tema 26 marzo 2022
Studi - Cultura Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il territorio nazionale, da marzo 2020 erano stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Inoltre, era stata disposta la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. Restava comunque consentito, a determinate condizioni, svolgere individualmente attività motoria.

Da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi, era poi stata consentita, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive.

Da giugno 2020, era stato consentito lo svolgimento, a determinate condizioni, di eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché la ripresa delle attività dei comprensori sciistici e, da settembre 2020, la riammissione di un determinato numero di spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché alle partite di calcio della serie A.

A partire da ottobre 2020, però, in considerazione dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte limitazioni, che si erano fatte via via più stringenti.

Prime riaperture e riavvio di attività sono state previste a decorrere dalla fine di aprile 2021, con progressione nei mesi successivi.  

Per fronteggiare le difficoltà del settore derivanti da tale situazione, già da marzo 2020 sono stati disposti diversi interventi.

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Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, co. 2, lett. c), e 3). 

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

E' utile ricordare, preliminarmente, che tutti i DPCM hanno previsto che le disposizioni da essi recate si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
In particolare, il DPCM 9 marzo 2020 aveva stabilito:
- la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restava consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- la chiusura degli impianti sciistici;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori .
Inoltre, con Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 era stato previsto che non era consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, mentre restava consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, originariamente (v. infra) fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo; la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; la limitazione o sospensione delle attività sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (art. 1, co. 2, lett. g), m) ed n), e art. 2, co. 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato le sospensioni indicate, con talune modifiche e, successivamente, graduali riaperture.

In particolare,  il DPCM 1 aprile 2020, aveva disposto anche la sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Successivamente, era intervenuto il DPCM 26 aprile 2020 che aveva, invece, consentito, dal 4 maggio 2020, maggiore libertà in tema di attività sportiva.
In particolare, aveva disposto che era consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria (non più in prossimità della propria abitazione), purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Inoltre, aveva disposto che erano consentite, a porte chiuse e senza alcun assembramento, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. A tali fini, aveva previsto l'emanazione, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, di apposite Linee guida, poi emanate con nota Prot. 3180 del 3 maggio 2020.

E', poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. 74/2020: art. 1, co. 8) - le cui disposizioni si dovevano applicare originariamente (v. infra) fino al 31 luglio 2020 (art. 3, co. 1) - che ha disposto che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere sportivo, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (L. 35/2020).

In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020 (L. 74/2020: art. 1, co. 16), come modificato dal D.L. 125/2020 ( L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. a)), ha disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

In prima attuazione di quanto disposto dal D.L. 33/2020, era stato emanato il DPCM 17 maggio 2020 che, in particolare, aveva disposto che:
dal 18 maggio 2020 era consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
-  le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, erano consentite dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. Fino al 3 giugno 2020, potevano spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza, i soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale. A tali fini, aveva previsto l'emanazione, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico, di apposite linee-guida.
Qui le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra;
-  l' attività sportiva di base e l' attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, erano consentite dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. A tali fini, aveva previsto l'emanazione di linee guida.
Qui le linee guida per l' attività sportiva di base e l' attività motoria in genere (versione del 19 maggio 2020, nel prosieguo aggiornata il 22 ottobre 2020, il 5 marzo 2021, il 7 maggio 2021, il 1° giugno 2021, il 6 agosto 2021, il 4 ottobre 2021 e, da ultimo, il 3 dicembre 2021: v. infra);
- per l'attuazione delle linee guida, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, dovevano adottare, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi.
Qui la pagina curata dal CONI contenente, fra l'altro, l'e lenco degli eventi e e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale.

Successivamente, il DPCM 11 giugno 2020 confermando quanto già previsto dal DPCM 17 maggio 2020, aveva disposto, in particolare, che:
-  a decorrere dal 12 giugno 2020, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, erano consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, erano consentite a porte chiuse, nel rispetto dei medesimi protocolli;
-  a decorrere dal 25 giugno 2020, era consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e province autonome che, d'intesa con il Ministero della salute e l'Autorità di Governo delegata in materia di sport, avessero preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere per quanto compatibili; 
- a decorrere dal 15 giugno 2020, le attività dei comprensori sciistici potevano essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome avessero preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuassero i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida dovevano essere adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020: art. 1, co. 1 e 2) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

Nel prosieguo, il DPCM 7 agosto 2020, confermando quanto già in precedenza previsto, aveva anche disposto, in particolare, che, a decorrere dal 1° settembre 2020, era consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superassero il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico era comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali fosse possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e con obbligo di  misurazione della temperatura all'accesso e di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superassero il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della regione o provincia autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento, poteva sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico.
Inoltre, aveva introdotto specifiche previsioni per consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedevano la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia era vietato o per i quali era prevista la quarantena.
Il 19 settembre 2020 era poi stato convocato un vertice Governo-regioni al termine del quale era stata prevista la possibilità di ingresso di 1.000 spettatori per tutte le partite di serie A. Tale novità, tuttavia, non era stata inserita in un DPCM.

