La disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni recata dalla c.d. riforma Orlando (decreto legislativo n. 216 del 2017), la cui entrata in vigore, inizialmente prevista per il 26 luglio 2018, è stata oggetto di numerose proroghe, è stata a sua volta modificata, nella corrente legislatura, dal decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, che, da un lato, ha portato ulteriori cambiamenti alla disciplina già prevista nel codice di procedura penale, tuttora in vigore, e dall'altro ne ha ripristinato alcuni aspetti, modificati o abrogati dal d.lgs. 216/2017.
La riforma (risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n. 161 del 2019) è entrata in vigore il 1° settembre 2020, come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 28 del 2020.
Nel corso delle ultime due legislature la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni contenuta nel codice di procedura penale è stata al centro del dibattito parlamentare.
Nella scorsa legislatura è stata oggetto di una significativa riforma, che ha preso le mosse dalla legge n. 103 del 2017, la quale conteneva, tra le altre, la delega al Governo per la riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, concretizzatasi con l'emanazione del decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. riforma Orlando).
L'entrata in vigore della riforma, inizialmente prevista per il 26 luglio 2018, è stata più volte procrastinata, sia nella scorsa legislatura che nella legislatura in corso, fino a giungere all'adozione del decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, che ha ampiamente modificato la riforma stessa, in parte ripristinando la disciplina prevista nel codice di procedura penale, tuttora in vigore, in parte apportando ulteriori innovazioni.
A seguito dell'ultimo differimento operato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 28 del 2020, l'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come risultante dalle modifiche apportate al d.lgs. n. 216 del 2017 dal d.l. n. 161 del 2019) è per i procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
La delega al Governo per la riforma delle intercettazioni è contenuta all'art. 1, comma 82, della legge n. 103 del 2017.
Al comma 84, lettere da a) ad e), sono specificati i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, i quali sono volti a garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'art. 15 della Costituzione.
Ai commi da 88 a 91 è inoltre prevista la revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni (v. ultra).
In attuazione della suddetta delega è stato emanato il decreto legislativo n. 216 del 2017 che, in sintesi:
Il decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, è intervenuto in materia di intercettazioni per:
Con riguardo alle novità apportate alla disciplina delle intercettazioni il decreto-legge n. 161 è intervenuto sia sul codice di procedura penale, sia sulle disposizioni di attuazione. In diversi casi, tra l'altro, sono state soppresse le disposizioni della riforma del 2017 e ripristinati i testi nella versione anteriore all'intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.
Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge (art. 2, comma 1, lettere a-q)):
Con riguardo alle modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il decreto-legge (art. 2, comma 2), a seguito dell'esame in Senato, tra l'altro:
Infine il decreto legge (art. 2, commi 3-6) demanda a decreti del Ministro della giustizia la definizione dei requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali alle intercettazioni mediante trojan, che dovranno avere caratteristiche tali da garantire affidabilità, sicurezza ed efficacia; dei criteri cui i titolari degli uffici di procura dovranno uniformarsi per regolare l'accesso all'archivio da parte dei difensori e degli altri titolari del diritto di accesso; delle modalità e termini di informatizzazione di tutte le attività di deposito e di trasmissione relative alle intercettazioni.
In base alla legislazione vigente, i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: remunerazione degli operatori delle comunicazioni; acquisizione dei tabulati telefonici; noleggio dei macchinari.
Gli adempimenti degli operatori delle telecomunicazioni e i relativi costi sono disciplinati dall'art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in base al quale le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori.
Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse.
Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
Fino all'emanazione del decreto ministeriale, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia. Tale decreto: disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
Su questo quadro normativo è intervenuto l'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017 che ha previsto misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni. In particolare, la legge ha riscritto il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.
Il comma 89 prevede poi che, entro il 4 agosto 2018, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:
Il comma 90 stabilisce che il DM vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno (4 agosto 2018), uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi: