studentesca relativa agli studenti esonerati parzialmente per l'a.a. 2020/2021;
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) ha confermato, a decorrere dal 2021, l'incremento del FFO € 165 mln annui e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali di € 8 mln annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;
Successivamente, la più volte citata L. di bilancio 2021 (art. 1, co. 526-527) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
Lo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede:
Successivamente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 5) ha esteso tale previsione al 2021;
Infine, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto, oltre a quanto già detto, che, limitatamente all'a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l'a.a. 2019/2020 - le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e possono considerare come fuori sede - in deroga all'art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 - lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l'alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi (art. 33, co. 2).
L'attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera
La VII Commissione della Camera:
- il 9 aprile 2020 ha svolto una audizione del Ministro dell'università e della ricerca prof. Gaetano Manfredi sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. L'audizione si è conclusa con la replica il 22 aprile 2020;
- il 20 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha approvato la risoluzione 8-00074 (sintesi delle risoluzioni 7-00459, 7-00460, 7-00462, 7-00468, 7-00469, 7-00473 e 7-00477), contenente 25 impegni al Governo per la fase allora in atto e per quella seguente;
- il 22 settembre 2020, nell'ambito delle attività attraverso cui il Parlamento partecipa all'elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento attraverso il quale il Paese avrà accesso alle risorse del programma Next Generation EU, ha svolto l'audizione informale sull'avvio dell'anno accademico 2020/21 e sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund del Ministro dell'università e della ricerca prof. Gaetano Manfredi.
Nel medesimo contesto, la VII Commissione, nella seduta del 29 settembre 2020, esaminato lo schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.
I rilievi sono stati ripresi nella relazione all'Assemblea approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.A sua volta, l'Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell'esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4) ha approvato la risoluzione 6-00138 che ha impegnato il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.
- il 17 marzo 2021 ha svolto l'audizione del Ministro dell'università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa, anche sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021: Doc. XXVII, n. 18);
- il 23 marzo 2021, concludendo l'esame del PNRR, ha approvato un parere favorevole con osservazioni.