 Ancora dopo, è intervenuto il già citato D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (L. 159/2020) che aveva prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto nuove limitazioni.

Nello specifico, era dapprima intervenuto il DPCM 13 ottobre 2020, le cui disposizioni erano state modificate dal DPCM 18 ottobre 2020 (a seguito del quale, il 22 ottobre 2020, era stato emanato un " Nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere).
Successivamente, erano intervenuti il DPCM 24 ottobre 2020 e il DPCM 3 novembre 2020.
In particolare, dal 26 ottobre 2020:
- erano state sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; ferma restando tale sospensione, l' attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, continuavano ad essere consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Dal 6 novembre 2020, era stato, però, interdetto l'uso di spogliatoi interni a tali circoli;
- fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, era stato sospeso lo svolgimento degli sport di contatto (come individuati con decreto 13 ottobre 2020 del Ministro per le politiche giovanili e lo sport che li ha indicati nella tabella allegata); erano state sospese, altresì, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- erano stati chiusi  gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi potevano essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

  Dal 3 novembre 2020, nelle zone rosse:

- tutte le attività svolte presso centri e circoli sportivi anche all'aperto, erano state sospese; erano stati altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

- era stato consentito di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; era stato altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Successivamente, il DPCM 3 dicembre 2020 aveva in parte inasprito le precedenti previsioni.
In particolare, dal 4 dicembre 2020, era stato consentito soltanto lo svolgimento di eventi e competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni e muniti di tessera agonistica, erano state consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva.

Ancora dopo, il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (L. 29/2021) aveva prorogato al 30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).

Nel proseguo, era dunque intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni avevano in gran parte confermato quanto previsto precedentemente, con alcune integrazioni .
Come novità, in particolare, il DPCM aveva previsto che, dal 15 febbraio 2021, gli impianti sciistici potevano essere aperti agli sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Tale termine era poi stato inizialmente differito al 5 marzo 2021 con Ordinanza del Ministro della salute del 14 febbraio 2021.
 Ancora dopo, è intervenuto il DPCM 2 marzo 2021  le cui disposizioni si dovevano applicare, originariamente (v. infra), dal 6 marzo al 6 aprile 2021, fatta eccezione per la cessazione delle limitazioni nelle zone bianche (ferma restando la sospensione della partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive: art. 7), che si è applicata dal 3 marzo 2021, ha previsto che nelle zone gialle (art. 19) e nelle zone arancioni (art. 34):
- continuava ad essere consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che fosse necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Continuavano ad essere sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, continuavano ad essere consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), e con il divieto di uso di spogliatoi interni; continuavano altresì ad essere consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative  o terapeutiche. Lo svolgimento degli sport di contatto – salvo quanto previsto per gli eventi di livello agonistico continuava ad essere sospeso. Continuavano altresì ad essere sospese l' attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (art. 17);
- continuavano ad essere consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP  - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni e muniti di tessera agonistica, continuavano ad essere consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che avevano soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti era consentita nel rispetto di quanto previsto agli artt. 49, 50 e 51 (art. 18);
- gli impianti nei comprensori sciistici continuavano ad essere chiusi. Gli stessi continuavano a poter essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (art. 19).
Nelle zone rosse, invece, oltre ad applicarsi – in mancanza di misure più rigorose – le misure previste per le zone gialle e arancioni, continuava ad essere consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale e di attività motoria individualmente nei pressi della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Continuavano, invece, ad essere sospese tutte le attivita' previste dall'art. 17, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (art. 41). Tuttavia, con ordinanza del  Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).
A seguito della sospensione delle limitazioni nelle zone bianche, il 5 marzo 2021 era stato emanato un nuovo protocollo attuativo delle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere".

Nel prosieguo,  si è intervenuti con norme primarie.

