tema 22 aprile 2022
Studi - Trasporti L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Il Parlamento italiano ha proceduto all'elezione dei nuovi componenti dell'Autorità italiana di garanzia del settore delle comunicazioni (AGCOM).


apri tutti i paragrafi

Il 14 luglio 2020 la Camera ha proceduto alla votazione per l'elezione dei due nuovi componenti dell'AGCOM. Sono risultati eletti il dott. Antonello Giacomelli ed il dott. Enrico Mandelli. Analogamente il Senato ha proceduto all'elezione di due componenti dell'Autorità: sono state elette la dott.ssa Laura Aria e la prof.ssa Elisa Giomi. Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 2020 sono stati quindi nominati i componenti dell'AGCOM eletti dalla Camera e dal Senato.

Con DPR 22 aprile 2022 l'on. Massimiliano Capitanio è stato nominato componente del Consiglio dell'AGCOM, dopo essere stato eletto dall'Assemblea della Camera dei deputati in sostituzione del deceduto dott. Mandelli.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, il 25 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/199, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481/1995, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dott. Giacomo Lasorella a Presidente dell'AGCOM. La IX Commissione ha espresso parere favorevole sulla nomina il 9 settembre 2020.Il nuovo Presidente è stato nominato con DPR 15 settembre 2020.

Il nuovo Consiglio dell'AGCOM si è insediato il 2 ottobre 2020.

Il decreto legge n. 104 del 2019 aveva disposto la proroga delle funzioni del Presidente e dei componenti dell'AGCOM, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed agli atti urgenti, al 31 dicembre 2019, termine successivamente differito al 31 marzo 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019. Con il DL n. 18 del 2020 il termine è stato ulteriormente differito fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e sono state soppresse le limitazioni all'ordinaria amministrazione, pertanto l'Autorità opera nella pienezza delle sue funzioni.

Modifiche ai poteri dell'AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore , nel caso di violazioni da parte di fornitori di servizi della società dell'informazione sono state introdotte dal D.L. n. 34 del 2020.

All'AGCOM è  stato attribuito, per un periodo temporaneo (da ultimo, in base al DL n. 73 del 2021, fino all'entrata in vigore del nuovo codice per le comunicazioni elettroniche), il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

La legge di bilancio 2021 ha attribuito all'Autorità  il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e la legge europea 2019-2020 ha designato l'AGCOM come autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2022

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 1, legge n. 249/1997).

Le competenze dell'AGCOM dettagliatamente definite nell'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997, sono distinte tra le due commissioni che compongono il Consiglio e sono di seguito sintetizzate.

La commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

  • esprime parere al MISE sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) ed elabora ed approva i piani di assegnazione delle frequenze, con esclusione di quelle riservate alla difesa;
  • definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori;
  • cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione (ROC) al quale si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni, compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. A seguito della legge di bilancio 2021 (comma 515) sono inoltre tenuti all'iscrizione fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia.
    (Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Delibera 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS);
  • definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
  • regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
  • riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione;
  • individua l'ambito degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
  • promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi e determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;
  • dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione  e interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;
  • vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, fissati dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della salute e con il MISE tenendo conto anche delle norme comunitarie e verifica che non vengano superati.

 

 La commissione per i servizi e i prodotti:

  • vigila sulla conformità alla legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione;
  • emana direttive sui livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività;
  • vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite a diverse autorità e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
  • tutela il diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo ed assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera;
  • verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori e sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa, nonché delle norme in materia di diritto di rettifica;
  • garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;
  • propone al MISE lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio, e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche, nonché vigila in ordine all'attuazione delle finalità del servizio pubblico;
  • cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e vigila sulla correttezza di quelle effettuate da altri soggetti, nonché  effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
  • emana un apposito regolamento sulla pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa e verifica il suo rispetto;
  • favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni.

Il Consiglio inoltre: 

  • segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
  • garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
  • promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali;
  • adotta il regolamento di organizzazione dell'Autorità ed i provvedimenti per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro;
  • adotta le disposizioni attuative del regolamento sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
  •  propone al MISE i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
  • verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo;
  • accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e vietate dalla legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
  • accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
  • esprime parere obbligatorio sui provvedimenti predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni;
  • autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge.