  Anzitutto, il D.L. 30/2021  ( L. 61/2021), constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e in vista delle festività pasquali, ha disposto (art. 1), per quanto qui interessa, in particolare, che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicavano le misure stabilite per la zona rossa.

  Nel prosieguo, sono intervenuti, anzitutto, il D.L. 44/2021 (L. 76/2021), il D.L. 52/2021 (L. 87/2021), il D.L. 65/2021 (poi abrogato dall'art. 1, co. 3, della L. 87/2021, a seguito della confluenza nel D.L. 52/2021 delle disposizioni da esso recate e con salvezza degli effetti giuridici prodotti) e il D.L. 105/2021 (L. 126/2021)  e il D.L. 111/2021 (L. 133/2021) che, confermando l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021, salvo quanto dagli stessi diversamente disposto, hanno delineato questo quadro:

  • dal 26 aprile 2021, in zona gialla è stato consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto di linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Restava ferma l'interdizione dell'uso degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida (art. 6, co. 3, D.L. 52/2021-L. 87/2021).
Al riguardo, sul sito del Dipartimento per lo sport è stato precisato che ciò è possibile anche per le zone all'aperto di centri e circoli sportivi, di palestre, parchi e aree attrezzate.
  • dal 15 maggio 2021, in zona gialla  sono state consentite le attività di piscine all'aperto, in conformità a protocolli e linee guida adottati come sopra;
  • a decorrere dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre, in conformità a protocolli e linee guida adottati come sopra (art. 6, co. 1, D.L. 52/2021-L. 87/2021). Le attività dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti sono consentite dal 1 luglio 2021 (art. 6, co. 1-bis,  D.L. 52/2021 -L. 87/2021 che ha recepito il contenuto dell'art. 4, D.L. 65/2021);
  • dal 22 maggio 2021 è stata consentita, nelle zone gialle, la riapertura dei comprensori sciistici, nel rispetto di linee guida adottate dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni exart. 1, co. 14, D.L. 33/2020-L. 74/2020 (art. 6-bis, D.L. 52/2021 -L. 87/2021 che ha recepito il contenuto dell'art. 6, D.L. 65/2021);
  • dal 24 maggio 2021, in zona gialla sono state consentite le attività delle palestre, in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (art. 6, co. 2, D.L. 52/2021-L. 87/2021).

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 52/2021, il 7 maggio 2021 erano state approvate le nuove "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", poi aggiornate il 1 giugno 2021;

  • dal 1° giugno al 22 luglio 2021, in zona gialla è stata consentita, per gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, se svolti all'aperto, la presenza del pubblico con posti a sedere preassegnati e a condizione che fosse assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi, sia per il personale. Per gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale svolti al chiuso, tale possibilità è decorsa dal 1° luglio 2021.

    La capienza consentita non poteva essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non poteva essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività dovevano svolgersi nel rispetto di linee guida adottate come sopra. Quando non era possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si dovevano svolgere senza la presenza di pubblico.

    E' stato, tuttavia, previsto che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, poteva essere stabilito, con linee guida adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, un diverso numero massimo di spettatori. Inoltre, per eventi o competizioni di particolare rilevanza che si svolgevano anche al chiuso, lo stesso Sottosegretario poteva anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1° giugno 2021.

    Per particolari eventi, era stata disposta la possibilità di prevedere che l'accesso fosse riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5, co. 2-4, del D.L. 52/2021-L. 87/2021 che aveva recepito anche il contenuto dell'art. 5 del D.L. 65/2021).

Il 1° giugno 2021 erano intervenute le Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, redatte dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (poi aggiornate il 6 agosto 2021, l'8 ottobre 2021 e il 3 dicembre 2021: v. infra).
Qui la pagina del Dipartimento per lo sport dedicata alle manifestazioni sportive che hanno visto la la presenza di spettatori, a seguito di quanto previsto dal D.L. 52/2021 ( L. 87/2021);

Dal 23 luglio 2021, è stato anzitutto previsto un limite di capienza per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi di qualsiasi genere anche nelle zone bianche. Al contempo, è stato modificato il limite di capienza nelle zone gialle. La disciplina è poi stata in parte modificata, anzitutto, a partire dal 7 agosto 2021.  

In particolare, è stato previsto che:

  • dal 23 luglio 2021, nelle zone bianche la capienza consentita non poteva essere superiore al 50% di quella massima autorizzata se l'evento si svolgeva all'aperto.  Per gli eventi svolti al chiuso, la capienza consentita non poteva essere superiore al 25% dal 23 luglio al 6 agosto 2021, aumentata al 35% dal 7 agosto 2021 (art. 4, co. 2, D.L. 105/2021-L. 126/2021 –; che ha modificato l'art. 5, co. 2, D.L. 52/2021 –; L. 87/2021 -, e art. 4, co. 2, D.L. 111/2021-L. 133/2021);
  • dal 23 luglio 2021, nelle zone gialle, la capienza consentita non poteva essere superiore al 25% di quella massima autorizzata, con un limite di 2.500 spettatori per impianti all'aperto e di 1.000 per impianti al chiuso (art. 4, co. 2, D.L. 105/2021-L. 126/2021, che ha modificato l'art. 5, co. 2, D.L. 52/2021 –; L. 87/2021);
  • in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, poteva essere stabilito, con linee guida adottate dal Sottosegretario con delega in materia di sport, un diverso numero massimo di spettatori (art. 4, co. 1, D.L. 105/2021-L. 126/2021, che ha modificato l'art. 5, co. 3, D.L. 52/2021-L. 87/2021);
  • le attività continuavano a doversi svolgere nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non era possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgevano senza la presenza di pubblico (art. 5, co. 2, D.L. 52/2021-L. 87/2021).

Le Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive sono state aggiornate il 6 agosto 2021.

Sempre il 6 agosto 2021 sono state adottate anche le Linee guida aggiornate per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere; 

  •  dal 23 luglio al 6 agosto 2021, sono rimaste ferme le previsioni relative ai posti a sedere preassegnati e al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non fossero abitualmente conviventi, sia per il personale. Dal 7 agosto 2021, è stata prevista la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro (art. 5, co. 2, D.L. 52/2021-L. 87/2021 e art. 4, co. 1, D.L. 111/2021-L. 133/2021);
  • dal 23 luglio 2021, l'accesso nelle zone bianche e gialle agli eventi e alle competizioni sportive, nonché l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, è stato consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone (art. 3, co. 1, capoverso art. 9-bis, co. 1, lett. d), e art. 4, co. 1, lett. c), num. 1), capoverso 2., 2) e 3), D.L. 105/2021-L. 126/2021).

 

Ad ogni modo, il D.L. 52/2021 (L. 87/2021: art. 10, co. 1 e 2) e il D.L. 105/2021 (L. 126/2021: art. 2, co. 1) hanno anche prorogato prima al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021) e poi al 31 dicembre 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso D.L. 105/2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020).

Nel prosieguo, il D.L. 127/2021 ha disposto che:

  • dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (sia come dipendente che con contratto esterno o nello svolgimento di una attività formativa o di volontariato) è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La richiesta non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 3);
  • entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico doveva esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività sportive, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale (art. 8).

Con riferimento a tali previsioni, con decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 4 ottobre 2021 erano state adottate nuove Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, aggiornate alla medesima data. In particolare, gli aggiornamenti riguardavano la richiesta di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori del settore privato – che, come evidenziato in apposito comunicato, riguarda anche il settore sportivo - e le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico del 1° ottobre 2021 riguardo all' indice di affollamento in piscina.

Da ultimo, sono intervenuti il D.L. 139/2021 (art. 1, co. 1, lett. a), nn. 3 e 4, e co. 2 e 3) e  e il D.L. 172/2021 (art. 4, co. 1, lett. a), e lett. b), n. 3; art. 5; art. 6) che, rispetto a quanto precedentemente previsto, hanno, in particolare, delineato questo quadro:

  • dall'11 ottobre 2021 al 28 novembre 2021, in zona gialla la capienza consentita per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi non poteva essere superiore, per ciascun settore in cui è prevista la presenza di pubblico, all'aperto, al 50% di quella massima autorizzata e, al chiuso, al 35%. Non è stato più previsto un limite al numero di spettatori (art. 1, co. 1, lett. a), n. 3, D.L. 139/2021);
  • dall'11 ottobre 2021, in zona bianca, la capienza consentita per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi non può essere superiore, per ciascun settore in cui è prevista la presenza di pubblico, all'aperto, al 75% di quella massima autorizzata e, al chiuso, al 60%(art. 1, co. 1, lett. a), n. 3, D.L. 139/2021);
  • dal 29 novembre 2021, la disciplina prevista per la zona bianca per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi si applica anche in zona gialla e in zona arancione, ma l'accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (e non anche di tampone) (art. 5, D.L. 172/2021). La stessa tipologia di certificazione verde è richiesta (anche) in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 (art. 6, D.L. 172/2021);
  • in relazione all'andamento dell'epidemia e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, con linee guida adottate dal Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 1, co. 1, lett. a), n. 4, D.L. 139/2021) .

Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A seguito delle nuove previsioni, l'8 ottobre 2021 erano state aggiornate le linee guida per l'organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, adottate con D.D. 11 ottobre 2021.  Le stesse sono state nuovamente aggiornate il 3 dicembre 2021 e adottate con D.D. 3 dicembre 2021.  
  • dal 29 novembre 2021, in zona arancione possono riprendere le attività di palestre, piscine, centri natatori, nonché gli sport di squadra al chiuso, ma l'accesso è consentito solo con certificazione verde COVID-19 acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (art. 5, D.L. 172/2021);
  • dal 6 dicembre 2021, è consentito l'accesso agli spogliatoi e alle docce con certificazione verde COVID-19 (art. 4, co. 1, lett. b), n. 3, D.L. 172/2021) che, in base a quanto indicato nella tabella pubblicata sul sito del Governo, deve essere acquisita a seguito di avvenuta vaccinazione, o di avvenuta guarigione, o di tampone in zona bianca e in zona gialla, e con certificazione verde COVID-19 acquisita solo a seguito di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione in zona arancione.

Più ampiamente, per le regole relative all'accesso alle varie attività sportive, si vedano le FAQ presenti sul sito del Dipartimento per lo sport e la già citata tabella pubblicata sul sito del Governo.

ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Al fine di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, sono intervenuti numerosi decreti-legge che, in alcuni casi, hanno rafforzato misure precedentemente disposte, in altri hanno introdotte nuove misure volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si procederà, per quanto possibile, con un'esposizione accorpata.

In particolare:

  • il D.L. 23/2020 (L. 40/2020: art. 14, co. 1) ha istituito un apposito comparto del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 90, co. 12, L. 289/2002), destinando allo stesso € 30 mln per il 2020 – poi incrementati di altri € 30 mln per il 2020 dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 31, co. 4-bis) - finalizzati a prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI.
    In seguito, il D.L. 183/2020 (L. 21/2020: art. 16, co. 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.
    Da ultimo, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 8) ha incrementato il comparto di € 30 mln per il 2021 al fine di consentire di prestare la garanzia sopra indicata fino al 31 dicembre 2021.
    I criteri di gestione del comparto erano stati definiti, in prima istanza, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 28 aprile 2020. Successivamente, sono stati ridefiniti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 16 novembre 2020;

  • il D.L. 23/2020 (L: 40/2020: art. 14, co. 2) ha istituito un apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 5, co. 1, L. 1295/1957), destinando allo stesso € 5 mln per il 2020 – poi incrementati di ulteriori € 5 mln per lo stesso 2020 dal D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 2) - al fine di concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati dal medesimo istituto o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI.

    In seguito, il D.L. 183/2020 (L. 21/2020: art. 16, co. 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.
    Da ultimo, il D.L. 73/2021 (art. 10, co. 9) ha incrementato il comparto di € 13 mln per il 2021 al fine di consentire la concessione dei contributi fino al 31 dicembre 2021;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 156) ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il sostegno   delle associazioni   sportive   dilettantistiche riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 1), intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 95), ha prorogato (dal 31 maggio 2020) al 30 settembre 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Ha prorogato, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissandolo al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 2), al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, ha previsto che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 3 anni. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in considerazione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 3), ha previsto che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo aveva diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presumeva pari al 50% del canone contrattualmente stabilito;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 4) aveva previsto che i soggetti che avevano acquistato abbonamenti, anche di durata pari ad un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, potevano chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive o, in alternativa, il gestore poteva rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.
    In seguito, il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 36-ter) ha reintrodotto tale possibilità, senza limiti temporali per la richiesta, al contempo prevedendo un'ulteriore opzione per i gestori di servizi sportivi, ovvero la possibilità di riconoscere, quando ciò risulti possibile, lo svolgimento delle attività con modalità a distanza;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 217) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'(allora) Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è stato determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021.

I criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. In particolare, il decreto ha previsto che le risorse del Fondo nell'anno 2020 erano destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro (tenuto dal CONI) di cui all'art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004), secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport.