Ulteriori competenze sono state affidate all'AGCOM dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 che ha trasferito all'AGCOM le funzioni di autorità di regolamentazione del settore postale (prima attribuite alla soppressa Agenzia nazionale) e che ha conseguentemente istituito, nel dicembre 2012, la direzione per i servizi postali.

La mancata istituzione di un'Autorità indipendente di regolazione nel settore postale costituiva uno dei rilievi avanzati all'Italia dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2149; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva sollecitato, in una segnalazione al Parlamento del 19 febbraio 2010, l'attribuzione alla stessa Autorità della relativa competenza

L'AGCOM, in base alla previsioni del decreto legge n. 145 del 2013, convertito dalla Legge n. 9 del 2014, ha istituito una banca dati di tutte le reti di accesso ad Internet esistenti sul territorio nazionale, quale strumento utile a elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla larga banda e ultralarga. Il portale "Broadband map" fornisce dati elaborati statisticamente sulle coperture delle reti in rame, fibra ottica, in tecnologia wireless, sulle reti cellulari 2G, 3G e 4G, sulla velocità delle reti in rame e fibra ottica e sul numero di abbonamenti ad Internet nazionali, regionali e provinciali.

A seguito dell'emanazione del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , in vigore dal 24 dicembre 2021, di recepimento del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ha novellato il testo del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), le attribuzioni dell'AGCOM , oltre a quelle già definite nella legge n. 249 del 1997 e nella legge n. 481 del 1995, sono definite nell'articolo 6, comma 2, che prevede i seguenti compiti:

a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti in materia di costi di installazione;
c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni , nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del  regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;
g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del  regolamento europeo (UE) 2120/2015;
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio;
m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

Inoltre, l'articolo 7 del Codice (nel nuovo testo post riforma) specifica che l'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo; essa opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

L'AGCOM sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC, l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro e la relazione è resa pubblica.

La Relazione annuale 2020 è stata pubblicata sul sito dell'Autorità il 7 luglio 2020.

La Relazione annuale 2021 è stata trasmessa al Parlamento  l'8 luglio 2021 (Doc CLVII n. 4).

Nel corso della XVIII legislatura sono stati conferiti ulteriori poteri all'AGCOM. In primo luogo (articolo 4-bis, del decreto-legge n. 125 del 2020, modificato dal D.L. n. 73 del 2021) è stato attribuito, per un periodo temporaneo (da ultimo fino all'entrata in vigore del nuovo codice per le comunicazioni elettroniche), con efficacia riferita anche ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aventi il medesimo oggetto) all'Autorità il compito di verificare, mediante apposita istruttoria, la sussistenza di eventuali effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo nei casi in cui un soggetto si trovi ad operare, contemporaneamente, nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC).

Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha attribuito inoltre all'AGCOM il potere di ordinare, su istanza dei titolari dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo altresì che in caso di inottemperanza ad ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

La legge di bilancio 2021 (l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha attribuito all'AGCOM il compito di garantire un'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a, n.2), stabilendo che l'Autorità:

-cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «fornitori di servizi di intermediazione on-line» e dei «motori di ricerca on-line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);

- irroga sanzioni amministrative a ciascun soggetto che non ottempera agli ordini e alle diffide adottati «in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150  (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31).A tale scopo si prevede, da parte dell'Autorità, l'applicazione, per le violazioni del Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all'importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). 

Si prevede infine che i soggetti sopra indicati debbano versare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contributi a compensazione dei costi amministrativi connessi all'esercizio delle nuove funzioni (comma 517).

Inoltre con riferimento ai poteri regolamentari dell'Autorità in merito all'indicazione delle codifiche ITU da integrare negli apparecchi di ricezione radiotelevisiva la legge di bilancio 2021 ha previsto che la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indichi le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementazione.

La legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) ha designato l'AGCOM come autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

I poteri sanzionatori

Per quanto riguarda i controlli ed i poteri sanzionatori, all'AGCOM, si applicano le norme generali  previste per le Autorità di pubblica utilità, di cui all'articolo 2, comma 20, della legge n. 481 del 1995. 

L'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni:

  1. richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
  2. effettua controlli in ordine al rispetto delle convenzioni, dei contratti di programma e dei regolamenti di servizio;
  3. irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ed ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti. Irroga inoltre sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non ottemperano ai propri ordini e diffide, impartiti ai sensi di legge. Nei casi di reiterazione delle violazioni l'Autorità può disporre nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività fino a sei mesi, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, ovvero proporre al Ministero competente la sospensione o la decadenza della concessione;
  4. ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
  5. può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Autorità può avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza – Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria e della Polizia postale e delle comunicazioni (art. 1, co. 13 L. n. 249/1997).

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2021

Con Delibera 18 novembre 2021 (Delibera n. 376/21/CONS) sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'AGCOM per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche e con Delibera n. 377/21/CONS i contributi per l'anno 2022 dovuti dai soggetti che operano nel settore dei servizi media. 

Con Provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES sono state definite la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, come previsto dalla legge di bilancio 2021.

L'Autorità, con la Delibera n. 429/21/CONS del 22 dicembre 2021 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022, disponibile sul sito dell'Autorità, in cui le entrate stimate in conto competenza ammontano a circa 105,4 milioni di euro, di cui circa  74,4 milioni di euro di entrate da trasferimenti correnti e contributi dei soggetti tenuti al finanziamento dell'Autorità.

Il finanziamento dell'attività dell'Autorità avviene infatti attraverso contributi a carico dei soggetti attivi nei settori in cui l'Agcom esercita la propria competenza istituzionale: comunicazioni elettroniche, servizi media e servizi postali:

  • il  contributo annuale a carico delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei media costituisce la principale fonte di finanziamento dell'Autorità e la sua misura è fissata annualmente dalla stessa Autorità: con apposita delibera (Delibere n. 376/21/CONS e n. 377/21/CONS); l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche è stata fissata nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi e l'aliquota contributiva per gli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi; nel bilancio 2022 il gettito previsto da tali contributi è di circa 36,7 milioni di euro dagli operatori di comunicazioni elettroniche e di 24,1 milioni di euro circa dagli operatori dei servizi media;  
  • il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali (art. 65 del D.L. n. 50 del 2017): l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi; il gettito atteso nel bilancio 2022 è di circa 8,5 milioni di euro;
  • il contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: per l'anno 2022 si stimano entrate per 0,55 milioni di euro;
  • altre entrate contributive e non contributive: tra queste i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite e alla distribuzione via cavo dei programmi televisivi (ai sensi della delibera n. 405/02/CONS), i rimborsi incassati dall'Autorità provenienti da altre amministrazioni e altri recuperi, nonché i proventi da interessi attivi, per un totale previsto in bilancio 2022 di 90.000 euro.

Si ricorda che fino al 2012, per il finanziamento dell'AGCOM era previsto un contributo statale annuale  in base all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997 , secondo cui l'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il contributo era iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed era riportato in Tabella C della legge finanziaria annuale. Nella legge di stabilità 2012 il contributo previsto per il 2012 era di  0,157 milioni di Euro, poi ridotto di 0,039 milioni di euro a seguito dell'art. 8, comma 3 del D.L. n. 95 del 2012 (c.d. spending review), che ha disposto la riduzione dei trasferimenti statali alle autorità indipendenti. Dal 2013 il contributo statale non è più stato stanziato in bilancio e non è quindi più presente nei bilanci dell'AGCOM.

Ai sensi del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 7, co. 5), l'Autorità inoltre deve disporre di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).

Gli uffici dell'Autorità sono distribuiti tra la sede principale di Napoli e quella di Roma.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, l'Autorità adotta il regolamento concernente la propria organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto. Con la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, (G. U. n. 138 del 15 giugno 2012), è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, successivamente modificato, da ultimo con la delibera  n. 413/2021/CONS.