Ha previsto, altresì, che la destinazione delle disponibilità del Fondo per l' anno 2021 doveva essere stabilita con successivo decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2020.
In attuazione di quanto previsto per il 2020, sono intervenuti il decreto del Capo dell'Ufficio per lo sport 11 giugno 2020 ( qui l'allegato 1) e, successivamente, per l'utilizzo di risorse residuate a conclusione della procedura avviata con lo stesso, il decreto del Capo per il Dipartimento per lo sport 9 novembre 2020 ( qui l'allegato 1).
Da ultimo, il D.L. 127/2021 (art. 6) ha disposto che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 e non utilizzate, sono riassegnate per il 50% al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale;

  • il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 218) ha conferito facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
    Al contempo, ha introdotto disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che sarebbe potuto scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti (art. 218);

  • il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 81) ha istituito per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a € 10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 mln. Ha, altresì, disposto che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
    La disciplina attuativa è stata definita con DPCM 30 dicembre 2020.
    Successivamente, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 1-2) ha esteso tali agevolazioni fiscali alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di € 90 mln per il 2021;

  • il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 82, co .1) ha previsto che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, poteva richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di € 14 mln, da escutersi in caso di annullamento, dovuto all'emergenza COVID-19, dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021.
  • il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 100, co. 1) ha previsto che le concessioni lacuali e fluviali per le società sportive iscritte al registro del CONI sono prorogate per 15 anni,
    Successivamante, il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10-ter) al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che le concessioni alle stesse degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse;

  • il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 6-bis, co. 4) ha incrementato di € 1 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 2) nello stato di previsione dell'allora MIBACT –, destinando l'incremento al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020. Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM.
    Le disposizioni applicative sono state dettate con DM 43 del 19 gennaio 2021;

  • il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 3) ha istituito il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche con una dotazione di € 172 mln per il 2020, essendo confluiti nello stesso anche i € 30 mln per il 2020 che il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 218-bis) aveva destinato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Il Fondo è stato destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

    Successivamente, il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 14-bis) e il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 5-7) hanno rifinanziato il Fondo per il 2021, rispettivamente, per € 50 mln e per € 190 mln;

  • il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 2) ha istituito un Fondo presso il Ministero del Turismo, con una dotazione di € 700 mln per il 2021, per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021. Di queste risorse, € 40 mln sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti. Le risorse sono erogate alle regioni interessate, che provvedono ad assegnarle agli interessati;
  • il D.L. 41/2021 (L. 69/2021: art. 30, co. 6-bis e 6-ter) ha attribuito agli enti locali la possibilità di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo. In particolare, ha stanziato € 500.000 per il 2021 per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento, nonché il completamento e la messa a norma degli impianti sportivi comunali anche al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e di riduzione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19;


  •  il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10, co. 3 e 4) ha istituito un Fondo con una dotazione di  86 mln grassetto per il 2021 finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 sostenute da società e associazioni sportive. Possono beneficiare dei contributi le società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di € 100 mln e le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

I criteri di gestione delle risorse del Fondo sono stati definiti con DPCM 16 settembre 2021;


  •  il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10-bis, co. 1) ha previsto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 30 mln per il 2021, per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Il contributo è erogato per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

  • il D.L. 73/2021 (L. 106/2021: art. 10-bis, co. 2) ha previsto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 1 mln per il 2021, per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico.

Agli interventi sopra descritti se ne affiancano altri di carattere prevalentemente fiscale e di sostegno ai lavoratori e alle imprese, in particolare con la corresponsione di indennità e con la sospensione di termini per versamenti. Per gli stessi, si rinvia al quadro generale delle misure predisposte per contrastare l'emergenza, nel quale sono anche presenti i collegamenti ad ulteriori temi, nonché ai dossier curati dai Servizi Studi della Camera e del Senato.

Qui la pagina dedicata all'emergenza COVID-19 sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021 (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha disposto, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro (art. 14, comma 4- quater).
Da ultimo, il decreto-legge n. 4 del 2022 ( legge n. 25 del 2022), cosiddetto Sostegni- ter, ha disposto le seguenti misure:-

- reitera per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022 (art. 9, comma 1). In particolare, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021 (legge n. 11 del 2022), estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 (legge n. 126 del 2020), già prorogate dall'art.10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021). A tal fine, è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa;

- destina un contributo - a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2022 - a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti, per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche (art. 9, comma 2);

- dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017) possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente, si incrementa di 20 milioni di euro il predetto Fondo per l'anno 2022 (art. 9, commi 3 e 4).

ultimo aggiornamento: 26 marzo 2022
 
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