Con la delibera n. 148/17/CONS, del 30 marzo 2017, è stato adottato il regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni dell'AGCOM, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in particolare, l'art. 22, comma 1, dell'allegato A, in base al quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale i documenti e gli allegati relativi al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Sono funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali (art. 1, co. 13, L. n. 249/1997), allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità. Tutte le Regioni hanno emanato le leggi istitutive dei Co.re.com. e hanno provveduto a nominarne i Presidenti ed i componenti.

ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2021

L'autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, quale autorità che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Le principali fonti normative riguardanti l'istituzione e le competenze attribuite all'Autorità sono le seguenti:

  • la legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 1);
  • l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 23, comma 1 del decreto legge n. 201 del 2011, conv. dalla legge 214 del 2011;
  • gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

Per quanto riguarda la struttura, gli organi dell'Autorità sono:

  • il Presidente;
  • la Commissione per le infrastrutture e le reti;
  • la Commissione per i servizi e i prodotti;
  • il Consiglio (costituito dal Presidente e da tutti i commissari).
Ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari.
ultimo aggiornamento: 27 maggio 2021

Il totale dei componenti dell'AGCOM è di quattro commissari, più il Presidente.

La composizione dell'AGCOM è quella derivante dall'applicazione delle norme della legge istitutiva n. 249 del 1997 e dalla legge n. 481 del 1995, successivamente modificate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), che nel più ampio contesto di misure di contenimento della spesa pubblica ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da otto a quattro, a cui si aggiunge il Presidente.

Il DL n. 104 del 2019 (articolo 7, comma 1) ha disposto la proroga delle funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. Tale termine è stato poi prorogato al 31 marzo 2020 (D.L. n. 162 del 2019) e successivamente, dall'art. 117 del DL n. 18 del 2020, a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (quindi fino al 31 luglo 2020). Con l'art. 117 è stato inoltre eliminato il limite ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, pertanto i componenti dell'Autorità operano nella pienezza dei poteri.

La nomina dei componenti

(art. 1, comma 3 legge n. 249/1997 e art. 2, comma 8, legge n. 481/1995 )

I quattro commissari, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno e ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando pertanto un solo nominativo per il Consiglio.

Le Assemblee di Camera dei deputati e Senato della Repubblica procedono pertanto ciascuna all'elezione di due commissari con voto limitato. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e per schede.

I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati, a meno che non siano stati eletti per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di commissari che non abbiano portato a termine il mandato.

Il 14 luglio 2020 la Camera ha proceduto alla votazione per l'elezione dei due nuovi componenti dell'AGCOM. Sono risultati eletti il dott. Antonello Giacomelli ed il dott. Enrico Mandelli. Analogamente il Senato ha proceduto, lo stesso giorno, all'elezione di due componenti dell'Autorità: sono state elette la dott.ssa  Laura Aria e la prof.ssa  Elisa Giomi.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 2020 sono stati quindi nominati i componenti dell'AGCOM eletti dalla Camera e dal Senato.

I componenti dell'Autorità nominati nel 2012 erano stati nominati per sette anni con   D.P.R. 11 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. del 25 luglio 2012 e sono scaduti il 25 luglio 2019, data di scadenza dei sette anni dalla data di insediamento del collegio, avvenuta il 25 luglio 2012.
In base all'art. 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, infatti, ai componenti dell'AGCOM si applicano le disposizioni per le altre Autorità di pubblica utilità, di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in ordine alla durata settennale del mandato.
I sette anni sono calcolati a decorrere dalla data di insediamento del collegio. In tal senso il Consiglio di Stato, in un parere  del 19/4/2012 (sezione Prima, n. 03608/2012), avente ad oggetto l'ammissibilità dell'istituto della prorogatio al collegio del Garante della privacy, calcola i sette anni della durata del mandato dei componenti del collegio dalla data di insediamento dello stesso. 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica avevano proceduto alla elezione a scrutinio segreto dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle sedute del 6 giugno 2012 I componenti dell'Autorità nominata in precedenza, nel 2005, erano scaduti il 15 maggio 2012 (cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 03676/2012 del 9 maggio 2012 sull'applicabilità della propogatio agli organi collegiali dell'AGCOM).
componenti  dell'AGCOM  eletti il 6 giugno 2012 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono stati: Maurizio Dècina (eletto dalla Camera dei deputati con 163 voti); Antonio Martusciello (eletto dalla Camera dei deputati con 148 voti); Antonio Preto (eletto dal Senato della Repubblica con 94 voti); Francesco Posteraro (eletto dal Senato della Repubblica con 91 voti).

In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede alla sua sostituzione procedendo all'elezione di un nuovo commissario, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

Tale procedura è stata attivata sia per la sostituzione del deceduto commissario Antonio Preto, per il quale l'Assemblea del Senato della Repubblica, in data 1° febbraio 2017, ha proceduto alla elezione del prof. Mario Morcellini, nominato con DPR 6 marzo 2017, nonché per la sostituzione da parte dell'assemblea della Camera dei Deputati, in seguito a dimissioni, del commissario dell'Autorità Maurizio Dècina, nel settembre 2013. 
Nell'occasione della sostituzione di tale commissario a seguito di dimissioni, è stata attivata dalla Camera dei deputati una particolare procedura on line per ricevere le candidature che è stata definita dalla Conferenza dei capigruppo della Camera  nella riunione del 22 ottobre 2013 e resa nota dalla Presidenza della Camera con comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Camera.
La Conferenza ha convenuto che i gruppi parlamentari, i singoli deputati e i soggetti interessati potessero far pervenire alla Presidenza i curricula dei candidati che intendessero proporre o proporsi per tale carica.
I curricula pervenuti sono stati quindi portati a conoscenza di tutti i deputati e dei gruppi attraverso la loro pubblicazione nel Portale Intranet della Camera dei deputati, secondo l'ordine di ricezione.
La votazione per l'elezione del nuovo componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quindi avvenuta il 14 novembre 2013: l'Assemblea della Camera ha eletto con 297 voti il prof. Antonio Nicita, che è stato nominato con DPR 26 novembre 2013, fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità.
I commissari dell'AGCOM, dopo le sostituzioni avvenute, e fino all'insediamento del nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del 14 luglio 2020, erano i seguenti:
  • Antonio Martusciello e Francesco Posteraro (C ommissione per i servizi e i prodotti);
  • Antonio Nicita e M ario Morcellini (Commissione per le infrastrutture e reti).

La nomina del Presidente

(art. 1, comma 3, legge n. 249/1997 e art. 2, comma 7 della legge n. 481 del 1995)

Il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico (ex Ministro delle comunicazioni).

Il Presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del presidente e tale designazione deve essere previamente sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, che disciplina le altre autorità di pubblica utilità. In base a tale rinvio, le Commissioni parlamentari si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti ed il parere è da ritenersi necessario e vincolante, in quanto la norma dispone espressamente che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari.

La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

Il 25 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/199, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481/1995, è stata trasmessa al Parlamento la richiesta di parere sulla proposta di nomina del dottor Giacomo Lasorella a Presidente dell'AGCOM, su cui la IX Commissione ha espresso parere favorevole il 9 settembre 2020. Con il DPR 15 settembre 2020, il dott. Giacomo Lasorella è stato nominato per la durata di sette anni Presidente del Consiglio dell'Autorità (G.U. 2/10/2020).

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di organizzazione dell'AGCOM, il Presidente rappresenta l'Autorità. Convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni. Cura inoltre i rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

In precedenza, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro per lo Sviluppo economico, aveva designato, in data 8 giugno 2012, il Prof. Angelo Marcello Cardani, che è stato quindi nominato Presidente con D.P.R. 11 luglio 2012, per la durata di sette anni, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Il mandato del Presidente era in scadenza il 25 luglio 2019, analogamente a quanto previsto per i componenti. Si ricorda infatti che la richiamata disposizione prevede espressamente che le designazioni effettuate dal Governo nelle Autorità per i servizi di pubblica utilità siano previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole, che è espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il precedente Presidente dell'Autorità, Corrado Calabrò, fu nominato il 9 maggio 2005 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni.

Limitazioni all'esercizio di altre attività

(art. 2, commi 8, 9 e 11, legge n. 481/1995)

A pena di decadenza, i componenti dell'AGCOM non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 

ultimo aggiornamento: 27 maggio 2021
 
temi di Informazione e Comunicazioni